TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Laura Massari presidente
Claudio Antonio Tranquillo giudice
Ambra Carla Tombesi giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 24731/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LICITRA GIORGIO e dell'avv. GAROLA KARIM IVAN, elettivamente domiciliato in
CORSO DI PORTA VITTORIA 28 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. GAROLA
ATTORE OPPONENTE nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TRISCARI BINONI PAOLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA
FONTANA 20122 MILANO presso lo studio del difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
“1) In via pregiudiziale accertare e dichiarare, per le causali di cui al primo motivo d'opposizione, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Genova, e, previa rimessione degli atti in favore di quest'ultimo, disporre la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 11 2) In via ulteriormente pregiudiziale disporre la revoca del decreto ingiuntivo per le causali di cui al quarto motivo d'opposizione;
3) Nel merito accertare e dichiarare per le causali di cui al secondo motivo d'opposizione, la vessatorietà delle clausole poste dagli artt. 3 e 7 del contratto di fideiussione e, per l'effetto, accertata l'intervenuta decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
4) Nel merito accertare e dichiarare per le causali di cui al terzo motivo d'opposizione la nullità delle clausole poste dagli artt. 3 e 7 del contratto di fideiussione e, per l'effetto, accertata l'intervenuta decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
5) In via gradata revocare l'opposto decreto ingiuntivo per le causali di cui al quinto e sesto motivo d'opposizione
6) Accogliere comunque nel merito la presente opposizione
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Per parte convenuta opposta
“ In via preliminare e principale
- concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, , in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, in subordine concederla limitatamente alla somma di € 21.167,18;
- rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 6721/2024 del Tribunale di
Milano, in subordine condannare il Sig. al pagamento della somma di € Parte_1
21.167,18 in favore di per tutte le motivazioni Controparte_1
esposte;
;- Con vittoria di onorari e spese della presente causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6321 Parte_1
pubblicato il 13.5.2024 dal Tribunale di Milano con il quale gli è stato intimato di pagare a € 21.272,49, oltre Controparte_1
interessi come da domanda e spese di lite, a titolo di esatto adempimento agli obblighi assunti con la fideiussione prestata a garanzia dell'esatto adempimento da parte di di tutti gli obblighi assunti con tale istituto di credito sino Parte_2 alla concorrenza dell'importo massimo di 91.000 euro (doc. 2 fasc. mon.).
L'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto corrisponde al saldo passivo di pagina 2 di 11 conto corrente stipulato dalla debitrice garantita nel 2022 (doc. 1 fasc. mon.) attestato con saldaconto certificato alla data di chiusura del rapporto (doc. 5 fasc. mon.), determinata dalla liquidazione giudiziale della debitrice garantita dichiarata con sentenza 15/2024 del Tribunale di Genova (doc. 4 fasc. mon.).
2. ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
a. eccependo che è stato pronunciato da giudice incompetente per territorio ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. u) e 66-bis cod. cons., ritenendo tali disposizioni applicabili alla fideiussione prestata da a Parte_1
garanzia della società da lui amministrata poiché ha Parte_1
espressamente indicato di rivestire la qualifica di consumatore al momento della prestazione della garanzia e il suo domicilio indicato nell'intestazione del contratto di fideiussione si trova nel Comune (Recco) appartenente al circondario del Tribunale di Genova;
b. chiedendo inoltre di accertare e dichiarare, in via riconvenzionale e nel merito, che il decreto ingiuntivo opposto è fondato su un titolo parzialmente nullo siccome frutto di intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 della l. 287/1990, essendo riprodotto agli art. 3 e 7 della fideiussione prestata da il contenuto degli artt. 2 e 6 del modello di fideiussione Parte_1 omnibus elaborato nel 2003 dall'Associazione Bancaria ITna, sanzionato da Banca d'IT con provvedimento 55/2005 come frutto di intesa anticoncorrenziale;
c. eccependo inoltre, nel merito, la nullità degli articoli 3 e 7 del contratto di fideiussione siccome abusivi ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. cons. comportando tali disposizioni un significativo squilibrio negli obblighi assunti dal consumatore ed eccependo, conseguentemente, l'estinzione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo l'opposta documentato di aver tempestivamente agito per ottenere il pagamento dell'importo garantito nel termine di sei mesi da quando il credito principale
è divenuto esigibile per effetto della liquidazione giudiziale della creditrice garantita avvenuta il 29.1.2024;
d. deducendo, infine, la mancata prova da parte della convenuta opposta dell'effettiva consistenza del credito vantato, siccome dimostrato in sede monitoria producendo esclusivamente un saldaconto certificato, inidoneo a pagina 3 di 11 dimostrare la maturazione del credito vantato per saldo passivo di conto corrente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, potendosi inoltre desumere dal saldaconto prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo che il credito vantato dall'istituto di credito convenuto è maturato in parte dopo la risoluzione del contratto di conto corrente avvenuta il
29.1.2024 quando è stata disposta la liquidazione giudiziale della debitrice garantita ai sensi dell'art. 183, comma 1, del CCII;
e. deducendo, infine, che essendosi formato definitivamente il credito vantato dall'opposta solo il 17.2.2024 quando è stato elaborato l'ultimo estratto conto relativo al rapporto di conto corrente, il garante non sarebbe tenuto al pagamento di tale credito avendo la liquidazione giudiziale della debitrice garantito comportato sin dal 29.1.2024 anche l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 183 del CCII.
3. L'opposta tempestivamente Controparte_1
costituitasi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto il rigetto delle eccezioni, delle domande riconvenzionali e delle difese di parte opponente siccome infondate, documentando che è residente in [...](doc. 2) Parte_1
e che quindi questo Tribunale è competente a conoscere la presente controversia anche ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u) cod. cons. che prevede la competenza alternativa, benché esclusiva, del luogo di residenza o domicilio del consumatore;
contestando che possa essere ritenuto un consumatore rispetto alla Parte_1
garanzia prestata avendola sottoscritta in ragione del ruolo di amministratore unico della debitrice garantito ricoperto al momento dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia (doc. 3). L'opposta ha inoltre prodotto gli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente (doc. 5) e lo stato passivo della liquidazione della al quale è stato ammesso il credito fondato sul Controparte_2
rapporto di conto corrente con esclusione degli addebiti per spese compiuti in estratto conto dopo la liquidazione giudiziale della correntista per complessivi
105,50 euro (doc. 6).
4. A ulteriore dimostrazione della fondatezza dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione prestata come frutto di intesa anticoncorrenziale, l'opponente ha prodotto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. i documenti da 9 a 16 contenenti 8 fideiussioni prestate in favore di tre istituti di credito tra il pagina 4 di 11 luglio 2020 e il novembre 2022 contenti clausole dal contenuto analogo agli artt. 3 e
7 della garanzia costituente il titolo della domanda proposta nel presente giudizio.
5. La causa è stata istruita solo documentalmente, rigettando la richiesta di ordine di esibizione compiuta da parte opponente, non riproposta nelle conclusioni precisate ai fini della decisione del presente giudizio.
6. L'opposizione si è rivelata solo parzialmente fondata e può essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
7. Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di incompetenza di questo
Tribunale a conoscere la presente controversia per due motivi concorrenti.
In primo luogo gli artt. 33, comma 2, lett. u) e 66-bis cod. cons. attribuiscono giurisdizione esclusiva a conoscere le controversie relative a contratti conclusi con il consumatore sia al giudice del luogo di domicilio che a quello di residenza del consumatore. Anche qualora si ritenesse provato, pur in assenza di espressa elezione di domicilio nell'indirizzo indicato nell'intestazione della fideiussione, che fosse domiciliato a Recco tanto alla data di prestazione della Parte_1
garanzia così come al momento del deposito del ricorso monitorio, avendo
[...]
documentato che l'opponente risiede a Controparte_1
ancora oggi a Milano (doc. 2), questo Tribunale deve essere ritenuto competente alla decisione del presente giudizio anche ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u) cod. cons.
Inoltre ha proposto una domanda riconvenzionale di dichiarazione di Parte_1
nullità parziale della fideiussione costituente il titolo del credito vantato da
[...]
con il presente giudizio ritenendola frutto di Controparte_1
intesa anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990 e il combinato disposto dell'art.
3.1 lett. c), dell'art. 4, comma 1-ter lett. a) e dell'art.
3.3 del d.lgs.
168/2003 attribuisce al Tribunale di Milano, con funzione di sezione specializzata in materia di impresa, la competenza funzionale per territorio a conoscere sia tutte le controversie previste dall'art. 33, comma 2, della l. 287/1990 sia le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea per tutti gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto, tra gli altri, di Genova, oltre a tutte le cause e i procedimenti che presentano profili di connessione con questi ultimi.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale e con funzione di sezione specializzata in materia di impresa, è quindi l'unico competente a conoscere la pagina 5 di 11 presente controversia anche in ragione della domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità per violazione della normativa antitrust proposta da parte attrice opponente, attrattiva della competenza a conoscere la controversia oggetto delle domande proposte da parte convenuta opposta.
L'eccezione di incompetenza deve, quindi, essere rigettata siccome infondata.
8. Anche la domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità degli artt. 3 e 7 della fideiussione prestata da il 14.7.2022 si è rivelata infondata e deve Parte_1
essere rigettata.
9. L'attore opponente ha dedotto che gli artt. 3 e 7 del contratto da lui sottoscritto sarebbero frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento
55/2005 di Banca d'IT in ragione del fatto che tali disposizioni ricalcherebbero il contenuto degli artt. 2 e 6 del modello di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” elaborato in via definitiva dall'Associazione
Bancaria ITna (ABI) l'11.7.2003 (doc. 4 att.).
È tuttavia pacifico e documentato che l'accertamento compiuto da Banca d'IT con il provvedimento della Banca d'IT n. 55 del 2.5.2005 quale (allora) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie, è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione della fideiussione in forza della quale è maturato il credito vantato da Controparte_1
(cfr. doc. 3 att.), di tal che l'accertamento compiuto da Banca
[...]
d'IT non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coinvolgente anche la fideiussione prestata dall'attore opponente oltre 17 anni dopo tale attività.
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IT, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita.
Da tale principio deve, inoltre, desumersi che l'accertamento compiuto da Banca
d'IT costituisce una prova (presuntiva) rilevante al fine di dimostrare la pagina 6 di 11 correlazione tra l'intesa anticoncorrenziale accertata e i contratti conclusi in favore di intermediari bancari, esclusivamente per quelle fideiussioni omnibus
“riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990”.
Nel caso oggetto del presente giudizio risulta tuttavia provato documentalmente che le clausole delle quali viene contestata la valida pattuizione (articoli 3 e 7) sono frutto di condizioni generali di contratto completamente diverse da quelle predisposte come modello dall'ABI nel 2003, che prevedevano disposizioni aventi effetti solo in parte assimilabili a tali disposizioni contrattuali ma contenuto del tutto differente (cfr. doc.ti 2 e 4 opponenti).
Tali fatti consentono di escludere che l'accertamento compiuto da Banca d'IT nel
2005 costituisca una prova rilevante al fine di accertare che il contratto concluso da sia frutto di intesa anticoncorrenziale. Parte_1
Né parte opponente ha provato o si è offerta di provare che le condizioni generali di contratto imposte da a Controparte_1
fossero frutto di altra diversa intesa anticoncorrenziale, di cui parte Parte_1
attrice non ha specificamente allegato nessuno degli elementi costitutivi.
L'opponente non ha infatti mai indicato in corso di causa quali sarebbero state le parti di tale intesa, quale sarebbe stato il suo contenuto o in che l'intesa abbia alterato il funzionamento di un mercato rilevante.
L'attrice si è inoltre limitata a produrre a dimostrazione della sussistenza di un'intesa allegata in modo del tutto generico, 8 fideiussioni negoziate in due anni da tre soli istituti di credito (doc.ti 9-16), le quali risultano hanno tra loro un contenuto diverso, non presentano specifici elementi di continuità se non nell'ambito dei modelli elaborati da ciascun istituto di credito, di tal che non si comprende per quale motivo dovrebbero essere frutto di una pratica concordata tra i tre operatori bancari.
Parte attrice non ha quindi fornito né elementi di fatto sufficientemente specifici né prove in ordine alla sussistenza un'intesa anticoncorrenziale rilevante di cui la fideiussione prestata costituirebbe l'attuazione.
Né tali elementi avrebbero potuto essere acquisiti dando seguito alla richiesta di ordine di esibizione compiuta da parte opponente che, alla luce della genericità delle allegazioni relative agli elementi costitutivi dell'intesa anticoncorrenziale della pagina 7 di 11 quale ha chiesto l'accertamento, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo in violazione dell'art. 210 c.p.c.
La domanda riconvenzionale di dichiarazione della nullità parziale della fideiussione prestata da per violazione dell'art. 2, comma 2, Parte_1
lett. a) della l. 287/1990 deve, quindi, essere rigettata siccome infondata.
10. Anche l'eccezione di liberazione del fideiussore proposta ai sensi dell'art. 1957 c.c., fondata sull'ulteriore eccezione di nullità dell'art. 7 della fideiussione ai sensi dell'art. 33, comma 1 cod. cons., si è rivelata documentalmente infondata e deve essere rigettata.
Assume rilievo assorbente al fine di rigettare tale eccezione il fatto che con la fideiussione prestata si sia impegnato a pagare l'importo garantito a Parte_1
prima richiesta scritta della creditrice garantita e parte opponente ha documentato di aver escusso la garanzia prestata da con raccomandata del Parte_1
6.2.2024 (doc. 3 fasc. mon.), subito dopo la pubblicazione della sentenza che ha disposto la liquidazione giudiziale della debitrice garantita, pubblicata il 29.1.2024
(cfr. doc. 4 fasc. mon) comportando lo scioglimento del contratto di conto corrente ai sensi dell'art. 183, comma 1, del CCII (d.lgs. 14/2019).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nelle fideiussioni che prevedono l'obbligo del garante di pagare a prima richiesta scritta del creditore, è sufficiente a evitare l'estinzione del diritto di garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. la proposizione di una qualsiasi richiesta scritta di pagamento nei confronti del garante nel termine di sei mesi da quando il credito è divenuto esigibile (cfr. da ultimo Cass.
Sez. III, sent. 5179 del 27.2.2025, analogamente Cass. Sez. III, ord. 34678 del
27.12.2024).
Di conseguenza, avendo l'opposta documentato di aver reso edotto il garante dell'intenzione di ottenere il pagamento della garanzia, costituendola in mora, pochi giorni dopo rispetto a quando il debito principale è divenuto esigibile (doc. 3 . mon.), anche qualora si ritenesse la deroga alla proponibilità dell'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. invalida, parte convenuta opposta ha documentato di aver agito tempestivamente nei confronti del fideiussore al fine di evitare l'estinzione della garanzia a norma dell'art. 1957 c.c. di tal che l'eccezione di estinzione della fideiussione deve essere rigettata siccome manifestamente infondata.
pagina 8 di 11 11. Parte convenuta opposta ha quindi fornito prova documentale del contratto in forza del quale è tenuto al pagamento del debito maturato da Parte_1 Pt_2
in corso di esecuzione del rapporto di conto corrente con lei intrattenuto (doc. 2
[...]
fasc. mon.), di essersi tempestivamente attivata per ottenere il pagamento dell'importo garantito da (doc. 3) e ha prodotto sia il contratto di Parte_1
conto corrente in forza del quale è maturato il credito di cui pretende il pagamento
(doc. 1 fasc. mon.) sia l'estratto conto corrente dall'apertura del rapporto sino alla data di data di liquidazione giudiziale della debitrice garantita (doc. 4), disposta con sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Genova pubblicata il 29.1.2024 (doc. 4 fasc. mon.).
Da tali documenti è emerso che il credito maturato sino alla data di liquidazione della debitrice principale è pari ad € 21.023,21 (corrispondente al saldo per capitale oltre a quello per interessi maturati separatamente, cfr. doc. 4 conv.), parzialmente inferiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il quale dovrà, quindi, essere revocato.
Di conseguenza, pur dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome avente ad oggetto un credito rivelatosi parzialmente inesistente,
[...]
deve essere condannato al pagamento del debito garantito, pari al Parte_1
saldo di conto corrente maturato dalla debitrice principale alla data di estinzione del rapporto derivante dalla sua liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 183 CCII, pari ad € 21.023,21 (doc. 4) oltre ad interessi di mora che sono dovuti dalla data di costituzione in mora del fideiussore del 6.2.2024 (cfr. doc. 3 fasc. mon.) e sino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1224 c.c., da calcolare, in difetto di specifica allegazione della misura degli interessi convenzionali dei quali parte convenuta opposta richiede l'applicazione, al tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dal 6.2.2024 e sino al 7.4.2024 e dall'8.4.2024 (data di deposito del ricorso monitorio) e sino al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c.
12. Non comportando la liquidazione giudiziale della debitrice garantita il venir meno degli obblighi gravanti sul fideiussore poiché l'art. 183, comma 1, CCII, che prevede esclusivamente (per quanto rileva ai fini della decisione del presente giudizio) che solo i contratti di conto corrente anche bancari si sciolgano per effetto pagina 9 di 11 dell'apertura della liquidazione giudiziale di una delle parti, le ulteriori difese di parte attrice opponente devono essere rigettate siccome infondate.
13. Avendo quindi l'opposta provato di essere creditrice di per il Parte_1
minor importo di € 21.023,21, oltre interessi di mora da calcolare dal 6.2.2024 e sino al 7.4.2024 al saggio di cui all'art. 1283, comma 1, c.c. e dall'8.4.2024 e sino al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. in forza dei documenti prodotti ai nn. 1, 2 e 3 del fascicolo di parte prodotto in sede monitoria e del doc. 4 prodotto in fase di opposizione, deve essere condannato al Parte_1
pagamento di tale importo a titolo di esatto adempimento agli obblighi di garanzia assunti con il contratto di fideiussione.
14. Le spese seguono la soccombenza sostanziale di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per la fase istruttoria, solo documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale sesta sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n.
6321 pubblicato il 13.5.2024 dal Tribunale di Milano nei confronti di
[...]
e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale di dichiarazione della nullità degli artt. 3 e 7
della fideiussione prestata da in favore di Parte_1 [...]
l 14.7.2022 per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990; Controparte_1
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di € 21.023,21 oltre interessi di mora da Controparte_1
calcolare dal 6.2.2024 e sino al 7.4.2024 al saggio di cui all'art. 1283, comma 1, c.c.
e dall'8.4.2024 e sino al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
4) condanna altresì al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 pari ad € 4.237,00 per compensi, Controparte_1
pagina 10 di 11 oltre al 15% di tale importo a titolo di rimborso spese forfettario, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Milano all'esito della camera di consiglio tenutasi il 23 aprile 2025.
Giudice estenditrice Presidente
Ambra Carla Tombesi Laura Massari
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Laura Massari presidente
Claudio Antonio Tranquillo giudice
Ambra Carla Tombesi giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 24731/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LICITRA GIORGIO e dell'avv. GAROLA KARIM IVAN, elettivamente domiciliato in
CORSO DI PORTA VITTORIA 28 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. GAROLA
ATTORE OPPONENTE nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TRISCARI BINONI PAOLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA
FONTANA 20122 MILANO presso lo studio del difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
“1) In via pregiudiziale accertare e dichiarare, per le causali di cui al primo motivo d'opposizione, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Genova, e, previa rimessione degli atti in favore di quest'ultimo, disporre la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 11 2) In via ulteriormente pregiudiziale disporre la revoca del decreto ingiuntivo per le causali di cui al quarto motivo d'opposizione;
3) Nel merito accertare e dichiarare per le causali di cui al secondo motivo d'opposizione, la vessatorietà delle clausole poste dagli artt. 3 e 7 del contratto di fideiussione e, per l'effetto, accertata l'intervenuta decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
4) Nel merito accertare e dichiarare per le causali di cui al terzo motivo d'opposizione la nullità delle clausole poste dagli artt. 3 e 7 del contratto di fideiussione e, per l'effetto, accertata l'intervenuta decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
5) In via gradata revocare l'opposto decreto ingiuntivo per le causali di cui al quinto e sesto motivo d'opposizione
6) Accogliere comunque nel merito la presente opposizione
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Per parte convenuta opposta
“ In via preliminare e principale
- concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, , in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, in subordine concederla limitatamente alla somma di € 21.167,18;
- rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 6721/2024 del Tribunale di
Milano, in subordine condannare il Sig. al pagamento della somma di € Parte_1
21.167,18 in favore di per tutte le motivazioni Controparte_1
esposte;
;- Con vittoria di onorari e spese della presente causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6321 Parte_1
pubblicato il 13.5.2024 dal Tribunale di Milano con il quale gli è stato intimato di pagare a € 21.272,49, oltre Controparte_1
interessi come da domanda e spese di lite, a titolo di esatto adempimento agli obblighi assunti con la fideiussione prestata a garanzia dell'esatto adempimento da parte di di tutti gli obblighi assunti con tale istituto di credito sino Parte_2 alla concorrenza dell'importo massimo di 91.000 euro (doc. 2 fasc. mon.).
L'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto corrisponde al saldo passivo di pagina 2 di 11 conto corrente stipulato dalla debitrice garantita nel 2022 (doc. 1 fasc. mon.) attestato con saldaconto certificato alla data di chiusura del rapporto (doc. 5 fasc. mon.), determinata dalla liquidazione giudiziale della debitrice garantita dichiarata con sentenza 15/2024 del Tribunale di Genova (doc. 4 fasc. mon.).
2. ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
a. eccependo che è stato pronunciato da giudice incompetente per territorio ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. u) e 66-bis cod. cons., ritenendo tali disposizioni applicabili alla fideiussione prestata da a Parte_1
garanzia della società da lui amministrata poiché ha Parte_1
espressamente indicato di rivestire la qualifica di consumatore al momento della prestazione della garanzia e il suo domicilio indicato nell'intestazione del contratto di fideiussione si trova nel Comune (Recco) appartenente al circondario del Tribunale di Genova;
b. chiedendo inoltre di accertare e dichiarare, in via riconvenzionale e nel merito, che il decreto ingiuntivo opposto è fondato su un titolo parzialmente nullo siccome frutto di intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 della l. 287/1990, essendo riprodotto agli art. 3 e 7 della fideiussione prestata da il contenuto degli artt. 2 e 6 del modello di fideiussione Parte_1 omnibus elaborato nel 2003 dall'Associazione Bancaria ITna, sanzionato da Banca d'IT con provvedimento 55/2005 come frutto di intesa anticoncorrenziale;
c. eccependo inoltre, nel merito, la nullità degli articoli 3 e 7 del contratto di fideiussione siccome abusivi ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. cons. comportando tali disposizioni un significativo squilibrio negli obblighi assunti dal consumatore ed eccependo, conseguentemente, l'estinzione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo l'opposta documentato di aver tempestivamente agito per ottenere il pagamento dell'importo garantito nel termine di sei mesi da quando il credito principale
è divenuto esigibile per effetto della liquidazione giudiziale della creditrice garantita avvenuta il 29.1.2024;
d. deducendo, infine, la mancata prova da parte della convenuta opposta dell'effettiva consistenza del credito vantato, siccome dimostrato in sede monitoria producendo esclusivamente un saldaconto certificato, inidoneo a pagina 3 di 11 dimostrare la maturazione del credito vantato per saldo passivo di conto corrente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, potendosi inoltre desumere dal saldaconto prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo che il credito vantato dall'istituto di credito convenuto è maturato in parte dopo la risoluzione del contratto di conto corrente avvenuta il
29.1.2024 quando è stata disposta la liquidazione giudiziale della debitrice garantita ai sensi dell'art. 183, comma 1, del CCII;
e. deducendo, infine, che essendosi formato definitivamente il credito vantato dall'opposta solo il 17.2.2024 quando è stato elaborato l'ultimo estratto conto relativo al rapporto di conto corrente, il garante non sarebbe tenuto al pagamento di tale credito avendo la liquidazione giudiziale della debitrice garantito comportato sin dal 29.1.2024 anche l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 183 del CCII.
3. L'opposta tempestivamente Controparte_1
costituitasi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto il rigetto delle eccezioni, delle domande riconvenzionali e delle difese di parte opponente siccome infondate, documentando che è residente in [...](doc. 2) Parte_1
e che quindi questo Tribunale è competente a conoscere la presente controversia anche ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u) cod. cons. che prevede la competenza alternativa, benché esclusiva, del luogo di residenza o domicilio del consumatore;
contestando che possa essere ritenuto un consumatore rispetto alla Parte_1
garanzia prestata avendola sottoscritta in ragione del ruolo di amministratore unico della debitrice garantito ricoperto al momento dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia (doc. 3). L'opposta ha inoltre prodotto gli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente (doc. 5) e lo stato passivo della liquidazione della al quale è stato ammesso il credito fondato sul Controparte_2
rapporto di conto corrente con esclusione degli addebiti per spese compiuti in estratto conto dopo la liquidazione giudiziale della correntista per complessivi
105,50 euro (doc. 6).
4. A ulteriore dimostrazione della fondatezza dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione prestata come frutto di intesa anticoncorrenziale, l'opponente ha prodotto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. i documenti da 9 a 16 contenenti 8 fideiussioni prestate in favore di tre istituti di credito tra il pagina 4 di 11 luglio 2020 e il novembre 2022 contenti clausole dal contenuto analogo agli artt. 3 e
7 della garanzia costituente il titolo della domanda proposta nel presente giudizio.
5. La causa è stata istruita solo documentalmente, rigettando la richiesta di ordine di esibizione compiuta da parte opponente, non riproposta nelle conclusioni precisate ai fini della decisione del presente giudizio.
6. L'opposizione si è rivelata solo parzialmente fondata e può essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
7. Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di incompetenza di questo
Tribunale a conoscere la presente controversia per due motivi concorrenti.
In primo luogo gli artt. 33, comma 2, lett. u) e 66-bis cod. cons. attribuiscono giurisdizione esclusiva a conoscere le controversie relative a contratti conclusi con il consumatore sia al giudice del luogo di domicilio che a quello di residenza del consumatore. Anche qualora si ritenesse provato, pur in assenza di espressa elezione di domicilio nell'indirizzo indicato nell'intestazione della fideiussione, che fosse domiciliato a Recco tanto alla data di prestazione della Parte_1
garanzia così come al momento del deposito del ricorso monitorio, avendo
[...]
documentato che l'opponente risiede a Controparte_1
ancora oggi a Milano (doc. 2), questo Tribunale deve essere ritenuto competente alla decisione del presente giudizio anche ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u) cod. cons.
Inoltre ha proposto una domanda riconvenzionale di dichiarazione di Parte_1
nullità parziale della fideiussione costituente il titolo del credito vantato da
[...]
con il presente giudizio ritenendola frutto di Controparte_1
intesa anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990 e il combinato disposto dell'art.
3.1 lett. c), dell'art. 4, comma 1-ter lett. a) e dell'art.
3.3 del d.lgs.
168/2003 attribuisce al Tribunale di Milano, con funzione di sezione specializzata in materia di impresa, la competenza funzionale per territorio a conoscere sia tutte le controversie previste dall'art. 33, comma 2, della l. 287/1990 sia le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea per tutti gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto, tra gli altri, di Genova, oltre a tutte le cause e i procedimenti che presentano profili di connessione con questi ultimi.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale e con funzione di sezione specializzata in materia di impresa, è quindi l'unico competente a conoscere la pagina 5 di 11 presente controversia anche in ragione della domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità per violazione della normativa antitrust proposta da parte attrice opponente, attrattiva della competenza a conoscere la controversia oggetto delle domande proposte da parte convenuta opposta.
L'eccezione di incompetenza deve, quindi, essere rigettata siccome infondata.
8. Anche la domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità degli artt. 3 e 7 della fideiussione prestata da il 14.7.2022 si è rivelata infondata e deve Parte_1
essere rigettata.
9. L'attore opponente ha dedotto che gli artt. 3 e 7 del contratto da lui sottoscritto sarebbero frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata con il provvedimento
55/2005 di Banca d'IT in ragione del fatto che tali disposizioni ricalcherebbero il contenuto degli artt. 2 e 6 del modello di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” elaborato in via definitiva dall'Associazione
Bancaria ITna (ABI) l'11.7.2003 (doc. 4 att.).
È tuttavia pacifico e documentato che l'accertamento compiuto da Banca d'IT con il provvedimento della Banca d'IT n. 55 del 2.5.2005 quale (allora) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie, è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione della fideiussione in forza della quale è maturato il credito vantato da Controparte_1
(cfr. doc. 3 att.), di tal che l'accertamento compiuto da Banca
[...]
d'IT non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coinvolgente anche la fideiussione prestata dall'attore opponente oltre 17 anni dopo tale attività.
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2019) è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IT, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita.
Da tale principio deve, inoltre, desumersi che l'accertamento compiuto da Banca
d'IT costituisce una prova (presuntiva) rilevante al fine di dimostrare la pagina 6 di 11 correlazione tra l'intesa anticoncorrenziale accertata e i contratti conclusi in favore di intermediari bancari, esclusivamente per quelle fideiussioni omnibus
“riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990”.
Nel caso oggetto del presente giudizio risulta tuttavia provato documentalmente che le clausole delle quali viene contestata la valida pattuizione (articoli 3 e 7) sono frutto di condizioni generali di contratto completamente diverse da quelle predisposte come modello dall'ABI nel 2003, che prevedevano disposizioni aventi effetti solo in parte assimilabili a tali disposizioni contrattuali ma contenuto del tutto differente (cfr. doc.ti 2 e 4 opponenti).
Tali fatti consentono di escludere che l'accertamento compiuto da Banca d'IT nel
2005 costituisca una prova rilevante al fine di accertare che il contratto concluso da sia frutto di intesa anticoncorrenziale. Parte_1
Né parte opponente ha provato o si è offerta di provare che le condizioni generali di contratto imposte da a Controparte_1
fossero frutto di altra diversa intesa anticoncorrenziale, di cui parte Parte_1
attrice non ha specificamente allegato nessuno degli elementi costitutivi.
L'opponente non ha infatti mai indicato in corso di causa quali sarebbero state le parti di tale intesa, quale sarebbe stato il suo contenuto o in che l'intesa abbia alterato il funzionamento di un mercato rilevante.
L'attrice si è inoltre limitata a produrre a dimostrazione della sussistenza di un'intesa allegata in modo del tutto generico, 8 fideiussioni negoziate in due anni da tre soli istituti di credito (doc.ti 9-16), le quali risultano hanno tra loro un contenuto diverso, non presentano specifici elementi di continuità se non nell'ambito dei modelli elaborati da ciascun istituto di credito, di tal che non si comprende per quale motivo dovrebbero essere frutto di una pratica concordata tra i tre operatori bancari.
Parte attrice non ha quindi fornito né elementi di fatto sufficientemente specifici né prove in ordine alla sussistenza un'intesa anticoncorrenziale rilevante di cui la fideiussione prestata costituirebbe l'attuazione.
Né tali elementi avrebbero potuto essere acquisiti dando seguito alla richiesta di ordine di esibizione compiuta da parte opponente che, alla luce della genericità delle allegazioni relative agli elementi costitutivi dell'intesa anticoncorrenziale della pagina 7 di 11 quale ha chiesto l'accertamento, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo in violazione dell'art. 210 c.p.c.
La domanda riconvenzionale di dichiarazione della nullità parziale della fideiussione prestata da per violazione dell'art. 2, comma 2, Parte_1
lett. a) della l. 287/1990 deve, quindi, essere rigettata siccome infondata.
10. Anche l'eccezione di liberazione del fideiussore proposta ai sensi dell'art. 1957 c.c., fondata sull'ulteriore eccezione di nullità dell'art. 7 della fideiussione ai sensi dell'art. 33, comma 1 cod. cons., si è rivelata documentalmente infondata e deve essere rigettata.
Assume rilievo assorbente al fine di rigettare tale eccezione il fatto che con la fideiussione prestata si sia impegnato a pagare l'importo garantito a Parte_1
prima richiesta scritta della creditrice garantita e parte opponente ha documentato di aver escusso la garanzia prestata da con raccomandata del Parte_1
6.2.2024 (doc. 3 fasc. mon.), subito dopo la pubblicazione della sentenza che ha disposto la liquidazione giudiziale della debitrice garantita, pubblicata il 29.1.2024
(cfr. doc. 4 fasc. mon) comportando lo scioglimento del contratto di conto corrente ai sensi dell'art. 183, comma 1, del CCII (d.lgs. 14/2019).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nelle fideiussioni che prevedono l'obbligo del garante di pagare a prima richiesta scritta del creditore, è sufficiente a evitare l'estinzione del diritto di garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. la proposizione di una qualsiasi richiesta scritta di pagamento nei confronti del garante nel termine di sei mesi da quando il credito è divenuto esigibile (cfr. da ultimo Cass.
Sez. III, sent. 5179 del 27.2.2025, analogamente Cass. Sez. III, ord. 34678 del
27.12.2024).
Di conseguenza, avendo l'opposta documentato di aver reso edotto il garante dell'intenzione di ottenere il pagamento della garanzia, costituendola in mora, pochi giorni dopo rispetto a quando il debito principale è divenuto esigibile (doc. 3 . mon.), anche qualora si ritenesse la deroga alla proponibilità dell'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. invalida, parte convenuta opposta ha documentato di aver agito tempestivamente nei confronti del fideiussore al fine di evitare l'estinzione della garanzia a norma dell'art. 1957 c.c. di tal che l'eccezione di estinzione della fideiussione deve essere rigettata siccome manifestamente infondata.
pagina 8 di 11 11. Parte convenuta opposta ha quindi fornito prova documentale del contratto in forza del quale è tenuto al pagamento del debito maturato da Parte_1 Pt_2
in corso di esecuzione del rapporto di conto corrente con lei intrattenuto (doc. 2
[...]
fasc. mon.), di essersi tempestivamente attivata per ottenere il pagamento dell'importo garantito da (doc. 3) e ha prodotto sia il contratto di Parte_1
conto corrente in forza del quale è maturato il credito di cui pretende il pagamento
(doc. 1 fasc. mon.) sia l'estratto conto corrente dall'apertura del rapporto sino alla data di data di liquidazione giudiziale della debitrice garantita (doc. 4), disposta con sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Genova pubblicata il 29.1.2024 (doc. 4 fasc. mon.).
Da tali documenti è emerso che il credito maturato sino alla data di liquidazione della debitrice principale è pari ad € 21.023,21 (corrispondente al saldo per capitale oltre a quello per interessi maturati separatamente, cfr. doc. 4 conv.), parzialmente inferiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il quale dovrà, quindi, essere revocato.
Di conseguenza, pur dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome avente ad oggetto un credito rivelatosi parzialmente inesistente,
[...]
deve essere condannato al pagamento del debito garantito, pari al Parte_1
saldo di conto corrente maturato dalla debitrice principale alla data di estinzione del rapporto derivante dalla sua liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 183 CCII, pari ad € 21.023,21 (doc. 4) oltre ad interessi di mora che sono dovuti dalla data di costituzione in mora del fideiussore del 6.2.2024 (cfr. doc. 3 fasc. mon.) e sino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1224 c.c., da calcolare, in difetto di specifica allegazione della misura degli interessi convenzionali dei quali parte convenuta opposta richiede l'applicazione, al tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dal 6.2.2024 e sino al 7.4.2024 e dall'8.4.2024 (data di deposito del ricorso monitorio) e sino al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c.
12. Non comportando la liquidazione giudiziale della debitrice garantita il venir meno degli obblighi gravanti sul fideiussore poiché l'art. 183, comma 1, CCII, che prevede esclusivamente (per quanto rileva ai fini della decisione del presente giudizio) che solo i contratti di conto corrente anche bancari si sciolgano per effetto pagina 9 di 11 dell'apertura della liquidazione giudiziale di una delle parti, le ulteriori difese di parte attrice opponente devono essere rigettate siccome infondate.
13. Avendo quindi l'opposta provato di essere creditrice di per il Parte_1
minor importo di € 21.023,21, oltre interessi di mora da calcolare dal 6.2.2024 e sino al 7.4.2024 al saggio di cui all'art. 1283, comma 1, c.c. e dall'8.4.2024 e sino al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. in forza dei documenti prodotti ai nn. 1, 2 e 3 del fascicolo di parte prodotto in sede monitoria e del doc. 4 prodotto in fase di opposizione, deve essere condannato al Parte_1
pagamento di tale importo a titolo di esatto adempimento agli obblighi di garanzia assunti con il contratto di fideiussione.
14. Le spese seguono la soccombenza sostanziale di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per la fase istruttoria, solo documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale sesta sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n.
6321 pubblicato il 13.5.2024 dal Tribunale di Milano nei confronti di
[...]
e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale di dichiarazione della nullità degli artt. 3 e 7
della fideiussione prestata da in favore di Parte_1 [...]
l 14.7.2022 per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990; Controparte_1
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di € 21.023,21 oltre interessi di mora da Controparte_1
calcolare dal 6.2.2024 e sino al 7.4.2024 al saggio di cui all'art. 1283, comma 1, c.c.
e dall'8.4.2024 e sino al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
4) condanna altresì al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 pari ad € 4.237,00 per compensi, Controparte_1
pagina 10 di 11 oltre al 15% di tale importo a titolo di rimborso spese forfettario, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Milano all'esito della camera di consiglio tenutasi il 23 aprile 2025.
Giudice estenditrice Presidente
Ambra Carla Tombesi Laura Massari
pagina 11 di 11