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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1005/2025 R.G., introdotta da
(AN GR (BA), 20/05/1978), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CORBO CARLA;
(NAPOLI (NA), 02/07/1975), con il patrocinio dell'avv. CP_1
GIUFFRIDA IDA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/06/2013 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) ciascuno di essi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
3) la figlia minore resta affidata in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, Piazza Annibaliano n. 23 sino al trasferimento assieme alla madre nella nuova abitazione di proprietà di quest'ultima, sita in Roma, Largo Bradano n. 1, attualmente in fase di ultimazione di lavori di ristrutturazione.
4) L'esercizio della responsabilità genitoriale è disgiunto per le questioni di ordinaria gestione e minore rilevanza mentre resta congiunto per le decisioni di straordinaria amministrazione e particolare rilevanza;
5) la casa coniugale, di proprietà esclusiva della madre della IG.ra
, sita in Roma, Piazza Annibaliano n. 23, resta assegnata alla moglie CP_1
che vi abiterà con la figlia minore sino al trasferimento nella nuova casa in fase di ristrutturazione sita in Roma, Largo Bradano. Il marito sin dal 18
dicembre 2024 si è trasferito nella sua nuova abitazione sita in Roma,
Viadotto Giovanni Gronchi n. 11, e ha provveduto quindi alla riconsegna delle chiavi della casa coniugale alla moglie lo scorso gennaio 2025.
6) Il padre corrisponde dallo scorso mese di Gennaio 2025, entro e non oltre il 5 di ogni mese, per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 300,00 importo soggetto dall'anno successivo alla rivalutazione dovuta per legge in base agli indici ISTAT, e sosterrà in proporzione del 50% il pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore come da protocollo del Tribunale di Roma salvo quanto previsto specificamente al punto che segue.
7) La figlia minore frequenterà il ciclo scolastico delle scuole medie presso l'Istituto paritario Cristo Re, la cui retta, per l'intero ciclo triennale di studio verrà sostenuta in via esclusiva dalla IG.ra . Il IG. CP_1 Pt_1
provvederà a contribuire con l'importo, per ciascun anno, di euro 500,00 al pagamento della mensa scolastica di detto istituto, somma che bonificherà
alla moglie a settembre di ogni anno a partire dal primo anno di iscrizione della minore. Il IG. per l'anno scolastico in corso continuerà a Pt_1
pagare in via esclusiva la mensa scolastica per la figlia minore.
8) L'importo dell'assegno unico pari ad euro 57,00 mensile viene percepito da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno con decorrenza dal gennaio 2025.
9) La frequentazione della figlia minore con il padre, genitore non convivente, viene regolamentata secondo quanto previsto qui di seguito: - un pomeriggio infrasettimanale, martedì, dall'uscita di scuola (ove la minore verrà prelevata dal padre) con pernotto presso la casa del padre che la accompagnerà a scuola il mercoledì mattina e i fine settimana alternati dal sabato mattina intorno alle ore 10,00 e sino alla domenica sera alle ore 20,00
con prelievo e riaccompagno presso la casa materna a cura del padre. Tale
modalità verrà applicata durante il periodo scolastico e con la fine del ciclo scolastico annuale solo finché la minore sarà a Roma mentre quando si trasferirà in una località di villeggiatura verrà escluso il pomeriggio infrasettimanale con relativo pernotto ed i fine settimana alternati di spettanza con il padre anziché dal sabato partiranno dal venerdì con relativi pernotti sino alla domenica sera con eliminazione quindi del giorno infrasettimanale del martedì. Viene sin d'ora previsto che il pernotto infrasettimanale verrà introdotto nel rispetto della volontà della minore ed assecondandone i tempi e la gradualità. -Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre quindici giorni, non consecutivi, suddivisi in due periodi di 7 (indicativamente nel mese di giugno) e 8 gg (nel periodo che va dalla seconda settimana di agosto sino all'inizio della scuola) da comunicare, preferibilmente, per iscritto ogni anno entro e non oltre il 31
maggio. - Per le vacanze natalizie la minore trascorrerà il 25 (Natale) il 26
(S. Stefano), il 27 dicembre e il 6 gennaio (Epifania) con il padre mentre con la madre la minore trascorrerà il giorno 24 (vigilia di Natale), il 31 dicembre ed il 1 gennaio (capodanno). - Per le festività pasquali la minore trascorrerà
intero periodo ad anni alterni con ciascun genitore. – Per il compleanno dei genitori la minore avrà diritto di trascorrerlo con il genitore che lo festeggia a prescindere dal regime in corso, così come per la festa della mamma e la festa del papà. - Il compleanno della minore verrà festeggiato, ove possibile,
con la presenza di entrambi i genitori, specie se verrà organizzata una festa con gli amici, in alternativa, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori;
- Per
i viaggi della minore, anche all'estero, che la madre intende garantire alla figlia per i quali il padre sin d'ora concorda, le parti convengono che verranno comunicati con congruo anticipo evitando di pregiudicare il periodo di frequentazione dell'altro genitore con la minore e che eventuali dinieghi di un genitore dovranno essere comunicati per iscritto con specifica motivazione;
- In ogni caso i rispettivi periodi di frequentazione della minore con i genitori dovranno essere concordati con elasticità prevedendo una flessibilità dei giorni di spettanza di ciascuno anche in base alle circostanze che potrebbero sopravvenire e che in ogni caso potrà essere previsto il recupero di eventuali giorni persi.
10) Spese compensate.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1005/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(BA), 20/05/1978) e Parte_2 CP_1
(NAPOLI (NA), 02/07/1975) relativamente al matrimonio contratto in Roma
in data 24/06/2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 152, Parte II, Serie A06, Anno 2013, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 15/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1005/2025 R.G., introdotta da
(AN GR (BA), 20/05/1978), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CORBO CARLA;
(NAPOLI (NA), 02/07/1975), con il patrocinio dell'avv. CP_1
GIUFFRIDA IDA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/06/2013 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) ciascuno di essi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
3) la figlia minore resta affidata in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, Piazza Annibaliano n. 23 sino al trasferimento assieme alla madre nella nuova abitazione di proprietà di quest'ultima, sita in Roma, Largo Bradano n. 1, attualmente in fase di ultimazione di lavori di ristrutturazione.
4) L'esercizio della responsabilità genitoriale è disgiunto per le questioni di ordinaria gestione e minore rilevanza mentre resta congiunto per le decisioni di straordinaria amministrazione e particolare rilevanza;
5) la casa coniugale, di proprietà esclusiva della madre della IG.ra
, sita in Roma, Piazza Annibaliano n. 23, resta assegnata alla moglie CP_1
che vi abiterà con la figlia minore sino al trasferimento nella nuova casa in fase di ristrutturazione sita in Roma, Largo Bradano. Il marito sin dal 18
dicembre 2024 si è trasferito nella sua nuova abitazione sita in Roma,
Viadotto Giovanni Gronchi n. 11, e ha provveduto quindi alla riconsegna delle chiavi della casa coniugale alla moglie lo scorso gennaio 2025.
6) Il padre corrisponde dallo scorso mese di Gennaio 2025, entro e non oltre il 5 di ogni mese, per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 300,00 importo soggetto dall'anno successivo alla rivalutazione dovuta per legge in base agli indici ISTAT, e sosterrà in proporzione del 50% il pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore come da protocollo del Tribunale di Roma salvo quanto previsto specificamente al punto che segue.
7) La figlia minore frequenterà il ciclo scolastico delle scuole medie presso l'Istituto paritario Cristo Re, la cui retta, per l'intero ciclo triennale di studio verrà sostenuta in via esclusiva dalla IG.ra . Il IG. CP_1 Pt_1
provvederà a contribuire con l'importo, per ciascun anno, di euro 500,00 al pagamento della mensa scolastica di detto istituto, somma che bonificherà
alla moglie a settembre di ogni anno a partire dal primo anno di iscrizione della minore. Il IG. per l'anno scolastico in corso continuerà a Pt_1
pagare in via esclusiva la mensa scolastica per la figlia minore.
8) L'importo dell'assegno unico pari ad euro 57,00 mensile viene percepito da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno con decorrenza dal gennaio 2025.
9) La frequentazione della figlia minore con il padre, genitore non convivente, viene regolamentata secondo quanto previsto qui di seguito: - un pomeriggio infrasettimanale, martedì, dall'uscita di scuola (ove la minore verrà prelevata dal padre) con pernotto presso la casa del padre che la accompagnerà a scuola il mercoledì mattina e i fine settimana alternati dal sabato mattina intorno alle ore 10,00 e sino alla domenica sera alle ore 20,00
con prelievo e riaccompagno presso la casa materna a cura del padre. Tale
modalità verrà applicata durante il periodo scolastico e con la fine del ciclo scolastico annuale solo finché la minore sarà a Roma mentre quando si trasferirà in una località di villeggiatura verrà escluso il pomeriggio infrasettimanale con relativo pernotto ed i fine settimana alternati di spettanza con il padre anziché dal sabato partiranno dal venerdì con relativi pernotti sino alla domenica sera con eliminazione quindi del giorno infrasettimanale del martedì. Viene sin d'ora previsto che il pernotto infrasettimanale verrà introdotto nel rispetto della volontà della minore ed assecondandone i tempi e la gradualità. -Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre quindici giorni, non consecutivi, suddivisi in due periodi di 7 (indicativamente nel mese di giugno) e 8 gg (nel periodo che va dalla seconda settimana di agosto sino all'inizio della scuola) da comunicare, preferibilmente, per iscritto ogni anno entro e non oltre il 31
maggio. - Per le vacanze natalizie la minore trascorrerà il 25 (Natale) il 26
(S. Stefano), il 27 dicembre e il 6 gennaio (Epifania) con il padre mentre con la madre la minore trascorrerà il giorno 24 (vigilia di Natale), il 31 dicembre ed il 1 gennaio (capodanno). - Per le festività pasquali la minore trascorrerà
intero periodo ad anni alterni con ciascun genitore. – Per il compleanno dei genitori la minore avrà diritto di trascorrerlo con il genitore che lo festeggia a prescindere dal regime in corso, così come per la festa della mamma e la festa del papà. - Il compleanno della minore verrà festeggiato, ove possibile,
con la presenza di entrambi i genitori, specie se verrà organizzata una festa con gli amici, in alternativa, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori;
- Per
i viaggi della minore, anche all'estero, che la madre intende garantire alla figlia per i quali il padre sin d'ora concorda, le parti convengono che verranno comunicati con congruo anticipo evitando di pregiudicare il periodo di frequentazione dell'altro genitore con la minore e che eventuali dinieghi di un genitore dovranno essere comunicati per iscritto con specifica motivazione;
- In ogni caso i rispettivi periodi di frequentazione della minore con i genitori dovranno essere concordati con elasticità prevedendo una flessibilità dei giorni di spettanza di ciascuno anche in base alle circostanze che potrebbero sopravvenire e che in ogni caso potrà essere previsto il recupero di eventuali giorni persi.
10) Spese compensate.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1005/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(BA), 20/05/1978) e Parte_2 CP_1
(NAPOLI (NA), 02/07/1975) relativamente al matrimonio contratto in Roma
in data 24/06/2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 152, Parte II, Serie A06, Anno 2013, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 15/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi