Articolo 17 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9
Articolo 16
Versione
1 febbraio 2013
Art. 17. Invarianza degli oneri. Entrata in vigore 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013
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