Decreto cautelare 23 aprile 2020
Ordinanza cautelare 26 maggio 2020
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 14/01/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02816/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2816 del 2020, proposto da
IC IA ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR IS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina, giusto concorso per l’accesso alle predette Scuole, indetto dal M.I.U.R. – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, con Decreto n. 859 del 2 maggio 2019 e successive modifiche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2024 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe con riferimento alla mancata ammissione alla Scuola di Specializzazione in Medicina per l’a.a. 2018-2019.
Il Ministero resistente si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con atto depositato il 17 dicembre 2024 la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 20 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra e considerata la natura della giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo (cfr. Cons. St., Ad.pl. 13 aprile 2015 n.4), dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante la decisione di rito le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO