Ordinanza collegiale 7 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 8 aprile 2022
Sentenza 1 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 08/04/2022, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 01233/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2021, proposto da
PE RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Summa, Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cosimo Summa in Porto Cesareo, via Gran Sasso n. 27;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sede di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. e 22 ss. l. n. 241/1990
del diritto di accesso in capo al ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
per la conseguente condanna ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. F.sco Cannoletta, in sostituzione dell'avv. C. Summa;
- premesso che:
con precedente ordinanza n. 215/22, questo TAR ha manifestato: “ … la necessità di acquisire (dall’Amministrazione, n.d.a.) una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti, con esclusivo riferimento al Mod. Unicarpe e al Mod. Retr-Pens, fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 ”;
allo stato, tale richiesta non è stata evasa dall’Amministrazione;
- ritenuto pertanto di reiterare la suddetta richiesta di chiarimenti, ordinando pertanto all’INPS di procedere al deposito della suindicata relazione, con l’avvertenza che, in mancanza di detto deposito, la condotta dell’Amministrazione costituirà oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 64 co. 4 c.p.a;
- ritenuto di fissare termine di gg. 15 per il deposito della suddetta relazione, con termine decorrente dalla data di notificazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è espressamente onerato;
- ritenuto di rinviare, per le ulteriori determinazioni, all’udienza camerale del 24.5.2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, ordina gli adempimenti istruttori di cui in motivazione, e rinvia per le ulteriori determinazioni all’udienza camerale del 24.5.2022.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO