Versione
1 febbraio 2013
1 febbraio 2013
Art. 17. Invarianza degli oneri. Entrata in vigore 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 17
- 1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/05/2019, n. 260Provvedimento: […] Alla proclamazione dei consiglieri eletti si è proceduto sulla base del meccanismo delineato dall'art. 17 della legge regionale n. 9/2013. […] L'art. 17 della legge regionale 9/2013, al comma 6, disciplina le operazioni che l'Ufficio centrale regionale deve effettuare per l'assegnazione dei seggi su base circoscrizionale e per la determinazione della cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.Leggi di più...
- art. 17 L.R. Abruzzo n. 9/2013·
- rettifica risultati elettorali·
- compensazione delle spese di lite·
- interpretazione normativa·
- seggi residui·
- art. 6 L.R. Abruzzo n. 9/2013·
- meccanismo di riparto dei seggi·
- graduatoria dei quozienti elettorali·
- clausola di sbarramento·
- calcolo dei resti elettorali