Decreto presidenziale 2 novembre 2022
Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 21069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21069 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11930/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11930 del 2022, proposto da IU Razzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Guido Papotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione, Ufficio scolastico regionale del Lazio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria “ in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ER IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Civitate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della graduatoria concorsuale finale di merito del concorso AB24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) per la Regione Lazio, approvata dal Direttore Generale del Ministero dell''Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV, Dott. Rocco Pinneri, con D.D. n. 1081/2022 del 18.08.2022, pubblicata in pari data sul sito dell''USR Lazio, con attribuzione del punteggio spettante alla ricorrente (non assegnato) e consequenziale riformulazione della graduatoria stessa ed immissione in ruolo della candidata quale personale docente per l''anno scolastico 2022/2023;
- di tutti gli atti e documenti presupposti, connessi e consequenziali per quanto lesivi dell''interesse della ricorrente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER IE e del Ministero dell'istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. MI Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna gli esiti del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) per la regione Lazio di cui al decreto dipartimentale del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione n. 1081/2022 del 18.8.2022, con attribuzione del punteggio spettante (non assegnato) e consequenziale riformulazione della graduatoria stessa ed immissione in ruolo quale personale docente per l’anno scolastico 2022/2023.
2. A fondamento della pretesa, ha allegato e dedotto quanto segue: in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal suddetto bando all’art. 3, in data 15.6.2022, ha presentato, in modalità telematica, la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria; il sistema di compilazione della domanda prevedeva, tra i vari dati personali, l’inserimento della votazione riportata all’esito del corso di laurea, che è 110/110 con lode; tuttavia, il voto di laurea è stato inserito in maniera erronea, in quanto la parte delle decine è stata digitata dopo la virgola (secondo un campo già predisposto dal sistema informatico), risultando la seguente digitazione 100,10/110; ha partecipato alla procedura selettiva e, all’esito della prova orale, svoltasi il 4.8.2022, ha riportato un punteggio pari a 95/100; con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Direzione generale – Ufficio IV, Dott. Rocco Pinneri, del 18.8.2022, è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui al D.D. n. 1081/2022, per la classe di concorso AB24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) per la regione Lazio; nella suddetta graduatoria non è stato incluso il suo nominativo; pertanto, con mail del 19.8.2022, ha rappresentato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV che, a causa di un errore di compilazione della domanda di partecipazione in rifermento al voto di laurea, si era verificata un’erronea valutazione dei titoli con un punteggio differente rispetto a quello effettivo, pari a 111,50 che non avrebbe determinato la sua esclusione della graduatoria degli idonei; con mail del 22.8.2022 l’Ufficio IV - Personale scolastico formazione e aggiornamento del personale della scuola - Innovazione tecnologica nelle scuole, ha chiesto alla candidata esclusa di produrre il certificato di laurea; successivamente, l’interessata ha proposto a mezzo pec del 22.8.2022 formale reclamo avverso il mancato inserimento nella graduatoria degli idonei, con espressa richiesta di partecipazione alla fase di informatizzazione della scelta della provincia e poi della sede per l’immissione in ruolo; unitamente al reclamo, ha prodotto all’Amministrazione il certificato di laurea richiesto, dal quale si evince la votazione riportata pari a 110/110 e lode; tuttavia, con la comunicazione del 29.8.2022, l’Amministrazione ha rappresentato che “non è ammesso integrare l’istanza di partecipazione a un concorso dopo la data di scadenza per la presentazione della domanda stessa. Era sua responsabilità inserire in domanda tutti i titoli ed i punteggi che voleva far valere; ora non può più farlo. Sino alla scadenza del termine, infatti, poteva intervenire sul sistema informativo per ritirare l’istanza di partecipazione, integrarla e reinviarla. Non averlo fatto è una sua negligenza”.
3. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO NON CORRETTO ALLA RICORRENTE E ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DELLA STESSA DALLA GRADUTORIA DI MERITO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÁ; ECCESSO DI POTERE; CONTRADDITTORIETÁ ILLOGICITÁ INTRINSECA; MANIFESTA; SVIAMENTO; VIOLAZIONE DEI CANONI DI BUONA FEDE E BUONA AMMINISTRAZIONE COSTITUZIONE”.
4. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato che l’attribuzione di un punteggio falsato sarebbe stata determinata da un mero errore materiale commesso nella compilazione telematica della domanda, con riferimento all’indicazione del voto di laurea (al quale, come stabilito dall’allegato B al bando di concorso, corrisponde un determinato punteggio) e che detto errore materiale nella compilazione della domanda avrebbe potuto essere corretto dalla commissione esaminatrice in applicazione dei principi di imparzialità, razionalità e buon andamento, oltre che del canone di buona fede, anche tenuto conto che l'art. 6 della legge n. 241/1990 prevede l'obbligo del soccorso istruttorio, per regolarizzare o integrare la documentazione carente.
5. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
6. L'Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al gravame, depositando, in data 2.11.2022, una relazione istruttoria.
7. Giusta ordinanza cautelare n. 6904/2022, è stata respinta l’istanza di sospensione preliminarmente avanzata dalla ricorrente.
8. Con l’ordinanza presidenziale n. 2348 dell’11.6.2025, il Presidente della Sezione, ritenuta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 del codice del processo amministrativo, nei confronti dei potenziali controinteressati, ha disposto la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione e con le modalità stabilite nell’ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni cinque dal primo adempimento.
9. All'udienza straordinaria del 7 novembre 2025, svolta secondo modalità telematiche ai sensi dell'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo, il Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma 3, del codice, possibili profili d’improcedibilità del ricorso.
10. All’esito, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
112. Come rilevato in udienza, il ricorso è improcedibile, atteso che parte ricorrente non ha dato prova del compimento degli adempimenti prescritti con ordinanza n. 2348/2025, omettendo, in particolare, di depositare l’attestato appositamente rilasciato dal Ministero dell’lstruzione e dall’Ufficio scolastico regionale recante la specificazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione, sui siti, del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati.
Dispone, infatti, l’art. 49, comma 3, testualmente che: “il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35”.
La disposizione riportata se, da una parte, conferma che il giudice deve fissare necessariamente il termine per la notifica, senza specificare che debba fissare anche il termine per il deposito, tuttavia connette la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di cui all’art. 35 del codice del processo amministrativo, al mancato rispetto non solo del termine di notifica ma anche del termine di deposito ( ex multis , sentenza Tar Lazio, sentenza 28/4/2025, n. 8118).
Tale ultimo termine, come già visto, se non è fissato dal giudice, va individuato in quello ordinario di trenta giorni di deposito degli atti soggetti a notifica che nel caso di specie, comunque, non risulta rispettato.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente non ha dato prova di aver integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, individuati, da questo Tribunale, nei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, né nel termine perentorio previsto dall’ordinanza (ovvero entro dieci giorni dalla pubblicazione dei relativi avvisi sul sito web, da effettuarsi, a sua volta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza), né successivamente.
Nessuno dei documenti depositati in giudizio consente, invero, di avere contezza dell’effettivo compimento di tutti gli adempimenti prescritti dalla richiamata ordinanza nel termine ivi assegnato.
Come sopra chiarito, al mancato rispetto non solo del termine perentorio per la notifica ma anche del termine, anch’esso perentorio, stabilito per il deposito di prova della suddetta notifica, consegue l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 del codice del processo amministrativo, al quale il richiamato art. 49 del codice espressamente rinvia.
Peraltro, non sussistono i presupposti per disporre la rimessione in termini: né è ravvisabile alcun errore connotato da “scusabilità”, in assenza di qualsivoglia incertezza sia sul significato della norma di cui all’art. 49 citato, estremamente chiara, sia sul contenuto dell’ordinanza.
Né la ricorrente ha addotto alcun impedimento di fatto, in ipotesi, “ostativo” al deposito nei termini della prova dell’integrazione del contraddittorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 8661 del 29 gennaio 2024).
12. Per ragioni di completezza si rammenta infine il consolidato orientamento giurisprudenziale a Sezione in merito all’inapplicabilità del soccorso istruttorio nei pubblici concorsi per rimediare a errori occorsi nella compilazione della domanda di partecipazione (T.A.R. Lazio, sezione terza- bis ,. n. 13257/2020, confermata da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9576/2022, in conformità a Cons. Stato, Sez. VI,. n. 3331/2019).
Invero, nel caso di specie, la possibilità riconosciuta in capo alla candidata, e non esercitata, di verificare ed eventualmente correggere ex post il contenuto della domanda di partecipazione al concorso in parola tramite apposita funzione predisposta sulla piattaforma informatica, fa trasparire una carenza di diligenza dalla quale non pare poter discendere alcun obbligo in capo alla p.a. di attivare il soccorso istruttorio a fronte di un dato comunque fornito dalla ricorrente (voto di laurea), pur in maniera non corretta.
13. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile.
14. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, in ragione della decisione in rito del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN MO, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
MI Di NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di NO | IN MO |
IL SEGRETARIO