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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/12/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 702/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 702/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], interno 6
e
(CF. ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
11/12/1987 ed ivi residente in [...], interno 6
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mariangela Amiconi (C.F.
), presso il cui Studio Legale in Magliano de' Marsi (AQ), alla C.F._3
Via Cicolana n. 21, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 24.09.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni successivamente integrate all'udienza del 10.12.2025:
CONDIZIONI
1.Sulla cessazione della convivenza e sull'assegnazione della casa coniugale.
I coniugi concordano sul fatto di vivere separati l'uno dall'altra, nel reciproco rispetto.
L'abitazione familiare, e relative pertinenze, sita in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo n.
12, interno 6, di proprietà di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno proindiviso, resterà nella esclusiva disponibilità della moglie, alla quale è assegnata con tutti i mobili e gli arredi.
Il marito sposterà la propria residenza entro il 31 dicembre 2025 nell'abitazione sita in
ZZ, alla Via Adolfo Infante n. 50, in attesa del completamento dei lavori di costruzione della realizzanda abitazione sita in ZZ, località Caruscino, Via Mercantini snc, ove si trasferirà.
2. Sull'affido condiviso, sulla cura e sull'educazione dei figli.
I coniugi concordano sull'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori Per_1
ER e e riconoscono il diritto di questi ultimi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.
La signora ed il sig. si impegnano reciprocamente a comunicare tra loro Pt_1 Parte_2 in modo costruttivo nell'interesse dei figli, tracciando, in armonia, una comune linea educativa dei bambini.
I figli avranno stabile permanenza e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo n. 12, interno 6.
Salvo diverso accordo tra le parti, i genitori convengono che i bambini stiano con il padre per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì (o in altri giorni da concordarsi all'inizio di ogni settimana tra i genitori) dalle ore 17:30 alle ore 21:30; inoltre, a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dalle ore 18:00 del venerdì fino al lunedì mattina, accompagnandoli a scuola oppure, nel periodo estivo o festivo, riconducendoli a casa dalla madre entro le ore 10:00; si precisa che nelle due settimane al mese in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il ER padre, infrasettimanalmente e resteranno con il sig. solo il martedì (o Per_1 Parte_2 in altro giorno da concordarsi di volta in volta tra i genitori) dalle ore 17:30 alle ore 21:30.
I coniugi concordano sulla necessità che i figli trascorrano con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1
2 Maggio, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e 31
Dicembre. ER In particolare, durante le festività Natalizie, il padre terrà con sé i piccoli e ad anni Per_1 alterni, il 24 ed il 25 Dicembre oppure i giorni 31 Dicembre e 1 Gennaio.
Il sig. trascorrerà, altresì, con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Parte_2
Lunedì dell'Angelo. ER Durante le vacanze estive, il sig. resterà con e per due settimane, anche Parte_2 Per_1 non consecutive, e potrà portarli con sé in vacanza, previo accordo con la signora entro Pt_1 il 31 maggio di ogni anno. Parimenti, la signora terrà con sé i figli per due settimane Pt_1 durante l'estate, da concordarsi con il padre entro il 31 maggio di ogni anno.
Nei giorni della festa del papà e del compleanno del sig. i figli saranno in sua Parte_2 compagnia (anche nell'ipotesi in cui coincidano con un turno di cura della madre) dalle ore
11:00 alle ore 21:30, se festivi, ovvero dalle ore 17:30 alle ore 21:30, qualora tali ricorrenze ricadano in giorni infrasettimanali. Allo stesso modo, i figli trascorreranno con la madre i giorni della festa della mamma e del compleanno della signora (anche nell'ipotesi in cui tali Pt_1 giorni coincidano con un turno di cura del padre) dalle ore 11:00 alle ore 21:30, se le ricorrenze ricadono in giorni festivi, ovvero dalle ore 17:30 alle ore 21:30, se coincidenti con giorni infrasettimanali.
I bambini festeggeranno il proprio compleanno con entrambi i genitori, che ne concorderanno di volta in volta le modalità.
3. Sul mantenimento dei minori.
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla signora entro Parte_2 Pt_1 il giorno 28 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN
[...] la complessiva somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), escluso l'importo dell'assegno unico: detta somma a carico del padre per il ER mantenimento di e viene concordata dalle parti in considerazione dell'attuale Per_1 ammontare del citato assegno unico, pari ad Euro 450,00 per entrambi i figli e percepito direttamente ed interamente dalla madre;
resta inteso tra le parti che, in ipotesi di riduzione dell'ammontare o di mancata liquidazione di tale sostegno economico, il padre si impegna sin d'ora ad aumentare proporzionalmente il proprio contributo al mantenimento dei due figli.
Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, ivi comprese quelle per capi di abbigliamento e calzature più rilevanti che non rientrino nella quotidianità, saranno a carico di
3 entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre preventivamente concordate, salvo particolari urgenze. Il contributo di mantenimento è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
4. Sui rapporti economici, patrimoniali e finanziari tra i coniugi.
Con il presente atto, il sig. si obbliga a cedere alla signora entro la data di Parte_2 Pt_1 scadenza del mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'immobile, i propri diritti di proprietà, pari al 50% pro indiviso, sui seguenti beni siti in Comune di ZZ, Via Nicola Di Lorenzo,
e precisamente: porzione immobiliare ad uso civile abitazione, sita in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo n.
12, interno 6, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di ZZ al foglio 33, particella
1957, sub 22, cat. A/2, cl. 04, vani 5; immobile sito in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo snc, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di ZZ al foglio 33, particella 1957, sub 85, cat. C/6, cl. 07, 19 mq.
I ricorrenti si obbligano, altresì, a far data dalla sottoscrizione del presente atto e fino a completa estinzione, al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, dell'intera rata mensile, pari ad Euro
360,00, oltre interessi colà previsti, del richiamato mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare sita in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo n. 12, interno 6, e relative pertinenze, stipulato con atto a rogito del Notaio il 20.11.2020, rep. n. 41924/30476, Per_3 con durata di anni 15, per l'importo di Euro 60.000,00.
Contestualmente al trasferimento degli indicati immobili, la signora si obbliga a Pt_1 rimborsare al sig. la complessiva somma di Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) Parte_2 pari alla quota di mutuo di competenza del medesimo o la eventuale minor somma risultante all'atto del trasferimento, ovvero da quantificarsi, in ipotesi di estinzione anticipata del detto mutuo fondiario.
La signora si obbliga, altresì, a cedere al sig. entro il 31.1.2026, i propri Pt_1 Parte_2 diritti di proprietà, pari a ½ in regime di comunione dei beni, sul terreno, sito in ZZ, località Caruscino, Via Mercantini snc, riportato nel Catasto Terreni del Comune di ZZ al foglio 36, particella 1033, mq. 581, sul quale è in corso di costruzione un immobile ad uso civile abitazione, alla cui proprietà la moglie rinuncia.
I coniugi convengono, infine, che resteranno nella esclusiva disponibilità di ciascuno di essi le somme che verranno liquidate rispettivamente alla moglie, in proprio e quale esercente la
4 responsabilità genitoriale sui figli, e al marito in proprio, all'esito di un giudizio pendente presso il Tribunale di L'Aquila per risarcimento danni da responsabilità medica.
I signori e si danno atto che ciascuno di essi provvederà autonomamente Pt_1 Parte_2 al proprio mantenimento e, con la sottoscrizione del presente atto e nei termini suddetti, in particolare con l'adempimento delle clausole di cui al presente punto 4, i ricorrenti dichiarano di aver definito tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico, patrimoniale e finanziario, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto anche in favore dei figli minori per esclusive ragioni di turismo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 24.09.2025
[...]
hanno adito congiuntamente il Tribunale Parte_3 Parte_2 per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in data 03.12.2011, in ZZ (AQ), trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2011, numero 94, parte II, serie A, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione nascevano 2 figli in ZZ: il 15.5.2012 il piccolo e ERona_4
il 31.10.2015 la piccola ERona_5
All'udienza del 10 dicembre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo ed integrandole relativamente alle questioni su affido e collocamento dei figli minori.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse dei figli della coppia
5 e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZZ, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...]
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento dei figli minori:
“I coniugi concordano sull'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori Per_1
ER e e riconoscono il diritto di questi ultimi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.
La signora ed il sig. si impegnano reciprocamente a comunicare tra loro Pt_1 Parte_2 in modo costruttivo nell'interesse dei figli, tracciando, in armonia, una comune linea educativa dei bambini.
I figli avranno stabile permanenza e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo n. 12, interno 6.”
-all'assegnazione della casa coniugale:
“L'abitazione familiare, e relative pertinenze, sita in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo n.
12, interno 6, di proprietà di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno proindiviso, resterà nella esclusiva disponibilità della moglie, alla quale è assegnata con tutti i mobili e gli arredi.”
-al diritto di visita paterno:
Salvo diverso accordo tra le parti, i genitori convengono che i bambini stiano con il padre per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì (o in altri giorni da concordarsi all'inizio di ogni settimana tra i genitori) dalle ore 17:30 alle ore 21:30; inoltre, a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dalle ore 18:00 del venerdì fino al lunedì mattina, accompagnandoli a scuola oppure, nel periodo estivo o festivo, riconducendoli a casa dalla madre entro le ore 10:00; si precisa che nelle due settimane al mese in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il
6 ER padre, infrasettimanalmente e resteranno con il sig. solo il martedì (o Per_1 Parte_2 in altro giorno da concordarsi di volta in volta tra i genitori) dalle ore 17:30 alle ore 21:30.
I coniugi concordano sulla necessità che i figli trascorrano con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1
Maggio, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e 31
Dicembre. ER In particolare, durante le festività Natalizie, il padre terrà con sé i piccoli e ad anni Per_1 alterni, il 24 ed il 25 Dicembre oppure i giorni 31 Dicembre e 1 Gennaio.
Il sig. trascorrerà, altresì, con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Parte_2
Lunedì dell'Angelo. ER Durante le vacanze estive, il sig. resterà con e per due settimane, anche Parte_2 Per_1 non consecutive, e potrà portarli con sé in vacanza, previo accordo con la signora entro Pt_1 il 31 maggio di ogni anno. Parimenti, la signora terrà con sé i figli per due settimane Pt_1 durante l'estate, da concordarsi con il padre entro il 31 maggio di ogni anno.
Nei giorni della festa del papà e del compleanno del sig. i figli saranno in sua Parte_2 compagnia (anche nell'ipotesi in cui coincidano con un turno di cura della madre) dalle ore
11:00 alle ore 21:30, se festivi, ovvero dalle ore 17:30 alle ore 21:30, qualora tali ricorrenze ricadano in giorni infrasettimanali. Allo stesso modo, i figli trascorreranno con la madre i giorni della festa della mamma e del compleanno della signora (anche nell'ipotesi in cui tali Pt_1 giorni coincidano con un turno di cura del padre) dalle ore 11:00 alle ore 21:30, se le ricorrenze ricadono in giorni festivi, ovvero dalle ore 17:30 alle ore 21:30, se coincidenti con giorni infrasettimanali.
I bambini festeggeranno il proprio compleanno con entrambi i genitori, che ne concorderanno di volta in volta le modalità.
-all'assegno di mantenimento per i figli:
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla signora entro Parte_2 Pt_1 il giorno 28 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN
[...] la complessiva somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), escluso l'importo dell'assegno unico: detta somma a carico del padre per il ER mantenimento di e viene concordata dalle parti in considerazione dell'attuale Per_1 ammontare del citato assegno unico, pari ad Euro 450,00 per entrambi i figli e percepito direttamente ed interamente dalla madre;
resta inteso tra le parti che, in ipotesi di riduzione
7 dell'ammontare o di mancata liquidazione di tale sostegno economico, il padre si impegna sin d'ora ad aumentare proporzionalmente il proprio contributo al mantenimento dei due figli.
Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, ivi comprese quelle per capi di abbigliamento e calzature più rilevanti che non rientrino nella quotidianità, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre preventivamente concordate, salvo particolari urgenze. Il contributo di mantenimento è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso così come successivamente integrate all'udienza celebrata, pienamente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di ZZ (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 94, parte II, serie A, anno 2011.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in ZZ nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente rel.
dott. Leopoldo Sciarrillo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 702/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], interno 6
e
(CF. ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
11/12/1987 ed ivi residente in [...], interno 6
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mariangela Amiconi (C.F.
), presso il cui Studio Legale in Magliano de' Marsi (AQ), alla C.F._3
Via Cicolana n. 21, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 24.09.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni successivamente integrate all'udienza del 10.12.2025:
CONDIZIONI
1.Sulla cessazione della convivenza e sull'assegnazione della casa coniugale.
I coniugi concordano sul fatto di vivere separati l'uno dall'altra, nel reciproco rispetto.
L'abitazione familiare, e relative pertinenze, sita in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo n.
12, interno 6, di proprietà di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno proindiviso, resterà nella esclusiva disponibilità della moglie, alla quale è assegnata con tutti i mobili e gli arredi.
Il marito sposterà la propria residenza entro il 31 dicembre 2025 nell'abitazione sita in
ZZ, alla Via Adolfo Infante n. 50, in attesa del completamento dei lavori di costruzione della realizzanda abitazione sita in ZZ, località Caruscino, Via Mercantini snc, ove si trasferirà.
2. Sull'affido condiviso, sulla cura e sull'educazione dei figli.
I coniugi concordano sull'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori Per_1
ER e e riconoscono il diritto di questi ultimi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.
La signora ed il sig. si impegnano reciprocamente a comunicare tra loro Pt_1 Parte_2 in modo costruttivo nell'interesse dei figli, tracciando, in armonia, una comune linea educativa dei bambini.
I figli avranno stabile permanenza e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo n. 12, interno 6.
Salvo diverso accordo tra le parti, i genitori convengono che i bambini stiano con il padre per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì (o in altri giorni da concordarsi all'inizio di ogni settimana tra i genitori) dalle ore 17:30 alle ore 21:30; inoltre, a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dalle ore 18:00 del venerdì fino al lunedì mattina, accompagnandoli a scuola oppure, nel periodo estivo o festivo, riconducendoli a casa dalla madre entro le ore 10:00; si precisa che nelle due settimane al mese in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il ER padre, infrasettimanalmente e resteranno con il sig. solo il martedì (o Per_1 Parte_2 in altro giorno da concordarsi di volta in volta tra i genitori) dalle ore 17:30 alle ore 21:30.
I coniugi concordano sulla necessità che i figli trascorrano con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1
2 Maggio, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e 31
Dicembre. ER In particolare, durante le festività Natalizie, il padre terrà con sé i piccoli e ad anni Per_1 alterni, il 24 ed il 25 Dicembre oppure i giorni 31 Dicembre e 1 Gennaio.
Il sig. trascorrerà, altresì, con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Parte_2
Lunedì dell'Angelo. ER Durante le vacanze estive, il sig. resterà con e per due settimane, anche Parte_2 Per_1 non consecutive, e potrà portarli con sé in vacanza, previo accordo con la signora entro Pt_1 il 31 maggio di ogni anno. Parimenti, la signora terrà con sé i figli per due settimane Pt_1 durante l'estate, da concordarsi con il padre entro il 31 maggio di ogni anno.
Nei giorni della festa del papà e del compleanno del sig. i figli saranno in sua Parte_2 compagnia (anche nell'ipotesi in cui coincidano con un turno di cura della madre) dalle ore
11:00 alle ore 21:30, se festivi, ovvero dalle ore 17:30 alle ore 21:30, qualora tali ricorrenze ricadano in giorni infrasettimanali. Allo stesso modo, i figli trascorreranno con la madre i giorni della festa della mamma e del compleanno della signora (anche nell'ipotesi in cui tali Pt_1 giorni coincidano con un turno di cura del padre) dalle ore 11:00 alle ore 21:30, se le ricorrenze ricadono in giorni festivi, ovvero dalle ore 17:30 alle ore 21:30, se coincidenti con giorni infrasettimanali.
I bambini festeggeranno il proprio compleanno con entrambi i genitori, che ne concorderanno di volta in volta le modalità.
3. Sul mantenimento dei minori.
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla signora entro Parte_2 Pt_1 il giorno 28 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN
[...] la complessiva somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), escluso l'importo dell'assegno unico: detta somma a carico del padre per il ER mantenimento di e viene concordata dalle parti in considerazione dell'attuale Per_1 ammontare del citato assegno unico, pari ad Euro 450,00 per entrambi i figli e percepito direttamente ed interamente dalla madre;
resta inteso tra le parti che, in ipotesi di riduzione dell'ammontare o di mancata liquidazione di tale sostegno economico, il padre si impegna sin d'ora ad aumentare proporzionalmente il proprio contributo al mantenimento dei due figli.
Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, ivi comprese quelle per capi di abbigliamento e calzature più rilevanti che non rientrino nella quotidianità, saranno a carico di
3 entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre preventivamente concordate, salvo particolari urgenze. Il contributo di mantenimento è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
4. Sui rapporti economici, patrimoniali e finanziari tra i coniugi.
Con il presente atto, il sig. si obbliga a cedere alla signora entro la data di Parte_2 Pt_1 scadenza del mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'immobile, i propri diritti di proprietà, pari al 50% pro indiviso, sui seguenti beni siti in Comune di ZZ, Via Nicola Di Lorenzo,
e precisamente: porzione immobiliare ad uso civile abitazione, sita in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo n.
12, interno 6, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di ZZ al foglio 33, particella
1957, sub 22, cat. A/2, cl. 04, vani 5; immobile sito in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo snc, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di ZZ al foglio 33, particella 1957, sub 85, cat. C/6, cl. 07, 19 mq.
I ricorrenti si obbligano, altresì, a far data dalla sottoscrizione del presente atto e fino a completa estinzione, al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, dell'intera rata mensile, pari ad Euro
360,00, oltre interessi colà previsti, del richiamato mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare sita in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo n. 12, interno 6, e relative pertinenze, stipulato con atto a rogito del Notaio il 20.11.2020, rep. n. 41924/30476, Per_3 con durata di anni 15, per l'importo di Euro 60.000,00.
Contestualmente al trasferimento degli indicati immobili, la signora si obbliga a Pt_1 rimborsare al sig. la complessiva somma di Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) Parte_2 pari alla quota di mutuo di competenza del medesimo o la eventuale minor somma risultante all'atto del trasferimento, ovvero da quantificarsi, in ipotesi di estinzione anticipata del detto mutuo fondiario.
La signora si obbliga, altresì, a cedere al sig. entro il 31.1.2026, i propri Pt_1 Parte_2 diritti di proprietà, pari a ½ in regime di comunione dei beni, sul terreno, sito in ZZ, località Caruscino, Via Mercantini snc, riportato nel Catasto Terreni del Comune di ZZ al foglio 36, particella 1033, mq. 581, sul quale è in corso di costruzione un immobile ad uso civile abitazione, alla cui proprietà la moglie rinuncia.
I coniugi convengono, infine, che resteranno nella esclusiva disponibilità di ciascuno di essi le somme che verranno liquidate rispettivamente alla moglie, in proprio e quale esercente la
4 responsabilità genitoriale sui figli, e al marito in proprio, all'esito di un giudizio pendente presso il Tribunale di L'Aquila per risarcimento danni da responsabilità medica.
I signori e si danno atto che ciascuno di essi provvederà autonomamente Pt_1 Parte_2 al proprio mantenimento e, con la sottoscrizione del presente atto e nei termini suddetti, in particolare con l'adempimento delle clausole di cui al presente punto 4, i ricorrenti dichiarano di aver definito tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico, patrimoniale e finanziario, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto anche in favore dei figli minori per esclusive ragioni di turismo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 24.09.2025
[...]
hanno adito congiuntamente il Tribunale Parte_3 Parte_2 per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in data 03.12.2011, in ZZ (AQ), trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2011, numero 94, parte II, serie A, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione nascevano 2 figli in ZZ: il 15.5.2012 il piccolo e ERona_4
il 31.10.2015 la piccola ERona_5
All'udienza del 10 dicembre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo ed integrandole relativamente alle questioni su affido e collocamento dei figli minori.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse dei figli della coppia
5 e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZZ, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...]
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento dei figli minori:
“I coniugi concordano sull'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori Per_1
ER e e riconoscono il diritto di questi ultimi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.
La signora ed il sig. si impegnano reciprocamente a comunicare tra loro Pt_1 Parte_2 in modo costruttivo nell'interesse dei figli, tracciando, in armonia, una comune linea educativa dei bambini.
I figli avranno stabile permanenza e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo n. 12, interno 6.”
-all'assegnazione della casa coniugale:
“L'abitazione familiare, e relative pertinenze, sita in ZZ, alla Via Nicola Di Lorenzo n.
12, interno 6, di proprietà di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno proindiviso, resterà nella esclusiva disponibilità della moglie, alla quale è assegnata con tutti i mobili e gli arredi.”
-al diritto di visita paterno:
Salvo diverso accordo tra le parti, i genitori convengono che i bambini stiano con il padre per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì (o in altri giorni da concordarsi all'inizio di ogni settimana tra i genitori) dalle ore 17:30 alle ore 21:30; inoltre, a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dalle ore 18:00 del venerdì fino al lunedì mattina, accompagnandoli a scuola oppure, nel periodo estivo o festivo, riconducendoli a casa dalla madre entro le ore 10:00; si precisa che nelle due settimane al mese in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il
6 ER padre, infrasettimanalmente e resteranno con il sig. solo il martedì (o Per_1 Parte_2 in altro giorno da concordarsi di volta in volta tra i genitori) dalle ore 17:30 alle ore 21:30.
I coniugi concordano sulla necessità che i figli trascorrano con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1
Maggio, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e 31
Dicembre. ER In particolare, durante le festività Natalizie, il padre terrà con sé i piccoli e ad anni Per_1 alterni, il 24 ed il 25 Dicembre oppure i giorni 31 Dicembre e 1 Gennaio.
Il sig. trascorrerà, altresì, con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Parte_2
Lunedì dell'Angelo. ER Durante le vacanze estive, il sig. resterà con e per due settimane, anche Parte_2 Per_1 non consecutive, e potrà portarli con sé in vacanza, previo accordo con la signora entro Pt_1 il 31 maggio di ogni anno. Parimenti, la signora terrà con sé i figli per due settimane Pt_1 durante l'estate, da concordarsi con il padre entro il 31 maggio di ogni anno.
Nei giorni della festa del papà e del compleanno del sig. i figli saranno in sua Parte_2 compagnia (anche nell'ipotesi in cui coincidano con un turno di cura della madre) dalle ore
11:00 alle ore 21:30, se festivi, ovvero dalle ore 17:30 alle ore 21:30, qualora tali ricorrenze ricadano in giorni infrasettimanali. Allo stesso modo, i figli trascorreranno con la madre i giorni della festa della mamma e del compleanno della signora (anche nell'ipotesi in cui tali Pt_1 giorni coincidano con un turno di cura del padre) dalle ore 11:00 alle ore 21:30, se le ricorrenze ricadono in giorni festivi, ovvero dalle ore 17:30 alle ore 21:30, se coincidenti con giorni infrasettimanali.
I bambini festeggeranno il proprio compleanno con entrambi i genitori, che ne concorderanno di volta in volta le modalità.
-all'assegno di mantenimento per i figli:
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla signora entro Parte_2 Pt_1 il giorno 28 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN
[...] la complessiva somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), escluso l'importo dell'assegno unico: detta somma a carico del padre per il ER mantenimento di e viene concordata dalle parti in considerazione dell'attuale Per_1 ammontare del citato assegno unico, pari ad Euro 450,00 per entrambi i figli e percepito direttamente ed interamente dalla madre;
resta inteso tra le parti che, in ipotesi di riduzione
7 dell'ammontare o di mancata liquidazione di tale sostegno economico, il padre si impegna sin d'ora ad aumentare proporzionalmente il proprio contributo al mantenimento dei due figli.
Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, ivi comprese quelle per capi di abbigliamento e calzature più rilevanti che non rientrino nella quotidianità, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre preventivamente concordate, salvo particolari urgenze. Il contributo di mantenimento è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso così come successivamente integrate all'udienza celebrata, pienamente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di ZZ (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 94, parte II, serie A, anno 2011.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in ZZ nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente rel.
dott. Leopoldo Sciarrillo
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