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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
3956/2021 in data 16/06/2021, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. VITALE SOSSIO
parte attrice
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. ARBIA MARIA CELESTE
parte convenuta
avente per oggetto: Assicurazione contro i danni;
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, Nel merito: condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_1
l'indennizzo a termini di polizza, condizioni generali,
particolari e speciali applicabili, relativo alla polizza infortuni Piano assicurativo Miralis Ramo 11 Polizza
n.106502891 quantificato in €49.716,87 o nella diversa misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condannare altresì la convenuta al pagamento delle CP_1
spese di ctu e di ctp sostenute dall'attore.
Con vittoria di spese, anche generali e di compensi professionali, compresa la fase stragiudiziale e di mediaconciliazione obbligatoria, ed accessori di legge.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle prove testimoniali formulate con memoria a prova diretta depositata il 17.12.2021, opponendosi a quelle formulate ex adverso”.
per parte convenuta:
“Nel merito:
Rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda avanzata dal Signor in questa sede. Pt_1
In via di subordine, limitarsi l'esborso indennitario cui sia dichiarata tenuta la deducente impresa assicuratrice a quanto risulti di giustizia, per le ragioni tutte in atti
Pag. 2 di 8 esposte, in applicazione delle condizioni di assicurazione poste a regolamentazione della polizza n. 106502891, da considerarsi parte integrante del presente atto.
Con vittoria di competenze e spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo dovutogli in forza di polizza stipulata a garanzia del rischio infortuni n. 106502891.
L'attore esponeva di avere subito un infortunio il
15.09.2011, durante lo svolgimento di mansioni lavorative,
riportando trauma cranico, ferita alla testa, frattura dello scafoide della mano sinistra;
l' aveva CP_2
riconosciuto postumi nella misura del 9% per la frattura dello scafoide.
Era stata poi presentata domanda di revisione della rendita in relazione ad un importante danno visivo anch'esso causato dall'infortunio; all'esito del procedimento giudiziale instaurato nei confronti dell , veniva CP_2
riconosciuto nesso di causa anche tra il danno visivo e l'infortunio.
Il sinistro era stato denunciato all'assicurazione, alla
Pag. 3 di 8 quale era stata trasmessa tutta la relativa documentazione,
compresa la relazione medico legale espletata nel procedimento avanti all' e la successiva relazione CP_2
medico legale di parte.
si costituiva in giudizio e chiedeva il CP_1
rigetto della domanda, contestando in particolare che il danno visivo fosse riconducibile all'infortunio.
Veniva espletata c.t.u. medico legale.
I procuratori quindi precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate;
negli scritti conclusionali i procuratori discutevano anche la questione della applicabilità o meno della compensatio lucri cum damno al caso di specie e se si dovesse tener conto di quanto già
riconosciuto dall' . CP_2
***
Non è oggetto di contestazione che il sig abbia Pt_1
stipulato il 30/12/2005 con la polizza CP_1
infortuni qui azionata in giudizio, né che si sia verificato l'infortunio per il quale il sig pretende Pt_1
l'indennizzo.
Le questioni controverse riguardano:
- se il danno visivo debba essere considerato conseguenza diretta dell'infortunio, e quindi se per esso spetti l'indennizzo;
Pag. 4 di 8 - se occorra considerare quanto già percepito da . CP_2
1. La C.T.U. medico legale espletata dalla dr letizia
– alla cui relazione ci si riporta qui Per_1
integralmente – ha così concluso:
“ Le menomazioni del sig. consistono in esiti Parte_1
disfunzionali al polso sinistro valutabili nella misura del
8% con la tabella di polizza. In riferimento alla perdita
del visus in OS, il nostro Ausiliario, sulla base della
visita diretta e della complessiva documentazione sanitaria
esaminata (sia della documentazione in Atti sia della
documentazione successivamente acquisita) ritiene trattarsi
di perdita del visus da otticopatia traumatica. Sotto il
profilo medico-legale si ritiene del tutto ammissibile il
nesso causale, in via diretta ed esclusiva, fra il trauma
cranio facciale riportato dal signor e la perdita Pt_1
del visus dell'occhio sinistro: in riferimento alla tabella
di polizza la menomazione è valutata nella misura del 35%.
La complessiva menomazione, applicando la somma aritmetica
(come previsto nell'ambito dell'infortunistica privata) è
pari al 43%. La polizza non prevede inabilità temporanea;
si ricorda che non sono computabili i ricoveri in quanto si
è trattato di interventi chirurgici effettuati con modalità
day hospital (dimissione in giornata). Le spese
documentate, pari a 399.30 Euro risultano congrue e
pertinenti, quindi da ristorarsi”.
Pag. 5 di 8 La dr ha esaustivamente risposto alle obiezioni del Per_1
consulente di parte convenuta circa la riferibilità del danno visivo all'infortunio, spiegando perché il danno si è
manifestato a distanza di tempo dall'infortunio; in sintesi: “ 'interessato non ha riportato fratture o lesioni
tali da produrre un'interruzione completa ed immediata del
nervo ottico, e ciò spiega la non acuta perdita del visus.
L'interessato non era affetto da retinopatia diabetica, né
in OS né in OD, la patologia rilevata - di cui stiamo
discutendo - è un'otticopatia e non una retinopatia “ (così
a pagina 54 della relazione).
Pertanto, è corretto il calcolo prospettato da parte attrice come segue:
capitale assicurato= euro 90.000;
valore del punto= euro 900;
per 43 punti di invalidità riconosciuti dal c.t.u. = euro
38.700;
con aumento del 10% (trascorse 5 annualità dalla stipula della polizza;
si veda tra le condizioni di polizza la voce
“Incremento indennità per Assicurati indenni da sinistri” )
- euro 42.570
oltre spese pari ad euro 399,30 come da c.t.u..
2. La convenuta invoca la compensatio lucri cum damno;
sostiene che, ad evitare che l'infortunato tragga un
Pag. 6 di 8 indebito vantaggio, occorre detrarre quanto già egli ha percepito dall' trattandosi di infortunio sul lavoro;
CP_2
nulla spetterebbe allora al sig , considerata la Pt_1
rendita riconosciutagli dall' . CP_2
La tesi non è condivisibile per diverse ragioni.
In sintesi: innanzitutto nel caso in esame non opera la
compensatio lucri cum damno perché vantaggio e danno non sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (il credito indennitario ha fonte contrattuale);inoltre le parti hanno pattiziamente previsto la rinuncia alla surroga e l'indennizzo è parametrato ad un capitale convenzionalmente stabilito;
la funzione dell'indennizzo è
pertanto previdenziale e le parti hanno inteso che l'assicurato, in virtù del premio corrisposto - che altrimenti non avrebbe ragion d'essere - possa cumulare risarcimento con indennizzo da parte dell'assicurazione privata.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (valori medi per fase), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG n. 3956/2021,
così decide:
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1. condanna al pagamento di euro 42.969,30 CP_1
in favore di oltre interessi dalla mora al Parte_1
saldo;
2. condanna alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore di spese che si liquidano in Parte_1
euro 7.616 complessivamente, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P. come per legge;
3. pone la spesa di C.T.U. definitivamente a carico di
CP_1
Treviso, 26/03/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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