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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/04/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4234/2018 R.G.A.C. vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa, E_ CodiceFiscale_1 giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Alessandro Dattilo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cerisano, al viale Giacomo Mancini n.2; - ATTRICE - E (c.f. , rappresentata e difesa in RO CodiceFiscale_2 virtù di procura alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta e contestuale chiamata di terzo, dall'avv. Pietro Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, alla Piazza Loreto n.35; - CONVENUTA -
(c.f. RT CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione risposta nuovo difensore, dall'avv. Paolo De Paola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla via Duca degli Abbruzzi, n.5. -CONVENUTO/TERZO CHIAMATO-
Oggetto: risarcimento danni da cose in custodia.
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “In accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare che e RO RT
sono solidalmente responsabili, in via totale ed esclusiva, di tutti i danni,
[...] patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla , a causa dell'incendio E_ verificatosi in data 25/03/2017, all'interno dell'immobile di loro proprietà, ubicato al piano terra del fabbricato condominiale sito in via Messere D'Andrea n.18 in Cosenza, per tutti i motivi in fatto ed in diritto in premessa indicati. Condannare, di conseguenza,
e tra di loro in solido, al risarcimento di tutti RO RT
i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla e, più in particolare, al E_ pagamento delle somme di seguito riportate: € 64.072,97, quale costo per eseguire i lavori di rimozione e di rifacimento del solaio divisorio tra l'immobile di proprietà dei predetti convenuti e quello di proprietà dell'odierna attrice, avente le stesse caratteristiche di quello preesistente, comprensiva del costo per realizzare ogni altra opera necessariamente conseguente e connessa ai predetti lavori, ovvero, a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare come dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
€ 362,50 al mese, ovvero, a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare come dovuta in corsa di causa, con decorrenza dal 25/03/2017 ed in considerazione di tutto il tempo in cui, la , non ha goduto e non potrà godere dell'immobile di sua proprietà e, E_ quindi, da quantificarsi fino alla data di deposito dell'emananda sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dovuti;
€ 250,00 al mese, quale canone di locazione corrisposto dalla , per la detenzione dell'abitazione sita in via Rivocati n. E_
68 in Cosenza, a data del 01/03/2018 ed in considerazione di tutte mensilità che ha già corrisposto e che ancora dovrà corrispondere e, quindi, da quantificarsi, almeno, fino alla data del deposito dell'emananda sentenza, oltre interessi come per legge dovuti;
condannare, altresì, gli stessi convenuti, sempre tra di loro in solido, al risarcimento di ogni danno non patrimoniale patito dalla , sulla sua vita di relazione e sulla E_ sua personalità, la liquidazione del quale, si chiede venga effettuata in via equitativa dal giudice adito, in una somma non maggiore di € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dovuti. Condannare, da ultimo, gli stessi convenuti, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio”. Per la convenuta (conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in data 13/9/2024): “-In via preliminare e principale, previa revoca delle ordinanze del 5.12.2023 e del 25.3.2024 e previa rimessione della causa in istruttoria, rinnovare, ai sensi dell'art.196 cpc, la consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing.
poiché lacunosa, generica, contraddittoria, illogica e non conforme a Persona_1 legge e giustizia in ragione dei motivi tutti versati in atti, ivi da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti, con nomina, per l'effetto, di tecnico esperto nel settore strutturale- estimativo;
-in via subordinata ed ancora in via preliminare, rigettare tutte le domande promosse dalla sig.ra per carenza di titolarità attiva nel rapporto giuridico E_ controverso;
-in via ancora più gradata e nel merito, rigettare le spiegate domande attoree siccome proposte perché infondate in ogni loro parte -sia nell'an che nel quantum- per i motivi tutti indicati in atti ed anche in ragione dell'inapplicabilità dell'art. 2051 cc alla fattispecie per cui è causa;
-in via ancora più subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento -anche parziale- delle domande spiegate dall'attrice nei confronti della sig.ra e del sig. dichiarare tenuto e condannare il sig. RO RT ra da quanto Ella sia RT CP_1 eventualmente condannata a pagare e/o a risarcire -a qualsiasi titolo- nei confronti dell'attrice, sig.ra tenendo Ella anche indenne da ogni eventuale spesa ed E_ onere, per la mala gestio perpetrata nella gestione di affari altrui ex artt. 2028, 2030 e 1705 cc, in singulis ed in combinato disposto, assunta dal sig. RT con la concessione in detenzione dell'immobile, sito in Cosenza alla Via Messere d'Andrea n°18 piano terra, in comproprietà con la sig.ra -senza alcun di Ella interpello ed CP_1 autorizzazione- al sig. persona pericolosa e non affidabile, spendendo Parte_2
Pagina 2 di 18 unicamente il proprio nome nella definizione della trattativa per la concessione del godimento relativo al sopradetto immobile e traendo ogni eventuale beneficio economico dal sorgere del detto rapporto sinallagmatico. Con ogni eventuale ed ulteriore statuizione e con vittoria di spese e compensi”. Per il convenuto/terzo chiamato RT
(conclusioni rassegnate comparsa di risposta): “1. Volere rigettare le conclusioni rassegnate nella citazione per chiamata di terzo, spiegata dalla sig.ra CP_1 poiché detta citazione è infondata in fatto e diritto, nonché temeraria e pretestuosa,
[...] per le ragioni espresse in narrativa. Con vittoria di spese, e distrazione ex art. 93 c.p.c., e condanna della controparte alla refusione delle spese processuali e di ogni altra spesa legale”.
Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo E_ di essere proprietaria in forza dell'atto di donazione del 14/3/2002, rep. n. 52548, di un'unità immobiliare sviluppata su due livelli, al primo e al secondo piano, sita in Cosenza, alla via Messere D'Andrea n.18, riportata in catasto al foglio n. 22, p.lla 704 sub. 8, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa dell'incendio che in data 25/3/2017 si è sviluppato nell'appartamento sottostante di proprietà di ed RO
, catastalmente identificato al foglio n. 22, p.lla 704, RT sub 5 e che ha provocato ingenti danni anche al proprio immobile, in particolare, al solaio divisorio, all'impianto elettrico, ai muri, alle finestre, tanto da essere dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Ha riferito di aver introdotto la presente fase di merito a seguito del procedimento cautelare per denuncia di danno temuto che aveva incardinato davanti a questo tribunale con ricorso del 18/12/2017 (R.G.A.C. n. 5257/2017) conclusosi con ordinanza di accoglimento del 14/9/2018 contenente l'ordine ai convenuti di concorrere all'esecuzione dei lavori di rimozione del solaio divisorio tra l'immobile di loro proprietà e quello attoreo, nonché al rifacimento dello stesso con un solaio avente adeguate caratteristiche statiche. Ha precisato di aver dovuto abbandonare l'immobile di sua proprietà colpito dall'incendio poiché le travi ed il tavolato di legno di sostegno del solaio che separava i due appartamenti sono andate completamente distrutte, con conseguente necessità di trasferimento presso altro immobile sito in Cosenza, alla via Rivocati n. 68, che ha condotto in locazione, in virtù del contratto del 28/2/2018, dietro il pagamento di un canone di € 250,00 mensili. Ha aggiunto di non aver avuto la possibilità, sino ad ora, di anticipare il costo dei lavori per l'esecuzione del provvedimento ottenuto in via cautelare pari ad € 64.072,97 a causa delle ridotte possibilità economiche in cui versa e di aver subito, a causa dell'incendio, un grave trauma psicologico ed uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita.
Pagina 3 di 18 Ha chiesto, quindi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condanna dei convenuti e , in qualità di comproprietari e custodi dell'appartamento da CP_1 CP_2
i l'incendio, al risarcimento del danno per equivalente pari ad
€ 64.072,97 relativo al costo dei lavori di rifacimento del solaio divisorio, al risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile di sua proprietà pari ad € 362,50 mensili, con decorrenza dal 25/3/2017 alla data di emissione della sentenza, al risarcimento del danno per la detenzione in locazione dell'appartamento sito in via Rivocati pari ad € 250,00 mensili, con decorrenza dall'1/3/2018 e al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 10.000,00. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio CP_1 eccependo, in via preliminare, la carenza di titolarità attiva del
[...] rapporto controverso, non avendo l'attrice fornito la prova del diritto di proprietà sull'immobile oggetto della pretesa risarcitoria. Nel merito, ha contestato la domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, evidenziando che il solaio si presentava vetusto, abraso e bruciacchiato già prima dell'incendio del 2017, poiché nessun'opera manutentiva negli anni era stata apportata su di esso ed anche perché in passato era stato colpito da altri incendi sviluppatesi all'interno dell'immobile. Ha dedotto, inoltre, che trattandosi di un bene in comunione, il risarcimento del danno per equivalente per il rifacimento del solaio non poteva essere richiesto per l'intero ma andava diviso con l'attrice in base alle rispettive quote di proprietà detenute al momento dell'evento e tanto era desumibile dall'ordinanza resa all'esito del giudizio per danno temuto, ove i convenuti erano stati chiamati a concorrere insieme all'attrice nell'esecuzione dei lavori di ripristino del solaio. Si è opposta, altresì, alle domande accessorie di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, da esborsi per locazione di altro appartamento, stante l'inerzia dell'attrice ad eseguire l'ordinanza emessa in via cautelare, e a quella non patrimoniale. In via subordinata, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa ex art. 269 c.p.c. , in qualità di RT comproprietario dell'appartamento sito al piano terra di Via Messere d'Andrea n. 18, per avere, senza il suo consenso, concesso in detenzione l'immobile a tale il cui figlio minore aveva dato causa all'incendio per come Parte_2 evincibile dalla relazione dei Vigili del Fuoco del 25/3/2017. Ha formulato, dunque, nei suoi confronti, domanda di manleva invocando l'applicabilità della fattispecie della gestione degli affari altrui e la responsabilità per mala gestio del nella gestione dell'affare, ai sensi del combinato disposto degli artt. CP_2
2028, 2030 e 1705 c.c. Con comparsa di costituzione risposta si è costituito in giudizio il convenuto
, il quale, nell'impugnare e contestare la domanda RT introduttiva, ha osservato come in realtà l'intero immobile era stato interessato in passato da altro incendio, pertanto, già in data antecedente al secondo
Pagina 4 di 18 fenomeno incendiario del 25/3/2017, il fabbricato versava in condizioni di forte instabilità e deficienza strutturale. Ha chiesto il rigetto della domanda, poiché inammissibile ed infondata, dal momento che con missiva del 29/10/2018 aveva esortato l'attrice ad espletare tutta l'attività amministrativa e materiale propedeutica alla materiale esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza dello stabile, al fine di dare corso al comando contenuto nel provvedimento cautelare, senza però ricevere alcun positivo riscontro;
l'atteggiamento inerte della avrebbe dunque integrato un'ipotesi di Pt_1 mora ai sensi degli articoli 1206 e 1217 c.c. Ha contestato, inoltre, la configurabilità della invocata responsabilità ex art. 2051 c.c., non avendo l'attrice provato il nesso di causalità fra il presunto danno e la condotta attiva e/o omissiva del comproprietario;
si è opposto, infine, alla domanda per come quantificata, poiché sproporzionata e non aderente al reale valore di mercato del bene nonché alle voci di danno esistenziale per come rappresentate. Con ordinanza del 22/1/2019 è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, atteso che la richiesta era contenuta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, con differimento della prima udienza di comparizione alla data del 10/6/2019. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio
[...]
, in qualità di terzo chiamato, che nel richiamare le RT osservazioni rassegnate nella già depositata comparsa di costituzione e risposta, al fine di contestare la domanda di manleva, di cui ha chiesto il rigetto, ha precisato di non aver espletato alcuna attività gestoria, né alcun atto dispositivo della quota di proprietà della poiché aveva permesso al CP_1
Ciurar, unitamente ai signori e , il Controparte_3 Persona_2 mero uso temporaneo e gratuito dell'appartamento in accordo proprio con la comproprietaria ed a suo marito, , che si occupava di fatto Controparte_4 della gestione dell'immobile. Concessi i termini di cui all'art. art. 183, sesto comma, c.p.c., la convenuta precisava le proprie conclusioni, contestando le difese del terzo per CP_1 come rappresentate nella memoria costitutiva, ribadendo la propria estraneità al rapporto intercorrente tra il ed il Nella memoria ex art. 183, CP_2 Pt_2 sesto comma, n. 2, c.p.c. il convenuto/terzo chiamato evidenziava che in data 22/8/2019 si era verificato un crollo di una porzione di solaio dello stabile oggetto di causa che ha richiesto l'intervento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, con conseguente emissione da parte del di Controparte_5 un'ordinanza contingibile e urgente, ex art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (Reg. Gen. Ord. n. 32/2019) avente ad oggetto la messa in sicurezza dell'intero stabile ed il relativo sgombero. Nel contempo, il fascicolo è pervenuto sul ruolo della scrivente quale nuovo giudice titolare che ha gestito la causa a partire dall'udienza del 12/2/2021.
Pagina 5 di 18 La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'interrogatorio formale dell'attrice e di e l'escussione dei testi indicati dalle RT parti. È stata a za tecnica d'ufficio a firma dell'ing. diretta ad accertare, per come precisato nel verbale Persona_1
d'udienza del 3/6/2022, la determinazione del costo dei lavori necessari per il rifacimento del solaio divisorio fra le unità immobiliari di proprietà dell'attrice e dei convenuti e di tutte le opere strettamente connesse ad esso, prendendo eventualmente quale parametro la perizia allegata dall'attrice all'atto di citazione con il relativo computo metrico, ferme restando tutte le altre indagini disposte nel quesito di cui all'ordinanza dell'11/4/2022. Con ordinanza del 29/5/2023, è stata formulata una richiesta di informazioni al Comune di Cosenza ai sensi dell'art. 213 c.p.c. al fine di ottenere l'istanza protocollata dal sig. depositata per il rilascio/trasferimento della Parte_2 propria residenza nell'appartamento sito in Cosenza alla via Messer D'Andrea, n. 18. La richiesta ha però dato esito negativo. La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/9/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte disposta con decreto del 16/8/2024. Con ordinanza emessa in data 23/9/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea è fondata e può essere accolta nei limiti che seguono.
2.1. Occorre preliminarmente osservare che, per come espressamente indicato da parte attrice nell'epigrafe dell'atto di citazione (definito “introduttivo della fase di merito a seguito di procedimento cautelare per denuncia di danno temuto”) il presente giudizio costituisce la fase di merito del procedimento per denuncia di danno temuto introdotto da iscritto al n. 5275/2017 R.G.A.C. e E_ definito da questo tribunale con ordinanza del 14/9/2018 che, in accoglimento della richiesta, ha ordinato agli odierni convenuti “di concorrere alla esecuzione dei lavori di rimozione del solaio divisorio tra l'immobile di loro proprietà e quello di , siti in Cosenza, via Messere D'Andrea 18 ed al rifacimento dello stesso E_ con un solaio avente adeguate caratteristiche statiche”. Premesso che l'azione di danno temuto, al pari di quella di nuova opera, è preordinata alla difesa della proprietà o di altro diritto reale ovvero del semplice possesso, e l'ordinario giudizio di merito, successivo alla fase preliminare e cautelare ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda, alla stregua delle ragioni addotte a fondamento di essa (“causa petendi”) e delle specifiche conclusioni (“petitum”), risulti, secondo la motivata valutazione del giudice, volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso, deve ritenersi che nella fase di merito l'attore è tenuto a
Pagina 6 di 18 dimostrare esclusivamente la sussistenza della denunziata lesione alla situazione di fatto o al diritto fatto valere (cfr. cass. n. 12511/2001). Nel presente giudizio l'attrice ha ribadito quanto riferito nel ricorso introduttivo della fase cautelare per ciò che riguarda la condizione di pericolo derivante dal danneggiamento del solaio divisorio fra l'unità immobiliare di sua proprietà e quella dei due convenuti, posta al piano immediatamente sottostante nel fabbricato sito in Cosenza, alla via Messere D'Andrea, n. 18, a causa dell'incendio divampato in tale ultima unità immobiliare per l'omessa o negligente custodia operata dai suoi comproprietari. Ciò posto, all'esito dell'istruttoria compiuta nella presente fase di merito, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dei danni derivati all'unità immobiliare di cui l'attrice ha documentato di essere proprietaria, per il risarcimento dei quali ha invocato la responsabilità dei comproprietari dell'immobile da cui è divampato l'incendio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. Sul punto, occorre rammentare che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, poiché si fonda sul mero rapporto di custodia e non sulla presunzione di colpa del custode;
ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori, che grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto - nonché il rapporto di custodia tra la cosa medesima e il soggetto convenuto, ma non anche l'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la dimostrazione del caso fortuito, configurabile qualora il custode dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore o manutentivo del custode medesimo (cfr., ex pluribus, cass. n. 6826/2021; cass. n. 11802/2016). Tanto premesso, è da ritenere che il fatto storico del verificarsi dell'incendio, nelle circostanze di tempo e luogo indicate nell'atto di citazione, è pacifico tra le parti e ha comunque trovato riscontro nei rapporti di intervento dei Vigili del Fuoco allegati all'atto di citazione. Nel verbale redatto in data 25/3/2017 (scheda n. 1750/1) si legge: “L'incendio ha interessato i due appartamenti ubicati al piano terra occupati dalla famiglia Pt_2
distruggendo porte, finestre e tutto ciò che era al suo interno, inoltre è stato interessato
[...] dalle fiamme il solaio del primo piano di proprietà della signora ”. E_
Nella stessa scheda si legge, quanto alle possibili cause dell'incendio: “Probabile colpa: da dichiarazione spontanea effettuata agli organi di P.G. presenti sul posto Polizia di
Pagina 7 di 18 Stato e Polizia Municipale dal sig. che il figlio adoperando Parte_2 Controparte_6 fiamme libere (accendino) innescava l'incendio”. Dalla relazione di servizio redatta in data 26/3/2017 dall'agente di Polizia Municipale del Comune di Cosenza, risulta altresì che Persona_3 Pt_1
unitamente agli altri abitanti del fabbricato sito in via Messere
[...]
D'Andrea, n 18, veniva invitata a lasciare il proprio domicilio e a trovare con urgenza altra “nuova, temporanea, collocazione”. La riconducibilità all'incendio divampato in data 25/3/2017 dei danni cagionati al solaio dell'abitazione dell'attrice risulta comprovata dalla relazione di c.t.u. depositata nel procedimento cautelare iscritto al n. 5275/2017 R.G.A.C. e dalle fotografie ad essa allegate. Infatti, il tecnico incaricato, ing.
all'esito del sopralluogo eseguito sui luoghi di causa, ha Persona_4 constatato che “L'intradosso del solaio divisorio si presenta alla vista irrimediabilmente compromesso, sono evidenti lungo l'intero sviluppo i macroscopici danni causati dal fuoco sulla struttura lignea principale e secondaria di cui lo stesso di compone ([Allegato 2. Foto 1, 2]. A causa delle fiamme, le travi appaiono per la quasi totalità erose dal fuoco, la riduzione della sezione resistente ha causato in alcuni punti l'inflessione delle travi stesse;
l'orditura secondaria del solaio, costituita da tavoloni accostati è quasi del tutto inesistente, le zone di solaio in cui è ancora presente, appaiono completamente bruciate ed in precario stato di equilibrio [Allegato 2. Foto 8]. L'assenza dell'orditura secondaria fa sì che dall'intradosso sia ampiamente visibile il massetto su cui è posata la pavimentazione dell'appartamento di parte ricorrente, il massetto non possedendo per propria natura caratteristiche strutturali tali da poter garantire tenuta in assenza di una struttura di sostegno, in molti punti sta completamente distaccandosi [Allegato 2. Foto 5]; la differenza di colorazione delle aree rimaste in quota lascia intendere che i crolli siano in continua evoluzione e che la disgregazione, in assenza di strutture di contenimento adeguate, continuerà per effetto dei carichi di esercizio e accidentali che insistono su detto solaio. L'estradosso del solaio è completamente impraticabile per via dei profondi avvallamenti che si sono realizzati sulla pavimentazione, che nelle aree più sollecitate (nella mezzeria dell'impalcato), si manifestano con abbassamenti importanti [Allegato 2. Foto 7]. Nel corso del sopralluogo presso lo stabile oggetto di causa è stato impossibile accedere al piano di calpestio dell'appartamento della Sig.ra le precarie condizioni di equilibrio in cui Pt_1 versa i solaio, con il più piccolo incremento di carico (come può essere quello di una persona che attraversa l'appartamento) avrebbero potuto innescare un cinematismo di collasso per il solaio e più in generale per l'intero stabile”. Il c.t.u. ha categoricamente escluso la possibilità di ricondurre i gravissimi danni riscontrati al solaio divisorio a cause diverse dall'incendio divampato il 25/3/2017. Nella relazione così si legge: “Per quanto appreso dai documenti di causa e per quanto lo scrivente CTU ha potuto visionare nel corso delle operazioni sopralluogo, non sono ravvisabili altre concause che lascino immaginare una riduzione della capacità portante del solaio antecedente alla data dell'evento incendiario. Non esistono elementi concreti per ritenere
Pagina 8 di 18 che, prima che il fuoco alterasse la natura dei materiali, il solaio manifestasse già importanti inflessioni per via delle considerevoli luci coperte. A conferma di tale valutazione, si osserva, che nonostante lo stabile oggetto di causa fosse già stato attenzionato dalle autorità di protezione civile, con la realizzazione di opere di contenimento murario, nessun intervento di rinforzo o puntellamento era stato posto in essere relativamente al solaio d'interpiano, il quale evidentemente assolveva perfettamente alle caratteristiche prestazionali richieste. L'unica causa che ha determinato la perdita della funzione statica dell'orizzontamento di piano è chiaramente e inconfutabilmente ascrivibile all'effetto del fuoco sulla parti strutturali, la combustione, infatti, ha indotto una riduzione della sezione resistente delle travi con una conseguente drastica riduzione delle capacità di queste ultime di assorbire le sollecitazioni provenienti dai carichi soprastanti, inducendo globalmente nel solaio un'inflessione visibile ad occhio nudo;
inoltre venendo meno (perché completamente carbonizzata) l'orditura secondaria di tavole che sulle travi poggiavano, si sono verificati una serie di meccanismi locali caratterizzati da vistosi e importanti distacchi di materiale proveniente dal massetto di posa del pavimento posto al piano superiore”. Il c.t.u. ha concluso nel senso che “dall'analisi dello stato dei luoghi e da quanto emerso dalla documentazione tecnica appresa in atti, la causa dei danni strutturali riscontrati è individuabile nella riduzione della capacità portante del solaio verificatasi a seguito dell'incendio che ha interessato l'appartamento dei signori e CP_1 CP_2 nel mese di marzo de 2017, tale avvenimento ha fatto sì che le attuali condizioni
[...] dell'orizzontamento costituiscano una condizione di danno grave e prossimo per il sovrastante appartamento;
per ovviare definitivamente a siffatta condizione di pericolo, è necessaria la completa rimozione di ciò che resta dell'odierno impalcato e il rifacimento dello stesso con un solaio dalle adeguate caratteristiche statiche e prestazionali”. Non colgono nel segno le lagnanze operate dai convenuti, secondo cui i danni cagionati al solaio divisorio sarebbero imputabili a un precedente incendio, che avrebbe attinto in passato il fabbricato, visto che alla data del 25/3/2017 questo risultava già attenzionato dal i cui operai avevano Controparte_5 già provveduto a puntellarne il lato nord – est mediante il posizionamento di impalcature ben visibili nelle foto allegate. In realtà dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi non è affatto emerso che le impalcature effettivamente poste a sostegno del lato nord-est del fabbricato siano state installate per rimediare al pericolo di crollo derivante da un precedente incendio. Il teste ex marito dell'attrice, sentito all'udienza del Testimone_1
25/3/2022, dopo aver riferito di avere acquistato lui l'immobile di via Messere D'Andrea nel 1986 e di averci abitato con la fino alla loro separazione Pt_1 avvenuta nel 2001, pur continuando a frequentarlo anche successivamente, ha dichiarato che “l'unico incendio che si è verificato è accaduto all'incirca 35/40 anni fa ed ha riguardato un magazzino che fa parte dell'edificio di via Messere D'Andrea che all'epoca era abitato da un barbone. L'incendio però rimase confinato al magazzino e non si propagò agli altri piani del palazzo. Non mi risulta che nel 2004 il palazzo sia stato interessato da
Pagina 9 di 18 incendi”. Quanto all'impalcatura effettivamente apposta sul lato nord-est del fabbricato il teste ha riferito: “nel 2004 la mia ex moglie mi ha comunicato di aver ricevuto dal Comune una ordinanza di messa in sicurezza del palazzo a causa del crollo di un edificio accanto e nell'occasione è stata posta una impalcatura di sostegno del palazzo dove comunque la mia ex moglie ha continuato ad abitare perché non vi è stato alcun ordine di evacuazione”. Anche dopo aver letto l'ordinanza n. 8 del 21/9/2004, in cui si fa riferimento ad un incendio avvenuto nello stesso palazzo, il teste ha confermato che l'incendio in questione non può che essere quello accaduto 35/40 anni prima. Le dichiarazioni del teste devono ritenersi particolarmente Testimone_1 attendibili in ragione de enza delle vicende che hanno riguardato il fabbricato in cui ha abitato a partire dal 1986 fino al 2001 e continuato a frequentare anche successivamente. Anche la teste figlia dell'attrice, sentita all'udienza del Testimone_2
25/3/2022, dopo aver riferito di aver abitato nell'immobile per cui è causa dal 1987 al 2007 allorquando si è trasferita a Roma, ha dichiarato: “Io non ricordo se ci sia stato un incendio 40 anni fa nel palazzo di via Messere D'Andrea ma me lo ha riferito mio padre che è il signore che ha deposto prima. Posso riferire che non mi risulta che vi siano stati altri incendi nel palazzo da quando io vi ho abitato fino a quello verificatosi nel 2017. Preciso che nessun incendio si è verificato nemmeno a partire dal 2007 quando mi sono trasferita a Roma”. Per contro, è rimasta priva di supporto probatorio la tesi sostenuta dai due convenuti secondo cui al momento dell'incendio del 25/3/2017 il solaio divisorio delle unità immobiliari dei comparenti risultava già gravemente compromesso da incendi verificatisi nel passato. L'unico teste sentito sul punto, , marito della convenuta Controparte_4
escusso all'udienz si è limitato a riferire che RO nel corso di un sopralluogo eseguito insieme ad CP_2 CP_2 subito dopo l'acquisto da parte di quest'ultimo e della dell'unità CP_1 immobiliare nel fabbricato di via Messere D'Andrea avvenuto nell'anno 2005, è emerso che “l'immobile aveva subito incendi, perché abbiamo visto travi bruciacchiate e una parte del fabbricato era addirittura transennata e lo è ancora. In una parte del fabbricato sono stati anche messi dei ponteggi di protezione e sostegno dal Comune di Cosenza per evitare il possibile crollo dell'edificio. Mi pare di ricordare che il sopralluogo lo facemmo intorno al mese di dicembre 2005. Trovare questa situazione è stata una sorpresa per noi che non avevamo fatto sopralluoghi prima dell'acquisto”. Il teste ha aggiunto:
“Posso riferire che i segni dell'incendio si vedevano dappertutto e in particolare sul lato nord- est. Le travi bruciacchiate di cui ho detto prima erano quelle situate nell'unità immobiliare acquistata da perché erano a vista”. Controparte_7
Simili dichiarazioni non sono sufficienti a ritenere che il fabbricato fosse stato puntellato dagli operai del a causa di un incendio Controparte_5 avvenuto subito prima. Il teste non è stato in grado di riferire quando
Pagina 10 di 18 l'incendio di cui ha riscontrato traccia si sarebbe verificato, non avendo contezza delle vicende del fabbricato verificatesi prima del 2005 in cui la moglie ha provveduto all'acquisto. Lo stesso teste ha addirittura ammesso di non avere fatto nemmeno un sopralluogo prima dell'acquisto. Non può nemmeno fondatamente sostenersi che i danni al solaio siano dipesi dalle opere edili realizzate asseritamente “abusivamente” dalla Pt_1 all'interno della sua abitazione. Va premesso che la tesi, per quanto suggestiva, è rimasta del tutto indimostrata, non potendo trovare supporto nelle constatazioni eseguite dai tecnici nominati dai convenuti e dal Comune di Cosenza durante il sopralluogo eseguito in data 4/9/2019 a distanza di oltre due anni dall'incendio a seguito del crollo di una porzione di solaio. Infatti, pur volendo prescindere dalla circostanza che dal verbale di sopralluogo non è possibile evincere se il solaio che ha subito il crollo sia quello divisorio delle unità immobiliari dei comparenti, appare dirimente il rilievo che la conclusione dei tecnici (secondo cui “il crollo della porzione di solaio sarebbe stata provocata dal peso generico degli elementi strutturali e non del piano superiore e nello specifico da una parete in muratura di successiva realizzazione e riempimento del solaio (in gergo “caldana”) troppo spessa per la tipologia di solaio”) è rimasta al livello di mera ipotesi, non essendo supportata da alcun dato tecnico. L'esistenza di una parete in muratura dal peso eccessivo è stata esclusa dal teste secondo Testimone_1 cui i lavori interni eseguiti dalla “sono consistiti nel rifacimento del bagno che Pt_1
è stato collocato nel punto dove prima era la cucina ed è stata rimossa una parete di calce e canne che separava il bagno dalla cucina e soggiorno in modo da rendere l'ambiente più spazioso”. Lo stesso ha riferito la teste secondo cui l'unico Testimone_2 lavoro eseguito da sua madre, , poco prima dell'incendio del E_
2017, è consistito nell'abbattimento di un muro di legno per rendere più spazioso il soggiorno. Che la causa dei danni subiti dal solaio di proprietà dell'attrice sia da attribuire in via esclusiva all'incendio divampato in data 25/3/2017 risulta altresì confermato dal c.t.u. nominato nella fase cautelare del giudizio di danno temuto, il quale, nel rispondere alle osservazioni formulate dal c.t.p. dell' ha riferito che “per quello che si è potuto valutare in sede di sopralluogo e CP_1 dimostrato nelle foto 7 e 8 dell'elaborato peritale le condizioni di maggiore criticità si registrano in corrispondenza di punti privi di carico o soggetti a carichi irrisori come può essere un tavolo da cucina, a meno che non si consideri il peso di arredi essenziali come carichi eccezionali”.
2.2. Una volta stabilita la sicura riconducibilità dei danni subiti da parte attrice all'incendio sviluppatosi nell'immobile di proprietà dei convenuti, può affermarsene la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “In tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., il proprietario del fondo
Pagina 11 di 18 dal quale si sia propagato un incendio al fondo confinante, è responsabile dei danni causati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito;
assumendo rilievo, al riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme” (cfr. cass. n. 2962/2011). È, del resto, noto che la presunzione di responsabilità, prevista dall'art. 2051 c.c., costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e mantenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi e grava sul custode in relazione al potere fisico su di essa (cfr., ex multis, cass. n. 4196/1997; cass. n. 347/1992; cass. n. 288/1985). Si tratta di presunzione limitata ai danni prodotti nell'ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni. L'operatività della presunzione - con la tutela rafforzata del danneggiato nella duplice direzione dell'alleggerimento dell'onere probatorio e della riduzione della possibilità di esonero all'ipotesi del fortuito - postula la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza di un nesso causale anche indiretto e mediato tra cosa e danno (cfr. cass. n. 65/1989). Per liberarsi della presunzione il convenuto è tenuto a fornire dimostrazione positiva del fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato) e, cioè, di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità (cfr., ex multis, cass. n. 347/1992: cass. n. 4237/1990; cass. n. 520/1980). Andando al caso di specie, parte attrice ha senza dubbio dimostrato l'evento, ovvero l'incendio avvenuto il 25/3/2017 nell'appartamento di sua proprietà, e il nesso causale con la res custodita dai convenuti ovvero la propagazione delle fiamme dall'appartamento di proprietà ubicato al piano inferiore dello stabile di via Messere D'Andrea, n. 18. Tanto mediante la produzione dei verbali dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. I convenuti, pur avendone l'onere, non hanno invece provato il caso fortuito, non potendo ritenersi tale il fatto che il fuoco sia stato appiccato dal figlio di tale che nella prospettazione dei convenuti abitava Parte_2 gratuitamente l'immobile insieme alla sua famiglia. La circostanza è infatti rimasta del tutto sfornita di prova, visto che il teste che avrebbe dovuto confermarla (tale ), indicato dalla difesa di Persona_5 [...]
o per l'escussione tanto da i RT difensore del menzionato convenuto a rinunciarvi all'udienza del 25/3/2022 con dichiarazione accettata dalle altre parti. La circostanza non può nemmeno ritenersi provata in virtù della scheda di intervento dei Vigili del Fuoco del 25/3/2017 in cui si legge: “Probabile colpa: da dichiarazione spontanea effettuata agli organi di P.G. presenti sul posto Polizia di Stato e Polizia Municipale dal sig. Pt_2 che il figlio adoperando fiamme libere (accendino) innescava
[...] Controparte_6
l'incendio”. Ciò in quanto trattasi di mera dichiarazione spontanea da persona
Pagina 12 di 18 che nessuno dei due convenuti è stato in grado di dimostrare, anche in ragione del fatto che indicato come teste dal , non è Parte_2 RT mai stato cit e, nonostante l'ammissi ticolati nella comparsa di risposta depositata in data 19/5/2018) sui quali avrebbe dovuto deporre. D'altra parte, non può trascurarsi di evidenziare che il , pur RT avendo ammesso di avere acconsentito ad ospitare il a titolo gratuito Pt_2 nell'appartamento di cui è comproprietario, ha altresì ammesso che l'appartamento è stato abitato anche da altri cittadini rumeni, non legati da alcun rapporto con il anch'essi asseritamente ospitati a titolo gratuito, Pt_2 in tal modo restituen a di un'utilizzazione sicuramente poco prudente dell'appartamento, in cui era consentito l'accesso a chiunque, tramite contratti verbali e senza neanche l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 12 del d.l. 21 marzo 1978, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191, che impone a chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Non può nemmeno escludersi la concorrente responsabilità dell' CP_1
Infatti, pur volendo aderire alla tesi da lei sostenuta secondo cui il Pt_2 sarebbe stato ospitato senza il suo consenso, tanto non gioverebbe ad eliminare il dovere di custodia della cosa, parimenti incombente sulla comproprietaria, che non è stata in grado di vigilare con la dovuta diligenza;
è chiaro infatti che, anche se per ipotesi non informata dal comproprietario, un controllo frequente dell'unità immobiliare le avrebbe consentito di avvedersi che era di fatto abitata. Conclusivamente, deve, quindi, riconoscersi la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a entrambi i convenuti per l'incendio che ha danneggiato l'unità immobiliare di parte attrice.
3. Venendo alla determinazione dei danni, occorre preliminarmente considerare quello al solaio divisorio, che – per come chiarito anche dal c.t.u. ing. nominato nel presente giudizio – è crollato Persona_1 esclusivamente a causa dell'incendio del 25/3/2017. Lo stesso c.t.u. ha quantificato in € 92.751,14 IVA inclusa i costi per la realizzazione dei lavori necessari al rifacimento del solaio per come riportato nel computo metrico estimativo allegato alla relazione, compilato dal c.t.u. sulla base del Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Calabria per l'anno 2022 approvato con delibera della G.R. n. 344 del 25/7/2022.
Pagina 13 di 18 Ciononostante, all'attrice può essere riconosciuto il danno non patrimoniale nei limiti della somma di € 64.072,97, richiesta nell'atto di citazione ed indicata quale costo per eseguire i lavori di rimozione e di rifacimento del solaio divisorio tra l'immobile di proprietà dei convenuti e quello di proprietà dell'attrice, avente le stesse caratteristiche di quello preesistente, comprensiva del costo per realizzare ogni altra spesa necessariamente conseguente e connessa ai predetti lavori, atteso che, nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'ultima udienza, nelle quali ha precisato le conclusioni, l'attrice si è limitata a richiamare quelle rassegnate nell'atto di citazione, senza richiedere espressamente la liquidazione delle somme accertate nel corso dell'istruttoria. Né a tal fine vale il richiamo alla dicitura contenuta nell'atto di citazione “a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare come dovuta in corso di causa”. E invero, per costante insegnamento della corte di cassazione “La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sé, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi;
ove, invece, l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata” (cfr. cass. n. 19455/2018 che ha cassato, per ultrapetizione, la sentenza di condanna alla corresponsione degli importi risultanti dalla disposta c.t.u., eccedente rispetto alla quantificazione operata col ricorso introduttivo, in rilevata carenza di iniziative della parte di adeguamento della domanda ai più favorevoli esiti della consulenza;
negli stessi termini cfr. cass. n. 35302/2022; cass. n. 12724/2016; cass. n. 6350/2010). Pertanto, non avendo l'attrice chiesto nelle conclusioni la condanna al pagamento del maggiore importo dovuto per il rifacimento del solaio per come accertato dal c.t.u., la pronuncia non può andare oltre l'ammontare originariamente indicato. Il danno corrispondente ai costi necessari per il rifacimento del solaio divisorio, nei limiti dell'importo di € 64.072,97 deve essere posto interamente a carico dei due convenuti, non potendo essere sopportato, nemmeno in parte, da , che non ha dato causa all'incendio. E_
Infatti, per constante orientamento della giurisprudenza della corte di cassazione, “La ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art. 1125 c.c. riguarda, peraltro, la sola ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini o alla gestione condominiale trova
Pagina 14 di 18 applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati” (cfr., ex multis, cass. n. 3568 del 1999; più recentemente cfr. cass. n. 16760/2024). Tanto è sufficiente a giustificare la condotta della che Pt_1 non ha dato seguito alla realizzazione dei lavori per il rifacimento del solaio successivamente alla decisione cautelare. La domanda di risarcimento del danno emergente consistente negli esborsi eseguiti dalla a titolo di canone di locazione del nuovo immobile sito Pt_1 in Cosenza alla via Rivocati, n. 68, dove è stata costretta a trasferirsi dopo l'incendio che ha reso inagibile l'unità immobiliare da lei abitata in via Messere d'Andrea, pure proposta dall'attrice, può essere accolta limitatamente alla somma di € 2.500,00 corrispondenti ai canoni di locazione per i quali la ha depositato le ricevute di pagamento. E invero, premesso che Pt_1
l'attrice ha provato l'esistenza del rapporto di locazione, mediante la produzione del contratto regolarmente registrato stipulato in data 28/2/2018 al canone concordato di € 250,00 mensili per la durata di 3 anni dall'1/3/2018 al 28/2/2021, non v'è prova del fatto che il rapporto sia perdurato successivamente alla scadenza, né del pagamento di canoni di locazione successivi al mese di ottobre 2018, non avendo l'attrice depositato le relative ricevute. Nulla può invece riconoscersi all'attrice a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile. Non solo perché è pacifico che prima del verificarsi dell'incendio l'attrice lo utilizzava per abitarci e non per concederlo a terzi dai quali avrebbe potuto ricavare un profitto, ma anche perché successivamente all'incendio l'attrice non avrebbe potuto trarre dal bene nessuna utilità, né diretta né indiretta, proprio per le condizioni in cui lo stesso è venuto a trovarsi;
lo stesso c.t.u. ing. nella risposta Persona_1 alle osservazioni depositata in data 29/ “Successivamente al verificarsi dell'incendio, a causa dei danni riportati che non permettono l'uso dell'immobile di parte attrice appare chiaro ed evidente come il canone locatizio sia pari a 0 € al mese”. Il risarcimento complessivamente dovuto all'attrice ammonta dunque ad € 66.572,97 (corrispondente alla somma di € 64.072,97 + € 2.500,00), ma facendo riferimento a un valore risalente all'anno 2018, va rivalutato all'attualità in € 78.888,97. L'attrice ha pure richiesto il risarcimento del danno esistenziale conseguente all'incendio della propria abitazione. Ha allegato che, a seguito dell'incendio, ha subito un pregiudizio per essere stata costretta ad abbandonare i propri effetti personali e la propria abitazione, nonché un peggioramento del proprio stile di vita dovuto al radicale ed improvviso cambiamento delle proprie abitudini. Con riferimento al danno conseguente alla impossibilità di godere dell'appartamento deve premettersi, in linea con l'orientamento delle sezioni unite della corte di cassazione (cfr. cass., sez. un., n. 26972/2008; cass. n.
Pagina 15 di 18 4534/2017), che il danno non patrimoniale, che non costituisce danno biologico, va risarcito nei casi previsti dalla legge e, dunque, allorché il fatto dannoso costituisca reato ovvero leda interessi costituzionalmente rilevanti. Tra questi la giurisprudenza annovera anche la lesione al diritto di godimento della propria abitazione, che costituisce un diritto sociale fondamentale annoverabile tra i diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione nel quale trova il proprio fondamento, oltre che, nell'ipotesi in cui l'abitazione sia anche di proprietà, nell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, che tutela la proprietà e detta i limiti per la compressione del relativo diritto. In mancanza di un concorrente pregiudizio all'integrità psico-fisica documentata, ossia di un danno biologico, tuttavia, il danno conseguente al pregiudizio non patrimoniale derivante dalla compromissione dello stile di vita quotidiano è risarcibile soltanto nel caso in cui risulti leso il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, la cui copertura costituzionale - come diritto inviolabile - trova un ulteriore rafforzamento nell'art. 8 della CEDU. Nella specie l'impossibilità per l'attrice di abitare nel proprio appartamento per circa un anno, in cui è rimasta ospite della madre e della sorella (per come confermato dalla stessa sorella e dall'amica Controparte_8 [...] sentite come testi), fino al reperimento di altro CP_9 appartamento condotto in locazione a partire dall'1/3/2018 e, dunque, per un lasso temporale apprezzabilmente lungo ha certamente modificato, in senso peggiorativo, le abitudini di vita e gli assetti relazionali propri della con Pt_1 evidenti ripercussioni nell'ambito familiare e sociale (per come confermato dalle sopra indicate testimoni), e tanto indipendentemente da un pregiudizio all'integrità psico-fisica. La compromissione del diritto al pacifico godimento della casa di abitazione costituisce, dunque, il presupposto per integrare l'ingiustizia qualificata dell'art. 2059 c.c., imponendo un obbligo risarcitorio, di liquidazione necessariamente equitativa e che può essere determinato avuto come parametro valutativo di riferimento la misura del 5% di € 78.888,97, che è l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno materiale e, dunque, in ragione di € 3.945,00 in moneta attuale e perciò non soggetta a rivalutazione. Il danno complessivamente subito da parte attrice ammonta dunque ad € 82.833,97. Sulla somma riconosciuta come dovuta, pari come detto ad € 82.833,97, devono essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (25/3/2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 8.270,00) per un valore finale totale di € 91.103,97 (= € 82.833,97 + €
Pagina 16 di 18 8.270,00) da liquidarsi in favore di e a carico di E_ CP_1
d .
[...] RT
a za (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
4. Con riguardo alla domanda riconvenzionale trasversale proposta da CP_1 nei confronti di , è rimasta del tutto
[...] RT sfornita di prova la circostanza dedotta dal secondo cui la RT era a conoscenza del fatto che l'immobile di cui sono comproprietari CP_1 da lui concesso a titolo gratuito a Parte_2
La circostanza è stata espressamente negata dal teste e non Controparte_4 risulta da alcuno dei documenti di causa. In punto di diritto, si osserva che sulla scia della decisione n. 11135/2012 delle sezioni unite della corte di cassazione, con la quale la fattispecie del contratto di locazione da parte di uno solo dei comproprietari è stata ricondotta nell'ambito di applicazione delle norme concernenti la gestione di affari altrui, fra le quali rientra l'art. 2032 c.c., sulla facoltà di ratifica dell'interessato, la corte di cassazione ha chiarito che la stessa soluzione si impone per il caso di contratto di comodato stipulato da un solo comproprietario. Pertanto “il comproprietario non concedente può manifestare il proprio dissenso a norma dell'art. 2031 c.c., con l'effetto di essere esonerato dal dovere di adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto”. E però, nel caso di specie non sembrano ricorrere i presupposti legali della gestione, mancando in primo luogo un impedimento della comproprietaria, che avrebbe potuto e dovuto essere messa nel più breve tempo possibile a conoscenza delle intenzioni del sì da esprimere il suo RT eventuale consenso. Non pare sussistere nemmeno il requisito della utilità iniziale della gestione, tenuto conto che l'immobile è stato concesso dal
[...]
a terzi a titolo interamente gratuito, trattandosi di soggetti che lui CP_2 stesso ha definito nullatenenti. Tanto rende la gestione illegittima ed espone il gestore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'interessato. Per tali ragioni il deve essere condannato al risarcimento del RT danno subito taria che può essere RO quantificato nella somma che quest'ultima sarà costretta a versare in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni arrecati, in virtù della presente sentenza.
5. Nei rapporti fra l'attrice e i due convenuti le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente
Pagina 17 di 18 al valore della causa da parametrarsi alla somma effettivamente attribuita, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato. Nei rapporti fra ed le spese di lite RO RT si compensano integralmente in ragione della complessità degli accertamenti compiuti per la verifica dell'eventuale consenso alla concessione in godimento del bene. Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dei due convenuti e si distraggono in favore dell'Erario che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna RO ed , in solido, al pagamento in favore di RT
della somma di € 91.103,97, in moneta attuale e già E_ comprensiva degli interessi compensativi, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- accerta l'illegittimità per difetto dei presupposti della gestione di affari altrui compiuta da e per l'effetto lo RT condanna a tenere indenne da quanto quest'ultima sarà RO costretta a versare in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni, in virtù della presente sentenza;
- condanna ed , in solido, al RO RT pagamento in favore dell'attrice delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 14.648,00 (di cui € 545,00 per spese prenotate a debito ed € 14.103,00 per compensi professionali) oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato;
- compensa integralmente le spese di lite fra ed RO [...]
; RT
- pone definitivamente a carico di ed RO RT
, in solido, il pagamento delle spese di consulenza tecnica
[...] io già liquidate con separato decreto, da distrarsi in favore dell'Erario che le ha anticipate.
Cosenza, 12 aprile 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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