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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, in persona del giudice AR OV, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause riunite, iscritte ai nn. 3405/2020 e 5987/2020, vertenti
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Parte_2
presso il cui studio in EA (CE) alla via Gramsci n. 10 è elettivamente
[...] domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto, presso gli avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis che lo rappresentano e difendono tutti in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione negli elenchi - riconoscimento indennità disoccupazione agricola – indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente il 15.06.2020 e il 20.11.2020, la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver ricevuto nel marzo 2019 comunicazione dell' con la quale CP_1 le veniva comunicata la reiezione delle domande di disoccupazione agricola relative agli anni 2008, 2009, 2011 e 2012 in quanto non iscritta negli elenchi agricoli;
che la cancellazione era stata disposta a seguito del disconoscimento dei rapporti di lavoro
1 intercorsi tra la stessa ricorrente e la sua datrice di lavoro , compiuto con Parte_3 verbale di accertamento;
di aver presentato ricorso amministrativo, rimasto senza esito;
di aver poi ricevuto nel marzo 2020 comunicazioni di indebito con le quali l' chiedeva CP_1 la restituzione delle somme indebitamente percepite per un totale di € 7.022,59.
Eccepiva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto negli anni 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012 aveva prestato la propria attività lavorativa per la ditta di Parte_3 occupandosi, in particolare, di raccolta di ciliegie, nocciole, olive e castagne e della pulizia dei fondi.
Deduceva altresì l'irripetibilità dell'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 52 l. 88 del
1989 e art. 13 comma 2 l. 412 del 1991 nonché per intervenuta prescrizione.
Tanto premesso, concludeva chiedendo, previo accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta di di condannare l' all'adozione delle Parte_3 CP_1 conseguenti determinazioni con la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ed il riesame con accoglimento della domanda di disoccupazione agricola;
in ogni caso dichiararsi che ella nulla deve all' a titolo dell'indebito. Vinte le spese con attribuzione. CP_1
Si costituiva l eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per indeterminatezza CP_1
e la decadenza dall'azione giudiziale non promossa nei quattro mesi dalla definitività del provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli ex art. 22 DL 7/1970 convertito in L. 83/1970. Precisava che nel caso di specie la ricorrente era stata cancellata dagli elenchi agricoli con il quarto elenco trimestrale di variazione relativo all'anno 2018, pubblicato sul sito internet dell'Istituto dal 10.03.2019 al 25.03.2019. Nel merito, eccepiva l'infondatezza del ricorso, affermando la correttezza e la conformità a legge del proprio operato, avendo disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto da parte avversa e, per l'effetto, proceduto alla cancellazione della ricorrente dalle liste nominative dei lavoratori agricoli del Comune di EA per il periodo oggetto del presente giudizio con ogni conseguenza di legge. Tanto dedotto, concludeva per il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Disposta la riunione dei giudizi per connessione soggettiva ed oggettiva, ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa, lette le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., come da sentenza che si versa in atti.
Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Vanno innanzitutto verificate le eccezioni preliminari sollevate dall' convenuto. CP_1
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso.
2 In relazione alla nullità per indeterminatezza del ricorso introduttivo è necessario richiamare il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr. Cass. n.
3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa nei casi come quello di specie in cui parte ricorrente ha dedotto gli elementi costitutivi della domanda, come lo svolgimento di attività lavorativa come bracciante agricola negli anni specificamente indicati alle dipendenze di
[...]
e le attività concretamente svolte. Parte_3
Sempre ai fini dell'ammissibilità della domanda va poi vagliata la decadenza ex l'art. 22 del
DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011, secondo il quale “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Nella fattispecie in esame, la cancellazione dagli elenchi per gli anni dal 2008 al 2012 è stata disposta mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto del IV elenco trimestrale di variazione 2018, dal 10.03.2019 al 25.03.2019.
Con riferimento alla pubblicazione telematica degli elenchi nominativi in agricoltura ed al sistema di comunicazione delle variazioni degli stessi, l'art. 38 co. 7 del d.l. 98/2011 conv. in l. n.111/2011, nella versione applicabile ratione temporis (prima delle modifiche apportate dall'art. 43, comma 7, d. l. nr. 76 del 2020 conv. con legge nr. 120 del 2020) ha statuito che
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche
3 previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie CP_1 disponibili a legislazione vigente”.
L'art. 12 bis del r.d. n.1949/1940, introdotto dall'art.38 co. 6 del d.l. 98/2011 conv. in l.
11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del CP_1 decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo CP_1 secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso”. CP_1
L'art. 12 bis citato ha dunque previsto che, a far data dal 01.01.2011, la modalità di notifica degli elenchi nominativi annuali è quella telematica attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ente entro il mese di marzo dell'anno successivo (e non più entro il mese di maggio come prescritto dall'art. 9 quinquies co.3 del d.l. 150/1996 conv. in l. 608/96 che deve intendersi implicitamente abrogato).
A seguito delle modifiche normative sopra richiamate è stata così sostituita la pubblicazione dell'elenco annuale e trimestrale, originariamente compiuta mediante affissione all'albo pretorio del comune di residenza per 15 giorni, ed è stata soppressa la comunicazione diretta all'interessato del provvedimento di disconoscimento delle giornate.
L'art. 38 co. 7 del d.l. summenzionato nello statuire che gli elenchi trimestrali di variazione di quelli annuali adottati a seguito del riconoscimento/disconoscimento di giornate di lavoro in agricoltura siano pubblicati secondo le modalità telematiche previste dall'art.12 bis r.d.
n.1949/40 dispone, ad avviso di questo giudicante, che la comunicazione della cancellazione avvenga mediante modalità telematica anche per le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma e, quindi, non solo per le giornate a far data dal 01.01.2011.
Come evidenziato di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Sez. L., sentenza n. 37974 del
28/12/2022), “i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell' non sono più distinti dall'elenco trimestrale che prima, giusta l'art.
9-quinquies, CP_1
4 comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. nr. 375 del
1993, e 9-quinquies, d.l. nr. 510 del 1996, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali.” CP_1
I giudici di legittimità, sempre in motivazione, hanno poi precisano che “Il comma 7 dell'art.
38, d.l. nr. 98 del 2011, ha riguardo ai disconoscimenti intervenuti successivamente alla
«compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale», senza alcuna limitazione espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo «alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010», e l'interpretazione riduttiva che parte ricorrente ne propugna, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è pure in conflitto con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchi trimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (6.7.2011). 34. Ne consegue che, non essendo stata dettata alcuna disposizione transitoria che facesse salve le previsioni circa la notifica individuale dei disconoscimenti successivi all'entrata in vigore del d.l. nr. 98 del 2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedenti l'anno 2011, deve ritenersi che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e dalla contestuale abolizione dei precedenti elenchi trimestrali, il legislatore abbia inteso introdurre i nuovi elenchi trimestrali, i quali son venuti ad assumere il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti a comunicazione individuale ma a pubblicazione telematica sul sito internet dell' ” CP_1
Premessa tale interpretazione della disposizione, quindi, va affermata la applicabilità della normativa in tema di pubblicazione telematica al disconoscimento del rapporto di lavoro disposto dall'ente con la pubblicazione del quarto elenco trimestrale relativo all'anno 2018 anche con riferimento a tutte le annualità per cui è causa dal 2008 al 2012.
Orbene, nel caso di specie, secondo quanto dedotto dall' , l'elenco di variazione è stato CP_1 pubblicato dal 10.3.2019 al 25.3.2019. Parte ricorrente, a sua volta, ha documentato di aver impugnato in sede amministrativa i provvedimenti di reiezione della domanda di disoccupazione agricola, comunicati secondo quanto dedotto nel marzo 2019, mediante ricorso amministrativo proposto il 19.6.2019, rimasto peraltro senza esito. Il ricorso giudiziario con il quale si chiede la reiscrizione negli elenchi, invece risulta depositato in
5 data 20.11.2020, oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla data in cui la lavoratrice ha avuto conoscenza provvedimento amministrativo definitivo.
Dunque, la decadenza non può che ritenersi maturata in ordine alla domanda di iscrizione negli elenchi.
Ma benché la domanda di iscrizione negli elenchi agricoli sia inammissibile per intervenuta decadenza dalla proposizione dell'azione, la scrivente ritiene che ciò non precluda in ogni caso l'accertamento, in via incidentale, del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e della domanda, pure contenuta nell'atto introduttivo, volta alla declaratoria del carattere indebito delle richieste di restituzione della disoccupazione agricola.
Infatti, l'iscrizione negli elenchi, che consente il più rapido accesso alle prestazioni previdenziali in agricoltura al verificarsi dell'evento garantito, non è un elemento costitutivo della fattispecie legale della subordinazione, ma solo uno strumento di agevolazione probatoria per il bracciante agricolo affinché possa, in maniera più celere, accedere alle prestazioni previdenziali previste a garanzia del lavoro in agricoltura.
Sicché, è comunque possibile accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro ai fini dell'accesso alla prestazione.
In tal senso e con riguardo all'iscrizione negli elenchi e alla loro valenza probatoria, si richiamano le Sezioni Unite che, con sentenza n. 1133/2000, hanno evidenziato che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, mentre possono essere liberamente valutati dal giudice.
Tale principio ha evidenti conseguenze anche in ordine al riparto dell'onere della prova.
Posta l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, laddove l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, intenda contestare l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria. A fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della
6 controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133)
Sul punto, per quanto qui rileva, è intervenuta nuovamente, confermando il principio sopra espresso, la Suprema Corte di cassazione la quale, con sentenza n. 13877 del 2 agosto 2012, ha rilevato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Ed ancora più di recente, la giurisprudenza di legittimità con sentenza del 11.02.2016, n.
2739 ha statuito che: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1 di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.”
Proprio in ordine alla natura giuridica dell'iscrizione negli elenchi e all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura la sentenza della Cassazione n. 2739/2016 al punto 3.3. della motivazione è chiara allorquando statuisce “È stato, altresì, affermato che il
7 giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995).”
Quindi, in definitiva, il certificato di iscrizione, ora sostituito dalla pubblicazione telematica, consente il più rapido accesso alle prestazioni previdenziali in agricoltura al verificarsi dell'evento garantito e non è un elemento costitutivo della fattispecie legale della subordinazione ma solo uno strumento di agevolazione probatoria per il bracciante agricolo affinché possa, in maniera più celere, accedere alle prestazioni previdenziali previste a garanzia del lavoro in agricoltura. Ne consegue, quindi, che la decadenza incide sul diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi ma non esime il giudice dal procedere all'accertamento incidentale dell'esistenza del rapporto di lavoro ai fini del riconoscimento della subordinazione che dovrà essere compiuto secondo gli ordinari criteri.
Se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (cfr. Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Queste argomentazioni sono state riprese ancora più recentemente sempre dai giudici di legittimità con l'ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4123, richiamando ex articolo 118 disp. att.
c.p.c. le argomentazioni delle pregresse sentenze, ne condivide i principi ivi espressi.
La natura dell'iscrizione negli elenchi quale strumento di agevolazione probatoria è stata richiamata anche dalle sentenze della Suprema Corte 17 gennaio 2023, n. 1295 e 5 febbraio
2023, n. 3556.
8 Nella motivazione della prima sentenza la Cassazione evidenzia, appunto, che è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere.
L'onere della prova non è soltanto un onere in senso proprio ma è anche una regola di giudizio, ne deriva di conseguenza che le sole risultanze documentali non sono sufficienti per ritenere integrati i presupposti ai fini dell'iscrizione negli elenchi, allorquando vi sia un CP_ provvedimento di disconoscimento da parte dell' La funzione di agevolazione probatoria che l'iscrizione negli elenchi riveste fa sì che, quando vi sia un provvedimento di disconoscimento, l'onere della prova non è invertito ed è per questo che a seguito della cancellazione della iscrizione che costituisce conseguenza del disconoscimento, l'assicurato sarà tenuto a provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e, al contempo, il giudice dovrà accertare l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione e di cancellazione.
Ebbene, facendo applicazione di tali regole di giudizio al caso di specie, si ritiene che alla luce degli esiti dell'espletata attività istruttoria parte ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in quanto dalle risultanze processuali non sono emersi elementi concreti relativi alle effettive modalità di svolgimento del rapporto, che depongono nel senso della realizzazione di quest'ultimo nelle forme proprie della subordinazione per tutto il periodo in contestazione.
I testimoni escussi di parte ricorrente hanno reso dichiarazioni estremamente generiche in ordine al rapporto di lavoro dell'istante.
In particolare, il teste ha dichiarato: “AD Conosco la ricorrente in quanto Testimone_1
Pt_ abitiamo a 500 metri di distanza a EA LO. AD è la moglie di Parte_3 che è mio amico e so che è una famiglia che si occupa da sempre di agricoltura. AD Sono Pt_ stato diverse volte sui terreni con il marito in quanto loro sono produttori di castagne, nocciole, olive, frutta come ciliegie. So che conducono vari terreni a EA presso
Casamostra e le altre località come Sette Querce, sulla strada statale 608 e presso il vivaio
e nella zona di Transi;
AD So che la ricorrente ha lavorato presso l'azienda. Mi è capitato di intravederla in occasione delle visite presso l'azienda. Preciso che EA LO non è grande e ci conosciamo un po' tutti. Preciso di averla vista lavorare da giugno ad ottobre sino a novembre;
da quando si comincia con la preparazione del terreno e si finisce con
9 l'ultima produzione che è quella delle olive di regola. ha lavorato all'incirca CP_2 dal 2007 sino al 2013 presso la ditta Noi ci frequentiamo in quanto amici di Pt_3 famiglia e per questo so queste circostanze. Preciso che la ricorrente ha poi subito un grosso intervento all'anca. Credo che successivamente non abbia più lavorato. L'intervento è stato dopo il 2013. Non so perché ha smesso di lavorare. Credo abbia smesso di lavorare perché ha una sorella con disabilità e credo le necessità familiari che sono subentrate le abbiano impedito di lavorare.
AD dell'avv. : Credo che i terreni abbiano un'estensione di circa 10/12 ettari, in Pt_2 quanto hanno vari appezzamenti. Non ho mai misurato l'estensione dei terreni. Riferisco queste circostanze in quanto mi sono state riferite dal marito della e sulla base Pt_3 della mia esperienza AD: Non ho mai svolto consulenze per la è capitato che ci Pt_3 siamo scambiati delle informazioni e dei consigli in quanto anche io ho un'azienda agricola”.
La saltuarietà con la quale il teste riferisce di aver visto la ricorrente e la genericità delle dichiarazioni rese - che non appaiono frutto di una conoscenza diretta e puntuale dei fatti di causa - rendono del tutto irrilevante sul piano probatorio tale dichiarazione.
Analoghe considerazioni valgono per le dichiarazioni rese dall'ulteriore teste di parte ricorrente , il quale, escusso all'udienza del 16.5.2023 ha dichiarato: Testimone_2
“AD Conosco la ricorrente in quanto siamo vicini di casa e siano della frazione di EA
LO che è un paese di pochi abitanti per cui ci conosciamo tutti.
AD Credo che 13 – 15 anni fa ha lavorato che conosco. Io ricordo che Parte_5 incontravo la sig.ra al bar per prendere un caffè o in salumeria e in tali occasioni la ricorrente mi ha riferito che lavorava da . Ricordo di averla poi Parte_5 accompagnata una volta in frazione Pugliano dove lei andava a raccogliere noccioline.
AD Credo di averla accompagnata una sola volta ma non posso essere più preciso in quanto è passato diverso tempo.
AD Era il periodo tra aprile – maggio, tra fine primavera ed inizio estate.
AD Io non sono mai stato presso i terreni del sig. Ricordo che nell'occasione in Parte_5 cui ho accompagnato la ricorrente a lavoro non sono arrivato sino al campo dove la stessa lavorava perché la strada era dissestata.
AD Credo si trattasse delle 7,30 quando ho incontrato la sig.ra in salumeria che Pt_1 comprava dei panini.
10 AD Preciso che in quel periodo lei si occupava di svolgere altre attività per la coltivazione delle nocciole diverse dalla raccolta che non avviene in quel periodo ma nel periodo da agosto in poi.
AD So queste circostanze in quanto conosco il sig. e con la ricorrente ci Parte_5 incontravamo spesso. Inoltre, io stesso sono agricoltore. che si occupa dell'impresa agricola di anche la moglie Non so CP_3 Parte_5 Pt_3 se la ditta è intestata alla moglie o a lui.
AD I miei terreni non si trovano nelle vicinanze di dove lavorava la sig.ra . Pt_1
AD Preciso di averla accompagnata in frazione Pugliano vicino ad un negozio di prodotti per l'agricoltura.
AD Credo che abbia lavorato per circa tre – quattro anni. So queste circostanze in quanto quando incontravo la ricorrente mi riferiva dell'attività lavorativa e delle varie colture come nocciole, olive, ciliegie di cui si occupava.”
Tale deposizione, oltre che generica quanto agli anni in cui la ricorrente avrebbe lavorato e circa le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, non può ritenersi decisiva anche perché il teste si limita a riferire circostanze apprese dalla stessa ricorrente e mai oggetto di una conoscenza diretta.
Infine, alla luce dell'intervenuto disconoscimento, non può ritenersi decisiva la documentazione amministrativa (buste paga e contratti di lavoro) offerta a sostegno della domanda.
L'assenza del raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni sottese, stante il carattere pregiudiziale di tale accertamento.
Va infine verificata la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
Sul punto va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente di non ripetibilità dell'indebito in virtù dell'art. 52 l. 88/1989 condividendo la scrivente i principi espressi dalla
Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 3488/2003) che ha sottolineato la natura eccezionale della previsione normativa di cui all'art. 52 l. 88/1989 escludendone l'applicazione analogica. Né può trovare applicazione l'art. 13 comma 2 l. 412 del 1991 riferita alle prestazioni pensionistiche collegate al reddito.
11 Invece, con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, deve osservarsi che trattandosi di somme indebite si applica il termine di prescrizione decennale.
In altri termini, le somme indebitamente percepite possono essere ripetute nel termine di prescrizione di dieci anni decorrente dal momento del pagamento.
Nel caso di specie, tenuto conto che oggetto di ripetizione risultano le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012, considerato che il pagamento dell'indennità di disoccupazione maturata per l'anno 2008 è certamente intervenuto successivamente al marzo 2009, in quanto la domanda di disoccupazione è del
26.3.2009, e che la richiesta di restituzione dell'indebito è stata ricevuta - come è incontestato tra le parti - nel marzo 2020, deve ritenersi estinta per prescrizione la pretesa dell' in relazione alle sole somme versate nel 2009 alla lavoratrice a titolo di indennità CP_1 di disoccupazione agricola per l'anno 2008. Invece, alcuna prescrizione è maturata in relazione all'anno 2009, essendo il pagamento intervenuto successivamente alla domanda del 18.3.2010 e la richiesta di restituzione è pervenuta come dedotto dalla stessa parte ricorrente nel marzo 2020, così come per gli anni 2011 e 2012.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda va accolta limitatamente all'eccezione di prescrizione ed in relazione alle somme percepite dalla lavoratrice a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2008. Nel resto, per tutte le considerazioni esposte, non può che essere respinta.
Le spese di lite, considerato che l'accoglimento del ricorso è limitato alla sola eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria dell' , nei termini sopra indicati, si ritiene vadano CP_1 integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di iscrizione negli elenchi per intervenuta decadenza;
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili per intervenuta prescrizione le somme percepite dalla ricorrente a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2008;
- rigetta nel resto i ricorsi riuniti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, il 15.10.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
12 Il Giudice del lavoro
AR OV
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, in persona del giudice AR OV, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause riunite, iscritte ai nn. 3405/2020 e 5987/2020, vertenti
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Parte_2
presso il cui studio in EA (CE) alla via Gramsci n. 10 è elettivamente
[...] domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto, presso gli avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis che lo rappresentano e difendono tutti in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione negli elenchi - riconoscimento indennità disoccupazione agricola – indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente il 15.06.2020 e il 20.11.2020, la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver ricevuto nel marzo 2019 comunicazione dell' con la quale CP_1 le veniva comunicata la reiezione delle domande di disoccupazione agricola relative agli anni 2008, 2009, 2011 e 2012 in quanto non iscritta negli elenchi agricoli;
che la cancellazione era stata disposta a seguito del disconoscimento dei rapporti di lavoro
1 intercorsi tra la stessa ricorrente e la sua datrice di lavoro , compiuto con Parte_3 verbale di accertamento;
di aver presentato ricorso amministrativo, rimasto senza esito;
di aver poi ricevuto nel marzo 2020 comunicazioni di indebito con le quali l' chiedeva CP_1 la restituzione delle somme indebitamente percepite per un totale di € 7.022,59.
Eccepiva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto negli anni 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012 aveva prestato la propria attività lavorativa per la ditta di Parte_3 occupandosi, in particolare, di raccolta di ciliegie, nocciole, olive e castagne e della pulizia dei fondi.
Deduceva altresì l'irripetibilità dell'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 52 l. 88 del
1989 e art. 13 comma 2 l. 412 del 1991 nonché per intervenuta prescrizione.
Tanto premesso, concludeva chiedendo, previo accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta di di condannare l' all'adozione delle Parte_3 CP_1 conseguenti determinazioni con la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ed il riesame con accoglimento della domanda di disoccupazione agricola;
in ogni caso dichiararsi che ella nulla deve all' a titolo dell'indebito. Vinte le spese con attribuzione. CP_1
Si costituiva l eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per indeterminatezza CP_1
e la decadenza dall'azione giudiziale non promossa nei quattro mesi dalla definitività del provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli ex art. 22 DL 7/1970 convertito in L. 83/1970. Precisava che nel caso di specie la ricorrente era stata cancellata dagli elenchi agricoli con il quarto elenco trimestrale di variazione relativo all'anno 2018, pubblicato sul sito internet dell'Istituto dal 10.03.2019 al 25.03.2019. Nel merito, eccepiva l'infondatezza del ricorso, affermando la correttezza e la conformità a legge del proprio operato, avendo disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto da parte avversa e, per l'effetto, proceduto alla cancellazione della ricorrente dalle liste nominative dei lavoratori agricoli del Comune di EA per il periodo oggetto del presente giudizio con ogni conseguenza di legge. Tanto dedotto, concludeva per il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Disposta la riunione dei giudizi per connessione soggettiva ed oggettiva, ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa, lette le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., come da sentenza che si versa in atti.
Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Vanno innanzitutto verificate le eccezioni preliminari sollevate dall' convenuto. CP_1
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso.
2 In relazione alla nullità per indeterminatezza del ricorso introduttivo è necessario richiamare il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr. Cass. n.
3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa nei casi come quello di specie in cui parte ricorrente ha dedotto gli elementi costitutivi della domanda, come lo svolgimento di attività lavorativa come bracciante agricola negli anni specificamente indicati alle dipendenze di
[...]
e le attività concretamente svolte. Parte_3
Sempre ai fini dell'ammissibilità della domanda va poi vagliata la decadenza ex l'art. 22 del
DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011, secondo il quale “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Nella fattispecie in esame, la cancellazione dagli elenchi per gli anni dal 2008 al 2012 è stata disposta mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto del IV elenco trimestrale di variazione 2018, dal 10.03.2019 al 25.03.2019.
Con riferimento alla pubblicazione telematica degli elenchi nominativi in agricoltura ed al sistema di comunicazione delle variazioni degli stessi, l'art. 38 co. 7 del d.l. 98/2011 conv. in l. n.111/2011, nella versione applicabile ratione temporis (prima delle modifiche apportate dall'art. 43, comma 7, d. l. nr. 76 del 2020 conv. con legge nr. 120 del 2020) ha statuito che
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche
3 previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie CP_1 disponibili a legislazione vigente”.
L'art. 12 bis del r.d. n.1949/1940, introdotto dall'art.38 co. 6 del d.l. 98/2011 conv. in l.
11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del CP_1 decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo CP_1 secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso”. CP_1
L'art. 12 bis citato ha dunque previsto che, a far data dal 01.01.2011, la modalità di notifica degli elenchi nominativi annuali è quella telematica attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ente entro il mese di marzo dell'anno successivo (e non più entro il mese di maggio come prescritto dall'art. 9 quinquies co.3 del d.l. 150/1996 conv. in l. 608/96 che deve intendersi implicitamente abrogato).
A seguito delle modifiche normative sopra richiamate è stata così sostituita la pubblicazione dell'elenco annuale e trimestrale, originariamente compiuta mediante affissione all'albo pretorio del comune di residenza per 15 giorni, ed è stata soppressa la comunicazione diretta all'interessato del provvedimento di disconoscimento delle giornate.
L'art. 38 co. 7 del d.l. summenzionato nello statuire che gli elenchi trimestrali di variazione di quelli annuali adottati a seguito del riconoscimento/disconoscimento di giornate di lavoro in agricoltura siano pubblicati secondo le modalità telematiche previste dall'art.12 bis r.d.
n.1949/40 dispone, ad avviso di questo giudicante, che la comunicazione della cancellazione avvenga mediante modalità telematica anche per le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma e, quindi, non solo per le giornate a far data dal 01.01.2011.
Come evidenziato di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Sez. L., sentenza n. 37974 del
28/12/2022), “i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell' non sono più distinti dall'elenco trimestrale che prima, giusta l'art.
9-quinquies, CP_1
4 comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. nr. 375 del
1993, e 9-quinquies, d.l. nr. 510 del 1996, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali.” CP_1
I giudici di legittimità, sempre in motivazione, hanno poi precisano che “Il comma 7 dell'art.
38, d.l. nr. 98 del 2011, ha riguardo ai disconoscimenti intervenuti successivamente alla
«compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale», senza alcuna limitazione espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo «alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010», e l'interpretazione riduttiva che parte ricorrente ne propugna, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è pure in conflitto con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchi trimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (6.7.2011). 34. Ne consegue che, non essendo stata dettata alcuna disposizione transitoria che facesse salve le previsioni circa la notifica individuale dei disconoscimenti successivi all'entrata in vigore del d.l. nr. 98 del 2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedenti l'anno 2011, deve ritenersi che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e dalla contestuale abolizione dei precedenti elenchi trimestrali, il legislatore abbia inteso introdurre i nuovi elenchi trimestrali, i quali son venuti ad assumere il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti a comunicazione individuale ma a pubblicazione telematica sul sito internet dell' ” CP_1
Premessa tale interpretazione della disposizione, quindi, va affermata la applicabilità della normativa in tema di pubblicazione telematica al disconoscimento del rapporto di lavoro disposto dall'ente con la pubblicazione del quarto elenco trimestrale relativo all'anno 2018 anche con riferimento a tutte le annualità per cui è causa dal 2008 al 2012.
Orbene, nel caso di specie, secondo quanto dedotto dall' , l'elenco di variazione è stato CP_1 pubblicato dal 10.3.2019 al 25.3.2019. Parte ricorrente, a sua volta, ha documentato di aver impugnato in sede amministrativa i provvedimenti di reiezione della domanda di disoccupazione agricola, comunicati secondo quanto dedotto nel marzo 2019, mediante ricorso amministrativo proposto il 19.6.2019, rimasto peraltro senza esito. Il ricorso giudiziario con il quale si chiede la reiscrizione negli elenchi, invece risulta depositato in
5 data 20.11.2020, oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla data in cui la lavoratrice ha avuto conoscenza provvedimento amministrativo definitivo.
Dunque, la decadenza non può che ritenersi maturata in ordine alla domanda di iscrizione negli elenchi.
Ma benché la domanda di iscrizione negli elenchi agricoli sia inammissibile per intervenuta decadenza dalla proposizione dell'azione, la scrivente ritiene che ciò non precluda in ogni caso l'accertamento, in via incidentale, del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e della domanda, pure contenuta nell'atto introduttivo, volta alla declaratoria del carattere indebito delle richieste di restituzione della disoccupazione agricola.
Infatti, l'iscrizione negli elenchi, che consente il più rapido accesso alle prestazioni previdenziali in agricoltura al verificarsi dell'evento garantito, non è un elemento costitutivo della fattispecie legale della subordinazione, ma solo uno strumento di agevolazione probatoria per il bracciante agricolo affinché possa, in maniera più celere, accedere alle prestazioni previdenziali previste a garanzia del lavoro in agricoltura.
Sicché, è comunque possibile accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro ai fini dell'accesso alla prestazione.
In tal senso e con riguardo all'iscrizione negli elenchi e alla loro valenza probatoria, si richiamano le Sezioni Unite che, con sentenza n. 1133/2000, hanno evidenziato che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, mentre possono essere liberamente valutati dal giudice.
Tale principio ha evidenti conseguenze anche in ordine al riparto dell'onere della prova.
Posta l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, laddove l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, intenda contestare l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria. A fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della
6 controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133)
Sul punto, per quanto qui rileva, è intervenuta nuovamente, confermando il principio sopra espresso, la Suprema Corte di cassazione la quale, con sentenza n. 13877 del 2 agosto 2012, ha rilevato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Ed ancora più di recente, la giurisprudenza di legittimità con sentenza del 11.02.2016, n.
2739 ha statuito che: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1 di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.”
Proprio in ordine alla natura giuridica dell'iscrizione negli elenchi e all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura la sentenza della Cassazione n. 2739/2016 al punto 3.3. della motivazione è chiara allorquando statuisce “È stato, altresì, affermato che il
7 giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995).”
Quindi, in definitiva, il certificato di iscrizione, ora sostituito dalla pubblicazione telematica, consente il più rapido accesso alle prestazioni previdenziali in agricoltura al verificarsi dell'evento garantito e non è un elemento costitutivo della fattispecie legale della subordinazione ma solo uno strumento di agevolazione probatoria per il bracciante agricolo affinché possa, in maniera più celere, accedere alle prestazioni previdenziali previste a garanzia del lavoro in agricoltura. Ne consegue, quindi, che la decadenza incide sul diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi ma non esime il giudice dal procedere all'accertamento incidentale dell'esistenza del rapporto di lavoro ai fini del riconoscimento della subordinazione che dovrà essere compiuto secondo gli ordinari criteri.
Se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (cfr. Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Queste argomentazioni sono state riprese ancora più recentemente sempre dai giudici di legittimità con l'ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4123, richiamando ex articolo 118 disp. att.
c.p.c. le argomentazioni delle pregresse sentenze, ne condivide i principi ivi espressi.
La natura dell'iscrizione negli elenchi quale strumento di agevolazione probatoria è stata richiamata anche dalle sentenze della Suprema Corte 17 gennaio 2023, n. 1295 e 5 febbraio
2023, n. 3556.
8 Nella motivazione della prima sentenza la Cassazione evidenzia, appunto, che è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere.
L'onere della prova non è soltanto un onere in senso proprio ma è anche una regola di giudizio, ne deriva di conseguenza che le sole risultanze documentali non sono sufficienti per ritenere integrati i presupposti ai fini dell'iscrizione negli elenchi, allorquando vi sia un CP_ provvedimento di disconoscimento da parte dell' La funzione di agevolazione probatoria che l'iscrizione negli elenchi riveste fa sì che, quando vi sia un provvedimento di disconoscimento, l'onere della prova non è invertito ed è per questo che a seguito della cancellazione della iscrizione che costituisce conseguenza del disconoscimento, l'assicurato sarà tenuto a provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e, al contempo, il giudice dovrà accertare l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione e di cancellazione.
Ebbene, facendo applicazione di tali regole di giudizio al caso di specie, si ritiene che alla luce degli esiti dell'espletata attività istruttoria parte ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in quanto dalle risultanze processuali non sono emersi elementi concreti relativi alle effettive modalità di svolgimento del rapporto, che depongono nel senso della realizzazione di quest'ultimo nelle forme proprie della subordinazione per tutto il periodo in contestazione.
I testimoni escussi di parte ricorrente hanno reso dichiarazioni estremamente generiche in ordine al rapporto di lavoro dell'istante.
In particolare, il teste ha dichiarato: “AD Conosco la ricorrente in quanto Testimone_1
Pt_ abitiamo a 500 metri di distanza a EA LO. AD è la moglie di Parte_3 che è mio amico e so che è una famiglia che si occupa da sempre di agricoltura. AD Sono Pt_ stato diverse volte sui terreni con il marito in quanto loro sono produttori di castagne, nocciole, olive, frutta come ciliegie. So che conducono vari terreni a EA presso
Casamostra e le altre località come Sette Querce, sulla strada statale 608 e presso il vivaio
e nella zona di Transi;
AD So che la ricorrente ha lavorato presso l'azienda. Mi è capitato di intravederla in occasione delle visite presso l'azienda. Preciso che EA LO non è grande e ci conosciamo un po' tutti. Preciso di averla vista lavorare da giugno ad ottobre sino a novembre;
da quando si comincia con la preparazione del terreno e si finisce con
9 l'ultima produzione che è quella delle olive di regola. ha lavorato all'incirca CP_2 dal 2007 sino al 2013 presso la ditta Noi ci frequentiamo in quanto amici di Pt_3 famiglia e per questo so queste circostanze. Preciso che la ricorrente ha poi subito un grosso intervento all'anca. Credo che successivamente non abbia più lavorato. L'intervento è stato dopo il 2013. Non so perché ha smesso di lavorare. Credo abbia smesso di lavorare perché ha una sorella con disabilità e credo le necessità familiari che sono subentrate le abbiano impedito di lavorare.
AD dell'avv. : Credo che i terreni abbiano un'estensione di circa 10/12 ettari, in Pt_2 quanto hanno vari appezzamenti. Non ho mai misurato l'estensione dei terreni. Riferisco queste circostanze in quanto mi sono state riferite dal marito della e sulla base Pt_3 della mia esperienza AD: Non ho mai svolto consulenze per la è capitato che ci Pt_3 siamo scambiati delle informazioni e dei consigli in quanto anche io ho un'azienda agricola”.
La saltuarietà con la quale il teste riferisce di aver visto la ricorrente e la genericità delle dichiarazioni rese - che non appaiono frutto di una conoscenza diretta e puntuale dei fatti di causa - rendono del tutto irrilevante sul piano probatorio tale dichiarazione.
Analoghe considerazioni valgono per le dichiarazioni rese dall'ulteriore teste di parte ricorrente , il quale, escusso all'udienza del 16.5.2023 ha dichiarato: Testimone_2
“AD Conosco la ricorrente in quanto siamo vicini di casa e siano della frazione di EA
LO che è un paese di pochi abitanti per cui ci conosciamo tutti.
AD Credo che 13 – 15 anni fa ha lavorato che conosco. Io ricordo che Parte_5 incontravo la sig.ra al bar per prendere un caffè o in salumeria e in tali occasioni la ricorrente mi ha riferito che lavorava da . Ricordo di averla poi Parte_5 accompagnata una volta in frazione Pugliano dove lei andava a raccogliere noccioline.
AD Credo di averla accompagnata una sola volta ma non posso essere più preciso in quanto è passato diverso tempo.
AD Era il periodo tra aprile – maggio, tra fine primavera ed inizio estate.
AD Io non sono mai stato presso i terreni del sig. Ricordo che nell'occasione in Parte_5 cui ho accompagnato la ricorrente a lavoro non sono arrivato sino al campo dove la stessa lavorava perché la strada era dissestata.
AD Credo si trattasse delle 7,30 quando ho incontrato la sig.ra in salumeria che Pt_1 comprava dei panini.
10 AD Preciso che in quel periodo lei si occupava di svolgere altre attività per la coltivazione delle nocciole diverse dalla raccolta che non avviene in quel periodo ma nel periodo da agosto in poi.
AD So queste circostanze in quanto conosco il sig. e con la ricorrente ci Parte_5 incontravamo spesso. Inoltre, io stesso sono agricoltore. che si occupa dell'impresa agricola di anche la moglie Non so CP_3 Parte_5 Pt_3 se la ditta è intestata alla moglie o a lui.
AD I miei terreni non si trovano nelle vicinanze di dove lavorava la sig.ra . Pt_1
AD Preciso di averla accompagnata in frazione Pugliano vicino ad un negozio di prodotti per l'agricoltura.
AD Credo che abbia lavorato per circa tre – quattro anni. So queste circostanze in quanto quando incontravo la ricorrente mi riferiva dell'attività lavorativa e delle varie colture come nocciole, olive, ciliegie di cui si occupava.”
Tale deposizione, oltre che generica quanto agli anni in cui la ricorrente avrebbe lavorato e circa le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, non può ritenersi decisiva anche perché il teste si limita a riferire circostanze apprese dalla stessa ricorrente e mai oggetto di una conoscenza diretta.
Infine, alla luce dell'intervenuto disconoscimento, non può ritenersi decisiva la documentazione amministrativa (buste paga e contratti di lavoro) offerta a sostegno della domanda.
L'assenza del raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni sottese, stante il carattere pregiudiziale di tale accertamento.
Va infine verificata la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
Sul punto va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente di non ripetibilità dell'indebito in virtù dell'art. 52 l. 88/1989 condividendo la scrivente i principi espressi dalla
Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 3488/2003) che ha sottolineato la natura eccezionale della previsione normativa di cui all'art. 52 l. 88/1989 escludendone l'applicazione analogica. Né può trovare applicazione l'art. 13 comma 2 l. 412 del 1991 riferita alle prestazioni pensionistiche collegate al reddito.
11 Invece, con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, deve osservarsi che trattandosi di somme indebite si applica il termine di prescrizione decennale.
In altri termini, le somme indebitamente percepite possono essere ripetute nel termine di prescrizione di dieci anni decorrente dal momento del pagamento.
Nel caso di specie, tenuto conto che oggetto di ripetizione risultano le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012, considerato che il pagamento dell'indennità di disoccupazione maturata per l'anno 2008 è certamente intervenuto successivamente al marzo 2009, in quanto la domanda di disoccupazione è del
26.3.2009, e che la richiesta di restituzione dell'indebito è stata ricevuta - come è incontestato tra le parti - nel marzo 2020, deve ritenersi estinta per prescrizione la pretesa dell' in relazione alle sole somme versate nel 2009 alla lavoratrice a titolo di indennità CP_1 di disoccupazione agricola per l'anno 2008. Invece, alcuna prescrizione è maturata in relazione all'anno 2009, essendo il pagamento intervenuto successivamente alla domanda del 18.3.2010 e la richiesta di restituzione è pervenuta come dedotto dalla stessa parte ricorrente nel marzo 2020, così come per gli anni 2011 e 2012.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda va accolta limitatamente all'eccezione di prescrizione ed in relazione alle somme percepite dalla lavoratrice a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2008. Nel resto, per tutte le considerazioni esposte, non può che essere respinta.
Le spese di lite, considerato che l'accoglimento del ricorso è limitato alla sola eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria dell' , nei termini sopra indicati, si ritiene vadano CP_1 integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di iscrizione negli elenchi per intervenuta decadenza;
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili per intervenuta prescrizione le somme percepite dalla ricorrente a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2008;
- rigetta nel resto i ricorsi riuniti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, il 15.10.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
12 Il Giudice del lavoro
AR OV
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