Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11926/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11926 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Mediazione”, assunta in decisione ex art. 190 c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del 3 dicembre 2024 ex art 127 cpc e vertente
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' avv. Gennaro Tecame, presso il cui studio in C.F._2
Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara n. 140, sono entrambi elettivamente domiciliati giusta procura in calce all'atto di citazione
Attori
E
p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv.ti Maria Rosaria Coppola e Salvatore Controparte_2
Capasso, presso il cui studio in Casal di Principe (CE) 81033 alla via Porta Capua n. 25, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
CONCLUSIONI
Le parti, nelle note sostitutive per l'udienza del 03.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., concludevano riportandosi ai propri atti;
la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l.
69/2009.
Procedimento n rg. 11926/2022 1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Si premette in punto di fatto che, gli attori, ossia i sig.ri e nel dedurre Parte_1 Parte_2 di avere accettato, in qualità di venditori, una proposta di acquisto di un appartamento (sito in Orta di
Atella alla Via M. Stanzione n.1) sospensivamente condizionata alla concessione di un mutuo fondiario, hanno domandato la restituzione della provvigione di € 5.000,00 oltre IVA per un totale di Euro
6.100,00, pagata alla convenuta per l'attività di mediazione, in quanto la condizione sospensiva non si sarebbe verificata senza conclusione dell'affare non si sarebbe concluso, con insussistenza del diritto alla provvigione.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Instaurato il contraddittorio, la causa proseguiva attraverso la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie;
all'udienza a trattazione scritta del 20-02-2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni e per la discussione all'udienza del 03-12-2024, pervenendo poi all'attenzione dello scrivente, nel frattempo subentrato al precedente G.I. Alla successiva l'udienza cartolare del 03-12-2024, il giudizio era riservato in decisione previa concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, la domanda risulta fondata e va accolta.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto del mediatore alla provvigione consegue soltanto alla conclusione dell'affare (come previsto dall'art. 1755 c.c.).
Pertanto, nel caso in analisi, con la sottoscrizione di una mera proposta l'affare non può dirsi concluso.
Difatti, risulta documentalmente provato che nella “proposta di acquisto” del 13.4.2021 era stata prevista la clausola del seguente tenore: “La deliberazione di detto mutuo entro il 30-6-2021 costituisce condizione sospensiva all'avveramento della quale è subordinata l'efficacia del presente accordo.” (cfr. doc. dep. convenuto).
Si ritiene quindi come gli atti allegati dalle parti costituiscano meri incarichi assegnati dagli attori e, successivamente, dalla futura acquirente che costituiscono meri atti preparatori rispetto ad un acquisto immobiliare. dalle quali non può scaturire il diritto alla provvigione.
Difatti la proposta di vendita/acquisto, come nel caso in analisi, dà impulso alla conclusione dell'affare, ma non è idonea a vincolare ambo le parti, infatti, non consente – in caso di inadempimento di una di esse – di ricorrere all'esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.) o di agire per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.
In materia secondo il costante e recente orientamento della giurisprudenza di legittimità: «al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di
Procedimento n rg. 11926/2022 2 N. 11926/2022 R.G.A.C.
esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (così, Cass. 39377/21; 32066/21; 30083/2019, alle quali si rinvia per la discussione e l'indicazione dei precedenti).
È invece da escludere il diritto alla provvigione qualora tra le parti si sia costituito soltanto un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni del procedimento di conclusione dell'affare, come
è accaduto nel caso di specie con la sottoscrizione della proposta d'acquisto» (Cass. n. 2385 del 2023)
La Corte di Cassazione è di recente intervenuta chiarendo che: “La giurisprudenza ormai univoca - superata la precedente opinione che collegava alla conclusione di un contratto preliminare l'insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione - ha escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico-giuridico, ma si sia solo costituito un vincolo idoneo a regolare le successive fasi del procedimento formativo dello stesso (come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. preliminare di preliminare, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento). Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio”.(Cassazione civile sez. II, 16/03/2023, n.7628).
2.2. Ne deriva quindi che, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare può ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (Cass. Sez. 2, n. 30083 del 2019; Sez. 2, n. 39377 del 2021;
Sez. 2, n. 15559 del 2022; Sez. 2, n. 15577 del 2022; Sez. 2, n. 17396 del 2022; Sez. 2, n. 20132 del
2022; Sez. 2, n. 24533 del 2022; Sez. 6-2, n. 28879 del 2022; Sez. 2, n. 7628 del 2023).
2.3. Nel caso di specie, è pacifico che l'efficacia della proposta di parte acquirente era subordinata all'ottenimento del mutuo entro il 30.07.2021 sicché, in applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, deve ritenersi che tra le parti non si era concluso l'affare, con conseguente esclusione
Procedimento n rg. 11926/2022 3 N. 11926/2022 R.G.A.C.
del diritto alla provvigione, essendo incontestato che a tale data non era stato concesso tale finanziamento.
Peraltro, tenuto conto della condizione sospensiva pattuita tra le parti, le circostanze dedotte dalla convenuta secondo cui le parti avrebbero manifestato la volontà di pervenire alla stipula del definitivo anche successivamente al termine del 30.07.2021 devono ritenersi del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio.
Difatti, in caso di contratto sospensivamente condizionato al verificarsi di un certo evento entro un determinato termine, l'obbligo di comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'articolo 1358 del Cc sussiste fino alla scadenza del termine entro il quale è possibile il verificarsi della condicio facti, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al comportamento della parte successivamente allo scadere del termine (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18351).
Per questo motivo si condivide la determinazione del precedente GI che non aveva ritenuto di ammettere le prove orali richieste da parte convenuta.
E del resto, una volta che non si era avverata la condizione sospensiva, il vincolo giuridico (che avrebbe legittimato l'agenzia alla corresponsione della provvigione) si era ormai sciolto, ciò mentre l'eventuale responsabilità del venditore di non voler più addivenire alla stipula del definitivo potrebbe costituire, tutt'al più, ipotesi di responsabilità contrattuale ma non configurare l'insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione atteso che l'affare non si era concluso.
2.4. Pertanto, non essendo contestata la corresponsione della somma di euro 6.100,00 a titolo di provvigione e configurando, per quanto sopra detto, un pagamento indebito, la convenuta, in accoglimento della domanda attorea, va condannata alla restituzione di tale somma in favore degli attori, in solido tra loro, oltre interessi dalla domanda (notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo, non essendo stata percepita la somma in mala fede.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, facendo applicazione dei criteri minimi del dm 55/2014 data la assenza di questioni complesse ed il valore prossimo allo scaglione minimo di riferimento (da €
5.201,00 ad € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di e , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, della somma di euro=6.100,00= oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
Procedimento n rg. 11926/2022 4 N. 11926/2022 R.G.A.C.
b) condanna in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Controparte_1 in favore di e , in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in € 125,00 Parte_1 Parte_2 per spese ed € 2.538,50= per compenso, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa il 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Procedimento n rg. 11926/2022 5