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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Francesco Rizzi Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 212/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
Sig. (CF ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.6.1959 res. a Aosta (AO) 11100 Viale Europa n. 25, elettivamente domiciliata in Aosta
(AO) Via Losanna n. 10 presso lo studio degli Avv. Sergio Vincenzetti CF
pec che la rappresenta e difende C.F._2 Email_1 come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Sig. (CF ), titolare dell'omonima Ditta Controparte_1 C.F._3 individuale con sede in Sarre (AO) loc. Poinsod 12, elettivamente domiciliata in Aosta (AO) Via Losanna 10 presso lo studio dell'Avv. Paolo Sammaritani (CF CodiceFiscale_4 pec che la rappresenta e difende come da procura in atti Email_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E contro ( P IVA in persona del Suo procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale Dott.ssa elettivamente domiciliata in Torino Corso Vittorio Controparte_3 Emanuele II n. 16 presso lo studio dell'Avv. Flavio De Girolamo (CF C.F._5 pec e dell'Avv. Vincenzo Bruno (CF Email_3
pec che la C.F._6 Email_4 rappresentano e difendono come da procura in atti APPELLATA
UDIENZA COLLEGIALE 17.10.2024 di precisazione delle conclusioni svolta con modalità di trattazione scritta
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE Sig.ra AN NA IA l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, Accertata e dichiarata, come da sentenza non definitiva del 16.2.2023 – in riforma della sentenza n. 371 resa dal Tribunale di Aosta il 7.12.2021, pubblicata in pari data - la responsabilità della Sig.ra per il sinistro dedotto in giudizio occorso il Controparte_1 10.2.2017 a danno della Sig.ra AN NA, per l'effetto condannare Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, a risarcire a NA AN tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, quantificabili, all'esito della esperita CTU medica, nella somma di € 11.730,75 (importo desumibile dall'applicazione dei criteri di risarcimento in uso presso il Tribunale di LA, in base alle quantificazioni dell'Osservatorio del danno non Patrimoniale adottate dai principali Tribunali del nostro Distretto e della Corte di
Appello di Torino) o nelle diverse somme emergenti dall'istruttoria e ritenute dal Collegio, oltre agli interessi legali, anche ex art. 1284 c.c., ed alla rivalutazione monetaria, fino al pagamento effettivo. Con il favore delle spese di causa ivi comprese quelle per la CTU e dei compensi professionali di difesa, oltre rimborso forfettario e oneri fiscali, comprese le necessità successive di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle spese e dei compensi a favore del difensore antistatario Avv. Sergio Vincenzetti.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA Sig.ra Controparte_1 IA l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Aosta, contrariis reiectis, previe in fatto le prove e le declaratorie del caso, rigettate, in via pregiudiziale e nel merito, le domande ed eccezioni delle altre parti:
Nel merito: Nella misura in cui verrà eventualmente accertata la responsabilità della convenuta quale titolare dell'omonima ditta individuale, dichiarare tenuta e per Controparte_1
l'effetto condannare la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a manlevare e/o comunque a tenere indenne la signora quale titolare dell'omonima ditta individuale, da ogni risarcimento e/o Controparte_1 spesa e/o costo e/o esborso, ivi compresi gli interessi, le rivalutazioni, ogni altro onere connesso e le spese di lite, che la convenuta abbia a sostenere a fronte dell'azione avversaria, in forza del contratto di assicurazione stipulato fra le parti. Dichiarare, in ogni caso, tenuta e per l'effetto condannare ex art.1917 c.c. la
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Controparte_2 favore della signora quale titolare dell'omonima ditta individuale, la Controparte_1 somma dalla medesima sostenuta a titolo di spese legali per la propria assistenza e difesa nel presente procedimento, nella misura che verrà liquidata.
Con il favore delle spese di lite, onorari di patrocinio compresi e necessità successive.
Con distrazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore dell'antistatario Avv. Paolo Sammaritani.
CONCLUSIONI PER LA'APPELLATA Controparte_2 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
In via principale e nel merito: Respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
Assolversi, in ogni caso, la società conchiudente da tutte le avversarie domande di garanzia e manleva per essere infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda risarcitoria di parte attrice, nonché della domanda di manleva svolta dalla Sig.
[...]
, contenersi in ogni caso, l'indennizzo entro i limiti contrattuali tutti di polizza, CP_1 nessuno escluso, e del massimale ivi previsto, al netto di franchigie e scoperti contrattualmente dovuti;
In ogni caso:
Contenersi e limitarsi la manleva e la garanzia invocate entro i limiti di contratto, con il favore delle spese, anche di eventuali CTU e di CTP, nonché degli onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre rimborso spese generali 15,00%, C.P.A. ed I.V.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza non definitiva n. 301, pubblicata il 23.3.2023 (a cui si rimanda quanto allo svolgimento del processo di primo grado), la Corte di Appello di Torino, trattenuta la causa in decisione all'udienza del 4.11.2022, accoglieva l'appello principale e, in riforma della sentenza n. 371 del Tribunale di Aosta, pubblicata il 7.12.2021, accertava la responsabilità della Sig.ra per il sinistro occorso il 10.2.2017 alla Sig.ra AN Controparte_1
NA presso il negozio di cui Ella è l'omonima titolare, nonché l'operatività della polizza di assicurazione professionale n. 102601178 stipulata con Controparte_2 Per l'effetto, la Corte rimetteva la causa in istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale e, pertanto, con separata ordinanza, disponeva CTU medico- legale volta a valutare i postumi fisici subiti dalla danneggiata riconducibili al sinistro dedotto nominando quale Consulente la Dott.ssa e fissando Persona_1 l'udienza del 15.2.2024 per esame della Perizia;
udienza differita all'11.4.2024 a seguito di istanza di proroga dei termini formulata dalla Consulente. All'udienza dell'11.4.2024 la Corte, preso atto del deposito della CTU, riservata ogni questione al merito, fissava l'udienza del 17.10.2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ordinando altresì alla parte Appellante di depositare la documentazione utile per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Le parti depositavano le comparse conclusionali.
La parte Appellante produceva la documentazione richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La Corte preliminarmente rileva che con riferimento alla declaratoria di responsabilità della Sig.ra per il sinistro occorso il 10.2.2017 alla Sig.ra AN Controparte_1 NA presso il negozio “Parrucchiera Simona” di cui l'Appellata è l'omonima titolare vi è statuizione, decisa con la sentenza non definitiva n. 301/2023, insuscettibile di essere riesaminata.
La Corte rileva inoltre che anche la dichiarazione di operatività della polizza professionale stipulata dalla Sig.ra con è una Controparte_1 Controparte_2 statuizione insuscettibile di essere riesaminata.
2) Resta quindi alla Corte esaminare il quantum debeatur della domanda risarcitoria.
La Corte ritiene che le conclusioni della CTU siano sorrette da motivazioni congrue e adeguate, nonché esenti da vizi logici e immuni da vizi procedurali. Difatti: da un lato, l'attività del CTU si è svolta correttamente nel rispetto del contraddittorio delle Parti, alla presenza dei loro Consulenti, che non hanno fatto pervenire al Consulente nominato alcuna osservazione (cfr. pag. 15 della Relazione) dimostrando così di volervi aderire;
dall'altro lato, le Parti stesse non hanno mosso specifiche contestazioni alla Relazione, né in occasione dell'udienza fissata per l'esame dell'elaborato peritale né in sede di precisazione delle conclusioni, manifestando così di condividerne integralmente il contenuto. Vale appena il caso aggiungere che la laconica doglianza relativa alla mancata quantificazione, da parte del CTU, del danno differenziale, è stata formulata dalla Compagnia Appellata, per la prima volta, in occasione della memoria conclusionale di replica e, dunque, in quanto tardiva non è suscettibile di essere esaminata, visto che la CTU ha motivato sul punto in assenza (come detto) di opposizioni.
Per quanto precede, la Corte ritiene di poter fare proprie le conclusioni della Relazione peritale da cui si evince che, per effetto delle lesioni subite a seguito a causa della caduta occorsa il 10.2.2017 all'interno del negozio “Parrucchiera Simona”, la Sig.ra AN NA ha riportato un “trauma contusivo alla spalla destra con lesione parcellare del tendine del sovraspinato in quadro di fenomeni involutivi tendinosi e artrosi osteofitaria AC” che ha comportato, “tenuto conto del trattamento chirurgico e fisioterapico” una inabilità temporanea di 120 giorni di cui: totale 30 al 100%, 30 parziale massima al 75%, 30 parziale massima al 50% e altri 30 a parziale minima al 25% oltre ad una invalidità – ovvero di danno biologico – in misura del 3% esclusa la valutazione in termini di danno differenziale in quanto la preesistente menomazione di cui è affetta la Sig.ra AN NA è “a carico dell'arto inferiore non interessato in questo evento”. Ai fini della liquidazione del danno biologico, così come è stato determinato dal CTU, non sussistono motivi ostativi all'impiego del criterio tabellare in uso presso la Corte di Appello di LA (aggiornato al giugno 2024, comprensivo del danno morale) ed adottato correntemente anche presso questo Ufficio Giudiziario, tenendo comunque presente che a tutto voler concedere, in ogni caso, il criterio equitativo adottato consente al Giudice ampi margini di discrezionalità nella valutazione di tutte le circostanze del caso concreto. Va dunque disattesa ogni eventuale istanza volta ad ottenere l'applicazione delle Tabelle di LA aggiornate ad una data precedete, attesa la pacifica sopravvenienza di un criterio equitativo di liquidazione più aggiornato.
Infine, la Corte ritiene che, anche con riferimento al danno differenziale, non sussiste alcun motivo ostativo per non condividere la motivazione del CTU;
a tutto voler concedere, poiché l'invalidità permanente accertata dal CTU è stata del 3% - e quindi di lieve entità - l'influenza dell'eventuale danno differenziale sarebbe in ogni caso trascurabile.
Tutto ciò premesso, il danno subito dalla Sig.ra AN NA può essere quantificato, avuto riguardo alle invalidità accertate, all'età della danneggiata, alla data della stabilizzazione dei postumi e alle sue condizioni di vita, nei termini di seguito:
- a titolo di invalidità temporanea totale (€ 115,00 x 30 gg)= € 3.450,00
- a titolo di invalidità temporanea parziale al 75% (€ 86,25 x 30 gg)= € 2.587,50
- a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% (€ 57,50 x 30gg)= € 1.725,00
- a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% (€ 28,75 x 30gg)= € 826,50
- a titolo di danno permanente 3% in soggetto di anni 57 = € 4.232,00 (di cui € 3.386,00 per danno biologico e € 846,00 per danno morale), esclusa la personalizzazione del danno, in difetto di specifica allegazione e prova delle peculiari circostanze che nel caso concreto possano avere reso il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. sez. 3° ordinanza n. 27842 30.10.2018 e succ. conf.); ossia, complessivamente in € 12.857,00.
Il danno subito dalla Sig.ra AN NA per il sinistro occorso il 10.2.2017 tuttavia è da liquidarsi entro i limiti della domanda formulata dalla Appellante danneggiata in € 11.730,75, oltre rivalutazione monetaria sulla somma devalutata a decorrere dalla data del sinistro (10.2.2017) sino al saldo nonché a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione (lucro cessante: Cass. Civ. sez. Unite n. 1712/1995; Cass. 16437/2020) gli interessi legali da calcolarsi dalla data del sinistro (10.2.2017) alla data della sentenza che, al fine di scongiurare il cumulo tra interessi e rivalutazione, devono essere calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento devalutata all'epoca del sinistro ed anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza. Sull'importo così calcolato, sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi dalla data della sentenza al saldo.
Alla Appellante spetta inoltre il rimborso delle spese mediche causalmente riconducibili alle lesioni subite per l'incidente di cui è causa quantificate dal CTU in € 932,00 che possono ritenersi stimate nell'attualità Ed infine, spetta alla Appellante, il rimborso delle spese sostenute per la Consulenza di parte pari a € 480,00 come da ricevuta prodotta agli atti e di cui il CTU ha preso nota. A riguardo, la Corte ritiene di condividere l'orientamento ormai consolidato in forza del quale: “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell' art. 92 cod. proc. Civ.” (Cass. ordinanza n. 26729 del 15.10.2024, conf. Cass. n. 10173 del 2015, n.
84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Nulla invece compete alla danneggiata a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica, trattandosi di soggetto pensionato già all'epoca del fatto.
3) Ferma la statuizione della operatività della polizza n. 102601178 stipulata dalla Sig.ra con nulla osta all'accoglimento della Controparte_1 Controparte_2 domanda di manleva formulata dall'Assicurata al fine essere garantita e tenuta indenne dalla Compagnia per ogni somma, spesa e rimborso che fosse stata condannata a pagare a favore della sig.ra AN NA.
La domanda di manleva deve tuttavia essere accolta al netto della franchigia pari a €
1.000,00 (cfr. art. 95 Condizioni generali) come invocato dalla Controparte_2 attesa altresì l'assenza di contestazione da parte dell'Assicurata Sig.ra
[...] [...]
che, anzi, in occasione del deposito della memoria conclusionale e di replica ha CP_1 ribadito come fosse pacifica l'applicabilità della franchigia cosiddetta “standard”.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, l'appello viene quindi accolto con conseguente riforma della impugnata sentenza.
Rilevato che con la sentenza non definitiva n. 301/2023 la Corte aveva riservato la regolazione delle spese di lite - anche della fase di appello - all'esito del giudizio, deve quindi procedersi alla rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e la liquidazione delle spese del grado di appello, in forza del criterio unitario della soccombenza,
a favore della Sig.ra AN NA, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Per il primo grado, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, secondo i parametri medi per il contezioso ordinario avanti al Tribunale, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, come da dispositivo, adottato lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (importo compreso fra € 5.200,00 e € 26.000,00) e dunque € 4.835,00= (fase studio € 875,00, fase introduttiva € 740, fase istruttoria € 1.600,00 e fase decisoria € 1.620,00=), più rimborso del C.U. e della marca di iscrizione al ruolo, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Per questo grado di giudizio, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), e dunque in € 3.966,00 più rimborso del C.U. e della marca di iscrizione al ruolo, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge, come da dispositivo.
Le spese di CTU seguono conseguentemente la soccombenza. L'istanza di distrazione delle spese formulata dall'Avv. Sergio Vincenzetti deve invece essere disattesa poiché incompatibile con l'ammissione al gratuito patrocinio della Sig.ra
AN NA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento dell'appello proposto da in riforma della sentenza Parte_1
n. 371 resa dal Tribunale di Aosta il 7.12.2021, pubblicata in pari data,
- accoglie la domanda di condanna risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da ei confronti dell'Appellata ; Parte_1 Controparte_1
- condanna la Appellata al pagamento in favore dell'Appellante Controparte_1 della somma di € 11.730,75, oltre rivalutazione monetaria sulla Parte_1 somma devalutata a decorrere dalla data del sinistro (10.2.2017) sino al saldo oltre gli interessi legali, sulla somma devalutata, da calcolarsi dalla data del sinistro (10.2.2017), anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza;
nonché, al pagamento della somma di € 932,00= per spese sanitarie stimate all'attualità;
- condanna l'Appellata al pagamento in favore della Appellante Controparte_1 elle spese di ambedue i gradi di giudizio: Parte_1
- per il primo grado, liquidate in € 4.835,00= per compensi professionali, più rimborso del
C.U. e della marca di iscrizione al ruolo, più rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- per il grado di appello, liquidate in € 3.966,00= per compensi professionali, più rimborso del C.U. e della marca di iscrizione al ruolo, oltre a rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
considerata l'ammissione della parte Appellante al Patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, visto l'art. 133 del DPR 30.05.2002 n. 115, condanna
[...]
al pagamento delle suddette spese a favore dello Stato;
CP_1
- pone a carico di il pagamento della somma di € 480,00 per le Controparte_1 spese del Consulente Tecnico dell'Appellante;
- pone a carico dell'appellata le spese di CTU;
Controparte_1
- accoglie la domanda di manleva dell'Appellata e pertanto Controparte_1 condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, a tenere indenne la Sig.ra di quanto lo stesso è stato Controparte_1 condannato a pagare a titolo risarcitorio in favore della Appellante Parte_1 detratta la franchigia di € 1.000,00 prevista dalla polizza, nonché a tenerla indenne per le spese di entrambi i gradi di giudizio, le spese di CTU ed CTP poste a carico della stessa che detta Appellata è stata condannato a pagare;
Controparte_1
- condanna in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di , delle spese Controparte_1 di ambedue i gradi di giudizio:
- per il primo grado, liquidate in € 4.835,0= per compensi professionali, più rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- per il grado di appello, liquidate in € 3.966,00= per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 16.1.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Rizzi
Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Francesco Rizzi Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 212/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
Sig. (CF ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.6.1959 res. a Aosta (AO) 11100 Viale Europa n. 25, elettivamente domiciliata in Aosta
(AO) Via Losanna n. 10 presso lo studio degli Avv. Sergio Vincenzetti CF
pec che la rappresenta e difende C.F._2 Email_1 come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Sig. (CF ), titolare dell'omonima Ditta Controparte_1 C.F._3 individuale con sede in Sarre (AO) loc. Poinsod 12, elettivamente domiciliata in Aosta (AO) Via Losanna 10 presso lo studio dell'Avv. Paolo Sammaritani (CF CodiceFiscale_4 pec che la rappresenta e difende come da procura in atti Email_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E contro ( P IVA in persona del Suo procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale Dott.ssa elettivamente domiciliata in Torino Corso Vittorio Controparte_3 Emanuele II n. 16 presso lo studio dell'Avv. Flavio De Girolamo (CF C.F._5 pec e dell'Avv. Vincenzo Bruno (CF Email_3
pec che la C.F._6 Email_4 rappresentano e difendono come da procura in atti APPELLATA
UDIENZA COLLEGIALE 17.10.2024 di precisazione delle conclusioni svolta con modalità di trattazione scritta
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE Sig.ra AN NA IA l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, Accertata e dichiarata, come da sentenza non definitiva del 16.2.2023 – in riforma della sentenza n. 371 resa dal Tribunale di Aosta il 7.12.2021, pubblicata in pari data - la responsabilità della Sig.ra per il sinistro dedotto in giudizio occorso il Controparte_1 10.2.2017 a danno della Sig.ra AN NA, per l'effetto condannare Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, a risarcire a NA AN tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, quantificabili, all'esito della esperita CTU medica, nella somma di € 11.730,75 (importo desumibile dall'applicazione dei criteri di risarcimento in uso presso il Tribunale di LA, in base alle quantificazioni dell'Osservatorio del danno non Patrimoniale adottate dai principali Tribunali del nostro Distretto e della Corte di
Appello di Torino) o nelle diverse somme emergenti dall'istruttoria e ritenute dal Collegio, oltre agli interessi legali, anche ex art. 1284 c.c., ed alla rivalutazione monetaria, fino al pagamento effettivo. Con il favore delle spese di causa ivi comprese quelle per la CTU e dei compensi professionali di difesa, oltre rimborso forfettario e oneri fiscali, comprese le necessità successive di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle spese e dei compensi a favore del difensore antistatario Avv. Sergio Vincenzetti.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA Sig.ra Controparte_1 IA l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Aosta, contrariis reiectis, previe in fatto le prove e le declaratorie del caso, rigettate, in via pregiudiziale e nel merito, le domande ed eccezioni delle altre parti:
Nel merito: Nella misura in cui verrà eventualmente accertata la responsabilità della convenuta quale titolare dell'omonima ditta individuale, dichiarare tenuta e per Controparte_1
l'effetto condannare la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a manlevare e/o comunque a tenere indenne la signora quale titolare dell'omonima ditta individuale, da ogni risarcimento e/o Controparte_1 spesa e/o costo e/o esborso, ivi compresi gli interessi, le rivalutazioni, ogni altro onere connesso e le spese di lite, che la convenuta abbia a sostenere a fronte dell'azione avversaria, in forza del contratto di assicurazione stipulato fra le parti. Dichiarare, in ogni caso, tenuta e per l'effetto condannare ex art.1917 c.c. la
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Controparte_2 favore della signora quale titolare dell'omonima ditta individuale, la Controparte_1 somma dalla medesima sostenuta a titolo di spese legali per la propria assistenza e difesa nel presente procedimento, nella misura che verrà liquidata.
Con il favore delle spese di lite, onorari di patrocinio compresi e necessità successive.
Con distrazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore dell'antistatario Avv. Paolo Sammaritani.
CONCLUSIONI PER LA'APPELLATA Controparte_2 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
In via principale e nel merito: Respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
Assolversi, in ogni caso, la società conchiudente da tutte le avversarie domande di garanzia e manleva per essere infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda risarcitoria di parte attrice, nonché della domanda di manleva svolta dalla Sig.
[...]
, contenersi in ogni caso, l'indennizzo entro i limiti contrattuali tutti di polizza, CP_1 nessuno escluso, e del massimale ivi previsto, al netto di franchigie e scoperti contrattualmente dovuti;
In ogni caso:
Contenersi e limitarsi la manleva e la garanzia invocate entro i limiti di contratto, con il favore delle spese, anche di eventuali CTU e di CTP, nonché degli onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre rimborso spese generali 15,00%, C.P.A. ed I.V.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza non definitiva n. 301, pubblicata il 23.3.2023 (a cui si rimanda quanto allo svolgimento del processo di primo grado), la Corte di Appello di Torino, trattenuta la causa in decisione all'udienza del 4.11.2022, accoglieva l'appello principale e, in riforma della sentenza n. 371 del Tribunale di Aosta, pubblicata il 7.12.2021, accertava la responsabilità della Sig.ra per il sinistro occorso il 10.2.2017 alla Sig.ra AN Controparte_1
NA presso il negozio di cui Ella è l'omonima titolare, nonché l'operatività della polizza di assicurazione professionale n. 102601178 stipulata con Controparte_2 Per l'effetto, la Corte rimetteva la causa in istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale e, pertanto, con separata ordinanza, disponeva CTU medico- legale volta a valutare i postumi fisici subiti dalla danneggiata riconducibili al sinistro dedotto nominando quale Consulente la Dott.ssa e fissando Persona_1 l'udienza del 15.2.2024 per esame della Perizia;
udienza differita all'11.4.2024 a seguito di istanza di proroga dei termini formulata dalla Consulente. All'udienza dell'11.4.2024 la Corte, preso atto del deposito della CTU, riservata ogni questione al merito, fissava l'udienza del 17.10.2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ordinando altresì alla parte Appellante di depositare la documentazione utile per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Le parti depositavano le comparse conclusionali.
La parte Appellante produceva la documentazione richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La Corte preliminarmente rileva che con riferimento alla declaratoria di responsabilità della Sig.ra per il sinistro occorso il 10.2.2017 alla Sig.ra AN Controparte_1 NA presso il negozio “Parrucchiera Simona” di cui l'Appellata è l'omonima titolare vi è statuizione, decisa con la sentenza non definitiva n. 301/2023, insuscettibile di essere riesaminata.
La Corte rileva inoltre che anche la dichiarazione di operatività della polizza professionale stipulata dalla Sig.ra con è una Controparte_1 Controparte_2 statuizione insuscettibile di essere riesaminata.
2) Resta quindi alla Corte esaminare il quantum debeatur della domanda risarcitoria.
La Corte ritiene che le conclusioni della CTU siano sorrette da motivazioni congrue e adeguate, nonché esenti da vizi logici e immuni da vizi procedurali. Difatti: da un lato, l'attività del CTU si è svolta correttamente nel rispetto del contraddittorio delle Parti, alla presenza dei loro Consulenti, che non hanno fatto pervenire al Consulente nominato alcuna osservazione (cfr. pag. 15 della Relazione) dimostrando così di volervi aderire;
dall'altro lato, le Parti stesse non hanno mosso specifiche contestazioni alla Relazione, né in occasione dell'udienza fissata per l'esame dell'elaborato peritale né in sede di precisazione delle conclusioni, manifestando così di condividerne integralmente il contenuto. Vale appena il caso aggiungere che la laconica doglianza relativa alla mancata quantificazione, da parte del CTU, del danno differenziale, è stata formulata dalla Compagnia Appellata, per la prima volta, in occasione della memoria conclusionale di replica e, dunque, in quanto tardiva non è suscettibile di essere esaminata, visto che la CTU ha motivato sul punto in assenza (come detto) di opposizioni.
Per quanto precede, la Corte ritiene di poter fare proprie le conclusioni della Relazione peritale da cui si evince che, per effetto delle lesioni subite a seguito a causa della caduta occorsa il 10.2.2017 all'interno del negozio “Parrucchiera Simona”, la Sig.ra AN NA ha riportato un “trauma contusivo alla spalla destra con lesione parcellare del tendine del sovraspinato in quadro di fenomeni involutivi tendinosi e artrosi osteofitaria AC” che ha comportato, “tenuto conto del trattamento chirurgico e fisioterapico” una inabilità temporanea di 120 giorni di cui: totale 30 al 100%, 30 parziale massima al 75%, 30 parziale massima al 50% e altri 30 a parziale minima al 25% oltre ad una invalidità – ovvero di danno biologico – in misura del 3% esclusa la valutazione in termini di danno differenziale in quanto la preesistente menomazione di cui è affetta la Sig.ra AN NA è “a carico dell'arto inferiore non interessato in questo evento”. Ai fini della liquidazione del danno biologico, così come è stato determinato dal CTU, non sussistono motivi ostativi all'impiego del criterio tabellare in uso presso la Corte di Appello di LA (aggiornato al giugno 2024, comprensivo del danno morale) ed adottato correntemente anche presso questo Ufficio Giudiziario, tenendo comunque presente che a tutto voler concedere, in ogni caso, il criterio equitativo adottato consente al Giudice ampi margini di discrezionalità nella valutazione di tutte le circostanze del caso concreto. Va dunque disattesa ogni eventuale istanza volta ad ottenere l'applicazione delle Tabelle di LA aggiornate ad una data precedete, attesa la pacifica sopravvenienza di un criterio equitativo di liquidazione più aggiornato.
Infine, la Corte ritiene che, anche con riferimento al danno differenziale, non sussiste alcun motivo ostativo per non condividere la motivazione del CTU;
a tutto voler concedere, poiché l'invalidità permanente accertata dal CTU è stata del 3% - e quindi di lieve entità - l'influenza dell'eventuale danno differenziale sarebbe in ogni caso trascurabile.
Tutto ciò premesso, il danno subito dalla Sig.ra AN NA può essere quantificato, avuto riguardo alle invalidità accertate, all'età della danneggiata, alla data della stabilizzazione dei postumi e alle sue condizioni di vita, nei termini di seguito:
- a titolo di invalidità temporanea totale (€ 115,00 x 30 gg)= € 3.450,00
- a titolo di invalidità temporanea parziale al 75% (€ 86,25 x 30 gg)= € 2.587,50
- a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% (€ 57,50 x 30gg)= € 1.725,00
- a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% (€ 28,75 x 30gg)= € 826,50
- a titolo di danno permanente 3% in soggetto di anni 57 = € 4.232,00 (di cui € 3.386,00 per danno biologico e € 846,00 per danno morale), esclusa la personalizzazione del danno, in difetto di specifica allegazione e prova delle peculiari circostanze che nel caso concreto possano avere reso il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. sez. 3° ordinanza n. 27842 30.10.2018 e succ. conf.); ossia, complessivamente in € 12.857,00.
Il danno subito dalla Sig.ra AN NA per il sinistro occorso il 10.2.2017 tuttavia è da liquidarsi entro i limiti della domanda formulata dalla Appellante danneggiata in € 11.730,75, oltre rivalutazione monetaria sulla somma devalutata a decorrere dalla data del sinistro (10.2.2017) sino al saldo nonché a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione (lucro cessante: Cass. Civ. sez. Unite n. 1712/1995; Cass. 16437/2020) gli interessi legali da calcolarsi dalla data del sinistro (10.2.2017) alla data della sentenza che, al fine di scongiurare il cumulo tra interessi e rivalutazione, devono essere calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento devalutata all'epoca del sinistro ed anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza. Sull'importo così calcolato, sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi dalla data della sentenza al saldo.
Alla Appellante spetta inoltre il rimborso delle spese mediche causalmente riconducibili alle lesioni subite per l'incidente di cui è causa quantificate dal CTU in € 932,00 che possono ritenersi stimate nell'attualità Ed infine, spetta alla Appellante, il rimborso delle spese sostenute per la Consulenza di parte pari a € 480,00 come da ricevuta prodotta agli atti e di cui il CTU ha preso nota. A riguardo, la Corte ritiene di condividere l'orientamento ormai consolidato in forza del quale: “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell' art. 92 cod. proc. Civ.” (Cass. ordinanza n. 26729 del 15.10.2024, conf. Cass. n. 10173 del 2015, n.
84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Nulla invece compete alla danneggiata a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica, trattandosi di soggetto pensionato già all'epoca del fatto.
3) Ferma la statuizione della operatività della polizza n. 102601178 stipulata dalla Sig.ra con nulla osta all'accoglimento della Controparte_1 Controparte_2 domanda di manleva formulata dall'Assicurata al fine essere garantita e tenuta indenne dalla Compagnia per ogni somma, spesa e rimborso che fosse stata condannata a pagare a favore della sig.ra AN NA.
La domanda di manleva deve tuttavia essere accolta al netto della franchigia pari a €
1.000,00 (cfr. art. 95 Condizioni generali) come invocato dalla Controparte_2 attesa altresì l'assenza di contestazione da parte dell'Assicurata Sig.ra
[...] [...]
che, anzi, in occasione del deposito della memoria conclusionale e di replica ha CP_1 ribadito come fosse pacifica l'applicabilità della franchigia cosiddetta “standard”.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, l'appello viene quindi accolto con conseguente riforma della impugnata sentenza.
Rilevato che con la sentenza non definitiva n. 301/2023 la Corte aveva riservato la regolazione delle spese di lite - anche della fase di appello - all'esito del giudizio, deve quindi procedersi alla rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e la liquidazione delle spese del grado di appello, in forza del criterio unitario della soccombenza,
a favore della Sig.ra AN NA, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Per il primo grado, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, secondo i parametri medi per il contezioso ordinario avanti al Tribunale, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, come da dispositivo, adottato lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (importo compreso fra € 5.200,00 e € 26.000,00) e dunque € 4.835,00= (fase studio € 875,00, fase introduttiva € 740, fase istruttoria € 1.600,00 e fase decisoria € 1.620,00=), più rimborso del C.U. e della marca di iscrizione al ruolo, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Per questo grado di giudizio, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), e dunque in € 3.966,00 più rimborso del C.U. e della marca di iscrizione al ruolo, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge, come da dispositivo.
Le spese di CTU seguono conseguentemente la soccombenza. L'istanza di distrazione delle spese formulata dall'Avv. Sergio Vincenzetti deve invece essere disattesa poiché incompatibile con l'ammissione al gratuito patrocinio della Sig.ra
AN NA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento dell'appello proposto da in riforma della sentenza Parte_1
n. 371 resa dal Tribunale di Aosta il 7.12.2021, pubblicata in pari data,
- accoglie la domanda di condanna risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da ei confronti dell'Appellata ; Parte_1 Controparte_1
- condanna la Appellata al pagamento in favore dell'Appellante Controparte_1 della somma di € 11.730,75, oltre rivalutazione monetaria sulla Parte_1 somma devalutata a decorrere dalla data del sinistro (10.2.2017) sino al saldo oltre gli interessi legali, sulla somma devalutata, da calcolarsi dalla data del sinistro (10.2.2017), anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza;
nonché, al pagamento della somma di € 932,00= per spese sanitarie stimate all'attualità;
- condanna l'Appellata al pagamento in favore della Appellante Controparte_1 elle spese di ambedue i gradi di giudizio: Parte_1
- per il primo grado, liquidate in € 4.835,00= per compensi professionali, più rimborso del
C.U. e della marca di iscrizione al ruolo, più rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- per il grado di appello, liquidate in € 3.966,00= per compensi professionali, più rimborso del C.U. e della marca di iscrizione al ruolo, oltre a rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
considerata l'ammissione della parte Appellante al Patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, visto l'art. 133 del DPR 30.05.2002 n. 115, condanna
[...]
al pagamento delle suddette spese a favore dello Stato;
CP_1
- pone a carico di il pagamento della somma di € 480,00 per le Controparte_1 spese del Consulente Tecnico dell'Appellante;
- pone a carico dell'appellata le spese di CTU;
Controparte_1
- accoglie la domanda di manleva dell'Appellata e pertanto Controparte_1 condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, a tenere indenne la Sig.ra di quanto lo stesso è stato Controparte_1 condannato a pagare a titolo risarcitorio in favore della Appellante Parte_1 detratta la franchigia di € 1.000,00 prevista dalla polizza, nonché a tenerla indenne per le spese di entrambi i gradi di giudizio, le spese di CTU ed CTP poste a carico della stessa che detta Appellata è stata condannato a pagare;
Controparte_1
- condanna in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di , delle spese Controparte_1 di ambedue i gradi di giudizio:
- per il primo grado, liquidate in € 4.835,0= per compensi professionali, più rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- per il grado di appello, liquidate in € 3.966,00= per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 16.1.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Rizzi
Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni