TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 6313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6313 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18923/2023 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMINA Parte_1 C.F._1
MALASPINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
), con il patrocinio dell'avv. ANGELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
CARDELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-resistente-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-pronunciare la separazione dei coniugi
- Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e dimora esclusiva
presso la madre, , in Piossasco (TO), Via Colombo n.
2. Parte_1
pagina 1 di 5 - Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con tutti gli arredi ivi presenti che la
compongono.
- Confermare che il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il gradimento della minore e Per_1
compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi .
- Disporre che il Sig. provveda a versare entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente CP_1
intestato alla Sig.ra mediante bonifico bancario la somma di euro 400,00 o altra maggiore Parte_1
e/o minore ritenuta di giustizia a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con Per_1
decorrenza dalla data della domanda, importo che si rivaluterà annualmente secondo la variazione degli
indici ISTAT, oltre le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate
o necessitate e comunque documentate, saranno sostenute nella misura del 50% .
Con vittoria di spese, oltre spese forf., iva e cpa da distarsi in favore dell'antistatario difensore.
Per parte convenuta:
- pronunciare la separazione dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
- confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
sistemazione prevalente presso l'abitazione della madre
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024, laddove dispone che il padre possa
incontrare e tenere la figlia con sé secondo accordi che interverranno direttamente con la minore;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla OR;
Parte_1
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024, laddove dispone che il padre contribuisca
al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla OR un assegno Per_1 Parte_1
periodico di Euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- a parziale modifica dell'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024 ed in considerazione del fatto che
il signor ha contribuito direttamente al mantenimento della figlia fino al giorno CP_1 Per_1
dell'allontanamento dalla casa familiare, unitamente alla moglie convivente, così come risulta dagli estratti conto prodotti, disporre il versamento dell'assegno periodico di mantenimento con decorrenza
dal mese di giugno 2024;
pagina 2 di 5 - confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024, laddove dispone che le spese mediche non
coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate
e in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- ad integrazione dell'ordinanza, disporre che per la definizione e la regolamentazione delle spese
straordinarie i coniugi debbano fare espresso riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino
sottoscritto tra magistrati e avvocati il 15.3.2016;
- confermare che l'assegno unico e universale continui ad essere percepito nella misura del 50% da
ciascun genitore.
Col favore dei compensi di causa, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
PIOSSASCO, il 22/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n.38 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14/9/2002 maggiorenne ma economicamente non Per_2
autosufficiente e il 12/8/2007. Per_1
Con ricorso depositato in data 2/11/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il sig. si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
12/04/2024.
Avanti al Giudice delegato comparivano entrambe le parti, le quali venivano sentite personalmente ed all'esito veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con ordinanza del 03/06/2024 il Giudice assumeva i provvedimenti necessari ed urgenti, rigettando le prove richieste dalle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa.
All'udienza del 10/10/2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come indicate in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 5 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento, la collocazione della figlia minore e sulle visite con il genitore non collocatario.
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento della figlia minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Tenuto conto dell'età di (che ad agosto compirà 17 anni) deve disporsi che il padre possa Per_1
incontrare e tenere con sé la figlia secondo accordi che interverranno direttamente con quest'ultima.
Assegnazione della casa coniugale
In considerazione della collocazione principale della minore presso la madre, l'abitazione della casa coniugale deve essere assegnata alla OR . Parte_1
Mantenimento della minore
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 300,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La OR ha un reddito di euro 1507 circa mensili (su 12 mensilità, cfr 730/24) e vive con il Parte_1
figlio che guadagna mensilmente 1200 euro. Vive in casa in comproprietà, senza mutuo. Per_2
Il sig. ha un reddito di euro 2392 circa mensili (su 12 mensilità, cfr. 730/24), vive in casa in CP_1
affitto con canone di locazione di 600 euro mensili e sostiene il pagamento mensile di vari finanziamenti.
Alla luce di quanto sopra, ritiene dunque il Collegio di confermare a carico del padre un contributo al mantenimento per la minore di euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da pagina 4 di 5 Protocollo del Tribunale di Torino. La decorrenza del predetto contributo, come richiesto dal convenuto,
deve essere fatta coincidere con l'allontanamento dalla casa coniugale, avvenuto a seguito dell'udienza del maggio 2024, non essendovi prova che nei mesi di convivenza egli non abbia più contribuito al mantenimento della famiglia.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
la figlia minore a entrambi i genitori, disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica CP_2
e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo accordi che interverranno direttamente con la minore;
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla OR . Parte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia, CP_1
con decorrenza dal mese di giugno 2024, l'assegno periodico di € 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie come da Protocollo
del Tribunale di Torino saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 29.11.2024
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18923/2023 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMINA Parte_1 C.F._1
MALASPINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
), con il patrocinio dell'avv. ANGELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
CARDELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-resistente-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-pronunciare la separazione dei coniugi
- Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e dimora esclusiva
presso la madre, , in Piossasco (TO), Via Colombo n.
2. Parte_1
pagina 1 di 5 - Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con tutti gli arredi ivi presenti che la
compongono.
- Confermare che il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il gradimento della minore e Per_1
compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi .
- Disporre che il Sig. provveda a versare entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente CP_1
intestato alla Sig.ra mediante bonifico bancario la somma di euro 400,00 o altra maggiore Parte_1
e/o minore ritenuta di giustizia a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con Per_1
decorrenza dalla data della domanda, importo che si rivaluterà annualmente secondo la variazione degli
indici ISTAT, oltre le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate
o necessitate e comunque documentate, saranno sostenute nella misura del 50% .
Con vittoria di spese, oltre spese forf., iva e cpa da distarsi in favore dell'antistatario difensore.
Per parte convenuta:
- pronunciare la separazione dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
- confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
sistemazione prevalente presso l'abitazione della madre
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024, laddove dispone che il padre possa
incontrare e tenere la figlia con sé secondo accordi che interverranno direttamente con la minore;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla OR;
Parte_1
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024, laddove dispone che il padre contribuisca
al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla OR un assegno Per_1 Parte_1
periodico di Euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- a parziale modifica dell'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024 ed in considerazione del fatto che
il signor ha contribuito direttamente al mantenimento della figlia fino al giorno CP_1 Per_1
dell'allontanamento dalla casa familiare, unitamente alla moglie convivente, così come risulta dagli estratti conto prodotti, disporre il versamento dell'assegno periodico di mantenimento con decorrenza
dal mese di giugno 2024;
pagina 2 di 5 - confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024, laddove dispone che le spese mediche non
coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate
e in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- ad integrazione dell'ordinanza, disporre che per la definizione e la regolamentazione delle spese
straordinarie i coniugi debbano fare espresso riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino
sottoscritto tra magistrati e avvocati il 15.3.2016;
- confermare che l'assegno unico e universale continui ad essere percepito nella misura del 50% da
ciascun genitore.
Col favore dei compensi di causa, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
PIOSSASCO, il 22/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n.38 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14/9/2002 maggiorenne ma economicamente non Per_2
autosufficiente e il 12/8/2007. Per_1
Con ricorso depositato in data 2/11/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il sig. si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
12/04/2024.
Avanti al Giudice delegato comparivano entrambe le parti, le quali venivano sentite personalmente ed all'esito veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con ordinanza del 03/06/2024 il Giudice assumeva i provvedimenti necessari ed urgenti, rigettando le prove richieste dalle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa.
All'udienza del 10/10/2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come indicate in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 5 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento, la collocazione della figlia minore e sulle visite con il genitore non collocatario.
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento della figlia minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Tenuto conto dell'età di (che ad agosto compirà 17 anni) deve disporsi che il padre possa Per_1
incontrare e tenere con sé la figlia secondo accordi che interverranno direttamente con quest'ultima.
Assegnazione della casa coniugale
In considerazione della collocazione principale della minore presso la madre, l'abitazione della casa coniugale deve essere assegnata alla OR . Parte_1
Mantenimento della minore
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 300,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La OR ha un reddito di euro 1507 circa mensili (su 12 mensilità, cfr 730/24) e vive con il Parte_1
figlio che guadagna mensilmente 1200 euro. Vive in casa in comproprietà, senza mutuo. Per_2
Il sig. ha un reddito di euro 2392 circa mensili (su 12 mensilità, cfr. 730/24), vive in casa in CP_1
affitto con canone di locazione di 600 euro mensili e sostiene il pagamento mensile di vari finanziamenti.
Alla luce di quanto sopra, ritiene dunque il Collegio di confermare a carico del padre un contributo al mantenimento per la minore di euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da pagina 4 di 5 Protocollo del Tribunale di Torino. La decorrenza del predetto contributo, come richiesto dal convenuto,
deve essere fatta coincidere con l'allontanamento dalla casa coniugale, avvenuto a seguito dell'udienza del maggio 2024, non essendovi prova che nei mesi di convivenza egli non abbia più contribuito al mantenimento della famiglia.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
la figlia minore a entrambi i genitori, disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica CP_2
e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo accordi che interverranno direttamente con la minore;
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla OR . Parte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia, CP_1
con decorrenza dal mese di giugno 2024, l'assegno periodico di € 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie come da Protocollo
del Tribunale di Torino saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 29.11.2024
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 5 di 5