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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 40881/2020 del R.G., pendente tra
(C.F. , , con Parte_1 C.F._1 Parte_2
gli Avv.ti FEDERICO MARIA TERESA, GENNARI FEDERICA e LIBURDI VITTORIA,
ATTORI
E
(C.F. ), con l'Avv. PESIRI MICHELE, Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc).
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti, in fatto e in diritto, esposti nel corso del giudizio, contrariis reiectis:
a) In via principale: accertare e dichiarare che i lavori meglio specificati in premessa non sono stati eseguiti a regola d'arte e presentano vizi e difetti;
quindi accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per i vizi de quibus e, per l'effetto,
- condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento tutti i danni subiti e subendi dai Sig.ri e Parte_2 Pt_1
Pagina 1 di 5 nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi e Parte_1
dei difetti denunciati, nonchè al risarcimento di quegli ulteriori danni subiti a causa ed in conseguenza dei vizi e dei difetti de quibus e della loro eliminazione, per un importo complessivo pari ad € 14.875,00 oltre IVA, come quantificati nella perizia redatta dall'Ing.
, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà nel corso del giudizio anche a Per_1
seguito dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio;
b) rigettare l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata dalla
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario
(15%), IVA E CPA come per legge”
Per parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
Nel merito:
• in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art 1667 cc della domanda di garanzia in capo agli attori, avendo denunciato, oltre il termine di 60 giorni dalla scoperta, dei presunti vizi rilevati ad Agosto 2018 nell'immobile di Viale Alessandrino n 676 e per
l'effetto rigettare le domande attoree;
• in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree, avendo la
[...]
svolto a regola d'arte i lavori di ristrutturazione pattuiti, così come Controparte_1
indicati nel preventivo del 31.6.2018 sottoscritto dagli attori e per l'effetto rigettare in toto le richieste attoree.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare processuale, si richiama l'ordinanza del 7.10.2022, a proposito della dedotta (e documentata) cancellazione della società convenuta dal registro delle imprese, rimarcando come, nemmeno nei successivi atti giudiziali, il procuratore della parte costituita ha mai dichiarato tale atto interruttivo, che, quindi, non può avere l'effetto di cui all'art. 300
c.p.c..
Passando al merito della causa, risulta indubbiamente fondata l'eccezione di decadenza ex
Pagina 2 di 5 art. 1667 c.c. sollevata dalla convenuta.
Dal momento che non è stata contestata la mancata esecuzione o il completamento di alcuni lavori, ma soltanto la loro errata esecuzione o posa in opera (limitatamente alla posa della pavimentazione), non è applicabile la disciplina generale dell'inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e ss. c.c., bensì la normativa speciale della garanzia per vizi dell'opera ex artt.
1667 e 1668 c.c. (v. Cass. sez. 2, n. 421 del 8/01/2024 e n. 7041 del 9/03/2023).
Principi di diritto assolutamente consolidati in materia sono quelli per cui, una volta sollevata l'eccezione di decadenza, grava sul committente che fa valere i vizi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati, trattandosi di una condizione di ammissibilità dell'azione od eccezione (ex multis Cass. sez. 2, n. 19146 del 9/08/2013 e n.
7267 del 13/03/2023) e, inoltre, che la denuncia, per essere idonea a portare a conoscenza dell'appaltatore i vizi ed impedire il decorso del termine di decadenza, deve essere sufficientemente specifica, nel senso che, pur non dovendo consistere in una analitica e dettagliata descrizione di tutti i singoli vizi contestati, deve comunque contenere “una pur sintetica indicazione delle difformità” (Cass. n. 11520 del 25/05/2011 e n. 644 del
23/01/1999).
Nel caso di specie, come risulta dalle stesse allegazioni degli attori, e come è anche documentalmente riscontrato, i lavori sono stati ultimati nell'agosto del 2018 (si veda la fattura di “saldo lavori”, datata 27.07.2018, doc. 4 citazione); la prima, specifica denuncia dei vizi dedotti nel presente giudizio di cui si ha riscontro è la lettera del 18.01.2020, spedita via PEC il 20.01.2020 (doc. 6 citazione); come è evidente, tale denuncia è assolutamente tardiva, in quanto intervenuta un anno e cinque mesi dopo il completamento dei lavori.
A fronte della oggettiva tardività della denuncia, gli attori -onde provare la condizione di ammissibilità dell'azione da loro proposta- avrebbero allora dovuto dimostrare: o che i vizi si sono manifestati e sono stati scoperti in un periodo molto successivo alla fine dei lavori,
e, in particolare, non più tardi di 60 giorni antecedenti alla denuncia (quindi, all'incirca a fine novembre del 2019), oppure che si sia verificata una delle ipotesi che esonerano il committente dalla tempestiva denuncia, cioè il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, o il loro occultamento.
Esclusa in radice tale ultima ipotesi -nemmeno prospettata dagli attori e, comunque, non configurabile in relazione alla natura dell'inconveniente lamentato (sollevamento di piastrelle dal pavimento), palesemente evidente e non occulto, né occultabile, visto che
Pagina 3 di 5 l'appaltatrice non aveva più il possesso dell'opera- non è però configurabile neanche la prima, né risulta un'epoca di scoperta dei vizi a ridosso della denuncia.
A tale proposito, si deve rilevare -prima ancora che una carenza di prova- una carenza di allegazione da parte degli attori, la cui ricostruzione dei fatti risulta, per certi versi, contraddittoria, avendo gli stessi sostenuto, da un lato, che i vizi si sarebbero manifestati subito dopo la fine dei lavori, tanto è vero che, segnalata la problematica alla
[...]
questa sarebbe intervenuta, nel settembre 2018, sostituendo alcune Controparte_1
piastrelle del salone, che si erano sollevate, e, dall'altro lato -a fronte dell'eccezione di decadenza della convenuta- hanno affermato che i vizi denunciati in questo giudizio si sarebbero manifestati solo successivamente.
Non può fondatamente sostenersi che la convenuta non abbia contestato, o addirittura abbia ammesso, la circostanza del riconoscimento (implicito) dei vizi nel settembre 2018, poiché, se è vero che ha confermato di essere intervenuta in quel periodo presso l'abitazione degli attori, tuttavia ha negato che tale intervento fosse dovuto al lamentato distacco di alcune piastrelle, bensì alla sostituzione -operata, secondo la convenuta, per mera cortesia- di alcune piastrelle scheggiate.
La ricostruzione offerta dagli attori è, peraltro, priva di qualunque supporto probatorio;
sul punto -a fronte della espressa reiterazione delle istanze istruttorie da parte degli attori, in sede di precisazione delle conclusioni- non può che confermarsi l'ordinanza del 7.10.2022, con la quale sono state rigettate le istanze di prova testimoniale di parte attrice, rilevando, in particolare, la genericità dei capitoli di prova articolati, soprattutto del cap. 3, ovvero quello che aveva ad oggetto proprio la denuncia dei vizi da parte dei sig.ri che è CP_2
formulato in maniera assolutamente generica, in quanto totalmente privo di precisi riferimenti cronologici (“successivamente a detto intervento”, cioè quello del settembre
2018), nonché dell'indicazione delle modalità e della tempistica con le quali sarebbe avvenuta la denuncia;
come tale, pertanto, la prova, ove anche confermata dai testimoni, sarebbe stata del tutto inidonea a dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi.
A fronte di tali carenze probatorie, di incertezze e contraddittorietà di allegazioni, non può ritenersi assolto l'onere, gravante sugli attori che invocano la garanzia per vizi, di dimostrare di averli tempestivamente denunciati all'appaltatore.
Ovviamente, l'accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza, che rende non azionabile la garanzia per vizi, impedisce l'esame del merito della domanda.
Pagina 4 di 5 Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per quella introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 40881/2020, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna gli attori e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2
refusione, in favore della convenuta delle spese di Controparte_1
lite, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre accessori di legge, di distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario, Avv. PESIRI Michele.
Così deciso in Roma, in data 10/03/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 40881/2020 del R.G., pendente tra
(C.F. , , con Parte_1 C.F._1 Parte_2
gli Avv.ti FEDERICO MARIA TERESA, GENNARI FEDERICA e LIBURDI VITTORIA,
ATTORI
E
(C.F. ), con l'Avv. PESIRI MICHELE, Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc).
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti, in fatto e in diritto, esposti nel corso del giudizio, contrariis reiectis:
a) In via principale: accertare e dichiarare che i lavori meglio specificati in premessa non sono stati eseguiti a regola d'arte e presentano vizi e difetti;
quindi accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per i vizi de quibus e, per l'effetto,
- condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento tutti i danni subiti e subendi dai Sig.ri e Parte_2 Pt_1
Pagina 1 di 5 nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi e Parte_1
dei difetti denunciati, nonchè al risarcimento di quegli ulteriori danni subiti a causa ed in conseguenza dei vizi e dei difetti de quibus e della loro eliminazione, per un importo complessivo pari ad € 14.875,00 oltre IVA, come quantificati nella perizia redatta dall'Ing.
, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà nel corso del giudizio anche a Per_1
seguito dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio;
b) rigettare l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata dalla
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario
(15%), IVA E CPA come per legge”
Per parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
Nel merito:
• in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art 1667 cc della domanda di garanzia in capo agli attori, avendo denunciato, oltre il termine di 60 giorni dalla scoperta, dei presunti vizi rilevati ad Agosto 2018 nell'immobile di Viale Alessandrino n 676 e per
l'effetto rigettare le domande attoree;
• in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree, avendo la
[...]
svolto a regola d'arte i lavori di ristrutturazione pattuiti, così come Controparte_1
indicati nel preventivo del 31.6.2018 sottoscritto dagli attori e per l'effetto rigettare in toto le richieste attoree.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare processuale, si richiama l'ordinanza del 7.10.2022, a proposito della dedotta (e documentata) cancellazione della società convenuta dal registro delle imprese, rimarcando come, nemmeno nei successivi atti giudiziali, il procuratore della parte costituita ha mai dichiarato tale atto interruttivo, che, quindi, non può avere l'effetto di cui all'art. 300
c.p.c..
Passando al merito della causa, risulta indubbiamente fondata l'eccezione di decadenza ex
Pagina 2 di 5 art. 1667 c.c. sollevata dalla convenuta.
Dal momento che non è stata contestata la mancata esecuzione o il completamento di alcuni lavori, ma soltanto la loro errata esecuzione o posa in opera (limitatamente alla posa della pavimentazione), non è applicabile la disciplina generale dell'inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e ss. c.c., bensì la normativa speciale della garanzia per vizi dell'opera ex artt.
1667 e 1668 c.c. (v. Cass. sez. 2, n. 421 del 8/01/2024 e n. 7041 del 9/03/2023).
Principi di diritto assolutamente consolidati in materia sono quelli per cui, una volta sollevata l'eccezione di decadenza, grava sul committente che fa valere i vizi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati, trattandosi di una condizione di ammissibilità dell'azione od eccezione (ex multis Cass. sez. 2, n. 19146 del 9/08/2013 e n.
7267 del 13/03/2023) e, inoltre, che la denuncia, per essere idonea a portare a conoscenza dell'appaltatore i vizi ed impedire il decorso del termine di decadenza, deve essere sufficientemente specifica, nel senso che, pur non dovendo consistere in una analitica e dettagliata descrizione di tutti i singoli vizi contestati, deve comunque contenere “una pur sintetica indicazione delle difformità” (Cass. n. 11520 del 25/05/2011 e n. 644 del
23/01/1999).
Nel caso di specie, come risulta dalle stesse allegazioni degli attori, e come è anche documentalmente riscontrato, i lavori sono stati ultimati nell'agosto del 2018 (si veda la fattura di “saldo lavori”, datata 27.07.2018, doc. 4 citazione); la prima, specifica denuncia dei vizi dedotti nel presente giudizio di cui si ha riscontro è la lettera del 18.01.2020, spedita via PEC il 20.01.2020 (doc. 6 citazione); come è evidente, tale denuncia è assolutamente tardiva, in quanto intervenuta un anno e cinque mesi dopo il completamento dei lavori.
A fronte della oggettiva tardività della denuncia, gli attori -onde provare la condizione di ammissibilità dell'azione da loro proposta- avrebbero allora dovuto dimostrare: o che i vizi si sono manifestati e sono stati scoperti in un periodo molto successivo alla fine dei lavori,
e, in particolare, non più tardi di 60 giorni antecedenti alla denuncia (quindi, all'incirca a fine novembre del 2019), oppure che si sia verificata una delle ipotesi che esonerano il committente dalla tempestiva denuncia, cioè il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, o il loro occultamento.
Esclusa in radice tale ultima ipotesi -nemmeno prospettata dagli attori e, comunque, non configurabile in relazione alla natura dell'inconveniente lamentato (sollevamento di piastrelle dal pavimento), palesemente evidente e non occulto, né occultabile, visto che
Pagina 3 di 5 l'appaltatrice non aveva più il possesso dell'opera- non è però configurabile neanche la prima, né risulta un'epoca di scoperta dei vizi a ridosso della denuncia.
A tale proposito, si deve rilevare -prima ancora che una carenza di prova- una carenza di allegazione da parte degli attori, la cui ricostruzione dei fatti risulta, per certi versi, contraddittoria, avendo gli stessi sostenuto, da un lato, che i vizi si sarebbero manifestati subito dopo la fine dei lavori, tanto è vero che, segnalata la problematica alla
[...]
questa sarebbe intervenuta, nel settembre 2018, sostituendo alcune Controparte_1
piastrelle del salone, che si erano sollevate, e, dall'altro lato -a fronte dell'eccezione di decadenza della convenuta- hanno affermato che i vizi denunciati in questo giudizio si sarebbero manifestati solo successivamente.
Non può fondatamente sostenersi che la convenuta non abbia contestato, o addirittura abbia ammesso, la circostanza del riconoscimento (implicito) dei vizi nel settembre 2018, poiché, se è vero che ha confermato di essere intervenuta in quel periodo presso l'abitazione degli attori, tuttavia ha negato che tale intervento fosse dovuto al lamentato distacco di alcune piastrelle, bensì alla sostituzione -operata, secondo la convenuta, per mera cortesia- di alcune piastrelle scheggiate.
La ricostruzione offerta dagli attori è, peraltro, priva di qualunque supporto probatorio;
sul punto -a fronte della espressa reiterazione delle istanze istruttorie da parte degli attori, in sede di precisazione delle conclusioni- non può che confermarsi l'ordinanza del 7.10.2022, con la quale sono state rigettate le istanze di prova testimoniale di parte attrice, rilevando, in particolare, la genericità dei capitoli di prova articolati, soprattutto del cap. 3, ovvero quello che aveva ad oggetto proprio la denuncia dei vizi da parte dei sig.ri che è CP_2
formulato in maniera assolutamente generica, in quanto totalmente privo di precisi riferimenti cronologici (“successivamente a detto intervento”, cioè quello del settembre
2018), nonché dell'indicazione delle modalità e della tempistica con le quali sarebbe avvenuta la denuncia;
come tale, pertanto, la prova, ove anche confermata dai testimoni, sarebbe stata del tutto inidonea a dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi.
A fronte di tali carenze probatorie, di incertezze e contraddittorietà di allegazioni, non può ritenersi assolto l'onere, gravante sugli attori che invocano la garanzia per vizi, di dimostrare di averli tempestivamente denunciati all'appaltatore.
Ovviamente, l'accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza, che rende non azionabile la garanzia per vizi, impedisce l'esame del merito della domanda.
Pagina 4 di 5 Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per quella introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 40881/2020, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna gli attori e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2
refusione, in favore della convenuta delle spese di Controparte_1
lite, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre accessori di legge, di distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario, Avv. PESIRI Michele.
Così deciso in Roma, in data 10/03/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 5 di 5