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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10106/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la modifica dei provvedimenti riguardanti figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n.
10106/2024 R.G. e pendente tra
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da Avv. Stefania Scannicchio,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa da Avv. Maria Pia Magistro,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo di essere padre della minore Persona_1
(14.11.2019) nata fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 10106/2024.
Ha dichiarato che i provvedimenti riguardanti la figlia sono stati pronunciati dal Tribunale di Bari con decreto del
17.02.20211.
Ha lamentato atteggiamenti ostruzionistici e non collaborativi della madre che impedisce un regolare sviluppo delle relazioni padre-figlia e non ne favorisce le occasioni di incontro.
Ha concluso domandando: il collocamento paritetico ovvero prevalente presso il padre;
in subordine, l'ampliamento degli incontri;
l'ammonimento nei confronti della madre e il risarcimento dei danni. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data 03.10.2024).
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha negato di ostacolare la relazione tra padre e figlio lamentando piuttosto condotte persecutorie ed oppressive da parte del padre.
Ha dedotto di essere stata costretta a modificare la propria occupazione lavorativa per venire incontro alle esigenze della figlia e del padre.
Ha concluso per: il rigetto delle avverse domande con conferma dei provvedimenti in vigore. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il
27.03.2025).
I.3.- Il P.M. è intervenuto in giudizio.
I.4.- All'esito dell'udienza di prima comparizione del
28.04.2025 il giudice delegato ha rigettato ogni istanza istruttoria e rimesso direttamente la causa al Collegio per la decisione ritenendola matura senza necessità di assunzione di provvedimenti temporanei.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico, con la precisazione che la modifica dei provvedimenti già in vigore può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio 1 Per quanto qui rileva, i provvedimenti attualmente in vigore prevedono: affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
incontri padre-figlia il martedì e il giovedì dalle 17 alle 20 e, a weekend alterni, dalle 13:00 del sabato sino alle 20:30 della domenica.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 10106/2024.
dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede di prima regolamentazione.
III.- Nel merito, la domanda di collocamento prevalente paterno o paritetico non può trovare accoglimento.
Deve piuttosto essere preferita l'esigenza della minore di gestire la propria vita quotidiana in continuità rispetto a quanto fatto sinora.
Dalla documentazione prodotta dalle parti, peraltro, non emergono deficit di capacità genitoriale della madre maggiori o ulteriori rispetto a quelli paterni e tali da giustificare un cambiamento dell'attuale assetto di interessi. Infatti, a tutt'oggi entrambi i genitori alimentano inutilmente il proprio conflitto ricorrendo ciascuno a comportamenti deprecabili che non realizzano l'interesse superiore della comune figlia: entrambi promuovono continue tensioni coinvolgendo oltre modo la minore, da un lato, con assenza di flessibilità e ostruzionismo e, dall'altro, con l'esasperazione degli eventi ed il coinvolgimento eccessivo di organismi estranei alla famiglia.
Pertanto, salvo quanto si dirà oltre in punto di ammonimento, non sembra esistere una figura genitoriale che, rispetto all'altra, sia più in grado di garantire l'esigenza di sana bigenitorialità della minore. Con la conseguenza che, allo stato, il miglior interesse di quest'ultima non può che realizzarsi sul piano della continuità e, quindi, con la persistenza del collocamento prevalente presso la madre.
IV.- La disciplina degli incontri padre-figlia merita di essere rimodulata nell'ottica del contemperamento degli interessi della minore e di quelli di entrambi i genitori, provando ad avere il massimo riguardo possibile dei loro tempi di lavoro. Pertanto, il padre potrà e dovrà incontrare la figlia nei seguenti termini: a) il martedì e giovedì dalle
15:30 alle 21:00 e, a settimane alterne, la preleverà dall'uscita da scuola del venerdì (ovvero dalle 13:00, prima di pranzo, quando non ci sono attività scolastiche) per poi riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina (ovvero presso il domicilio materno entro le 08:30); b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del papà; f) i giorni di compleanno della figlia saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori.
Il presente calendario è in ogni caso suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze di studio della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità.
Resta fermo che i genitori, nei giorni di rispettiva spettanza, sono liberi di affidare la figlia, sotto la propria responsabilità, a parenti e/o figure adulte di fiducia. Così come deve ribadirsi che i contatti tra i genitori, anche telefonici, devono limitarsi a quanto strettamente indispensabile per le esigenze fondamentali della minore, senza che nei periodi di spettanza dell'una vi siano ingerenze dell'altro e viceversa.
V.- D'ufficio deve procedersi all'ammonimento di entrambi i genitori.
Infatti, ad onta di un periodo di tempo di oltre quattro anni rispetto alla cessazione della convivenza, essi continuano tutt'oggi a tenere elevato il livello del loro conflitto genitoriale che si sovrappone alle esigenze della minore.
Il continuo ricorso all'intervento di figure esterne alla famiglia (avvocati, assistenti sociali, carabinieri, tribunale etc.), occasionato da reciproci comportamenti di inutile ostilità, rappresenta motivo di destabilizzazione della minore che viene coinvolta suo malgrado in dinamiche che non giovano alla sua crescita personale.
Pertanto, nel caso in cui i genitori, dopo questo formale ammonimento, continuino a mantenere condotte contrarie agli
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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interessi della minore, non potranno che essere adottati anche d'ufficio provvedimenti limitativi della loro responsabilità genitoriale ovvero misure di affidamento etero-familiare della minore.
IV.- Spese e compensi di giudizio possono essere interamente compensati tra le parti in ragione della sostanziale reciproca soccombenza e, comunque, dell'adozione di provvedimenti nell'interesse esclusivo della figlia minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 10106/2024 introdotto con ricorso del
03.10.2024 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., Controparte_1 disattesa ogni altra questione, così provvede a parziale modifica e integrazione dei provvedimenti riguardanti la minore (14.11.2019) adottati dal Persona_1
Tribunale di Bari con decreto del 17.02.2021 nell'ambito del giudizio R.G. 4620/2020:
1) DISPONE che, a far data dalla pronuncia della presente sentenza, gli incontri tra padre e figlia si svolgeranno nei modi e termini meglio indicati in motivazione;
2) per l'adozione di Controparte_3 comportamenti contrari all'interesse della figlia;
3) per l'adozione di CP_3 Controparte_1 comportamenti contrari all'interesse della figlia;
4) RIGETTA ogni altra richiesta;
5) CONFERMA per il resto ogni altro provvedimento già in vigore;
6) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la modifica dei provvedimenti riguardanti figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n.
10106/2024 R.G. e pendente tra
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da Avv. Stefania Scannicchio,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa da Avv. Maria Pia Magistro,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo di essere padre della minore Persona_1
(14.11.2019) nata fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 10106/2024.
Ha dichiarato che i provvedimenti riguardanti la figlia sono stati pronunciati dal Tribunale di Bari con decreto del
17.02.20211.
Ha lamentato atteggiamenti ostruzionistici e non collaborativi della madre che impedisce un regolare sviluppo delle relazioni padre-figlia e non ne favorisce le occasioni di incontro.
Ha concluso domandando: il collocamento paritetico ovvero prevalente presso il padre;
in subordine, l'ampliamento degli incontri;
l'ammonimento nei confronti della madre e il risarcimento dei danni. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data 03.10.2024).
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha negato di ostacolare la relazione tra padre e figlio lamentando piuttosto condotte persecutorie ed oppressive da parte del padre.
Ha dedotto di essere stata costretta a modificare la propria occupazione lavorativa per venire incontro alle esigenze della figlia e del padre.
Ha concluso per: il rigetto delle avverse domande con conferma dei provvedimenti in vigore. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il
27.03.2025).
I.3.- Il P.M. è intervenuto in giudizio.
I.4.- All'esito dell'udienza di prima comparizione del
28.04.2025 il giudice delegato ha rigettato ogni istanza istruttoria e rimesso direttamente la causa al Collegio per la decisione ritenendola matura senza necessità di assunzione di provvedimenti temporanei.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico, con la precisazione che la modifica dei provvedimenti già in vigore può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio 1 Per quanto qui rileva, i provvedimenti attualmente in vigore prevedono: affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
incontri padre-figlia il martedì e il giovedì dalle 17 alle 20 e, a weekend alterni, dalle 13:00 del sabato sino alle 20:30 della domenica.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 10106/2024.
dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede di prima regolamentazione.
III.- Nel merito, la domanda di collocamento prevalente paterno o paritetico non può trovare accoglimento.
Deve piuttosto essere preferita l'esigenza della minore di gestire la propria vita quotidiana in continuità rispetto a quanto fatto sinora.
Dalla documentazione prodotta dalle parti, peraltro, non emergono deficit di capacità genitoriale della madre maggiori o ulteriori rispetto a quelli paterni e tali da giustificare un cambiamento dell'attuale assetto di interessi. Infatti, a tutt'oggi entrambi i genitori alimentano inutilmente il proprio conflitto ricorrendo ciascuno a comportamenti deprecabili che non realizzano l'interesse superiore della comune figlia: entrambi promuovono continue tensioni coinvolgendo oltre modo la minore, da un lato, con assenza di flessibilità e ostruzionismo e, dall'altro, con l'esasperazione degli eventi ed il coinvolgimento eccessivo di organismi estranei alla famiglia.
Pertanto, salvo quanto si dirà oltre in punto di ammonimento, non sembra esistere una figura genitoriale che, rispetto all'altra, sia più in grado di garantire l'esigenza di sana bigenitorialità della minore. Con la conseguenza che, allo stato, il miglior interesse di quest'ultima non può che realizzarsi sul piano della continuità e, quindi, con la persistenza del collocamento prevalente presso la madre.
IV.- La disciplina degli incontri padre-figlia merita di essere rimodulata nell'ottica del contemperamento degli interessi della minore e di quelli di entrambi i genitori, provando ad avere il massimo riguardo possibile dei loro tempi di lavoro. Pertanto, il padre potrà e dovrà incontrare la figlia nei seguenti termini: a) il martedì e giovedì dalle
15:30 alle 21:00 e, a settimane alterne, la preleverà dall'uscita da scuola del venerdì (ovvero dalle 13:00, prima di pranzo, quando non ci sono attività scolastiche) per poi riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina (ovvero presso il domicilio materno entro le 08:30); b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del papà; f) i giorni di compleanno della figlia saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori.
Il presente calendario è in ogni caso suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze di studio della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità.
Resta fermo che i genitori, nei giorni di rispettiva spettanza, sono liberi di affidare la figlia, sotto la propria responsabilità, a parenti e/o figure adulte di fiducia. Così come deve ribadirsi che i contatti tra i genitori, anche telefonici, devono limitarsi a quanto strettamente indispensabile per le esigenze fondamentali della minore, senza che nei periodi di spettanza dell'una vi siano ingerenze dell'altro e viceversa.
V.- D'ufficio deve procedersi all'ammonimento di entrambi i genitori.
Infatti, ad onta di un periodo di tempo di oltre quattro anni rispetto alla cessazione della convivenza, essi continuano tutt'oggi a tenere elevato il livello del loro conflitto genitoriale che si sovrappone alle esigenze della minore.
Il continuo ricorso all'intervento di figure esterne alla famiglia (avvocati, assistenti sociali, carabinieri, tribunale etc.), occasionato da reciproci comportamenti di inutile ostilità, rappresenta motivo di destabilizzazione della minore che viene coinvolta suo malgrado in dinamiche che non giovano alla sua crescita personale.
Pertanto, nel caso in cui i genitori, dopo questo formale ammonimento, continuino a mantenere condotte contrarie agli
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 10106/2024.
interessi della minore, non potranno che essere adottati anche d'ufficio provvedimenti limitativi della loro responsabilità genitoriale ovvero misure di affidamento etero-familiare della minore.
IV.- Spese e compensi di giudizio possono essere interamente compensati tra le parti in ragione della sostanziale reciproca soccombenza e, comunque, dell'adozione di provvedimenti nell'interesse esclusivo della figlia minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 10106/2024 introdotto con ricorso del
03.10.2024 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., Controparte_1 disattesa ogni altra questione, così provvede a parziale modifica e integrazione dei provvedimenti riguardanti la minore (14.11.2019) adottati dal Persona_1
Tribunale di Bari con decreto del 17.02.2021 nell'ambito del giudizio R.G. 4620/2020:
1) DISPONE che, a far data dalla pronuncia della presente sentenza, gli incontri tra padre e figlia si svolgeranno nei modi e termini meglio indicati in motivazione;
2) per l'adozione di Controparte_3 comportamenti contrari all'interesse della figlia;
3) per l'adozione di CP_3 Controparte_1 comportamenti contrari all'interesse della figlia;
4) RIGETTA ogni altra richiesta;
5) CONFERMA per il resto ogni altro provvedimento già in vigore;
6) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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