CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1438/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1438/2023 promossa da:
(C.F: ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO BENEDETTI (CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. FABRIZIO COSSU (CF ) e dell'Avv. C.F._2
TT IR ) C.F._3
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
(CF Controparte_2
CF: P.IVA_3
) C.F._4
APPELLATA
(CF ) Controparte_3 P.IVA_4
(CF ) CP_4 P.IVA_5
pagina 1 di 47 (CF ) Controparte_5 P.IVA_6
APPELLATE CONTUMACI avverso la sentenza n. 389/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 14/03/2023
CONCLUSIONI
In data 30/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectiis, in accoglimento dei suesposti motivi:
A) in via preliminare, dare atto dell'intervenuta estinzione del giudizio nei confronti di e quali eredi di e Controparte_6 CP_7 Persona_1 [...]
, soci della cessata B) nel merito, annullare e/o Per_2 Controparte_3 riformare la sentenza del Tribunale di Pisa G.I. dr.ssa Santa Spina del 14.03.2023 pubblicata in data 15.03.2023, resa nel giudizio RG nr. 3405/2013 non notificata, nella parte in cui: “5) accerta il credito del nei Parte_1 confronti del in proprio ed in qualità di Controparte_1 mandatario di , per la complessiva somma di € 115.032,75 oltre CP_3 interessi legali dalla domanda al saldo e, per l'effetto, accogliere le domande proposte in via riconvenzionale in primo grado, in particolare accertando e dichiarando la compagnia in solido e fino alla concorrenza di € CP_2
310.770,10 tenuta con il al pagamento a Controparte_1 favore del della somma di € 365.444,47 o di quella Parte_1 diversa -maggiore o minore- che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da questo subito per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto dell'08.03.2012 risolto in data 11.12.2012, oltre interessi legali dalla domanda al dì del saldo;
C) sempre nel merito;
respingere l'appello incidentale proposto dal nonché le Controparte_1 Controparte_1 domande svolte dalla in sede di costituzione in giudizio D) in via CP_2 istruttoria, ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi nei sensi di cui in motivazione;
Con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio”.
Per il Controparte_1
pagina 2 di 47 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza n. 389/2023 del Tribunale di Pisa, accogliere l'appello incidentale e perciò così provvedere:
• in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra il e il Controparte_1 Parte_1 esclusivamente per inadempimento e colpa di quest'ultimo, così come specificato in narrativa e, per l'effetto, condannare il al Parte_1 pagamento della somma di euro 204.899,12 di cui euro 27.572,33 oltre iva ed interessi di mora a titolo di opere realizzate;
euro 116.997,23 a titolo di indennizzo pari al 10% dei lavori non eseguiti;
euro 2.757,23 a titolo di perdita di chances;
euro 20.000 quale valore delle attrezzature rimaste in cantiere;
euro 10.000 a titolo di spese sostenute per la gestione del cantiere;
• in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per mutuo dissenso o per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni e previa reiezione della domanda riconvenzionale di primo grado, condannare il
[...] al pagamento delle opere eseguite, pari ad euro 27.572,33 oltre Parte_1 iva ed interessi di mora;
• respingere in ogni caso l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
• In via istruttoria, si insiste – per quanto dovesse occorrere – per l'ammissione dei capitoli di prova 1, 4, 5 e 11 formulati in primo grado nella memoria istruttoria e qui di seguito ritrascritti:
1. Vero che i lavori oggetto del contratto di appalto sottoscritto dal
[...]
con il iniziarono nell'aprile del 2012 e Controparte_1 Parte_1 durarono fino al mese di luglio 2012;
2. Vero che nel periodo intercorrente dall'aprile al luglio 2012 furono eseguiti i lavori diversi da quelli compresi nell'elenco di cui alla variante progettuale richiesta dallo;
Parte_1
3. Vero che nel periodo intercorrente dall'aprile al luglio 2012 furono seguite le istruzioni della direzione lavori;
4. Vero che a partire dalla fine del mese di luglio 2012 avete riscontrato la presenza in cantiere di altre imprese incaricate dal Parte_1 dell'esecuzione dei lavori di costruzione del manufatto scatolare”.
pagina 3 di 47 Per la - CP_2 Controparte_2
[...]
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− confermi integralmente la sentenza oggetto del gravame, rigettando l'appello del;
Parte_1
− in ogni caso
− accerti e dichiari il diritto della Compagnia di ottenere in ripetizione dal
tutte le somme pagate in eccesso rispetto alla effettiva Parte_1 consistenza del danno subito da quest'ultimo e riconducibile alla responsabilità del Contraente;
− accerti e dichiari l'avvenuto svincolo della cauzione nella misura del 13,9% o in subordine del 10,31% o nella diversa misura che verrà quantificata in corso di causa, e per l'effetto dichiari che in ogni caso la pretesa del beneficiario non può superare la soglia così determinata;
− accerti e dichiari l'obbligo di nonché Controparte_1 dei coobbligati e (tutti in Controparte_3 Controparte_5 CP_4 persona dei loro rispettivi rappresenti legali pro tempore) di tenere indenne la Compagnia di ogni somma che la stessa sarà chiamata a versare in esecuzione degli obblighi di garanzia, pronunciando tutte le condanne del caso e Contr considerando l'avvenuto recupero da parte di dell'importo di € 120.000,00.
Con espressa riserva di ogni maggiore e diversa deduzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 389/2023 pubblicata il 14/03/2023, il Tribunale di Pisa ha così deciso:
1) ACCERTA E DICHIARA la carenza, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., dell'interesse ad agire del in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nei confronti di , in persona del legale Controparte_3
pagina 4 di 47 rappresentante pro tempore,
2) ACCERTA la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per inadempimento del in proprio e in Controparte_1 qualità di mandatario di (mandante). Controparte_3
3) ACCERTA che il in proprio ed in Controparte_1 qualità di mandatario di è creditore del Controparte_3 Parte_1 per la complessiva somma di € 22.572,33, oltre interessi legali e di
[...] mora come previsti dall'art. 17 del contratto di appalto e, per l'effetto,
4) CO il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere all'attore la somma appena sovra indicata (di € 22.572,33, oltre interessi legali e di mora come previsti dall'art. 17 del contratto di appalto).
5) ACCERTA il credito del nei confronti del Parte_1 [...]
in proprio ed in qualità di mandatario di Controparte_1 [...]
per la complessiva somma di € 115.032,75, oltre interessi legali CP_3 dalla domanda al saldo.
6) DICHIARA l'operatività della polizza fideiussoria n. 01.000001119 e, per l'effetto (del combinato disposto delle previsioni di cui al punto 5 e punto 6 del
p.q.m.
della presente senza
7) CO il in proprio ed in qualità Controparte_1 di mandatario di in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore in solido con la garante in forza di polizza fideiussoria n. CP_2
01.000001119, a corrispondere al convenuto, la somma anzidetta (€ Parte_1
115.032,75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo).
8) ACCOGLIE la domanda di regresso avanzata da e, per l'effetto, CP_2
9) CO, in solido tra loro, il la Controparte_1
, la la la Controparte_3 Controparte_5 CP_4
e a rimborsare a la somma da questa Persona_1 Persona_2 CP_2 eventualmente corrisposta (in forza dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. resa nelle date 15-16.02.2017) e/o da corrispondere (in forza di quanto previsto al punto n. 7 del dispositivo della presente sentenza) al Parte_1
[...]
10) CO, altresì, il a restituire a Parte_1 CP_2
pagina 5 di 47 quanto eventualmente dalla stessa già corrisposto in forza dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 31.07.2015, in eccedenza ai 115.032,75 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ora riconosciuti come dovuti ad esso
[...]
Parte_1
11) DICHIARA l'inefficacia del sequestro ex art. 671 c.p.c. concesso con provvedimento di questo stesso giudice in data 22.07.2022.
12) CO il in proprio ed in Controparte_1 qualità di mandatario di in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, alla refusione delle spese di lite nei confronti del Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in
[...] complessivi (tra procedimento principale e procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c.) € 25.500,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge.
13) CO il in proprio ed in Controparte_1 qualità di mandatario di in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, alla refusione delle spese di lite nei confronti di in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 22.457,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
14) CO il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida Controparte_3 in complessivi € 22.457,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
15) Le spese di CTU restano definitivamente liquidate e disciplinate come da separato decreto del 12.04.2020
Tale sentenza è stata emessa sulle domande del Controparte_1
in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento
[...] temporaneo di imprese costituito unitamente a volte a Controparte_3 sentir accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, a scomputo degli oneri per l'isolato 61 dell' del Comune di Castelfranco di Sotto (PI), concluso con Pt_2 il per inadempimento e colpa del medesimo e, Parte_1 per l'effetto, sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della pagina 6 di 47 complessiva somma di € 384.758,35, oltre interessi legali e mora, a titolo di: compensi per lavori eseguiti, per € 166.465,47, oltre interessi legali e di mora;
risarcimento per perdita di chance, per € 18.493,28 (o la diversa somma ritenuta di giustizia); valore delle attrezzature rimaste in cantiere ed utilizzate per il prosieguo dei lavori, per € 20.000,00; ulteriori spese per la gestione del cantiere, per € 10.000,00; indennizzo pari al 10% dei lavori non eseguiti, pari ad €
169.799,60.
Si era costituito in giudizio il contestando gli Parte_1 assunti attorei e rilevando, per
contro
:
• che l'impresa esecutrice indicata dal attore era risultata assente Parte_1 dal cantiere già da giugno 2012 e, dunque, dopo soli due mesi dall'inizio effettivo dei lavori (intrapresi il 16.04.2012);
• che, in data 26.07.2012, la Direzione dei Lavori aveva riscontrato l'istanza di risoluzione contrattuale formulata dall'appaltatore, qualificandola come rifiuto a proseguire le opere, così rendendo necessaria l'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del contratto;
• di aver, altresì, contestato il ritardo e l'inadempimento dell'appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali e di essersi per questo opposto alla richiesta di contabilizzazione dei lavori già eseguiti;
• di aver proceduto, ai sensi dell'art. 136, D. Lgs. 163/2006, alla contestazione formale degli addebiti all'appaltatore e, all'esito dell'istruttoria, ad avanzare proposta di risoluzione del contratto di appalto, poi effettivamente deliberata, a fronte della non conformità di alcune delle lavorazioni eseguite alle previsioni di progetto;
• di avere redatto lo stato di consistenza, dal quale era emerso un proprio credito di € 19.265,67, pari alla differenza tra i lavori da accreditare e quelli da pagina 7 di 47 detrarre ex art. 19, comma 3, del contratto di appalto;
• di aver sopportato maggiori oneri pari ad € 365.872,30, in quanto, a fronte della non collaudabilità delle opere, accertata dall'organo di collaudo all'uopo nominato, era stata necessaria l'aggiudicazione dei lavori residui ad altra ATI costituenda;
• di aver escusso, in data 18.11.2013, sino alla concorrenza della somma pari ad € 310.770,10, la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, al momento della stipula del contratto, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto oggetto di risoluzione.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1
(di seguito CS o solo o
[...] Parte_1 Pt_3
APPALTANTE o COMMITTENTE o anche APPELLANTE) ha quindi convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il Controparte_1
(di seguito solo o APPALTATORE o
[...] Controparte_1
MANDATARIA) la , la (di seguito CP_2 Controparte_3 solo o MANDANTE) la e la CP_3 CP_4 Controparte_5
(tutti anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
• Primo motivo. in procedendo. Nullità del punto 1 del dispositivo di CP_8 sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 nr. 4 cpc e 111 comma 6
Costituzione in relazione all'art. 100 cpc. Motivazione apparente. Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 comma 16 del D.lgs nr. 163/2006 e dell'art. 1306
c.c.
• Secondo motivo. in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. CP_8
1218 c.c. in relazione all'art.1460 c.c. Erroneità e contraddittorietà della motivazione ed errata e/o omessa valutazione degli atti di causa.
pagina 8 di 47 • Terzo motivo. Error in iudicando Violazione e falsa applicazione dell'art.
2697 c.c. Omessa valutazione dei fatti ed atti di causa. Violazione e falsa applicazione del principio dispositivo e della domanda. Violazione e falsa applicazione dell'art. 278 cpc.
• Quarto motivo. Error in iudicando Violazione e falsa applicazione dell'art.
138 del D.lgs nr. 163/2006 e dell'art. 1223 c.c. Erroneità della sentenza per errata valutazione degli atti di causa.
• Quinto motivo Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc. Difetto e contraddittorietà della motivazione.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte ed è stata riproposta istanza si ammissione di CTU, in relazione al quesito richiesto e non ammesso, come già richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, al fine di determinare “l'ammontare delle opere - analoghe a quelle che avrebbe dovuto eseguire l'impresa appaltatrice - effettivamente eseguite dall' l'onere da porre a carico dell'appaltatore in Parte_4 conseguenza la maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per
l'esecuzione dei lavori a seguito della risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.
138 comma 3 del D.lgs n. 163/2006”.
Radicatosi il contraddittorio, il in qualità di capogruppo Controparte_1 mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito unitamente a nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le Controparte_3 censure mosse da parte APPELLANTE alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto a sua volta la riforma per i seguenti motivi di appello incidentale:
A. Violazione degli artt. 1453 e1455 c.c. con riferimento alla risoluzione per inadempimento a carico del (capi dispositivo: nn. 2, 5, 6, 7, Parte_1
8, 9, 12 e 13, pagg. 11 – 15 sentenza):
pagina 9 di 47 A.
1. la non scarsa importanza dell'inadempimento, con riferimento alla mancata contabilizzazione delle opere, pur a fronte dell'esecuzione delle stesse;
A.
2. la non scarsa importanza dell'inadempimento, con riferimento al mancato rilievo dell'errore progettuale relativo allo scatolare;
B. la corretta quantificazione delle somme - domanda di risarcimento del danno (capi 3 e 4 dispositivo, pagg. 14 – 15 sentenza) (motivo subordinato al primo);
C. sullo scioglimento del contratto di appalto per mutuo dissenso o per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni (capi dispositivo nn. 2, 5, 6, 7, 8, 9,
12 e 13, pagg. 11 – 15 sentenza) (motivo subordinato al primo).
Si è costituita in giudizio anche la concludendo per il rigetto dell'appello CP_2
e per la conferma della statuizione impugnata.
Per contro, nonostante la rituale evocazione in giudizio, CP_3 CP_4
(assegnataria dei lavori per conto del e
[...] Controparte_1 [...] non si cono costituite in giudizio. CP_5
Sono intervenuti in giudizio e quali EREDI DI Controparte_6 CP_7
AC IL E RR RO (di seguito INTERVENUTI) deducendo di aver transatto la lite e chiedendo quindi di essere estromessi dal giudizio.
Con ordinanza in data 26.06.2024 la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352
c.p.c. all'udienza cartolare del 28.10.2025 e con ordinanza del 30.10.2024 è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra il Parte_1
, da un lato e e quali eredi di
[...] Controparte_6 CP_7 Per_1
e di dall'altro, a spese del giudizio interamente
[...] Persona_2 compensate tra le suddette parti.
In data 30.10.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a pagina 10 di 47 seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. in relazione ai restanti rapporti processuali.
***
IN VIA PRELIMINARE
Va dichiarata la contumacia di e CP_3 CP_4 [...] in quanto ritualmente citate in giudizio e non costituitesi. CP_5
NEL MERITO
Dopo l'estinzione parziale del giudizio relativamente al rapporto tra l'APPELLANTE
e gli intervenuti e quali eredi di Controparte_6 CP_7 Per_1
e di il rapporto processuale da esaminare è quello
[...] Persona_2 che è continuato tra il e tutti gli APPELLATI. Parte_1
IL PRIMO MOTIVO DELL'APPELLO INCIDENTALE
A. Per ragioni di pregiudizialità logica è opportuno trattare il primo motivo di appello incidentale, col quale il denuncia violazione degli Controparte_1 artt. 1453 e 1455 c.c., in primo luogo, perché la STAZIONE APPALTANTE non avrebbe chiesto la risoluzione del contratto, ma solo il risarcimento del danno ed in secondo luogo, perché, a fronte dei reciproci inadempimenti, il giudice di prime cure non avrebbe valutato il criterio di proporzionalità, né dichiarato la risoluzione per inadempimento a carico del (capi dispositivo: nn. 2, 5, Parte_1
6, 7, 8, 9, 12 e 13, pagg. 11 – 15 sentenza), nonostante fosse configurabile la non scarsa importanza del suo inadempimento, con riferimento sia alla mancata contabilizzazione delle opere (obbligazione primaria a suo carico, a fronte dell'esecuzione delle stesse) sia al mancato rilievo dell'errore progettuale, relativo allo scatolare.
pagina 11 di 47 Giova premettere che l'APPALTATORE, con lettera raccomandata del 26.07.2012, aveva denunciato al , il grave errore progettuale ed invocato Parte_1 la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 c.c. e 16.a e 17 del contratto di appalto, sia per quanto denunciato, sia per il decorso dei termini ultimi indicati per la redazione della documentazione contabile necessaria per l'emissione del certificato di pagamento dei lavori già eseguiti.
Dal canto proprio, la Direzione dei Lavori, con missiva del 3.08.2012, aveva riscontrato la predetta istanza di risoluzione contrattuale, rilevando quanto segue:
pagina 12 di 47 A sua volta, con lettera raccomanda A.R. del 14.09.2012, il Parte_1 aveva poi replicato qualificando la contestazione del come Controparte_1 rifiuto a proseguire le opere, ritenendo, quindi, necessaria l'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del contratto, dato che aveva CP_3 eseguito solo opere di scavo e poco dopo abbandonato il cantiere e che i lavori erano rimasti interrotti nonostante i molteplici solleciti della Pt_5
Passando quindi all'esame dei profili dell'unico motivo di appello incidentale la
Corte osserva quanto segue.
Relativamente al primo profilo, come si evince dalla comparsa di costituzione del
, la domanda di quest'ultimo era certamente risarcitoria, ma Parte_1 formulata sul presupposto dell'avvenuta risoluzione, da parte sua, del contratto di appalto concluso in data 08.03.2012, deliberata dal proprio Consiglio Direttivo in data 11.12.2012, come segue:
La procedura seguita dal era stata, infatti, quella di cui Parte_1 all'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti vigente ratione temporis) sulla base dell'accertamento da parte del Direttore dei Lavori, dell'inadempimento dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita dei lavori.
La STAZIONE APPALTANTE ha, quindi, chiesto il risarcimento dei danni patiti proprio sul presupposto della intervenuta risoluzione d'ufficio del contratto di appalto (doc. 30), come sopra deliberata dal proprio Consiglio Direttivo.
pagina 13 di 47 Peraltro, nel momento in cui il ha agito in giudizio per la Controparte_1 risoluzione del contratto de quo, per inadempimento del , ha Parte_1 implicitamente chiesto anche l'accertamento incidentale della illegittimità della suddetta delibera di risoluzione del contratto, in data 11.12.2012, il che ha consentito al primo giudice di valutare gli opposti inadempimenti per accertare quello di maggiore gravità, posto che il provvedimento di risoluzione adottato dalla STAZIONE APPALTANTE è comunque soggetto al controllo giudiziale, trattandosi di una facoltà concessa alla P.A. committente di sciogliersi, mediante la procedura prevista dall'art. 136 D. Lgs. n. 163 del 2006, espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica, governata dalla disciplina civilistica (In tal senso Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 21740 del 27/10/2016).
❖ Quanto al secondo profilo del motivo di gravame in commento, effettivamente il Tribunale, nella valutazione dei contrapposti inadempimenti, ha ritenuto più grave quello dell'APPALTATORE, statuendo che “l'inadempimento (come detto, pacifico) del committente rispetto all'obbligo di contabilizzazione dei lavori eseguiti non può essere qualificato alla stregua di un inadempimento di non scarsa importanza del tipo richiesto dall'art. 1455 c.c. per fondare la dichiarazione di risoluzione del contratto”, pur avendo rilevato che “… se si ha riguardo alla successione temporale degli eventi che hanno seguito l'aggiudicazione definitiva all'ATI temporanea e la stipula del contratto di appalto, risulta evidente che la sospensione dei lavori presso il cantiere da parte della ditta esecutrice è dipesa dalla mancata contabilizzazione dei lavori sino a quel momento eseguiti, pur in una loro fase iniziale […]”.
❖ Procedendosi, dunque, a valutare se gli inadempimenti imputati al siano da qualificare effettivamente di non scarsa Parte_1 importanza - come evidenziato dall'APPELLANTE INCIDENTALE, contrariamente a pagina 14 di 47 quanto ritenuto dal giudice di prime cure - occorre osservare che i medesimi sono due:
a) il mancato rilievo dell'errore progettuale relativo allo scatolare;
b) la mancata contabilizzazione delle opere, pur a fronte dell'esecuzione delle stesse.
Sub a) Quanto alla sussistenza del preteso grave errore di progettazione, in linea generale il Collegio osserva che, ai sensi del Codice Appalti del 2006, vigente ratione temporis, la stazione appaltante aveva l'obbligo di predisporre un progetto esecutivo dettagliato, completo e cantierabile, dovendo ritenersi responsabile per i danni causati da errori o omissioni del progetto esecutivo, idonei a pregiudicare la realizzazione o l'utilizzazione della opera.
Correlativamente, l'appaltatore era tenuto a rilevare, nei limiti delle sue capacità tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo, eventuali carenze ed errori, nelle disposizioni impartitegli dal Committente o dal
Direttore dei Lavori nominato dal primo, rientrando nei suoi obblighi l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio, ove manchi una diversa previsione contrattuale.
La Corte di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 22036 del 17/10/2014 e Sez. 2,
Sentenza n. 1981 del 02/02/2016), al cui orientamento questa Corte di merito ritiene di aderire, afferma che “l'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Ne consegue che l'appaltatore,
pagina 15 di 47 quand'anche si attenga ad un progetto predisposto dal COMMITTENTE ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, ferma la possibile corresponsabilità dell'amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dal nei Parte_6 cui confronti è configurabile una responsabilità esclusiva solo se essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione”.
La S.C. ha, però, precisato sul punto che “secondo consolidato indirizzo, perché
l'appaltatore sia degradato a nudus minister del committente (o del progettista/direttore dei lavori) è necessario che il committente, da lui reso edotto di eventuali carenze ed errori di progettazione, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto (Cass. 15/06/2018, n. 15732)” (Cass. Sez. 3 Ordinanza n.
34530 dell'11/12/2023). Pertanto, “l'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo dei vizi dell'opera derivanti dallo stesso progetto sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al committente, sia se non li abbia rilevati ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche” ed è “invece esentato da responsabilità se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come "nudus minister" per le insistenze del committente a rischio del medesimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10550 del 02/08/2001 ed in senso conforme Sentenza n. 1294 del 29/01/2003).
Tanto premesso, nella fattispecie, come osservato dal CTU, “le carenze progettuali indicate a pagina 2 della citazione riguardano il dimensionamento del
pagina 16 di 47 manufatto scatolare in cementa armato progettato per l'intubamento del fosso della Tabellata nel tratto sottostante la strada. In particolare, nella citazione, si afferma che il tempo di corrivazione sia sovrastimato e di conseguenza sia sottostimata la curva pluviometrica, la portata massima e quindi anche il dimensionamento dello scatolare”.
Lo stesso CTU - dopo aver rappresentato che “le carenze progettuali indicate a pagina 2 della citazione riguardano il dimensionamento del manufatto scatolare in cemento armato progettato per l'intubamento del fosso della Tabellata nel tratto sottostante la strada” - ha accertato che “le dimensioni di progetto dello scatolare non sono sufficienti per smaltire la possibile onda di piena con tempi di ritorno duecentennale e questo vuol dire che lo scatolare può andare in pressione e provocare esondazioni con allagamento delle aree circostanti. Tale esondazione, tenuto conto della presenza di due modeste vasche di esondazione, può raggiungere qualche decina di centimetri di altezza e ciò può provocare danni, ma non tali da costituire rischi per l'incolumità e sicurezza pubblica. Una variante sarebbe stata necessaria. Il maggior costo dell'opera sarebbe stato di circa €
30.000,00”.
L'Ausiliario, chiamato a chiarimenti, ha, inoltre, precisato che:
• “non essendo le dimensioni di progetto sufficienti per smaltire l'eventuale onda di piena, possono verificarsi esondazioni e di conseguenza allagamenti del bacino delle acque che si collettano nello scatolare vale a dire dell'area urbanizzata” con la possibilità di propagazione degli allagamenti nelle aree a valle aumentandone il rischio idraulico;
• tenuto conto del fatto che la rete fognaria presente nel bacino imbrifero era stata progettata per eventi alluvionali con tempo di ritorno inferiori a duecento anni, “per eventi alluvionali con tempo di ritorno di duecento anni le dimensioni
pagina 17 di 47 dello scatolare realizzato non sono sufficienti e danno luogo ad esondazioni con battente fino a venti/trenta centimetri”, con riferimento ad allagamenti stradali;
• lo scatolare, dunque, avrebbe dovuto essere progettato per il deflusso, con relativo franco di sicurezza, delle portate che si verificano per eventi alluvionali con tempo di ritorno non inferiori a duecento anni.
Occorre, preliminarmente, osservare che, nella richiesta in data 8.07.2011 di offerta per l'appalto dei lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri per l'isolato 61 dell' del Comune di Castelfranco CP_9 di Sotto - procedura negoziata (art. 57 comma 6 del D. Lgs n. 163 del
12.04.2006) era previsto che “il progetto con tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del DPR 207/2010, nonché i modelli per la presentazione delle offerte e per le dichiarazioni, in formato pdf e contenuti in un CD-Rom” avrebbero potuto essere acquisiti direttamente presso lo Controparte_10
Pertanto, poiché la verifica del progetto di un'opera pubblica ai sensi del D. Lgs.
163/2006 era un passaggio obbligatorio e strutturato, disciplinato principalmente dagli artt. 93 e 112 del predetto Codice Appalti e dagli artt. 44-59 del DPR
207/2010 (Regolamento attuativo), l'APPALTATORE non avrebbe potuto agire per la risoluzione ex art. 1453 c.c., facendo valere l'inadempimento della committenza nella precedente fase di gara, a fronte dell'avvenuta conclusione del contratto di appalto, “poiché rientra tra i suoi obblighi di diligenza controllare la validità tecnica del progetto e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, ai fini dell'adozione di varianti in corso d'opera, in adempimento del dovere di collaborazione che presiede allo svolgimento del rapporto (Cass., sez. 1, 15/2/2021, n. 3839)” (In tal senso Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 27830 del 28/10/2024).
Infatti, “in caso di appalto pubblico, poiché la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche
pagina 18 di 47 geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, l'appaltatore è tenuto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente e risponde dei vizi e delle deficienze dell'opera, pur se ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione, eccezion fatta per quelle condizioni geologiche non accertabili con
l'ausilio di strumenti e conoscenze normali che costituiscono la c.d. sorpresa geologica” (Sempre Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 27830 del 28/10/2024).
Nondimeno nella fattispecie, il CONSORZIO STABILE ha proposto domanda di risoluzione del contratto non per l'esistenza di vizi progettuali, bensì per il mancato rilievo di varianti progettuali da parte della STAZIONE APPALTANTE e per questo, domanda deve ritenersi ammissibile.
Ciò posto, rileva la Corte che, attese le predette carenze progettuali, come accertate dal CTU, se, da un lato, il COMMITTENTE avrebbe dovuto, quantomeno, rilevare in sede esecutiva la necessità di varianti in corso d'opera per sopperire a tali carenze, dall'altro, l'APPALTATORE avrebbe dovuto, oltre a procedere al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, segnalare dette carenze, avendo escluso esso stesso di essere stato un nudus minister (cfr. comparsa di costituzione in appello a pag. 18).
Ebbene, il ha allegato di aver cercato invano di sottoporre Controparte_1 la questione al Direttore dei Lavori e di avere, quindi, col medesimo un confronto tecnico, dopo avergli segnalato la criticità del progetto e risulta che, effettivamente, con lettera raccomandata in data 26/07/2012, avente ad oggetto
“Lavori di realizzazione di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri per
l'isolato 61 ed isolato 63 dell' del Comune di Castelfranco di Sotto - CP_9
Denuncia di grave errore progettuale - Istanza di risoluzione contrattuale”,
l'APPALTATORE avesse segnalato alla STAZIONE APPALTANTE, sulla base della relazione tecnica dell' Ing. incaricato dalla impresa esecutrice dei Per_3 lavori “un grave errore progettuale che compromette CP_4
pagina 19 di 47 irreparabilmente la collaudabilità dell'opera ed anzi evidenzia come la stessa, se realizzat[a] così come previsto, comporterebbe seri e concreti rischi per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, di cui la scrivente non intende assumersi alcuna responsabilità realizzativa”.
In tale missiva era stato evidenziato che tale errore tecnico era rappresentato dalla sottostima della portata massima, che avrebbe “comportato una sostanziale sottostima delle dimensioni dello scatolare necessario al corretto deflusso della portata duecentennale con opportuno franco” e che ciò costituiva una “circostanza oggettiva che impedisce la realizzazione dell'opera, così come progettata”.
Essendo pacifica la mancanza di varianti in corso d'opera da parte della per rimediare alla carenza di progettuale inerente alle Controparte_11 dimensioni del manufatto scatolare in cemento armato, l'inadempimento in esame
è, dunque, effettivamente imputabile al . Parte_1
Sub b) Con riguardo, invece, alla mancata contabilizzazione delle opere eseguite
è opportuno considerare che il prima di tale missiva, per il Controparte_1 tramite dell'impresa delegata aveva già eseguito alcune CP_4 lavorazioni, tanto che il G.I. aveva chiesto al CTU di accertare quali fossero e poi in sentenza ne ha stabilito la remunerazione con la complessiva somma di €
22.572,33, oltre interessi legali e di mora, come previsti dall'art. 17 del contratto di appalto.
L'Ausiliario ha proceduto, al riguardo, “facendo riferimento al computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto e, per quanto riguarda le quantità, al libretto delle misure sottoscritto dall'incaricato della Direzione Lavori (allegato 2c alla citazione), considerato valido solo per le quantità indicate” ed ha individuato le opere eseguite come segue:
pagina 20 di 47 - codice 1-a-00: 50% delle opere previste per la sicurezza, per un importo di €
10.000,00;
- codice 1-a-01: fino alla quota di progetto, mc 5.492,23, per un Parte_7 importo di € 5.492,23;
- codice 1-a.09: demolizione di recinzione, ml 23, per un importo di € 720,00;
- codice 1-a.10: ricostruzione di recinzione, ml 43, per un importo di € 5.160,00;
- codice 1-a.11: formazione di recinzione con pali e rete metallica, ml 25, per un importo di € 2.000,00;
- codice 3-c.01: fornitura e posa in opera di tubo in gres per fognatura nera civile ed industriale (tale opera non è stata realizzata a regola d'arte, rendendo necessario un successivo intervento il cui onere è valutato in € 3.000,00, in quanto non è stato posto in opera il pozzetto n.17, come previsto in tale voce del computo metrico estimativo allegato al contratto, ma è stato posto in opera un diaframma di isolamento che successivamente è stato necessario rimuovere per il collegamento alla tubazione in progetto);
- calcificazione in situ del sottofondo stradale con stabilizzazione a calce al 3% per uno spessore di 50 cm (tale opera non è stata realizzata in conformità alla regola dell'arte e non è possibile un intervento integrativo ed efficace per migliorare le caratteristiche essendo la soluzione migliore rappresentata dalla ricalcificazione, come è stato scelto di fare, per un costo di € 92.888,25).
Nella relazione dello stato dl consistenza dei lavori e dell'inventario dei materiali, delle opere previsionali e degli impianti presenti in cantiere, in data 8.01.2013, anche il D.L. aveva classificato i lavori eseguiti dall'ATI come segue:
1) Scotico e ripulitura eseguito con mezzi meccanici delle aree destinate alla viabilità ed ai parcheggi (eseguita in conformità al progetto);
pagina 21 di 47 2) Demolizione e ricostruzione del muro di cinta lungo la strada e della recinzione con rete metallica e pali della proprietà - (eseguita in Pt_8 CP_12 conformità al progetto);
3) Stabilizzazione dei terreni con la calce delle aree destinate alla viabilità ed ai parcheggi (non eseguita a regola d'arte).
Come si può notare, trattasi di opere differenti dall'opera idraulica in relazione alla quale il aveva evidenziato la criticità del progetto, Controparte_1 rappresentata, come detto, dal manufatto scatolare in cemento armato progettato per l'intubamento del fosso della Tabellata, nel tratto sottostante la strada.
L'APPALTATORE aveva, quindi, il pieno diritto di ottenere il corrispettivo per l'avvenuta esecuzione, tuttavia, delle sole opere eseguite a regola d'arte, che la
STAZIONE APPALTANTE avrebbe dovuto contabilizzare.
Per contro, il non avrebbe dovuto contabilizzare le opere Parte_1 non eseguite a regola d'arte rappresentate da:
• Mancata posa in opera del pozzetto n.17
• Stabilizzazione dei terreni con la calce delle aree destinate alla viabilità ed ai parcheggi.
Il CTU ha riportato nella seguente tabella il computo metrico delle lavorazioni eseguite e la loro quantificazione sulla scorta dei prezzi di contratto:
pagina 22 di 47 Lo stesso CTU ha, poi, concluso affermando che, tenuto conto dei maggiori oneri sostenuti dalla convenuta per l'allacciamento del pozzetto 17, le lavorazioni effettuate, sopra indicate, potessero essere quantificate in € 25.572,33 - €
3.000,00 = € 22.572,33 (vetiduemilacinquecentosettantadue,33).
Del resto, anche dovendo ritenersi la risoluzione imputabile al CONSORZIO
STABILE, per quanto infra argomentato, le prestazioni già eseguite a regola d'arte, essendo rimaste in capo alla STAZIONE APPALTANTE, avrebbero dovuto essere remunerate, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire, fino alla risoluzione del contratto, l'equilibrio tra le reciproche prestazioni delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione di una di esse ovvero di quella che aveva comunque beneficiato, seppure in parte della prestazione della controparte, ove si consideri che lo stesso art. 1458 c.c. prevede che la risoluzione del contratto per inadempimento abbia effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Gli inadempimenti imputati al sono, dunque, entrambi Parte_1 sussistenti, nei termini sopra esposti, anche se il motivo in commento si incentra non tanto su tale aspetto, quanto, piuttosto, sulla ritenuta scarsa importanza dei medesimi, ai fini della auspicata imputabilità della risoluzione del contratto alla stessa STAZIONE APPALTANTE.
❖ Occorre, quindi, accertare se il primo giudice abbia correttamente valutato gli opposti inadempimenti, ove si consideri che, nella fattispecie, sussistono inadempimenti anche a carico del rappresentati da: Controparte_1
➢ Interruzione dei lavori relativi alla fognatura nera (corrispondendo la parte realizzata a circa il 20% dell'intera fognatura prevista dal capitolato d'appalto e non essendo stata la stessa eseguita in conformità alle previsioni del progetto allegato al contratto d'appalto, per la mancanza del pozzetto intermedio di pagina 23 di 47 ispezione, siglato con il n. 17 sulla tavola di progetto, avendo reso necessario un successivo intervento il cui onere è valutato in € 3.000,00);
➢ Calcificazione in situ del sottofondo stradale con stabilizzazione a calce al
3% per uno spessore di 50 cm (opera non realizzata a regola dell'arte senza possibilità di un intervento integrativo ed efficace per migliorare le caratteristiche, essendo la soluzione migliore rappresentata dalla ricalcificazione, come è stato scelto di fare, per un costo di € 92.888,25).
Stando così le cose, correttamente il primo giudice ha proceduto ad una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti dei contraenti, per valutare la gravità degli inadempimenti del . Parte_1
❖ Passando quindi alla disamina della correttezza o meno della valutazione nel merito della gravità dei reciproci inadempimenti, come effettuata dal giudice di prime cure, ritiene la Corte che l'interruzione dei lavori da parte dell'impresa esecutrice delegata dal - anche se correlata agli Controparte_1 inadempimenti della APPALTANTE – sia stata effettivamente illegittima. Pt_3
Il rifiuto di adempiere, come reazione ad un primo inadempimento, deve, infatti, essere ispirato ai canoni di buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e non deve, quindi, contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, ma essere ragionevole e logico in senso oggettivo, dovendo trovare concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata.
Sul punto, la Corte di legittimità ha affermato che la sospensione di una prestazione deve essere proporzionata all'inadempimento della controparte e che la valutazione di detta proporzionalità debba essere effettuata in termini oggettivi, con riferimento, cioè, all'intero equilibrio del contratto ed al criterio di buona fede (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 21315 del 14/09/2017).
pagina 24 di 47 Ebbene, nella fattispecie, l'interruzione dei lavori non appare proporzionata ai predetti inadempimenti della STAZIONE APPALTANTE (mancato rilievo dell'errore progettuale relativo allo scatolare e mancata contabilizzazione delle opere) e quindi non può ritenersi conforme a buona fede.
➢ In primo luogo, come osservato dal CTU, l'incidenza concreta dell'errore di progettazione dello scatolare a cui porre rimedio con variante in corso d'opera, non è da ritenere di rilevante entità, anche perché “negli ultimi anni si sono verificati vari casi di esondazioni di corsi d'acqua tombati il più delle volte a causa del loro mancato o cattivo mantenimento”.
Lo stesso CTU ha, infatti, rilevato che la stessa previsione di corrette dimensioni dello scatolare per smaltire la possibile onda di piena con tempo di ritorno duecentennale avrebbe comunque presupposto “il corretto mantenimento dell'opera da parte dell'ente gestore che ne deve garantire la funzionalità idraulica, con periodiche operazioni di sorveglianza ed ispezione”, proprio perché
“in mancanza della corretta manutenzione” avrebbero potuto “verificarsi intasamenti e riduzioni della sezione utile di deflusso con conseguente aggravio del rischio di pericolosità dell'opera idraulica” ma non per l'incolumità fisica delle persone.
Anche se il contratto di appalto per cui è lite è stato concluso in data 11/12/2012, quando era in vigore la Legge Regione Toscana n.21 del 21 maggio 2012, che, all'articolo 1 comma 2, vietava i tombamenti dei corsi d'acqua nella fattispecie risultano rilasciate le autorizzazioni delle autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità. Tale legge è stata abrogata dall' art. 24 della L.R.T. n. 41 del
24 luglio 2018, la quale all'art. 4 comma 2 prevede che, proprio al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la Regione, nell'ambito del rilascio della concessione demaniale, detta indirizzi ai concessionari di cui all'articolo 6 per la realizzazione degli interventi di adeguamento dei tratti coperti dei corsi pagina 25 di 47 d'acqua atti a garantirne la funzionalità idraulica e la riduzione del rischio, nonché
a consentirne la manutenzione.
Sul punto il CTU, già nella prima relazione, aveva posto l'accento sulla mancanza di pericolo per la pubblica incolumità, precisando che:
• “le dimensioni di progetto dello scatolare non sono sufficienti per smaltire la possibile onda di piena con tempi di ritorno duecentennale e questo vuol dire che lo scatolare può andare in pressione e provocare esondazioni con allagamento delle aree circostanti. Tale possibile esondazione è attenuata, anche se in modesta misura, se si tiene conto dei due bacini di esondazione rappresenti nelle tavole di progetto. L'allagamento conseguente può provocare danni ma non a tali livelli da costituire rischi per l'incolumità e la sicurezza pubblica”;
• le possibili esondazioni riconducibili alle ridotte dimensioni dello scatolare
“possono raggiungere circa venti/trenta centimetri di altezza e conseguentemente possono causare danni agli edifici, alle infrastrutture, agli impianti delle attività economiche ma non pregiudicano l'incolumità fisica delle persone”.
Inoltre, anche a voler considerare che alla STAZIONE APPALTANTE sia imputabile la mancata predisposizione di una variante progettuale in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 D.Lgs. 163/2006, tale da porre rimedio al medesimo vizio progettuale, le valutazioni espresse dal CTU in sede di chiarimenti - circa l'insufficienza delle dimensioni dello scatolare di progetto per smaltire l'eventuale onda di piena e la conseguente possibilità di esondazioni ed allagamenti non solo del bacino delle acque che si collettano nello scatolare e cioè dell'area urbanizzata, ma anche delle aree a valle, con aumento del rischio idraulico - non sono, sul punto, dirimenti.
Infatti, anche se tutte le acque del bacino avrebbero dovuto essere convogliate, mediante il sistema fognario, nello scatolare, le cui dimensioni avrebbero dovuto pagina 26 di 47 essere tali da garantirne il deflusso - posto che “l'allargamento della sezione avrebbe ridotto il rischio idraulico della lottizzazione e non avrebbe aumentato, in modo rilevante, il rischio a valle” della medesima - resta il fatto che lo stesso
Ausiliario, in sede di chiarimenti, considerate la destinazione d'uso dell'area, la morfologia del bacino, la moderata altezza del battente e la possibile velocità della corrente - pur avendo affermato che, “le possibili esondazioni conseguenti possono raggiungere circa venti/trenta centimetri di altezza e conseguentemente possono causare danni agli edifici, alle infrastrutture, agli impianti delle attività economiche ma non pregiudicano l'incolumità fisica delle persone” - ha posto l'accento anche sul “corretto mantenimento dell'opera da parte dell'ente gestore che ne deve garantire la funzionalità idraulica, con periodiche operazioni di sorveglianza ed ispezione”, tanto che “negli ultimi anni si sono verificati vari casi di esondazioni di corsi d'acqua tombati il più delle volte a causa del loro mancato
o cattivo mantenimento”.
In altri termini, la violazione della normativa regionale sopra indicata da parte della STAZIONE APPALTANTE non riveste in concreto, una rilevante offensività nel concorso di tutte le condizioni sopra esaminate e, quindi, la mancata predisposizione di una variante in corso d'opera non può integrare un inadempimento di non scarsa importanza.
Occorre ulteriormente osservare che la stessa verifica del progetto giustifica, nel concorso delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto solo se ritenuto inadempimento prevalente su altre e contrapposte inadempienze e sempreché renda praticamente impossibile l'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore, dovendosi, invece, escludere che una tale violazione possa essere considerata, in sé e per sé, come causa di sospensione o di improseguibilità dell'opera.
pagina 27 di 47 Nella fattispecie, come sopra rilevato, la prosecuzione dell'opera ovvero la realizzazione della rete fognaria presente nel bacino imbrifero progettata per eventi alluvionali con tempo di ritorno inferiori a duecento anni, non era affatto compromessa, stante anche il rilascio delle prescritte autorizzazioni.
In particolare, il Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio, acquisito il parere della
Provincia di Pisa, dopo aver rilasciato il N.O. alle condizioni impartite, aveva successivamente rilevato soltanto quanto segue:
In altri termini, era stato posto l'accento sul materiale con cui era stato costruito lo scatolare e non anche sulle sue ridotte dimensioni.
La stessa impresa incaricata della esecuzione dei lavori aveva auspicato CP_13 la sostituzione dei tubi in cls con tubazione corrugata in HDPE (polietilene alta densità) da 8 KN, “a parità di resistenza e portata”, senza denunciare, quindi,
l'insufficienza delle dimensioni dello scatolare.
Peraltro, tale opera idraulica – in relazione alla quale era stato eseguito solo lo scavo - avrebbe inciso solo su un tratto in allungamento del tombamento del fosso già esistente che attraversava l'area industriale/artigianale, mentre l'opera, nel suo complesso, non era stata collaudata, anche perché, come di seguito evidenziato, la realizzazione del sottofondo stradale mediante trattamento a calce delle terre non era risultato adeguato, né in termini di requisiti prestazionali, ai sensi della Norma CNR UNI, né per lo spessore e la qualità del trattamento.
Infine, i lavori relativi alla fognatura bianca non erano stati neppure cominciati, né era stato prodotto un cronoprogramma dei lavori.
pagina 28 di 47 ➢ In secondo luogo, il non avrebbe potuto pretendere la Controparte_1 contabilizzazione delle opere non eseguite a regola d'arte, ove si consideri, da un lato, che l'opera, nel suo complesso, non era stata collaudata, perché i lavori relativi alla fognatura nera non erano stati ultimati, corrispondendo la parte realizzata a circa il 20% dell'intera fognatura prevista dal capitolato d'appalto, né eseguiti, per tale parte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, non corrispondendo alle previsioni del progetto allegato al contratto d'appalto, per la mancanza del pozzetto intermedio di ispezione n 17 e dall'altro, che neppure la calcificazione in situ del sottofondo stradale con stabilizzazione a calce al 3% per uno spessore di 50 cm era stata realizzata a regola dell'arte, avendo invece richiesto un intervento di ricalcificazione per un costo di € 92.888,25.
In conclusione, risulta, quindi, corretta la ritenuta scarsa importanza dell'inadempimento del , con riferimento sia alla mancata Parte_1 contabilizzazione delle opere, pur a fronte della esecuzione di alcune di esse a regola d'arte, sia al mancato rilievo dell'errore progettuale relativo allo scatolare, posto che l'inadempimento preponderante avente efficacia causale ai fini della risoluzione del contratto di appalto per cui è lite non è quello della STAZIONE
APPALTANTE, nei termini sopra indicati, bensì quello dell'APPALTATORE, in quanto l'opera risultava eseguibile, nonostante le carenze progettuali ed avrebbe dovuto essere eseguita complessivamente a regola d'arte.
Pertanto, si deve ritenere grave e preponderante l'inadempimento dell'APPALTATORE, non solo per la interruzione dei lavori relativi alla fognatura, ma anche per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di stabilizzazione a calce di terreni destinati alla viabilità e parcheggi.
Essendo, come accertato dal CTU, il processo esecutivo di tale lavorazione estremamente delicato, sia per la scelta dei materiali, sia per le miscelazioni e soprattutto per la tempistica da rispettare (posto che stabilizzazione era pagina 29 di 47 necessaria per consolidare tratti di terreno a forte componente limo-argillosa, al fine di ottenere piani di posa e rilevati, con elevate capacità portanti e stabili nel tempo) e avendo dovuto la corretta esecuzione di tutte le fasi del processo di tale lavorazione essere costantemente verificata, il mancato rispetto, da parte dell'APPALTATORE, delle prescrizioni relative a tutte le varie fasi esecutive della stabilizzazione in questione, nella valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, risulta essere di non scarsa importanza.
Esso, infatti, ha inciso sui terreni destinati a parcheggio, compromettendone la stabilità e la resistenza, mentre, invece, le ridotte dimensioni della fognatura acque bianche in cls armato (scatolare) - pur se inadeguate ed inidonee ad evitare allagamenti del bacino dove l'opera idraulica era collocata ed a valle della stessa – non hanno posto in pericolo l'incolumità delle persone e non sono state tali da compromettere il rilascio delle autorizzazioni degli Enti preposti, che di fatto le hanno poi rilasciate.
La valutazione dei contrapposti inadempimenti sotto il profilo del criterio eziologico-causale e di quello proporzionale consente, dunque, di ritenere più grave come ha correttamente ritenuto il giudice di prime cure, quello del deponendo a favore di quest'ultimo solo il criterio Controparte_1 cronologico-temporale, che però per quanto detto risulta recessivo, ove si consideri altresì che la recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che la valutazione comparativa degli inadempimenti contrattuali reciproci
“non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale” (Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 14030 del 26/05/2025).
pagina 30 di 47 Il primo motivo di appello incidentale, in commento è, dunque, inidoneo a scalfire l'impugnata sentenza, che quindi merita di essere confermata.
I RESTANTI MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE
B. Col secondo motivo di gravame incidentale - subordinato al primo - la
MANDATARIA assume di aver proceduto alla corretta quantificazione delle somme e ripropone per questo, la domanda di risarcimento del danno (capi 3 e 4 del dispositivo, pagg. 14 – 15 sentenza).
La censura è infondata ed assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al primo motivo di appello incidentale e quindi le opere eseguite a regola d'arte devono essere pagate dal nella misura accertata dal CTU e così Parte_1 come disposto dal Tribunale e cioè per complessivi di € 22.572,33, di talché, sul punto, la sentenza impugnata va confermata.
Essendo, infatti, l'inadempimento del contratto imputabile al CP_1
, quest'ultimo non ha diritto ad alcun risarcimento.
[...]
B. Col terzo motivo di gravame incidentale – sempre subordinato al primo - la lamenta il mancato scioglimento del contratto di appalto per mutuo Parte_9 dissenso o per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni (capi del dispositivo nn. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13, pagg. 11 – 15 sentenza), invocando l'orientamento minoritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale se entrambe le parti chiedono la risoluzione, il giudice non è obbligatorio accertare una colpa specifica, potendo accertare l'impossibilità sopravvenuta del contratto ex art. 1453 comma 2, c.c.
Il motivo va respinto per le assorbenti considerazioni svolte in ordine al primo motivo di appello incidentale, ritenendo questa Corte di aderire all'orientamento maggioritario secondo cui occorre valutare quale inadempimento sia prevalente ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento.
L'APPELLO PRINCIPALE
pagina 31 di 47 Passando, dunque, alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è in parte fondata.
Col primo motivo di gravame la denuncia error in Controparte_11 procedendo, nullità del punto 1 del dispositivo della sentenza appellata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e 111 comma 6
Costituzione, in relazione all'art. 100 c.p.c., nonché per motivazione apparente, violazione e falsa applicazione dell'art. 37 comma 16 D. Lgs n. 163/2006 (di seguito codice appalti per brevità) e dell'art. 1306 c.c.
Deduce, in particolare, il che il giudice di prime cure non Parte_1 abbia motivato relativamente al punto 1 del dispositivo, con il quale ha dichiarato la carenza del proprio interesse ad agire in via riconvenzionale, nei confronti della non avendo esposto “le ragioni di diritto” indicate dall'art. 132 CP_3 comma 1 n. 4 c.p.c.
L'unico “argomento” in qualche misura correlato a quello dell'interesse ad agire del , sarebbe, a detta di quest'ultimo, rappresentato dal Parte_1 capo nel quale si affronta la questione della legittimazione attiva del CP_1
ad agire per conto della ma si tratterebbe, tuttavia, di
[...] CP_3 profili distinti.
In via preliminare, il Tribunale ha, sul punto, così argomentato: “La giurisprudenza, civile ed amministrativa, avendo cura di precisare che la singola impresa mandante facente parte dell' può agire in giudizio personalmente, Pt_4 ha di fatto confermato la legittimazione ad agire della mandataria, assumendo la stessa su di sé la rappresentanza esclusiva anche processuale dell'associazione costituita (in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 02/11/2017, n. 26072;
pagina 32 di 47 Consiglio di Stato, sez. V, 12/02/2013, n. 799; Consiglio di Stato, sez. V,
15/10/2010, n. 7524; come richiamate da Tribunale Latina sez. I, 15/01/2019,
n.121); legittimazione che, sulla scorta di quanto ora detto, non può che ritenersi sussistente anche nel caso che ci occupa. E ciò anche in forza proprio di quanto contenuto nell'ora richiamato contratto di mandato, laddove si fa riferimento ad una rappresentanza (anche processuale) che si protrae sino all'estinzione di ogni rapporto a questo inerente, comprendendo, per ciò solo, anche ogni e qualsivoglia controversia inerente al rapporto stesso, quale è, all'evidenza, anche quella oggi in esame”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che da tale motivazione non si possa ricavare, neppure per implicito, quella che sorregge la ritenuta carenza di interesse ad agire del nei confronti della mandante dell'ATI, Parte_1 CP_3
posto che il MANDATARIO ovvero il è stato
[...] Controparte_1 ritenuto l'unico legittimato, solo dal lato attivo, sul presupposto del rapporto di mandato.
La sentenza impugnata è, dunque, nulla in parte qua, per avere accertato la carenza di interesse di agire del nei confronti di Parte_1 CP_3 senza alcuna motivazione, ove si consideri che “la motivazione è
[...] solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass Sez. 1 -
Ordinanza n. 1986 del 28/01/2025).
Occorre, quindi, procedere all'esame della domanda riconvenzionale proposta dall'APPELLANTE nei confronti di la quale essendo rimasta CP_3
pagina 33 di 47 contumace, non ha riproposto l'eccezione di carenza di interesse ad agire della
STAZIONE APPALTANTE nei suoi confronti. La questione, tuttavia, attiene ad una condizione dell'azione (la carenza di legittimazione passiva di e CP_3 pertanto è esaminabile d'ufficio, essendo stati allegati gli elementi di fatto a suo supporto.
Ebbene, dal canto proprio, il sostiene di avere d'interesse a Parte_1 proporre domanda riconvenzionale anche nei confronti della mandante dell'ATI
posto che l'art. 37 comma 6 D.Lgs. n. 163/2006 (applicabile CP_3 ratione temporis alla vicenda de qua) le riconosceva inequivocabilmente il diritto di “far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”, di talché la domanda riconvenzionale da esso spiegata non poteva che essere proposta nei confronti di tutti i membri del raggruppamento.
Peraltro, sempre a detta del , la mancata vocatio in ius della Parte_1 avrebbe determinato l'applicazione della previsione di cui all'art. CP_3
1306 comma 1 c.c., secondo cui “la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido ... non ha effetto contro gli altri debitori” e considerato che la domanda azionata giudizialmente, qui riproposta, riguarderebbe una somma superiore (€ 365.444,47) rispetto a quella portata dalla polizza cauzionale Contr prestata da (€ 310.770,10), esso APPELLANTE non avrebbe potuto opporre la statuizione giudiziale a sé favorevole nei confronti della e darne CP_3 esecuzione (ad esempio, qualora il risultasse incapiente). Controparte_1
Ciò posto, il Collegio osserva in primo luogo che le imprese mandanti associate in
RTI sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, nel qual caso la loro responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o Parte_1 capogruppo (In tal senso Cass Sez.
1 - Sentenza n. 12131 del 08/05/2025).
pagina 34 di 47 Nella fattispecie, non è stata neppure allegata l'avvenuta esecuzione di opere scorporabili da parte di di talché ben avrebbe potuto la CP_3
STAZIONE APPALTANTE agire anche nei suoi confronti, in solido con la
MANDATARIA, per tutte le opere oggetto di contratto, ove si consideri che l'art. 37 comma 1 del Codice appalti del 2006 distingueva espressamente tra RTI di tipo “verticale”, in cui un operatore economico era qualificato per eseguire la categoria prevalente (“lavori”), mentre gli altri per eseguire le categorie scorporabili (“lavori”) e RTI di tipo “orizzontale” in cui le categorie o tipologie di prestazioni erano considerate omogenee e, per la loro esecuzione, tutte le imprese del raggruppamento erano indistintamente qualificate.
Inoltre, l'art. 37 comma 5 D. Lgs n. 163/2006 prevedeva che:
• nel caso di RTI orizzontale, in presenza di attività eterogenee principali, la responsabilità tra le imprese del raggruppamento fosse pienamente solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori;
• nel caso di RTI verticale, la responsabilità delle mandanti fosse limitata alla esecuzione delle prestazioni secondarie di rispettiva competenza, come assunte e dichiarate in gara, mentre solo la responsabilità della mandataria dovesse essere estesa a tutte le prestazioni dell'appalto.
In particolare, in un'ATI verticale, la mandataria si occupava delle opere prevalenti, mentre le mandanti avrebbero dovuto eseguire quelle scorporabili, purché tutto fosse chiaramente previsto nei documenti di gara e le imprese coinvolte fossero qualificate per le categorie di loro competenza.
Nella fattispecie, l'ATI avrebbe dovuto realizzare lavori della categoria prevalente
OG3 (Edifici civili e industriali) per € 1.073.908,19 ed altre opere della categoria
OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, irrigazione) per € 739.120,11, senza, tuttavia, che quest'ultima categoria fosse stata definita scorporabile, tale dovendo pagina 35 di 47 intendersi quella avente ad oggetto una prestazione specialistica distinta dalla categoria prevalente.
Infatti, nulla è detto in proposito nel contratto di appalto e nella “richiesta di offerta per l'appalto dei lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
a scomputo degli oneri per l'isolato 61 dell' del comune di Castelfranco CP_9 di Sotto - procedura negoziata (art. 57 comma 6 del D.lgs 12.04.2006 nr. 163” con riferimento alle opere diverse da quelle costituenti oggetto della categoria prevalente, si stabilisce soltanto che le stesse non avrebbero potuto essere eseguite direttamente dall'affidatario, se privo delle relative adeguate qualificazioni, ma avrebbero potuto comunque essere subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, previa dichiarazione di subappalto da formulare in sede di autodichiarazione.
Ne deriva che – in difetto di espressa esplicita ripartizione delle opere delle due categorie tra le imprese dell'ATI - la STAZIONE APPALTANTE avrebbe potuto agire non solo nei confronti del , ma anche nei confronti di Controparte_1 CP_3 per tutte le opere previste in contratto a fronte delle responsabilità
[...] solidale esistente nei suoi confronti in capo a mandanti e MANDATARIA.
La domanda riconvenzionale del nei confronti di Parte_1 quest'ultima va, dunque, accolta negli stessi termini in cui è stata accolta nei confronti del a fronte del diritto della STAZIONE Controparte_1
APPALTANTE di procedere autonomamente anche nei confronti di CP_3
Come infra precisato in relazione al terzo motivo di gravame corretta è la somma di € 115.032,75 (€ 22.144,50 + € 92.888,25), riconosciuta dalla sentenza impugnata a favore del , a titolo di risarcimento del danno. Parte_1
pagina 36 di 47 Tale è dunque la somma dovuta alla STAZIONE APPALTANTE anche da CP_3 che dunque, va condannata, al riguardo, in solido col
[...] CP_1
.
[...]
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Col secondo motivo il denuncia error in iudicando, Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., in relazione all'art. 1460 c.c., nonché erroneità e contraddittorietà della motivazione ed errata e/o omessa valutazione degli atti di causa, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che fosse “pacifico” l'inadempimento (per quanto inidoneo a fondare la domanda di risoluzione contrattuale) alle proprie obbligazioni.
A detta dell'APPELLANTE, invece, un proprio “inadempimento” non sussisterebbe certamente, “per la semplice ragione che - come ha accertato il CTU nella propria relazione – alla data del 25.07.2012 (in cui si erano concluse le operazioni di stabilizzazione del terreno con calce, cfr. cap 12 teste d anche doc 15) ed Tes_1 entro la quale la DL avrebbe dovuto emettere gli atti contabili - a fronte di lavorazioni correttamente eseguite per € 22.572,33 vi erano lavori non collaudabili (ossia appunto quelli di calcificazione) che hanno determinato un danno (e dunque un credito) quantificato in € 92.888,25”.
Tali circostanze non sarebbero state inspiegabilmente considerate dal primo giudice, seppure puntualmente dedotte in sede di comparsa conclusionale in cui si
è affermato che “il lamentato “ritardo” (recte: la mancata) nell'emissione degli stati di avanzamento lavori era non solo giustificato, ma doveroso”. Ciò, a fronte del già conclamato inadempimento dell'APPALTATORE, che non era rappresentato dalla mancata presentazione del cronoprogramma (come ha ritenuto il Tribunale), quanto, piuttosto, dal grave ritardo accumulato dalla impresa esecutrice dei lavori, che legittimava – ai sensi dell'art. 1460 c.c. - il rifiuto all'adempimento pagina 37 di 47 della prestazione di pagamento posta a carico della deducente
[...]
la quale, dal canto proprio, non sarebbe stata affatto inadempiente. CP_11
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte in ordine al primo motivo di appello incidentale, ove si consideri che, anche a non voler tener conto della mancata contabilizzazione delle opere, resta l'inadempimento del Parte_1
, seppure non prevalente nell'economia del rapporto contrattuale,
[...] rappresentato dal mancato rilievo dell'errore di progetto ai fini dell'adozione di una variante. Ne deriva che l'eccezione ex art. 1460 c.c. avrebbe potuto ritenersi fondata solo in relazione alla incompleta esecuzione delle opere ed a quelle non eseguire a regola d'arte, ma non anche con riguardo a quelle regolarmente eseguite.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo il lamenta l'errore di giudizio in cui Parte_1 sarebbe incorso il Tribunale, in quanto - pur avendo ritenuto prevalente l'inadempimento dell'APPALTATORE e posto a suo carico la maggiore spesa occorsa per affidare ad altra impresa i lavori - ha ritenuto mancante la dimostrazione del quantum del risarcimento, denunciando al riguardo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., omessa valutazione dei fatti ed atti di causa, violazione e falsa applicazione del principio dispositivo e della domanda ed infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c..
A detta dell'APPELLANTE, invece, sarebbe stata fornita piena prova dei maggiori costi da esso sostenuti per l'esecuzione d'ufficio dell'opera scatolare, tanto che da un lato, il CTU ne aveva accertato l'importo in € 22.144,50 e dall'altro, il teste
(R.U.P.) aveva riferito di aver comparato le lavorazioni previste Testimone_2 dai due contratti di appalto (quello affidato all' e quello Controparte_14 affidato all' (capitolo 31) e di aver, quindi, “detratto”: Parte_10
pagina 38 di 47 - dal contratto di appalto concluso col le lavorazioni che Controparte_1 non erano previste nel contratto con l' (capitolo 32) per Parte_10 complessivi € 385.109,89;
- dall'importo dell'appalto affidato all' le opere non Parte_10 previste nel contratto con l'ATI CONSORZIO per € 19.320,00 (cap. 33). CP_1
Pertanto, a detta della STAZIONE APPALTANTE, la maggior spesa sostenuta per affidare nuovamente i lavori ex art. 138 D. L.gs n. 163/2006, al netto delle suddette detrazioni e dei rispettivi ribassi d'asta, avrebbe dovuto essere quantificata in € 365.872,30 (cap. 34), somma comprensiva di quanto indicato dal CTU come onere necessario per la ripetizione dell'operazione di stabilizzazione del terreno con calce.
Il Tribunale sul punto ha così argomentato: […] parimenti non può dirsi, invece, per le ulteriori somme che parte convenuta richiede di ottenere a titolo di Parte maggiori oneri relativi al nuovo appalto (si v. doc. n. 53 del Parte_10 fascicolo di parte convenuta), qualificati negli scritti difensivi di parte convenuta alla stregua di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di controparte, derivanti dall'aver dovuto affidare ad un'impresa terza la realizzazione delle lavorazioni non effettuate dall'A.T.I. aggiudicataria, giacché la quantificazione degli stessi in € 365.872,30 – pur trovando la propria base normativa in seno all'art. 138 del d.lgs. 163/06 (all'epoca vigente), in seno al quale si prevede l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori – proviene dal conteggio effettuato dallo stesso committente e non ha Parte_1 trovato riscontro probatorio alcuno nel presente giudizio. La domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, invero, consente all'istante di formulare unitamente alla stessa anche richiesta di risarcimento del danno da esso (dall'inadempimento) scaturente ma richiede, nondimeno, che tali danni
pagina 39 di 47 non siano soltanto allegati ma provati sia in punto di an che in punto di quantum”.
Il giudice di prime cure ha quindi accertato il credito del nei Parte_1 confronti del in proprio ed in qualità di mandatario di Controparte_1 CP_3 in misura pari a complessivi € 115.032,75 (€ 22.144,50 + € 92.888,25),
[...] al lordo dell'ammontare del credito riconosciuto in favore dell'ATI per i lavori eseguiti a regola d'arte (€ 22.572,33).
Ciò posto la Corte osserva quanto segue.
Il R.U.P. escusso quale teste, ha riferito di aver comparato le Testimone_2 lavorazioni previste dai due contratti di appalto (quello affidato all'
[...]
e quello affidato all' (capitolo 31) e di Controparte_14 Parte_10 avere, quindi, “detratto”:
- dal contratto di appalto concluso col CONSORZIO STABILE le lavorazioni che non erano previste nel contratto con l' (capitolo 32), per Parte_10 complessivi € 385.109,89;
- dall'importo dell'appalto affidato all' le opere non Parte_10 previste nel contratto con l' (cap. 33) per € 19.320,00. Controparte_14
Il predetto teste ha poi confermato che, al netto delle suddette detrazioni e dei rispettivi ribassi d'asta, la maggior spesa sostenuta per affidare nuovamente i lavori era stata da lui complessivamente quantificata in € 365.872,30, somma data dalla differenza tra l'importo dei lavori affidati nel secondo contratto e l'importo dei lavori affidati all'ATI in questione, detratti i lavori eseguiti dalla medesima e/o d'ufficio e detratte le lavorazioni non eseguite dall'ATI.
Ebbene tale prova dà spiegazione del doc. 53 prodotto dal Parte_1 sotto riprodotto:
pagina 40 di 47 Per questo, la stessa deve ritenersi inadeguata e quindi inidonea a supportare il preteso maggior danno patito dalla STAZIONE APPALTANTE a fronte della risoluzione del contratto d'appalto imputabile al a fronte Controparte_1 delle diverse stime effettuate sul punto dal CTU il quale ha accertato che:
• il costo della ricalcificazione è pari ad € 92.888,25;
• il maggior costo che avrebbe sostenuto la convenuta per l'esecuzione dell'opera idraulica in struttura scatolare in c.a. prefabbricato, al prezzo unitario, senza ribasso d'asta rispetto a quello che avrebbe sostenuto in caso di Parte realizzazione da parte dell'imprese incaricata dall' in struttura prefabbricata, è pari ad € 22.144,50.
Il tutto per un totale di € 115.032,75 (€ 22.144,50 + € 92.888,25).
La sentenza impugnata che ha riconosciuto tale somma al , Parte_1
a titolo di risarcimento del danno va, dunque, sul punto confermata anche sulla base della sopra estesa motivazione integrativa.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Col quarto motivo l'APPELLANTE PRINCIPALE denuncia errore di giudizio, per violazione e falsa applicazione dell'art. 138 D. Lgs n. 163/2006 e dell'art. 1223
pagina 41 di 47 c.c. nonché l'erroneità della sentenza appellata, per errata valutazione degli atti di causa e ne chiede la riforma anche nella parte in cui ha quantificato il pregiudizio patrimoniale da esso subìto in soli € 115.032,55, pari alla somma di € 22.140,50
(il maggior costo subito per l'esecuzione d'ufficio dell'opera che il CP_1
si rifiutò di eseguire) ed € 92.888,25 (il costo per la rinnovazione della
[...] stabilizzazione del terreno con calce).
Il assume infatti, di aver diritto al maggior onere di cui Parte_1 all'art. 138 comma 3 del codice appalti 2006 ovvero alla “maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori” - in € 365.872,30.
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte in relazione al motivo che precede avendo il giudice di prime cure correttamente quantificato la maggiore spesa necessaria per affidare a un'altra impresa il completamento dei lavori oggetto dell'appalto de quo.
V. La quinta critica alla sentenza impugnata è infondata.
Col motivo in argomento la STAZIONE APPALTANTE lamenta l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale per violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c., laddove l'ha condannata alla refusione delle spese di lite a favore della denunciando altresì, difetto e contraddittorietà della motivazione. CP_3
Essendo per quanto detto, munita di legittimazione passiva e CP_3 responsabile in solido col in relazione alla domanda Controparte_1 riconvenzionale proposta anche nei suoi confronti, errata è stata la statuizione sulle spese, nel rapporto processuale tra le suddette parti, in quanto non avvenuta in base al principio di effettiva soccombenza. va dunque condannata in solido col alla CP_3 Controparte_1 rifusione delle spese di lite nella stessa misura liquidata in sentenza al capo 12, in riforma del capo 14 della sentenza impugnata.
pagina 42 di 47 Contr VI. ha chiesto, in ogni caso, di:
a) accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere in ripetizione dal tutte le somme pagate in eccesso rispetto alla effettiva Parte_1 consistenza del danno subito dal medesimo e riconducibile alla responsabilità del
Contraente;
b) accertare e dichiarare l'avvenuto svincolo della cauzione nella misura del
13,9% o in subordine del 10,31% o nella diversa misura quantificata in corso di causa, e per l'effetto dichiarare che in ogni caso la pretesa del beneficiario non può superare la soglia così determinata;
c) accertare e dichiarare l'obbligo del nonché dei Controparte_1 coobbligati e di tenerla CP_3 CP_4 Controparte_5 indenne da ogni somma che la stessa è tenuta a versare in esecuzione degli obblighi di garanzia, pronunciando tutte le condanne del caso e considerando l'avvenuto recupero da parte sua dell'importo di € 120.000,00.
Il Tribunale sul punto ha così deciso:
8) ACCOGLIE la domanda di regresso avanzata da e, per l'effetto, CP_2
9) CO, in solido tra loro, il la Controparte_1
, la la la Controparte_3 Controparte_5 CP_4
e a rimborsare a la somma da questa Persona_1 Persona_2 CP_2 eventualmente corrisposta (in forza dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. resa nelle date 15-16.02.2017) e/o da corrispondere (in forza di quanto previsto al punto n.
7 del dispositivo della presente sentenza) al Parte_1
10) CO, altresì, il a restituire a Parte_1 CP_2 quanto eventualmente dalla stessa già corrisposto in forza dell'ordinanza ex art.
186 ter c.p.c. del 31.07.2015, in eccedenza ai 115.032,75 euro, oltre interessi
pagina 43 di 47 legali dalla domanda al saldo, ora riconosciuti come dovuti ad esso
[...]
Parte_1
Tale pronuncia è stata resa sul presupposto del fatto che nel corso del primo Contr grado del giudizio, il G.I. aveva ingiunto, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., a ,
l'immediato pagamento, in favore del , dell'importo di € Parte_1
310.770,10 ed a fronte della CO del in proprio ed Controparte_1
Contr in qualità di mandatario di in solido con la garante , in forza CP_3 della polizza fideiussoria n. 01.000001119, a corrispondere alla
[...] la somma di € 115.032,75, oltre interessi legali dalla domanda al CP_11 saldo.
Non avendo S2C interposto appello avverso la sentenza di prime cure, di cui, anzi, ha chiesto la conferma e dovendo la stessa pronuncia ritenersi solo in parte nulla per difetto di motivazione e per il resto meritevole di conferma, anche in parte qua, non vi è luogo a provvedere sulle domande qui riproposte dalla predetta parte sub a) e c), essendosi il Tribunale sulle stesse già pronunciato.
Residua la domanda sub b), ma sul punto S2C non ha interposto appello per omessa pronuncia e quindi la stessa è inammissibile, anche perché non rimasta assorbita.
LE SPESE PROCESSUALI
A fronte della reciproca soccombenza delle parti costituite e Parte_1 sussistono i presupposti di legge per la compensazione tra Controparte_1 le medesime delle spese del doppio grado del giudizio, in ragione di 1/3, dovendo la residua parte seguire la maggiore soccombenza del e di Controparte_1 nella misura liquidata in dispositivo in relazione al valore della CP_3 controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio in quanto non svolta.
pagina 44 di 47 Contr Nel rapporto tra il e la , le spese del presente grado del Parte_1 giudizio, essendo stata sul punto la sentenza di prime cure confermata, devono seguire la soccombenza del primo, nella misura liquidata in dispositivo in relazione al valore della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio in quanto non svolta.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico del in Parte_1 ragione del 1/3 ed a carico del e di in solido Controparte_1 CP_3 tra loro, in ragione di 2/3.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 in capo al Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1 Controparte_3
e
[...] CP_4 Controparte_5 CP_2 [...]
avverso la sentenza n. 389/2023 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 14/03/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di e CP_3 CP_4 [...]
CP_5
2. ACCOGLIE in parte l'appello principale e per l'effetto DICHIARA la nullità parziale della sentenza impugnata nei termini di cui in parte motiva e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla stazione appaltante nei confronti di , CO quest'ultima alla rifusione in Controparte_15 favore di rifusione delle Parte_1
pagina 45 di 47 spese del primo grado del giudizio nella stessa misura liquidata nella sentenza impugnata al capo 12;
3. RESPINGE l'appello incidentale;
4. DICHIARA non luogo a provvedere sulle domande indicate in parte motiva, sub a) e c), ed inammissibile la domanda sub b);
5. DICHIARA le spese dei due gradi del giudizio compensate tra le parti costituite in ragione di 1/3 e CO l'appellante incidentale alla rifusione in favore del della restante Parte_1 parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 24.094,00 (€ 14.103,00
+ € 9.991,00) per compensi professionali, oltre rimborso sese generali al 15%,
Iva e Cap come per legge;
6. CO il alla Parte_1 Parte_1
Contr rifusione in favore della alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00, per compensi professionali, oltre rimborso sese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
7. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese del presente grado di giudizio tra il e Controparte_1 CP_15
;
[...]
8. PONE le spese di CTU per 1/3 a carico dell'appellante principale e per 2/3 a carico dell'appellante incidentale e di in solido tra loro;
Controparte_15
9. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo al Controparte_1
Firenze, camera di consiglio del 01.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 46 di 47 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 47 di 47
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1438/2023 promossa da:
(C.F: ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO BENEDETTI (CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. FABRIZIO COSSU (CF ) e dell'Avv. C.F._2
TT IR ) C.F._3
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
(CF Controparte_2
CF: P.IVA_3
) C.F._4
APPELLATA
(CF ) Controparte_3 P.IVA_4
(CF ) CP_4 P.IVA_5
pagina 1 di 47 (CF ) Controparte_5 P.IVA_6
APPELLATE CONTUMACI avverso la sentenza n. 389/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 14/03/2023
CONCLUSIONI
In data 30/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectiis, in accoglimento dei suesposti motivi:
A) in via preliminare, dare atto dell'intervenuta estinzione del giudizio nei confronti di e quali eredi di e Controparte_6 CP_7 Persona_1 [...]
, soci della cessata B) nel merito, annullare e/o Per_2 Controparte_3 riformare la sentenza del Tribunale di Pisa G.I. dr.ssa Santa Spina del 14.03.2023 pubblicata in data 15.03.2023, resa nel giudizio RG nr. 3405/2013 non notificata, nella parte in cui: “5) accerta il credito del nei Parte_1 confronti del in proprio ed in qualità di Controparte_1 mandatario di , per la complessiva somma di € 115.032,75 oltre CP_3 interessi legali dalla domanda al saldo e, per l'effetto, accogliere le domande proposte in via riconvenzionale in primo grado, in particolare accertando e dichiarando la compagnia in solido e fino alla concorrenza di € CP_2
310.770,10 tenuta con il al pagamento a Controparte_1 favore del della somma di € 365.444,47 o di quella Parte_1 diversa -maggiore o minore- che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da questo subito per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto dell'08.03.2012 risolto in data 11.12.2012, oltre interessi legali dalla domanda al dì del saldo;
C) sempre nel merito;
respingere l'appello incidentale proposto dal nonché le Controparte_1 Controparte_1 domande svolte dalla in sede di costituzione in giudizio D) in via CP_2 istruttoria, ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi nei sensi di cui in motivazione;
Con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio”.
Per il Controparte_1
pagina 2 di 47 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza n. 389/2023 del Tribunale di Pisa, accogliere l'appello incidentale e perciò così provvedere:
• in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra il e il Controparte_1 Parte_1 esclusivamente per inadempimento e colpa di quest'ultimo, così come specificato in narrativa e, per l'effetto, condannare il al Parte_1 pagamento della somma di euro 204.899,12 di cui euro 27.572,33 oltre iva ed interessi di mora a titolo di opere realizzate;
euro 116.997,23 a titolo di indennizzo pari al 10% dei lavori non eseguiti;
euro 2.757,23 a titolo di perdita di chances;
euro 20.000 quale valore delle attrezzature rimaste in cantiere;
euro 10.000 a titolo di spese sostenute per la gestione del cantiere;
• in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per mutuo dissenso o per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni e previa reiezione della domanda riconvenzionale di primo grado, condannare il
[...] al pagamento delle opere eseguite, pari ad euro 27.572,33 oltre Parte_1 iva ed interessi di mora;
• respingere in ogni caso l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
• In via istruttoria, si insiste – per quanto dovesse occorrere – per l'ammissione dei capitoli di prova 1, 4, 5 e 11 formulati in primo grado nella memoria istruttoria e qui di seguito ritrascritti:
1. Vero che i lavori oggetto del contratto di appalto sottoscritto dal
[...]
con il iniziarono nell'aprile del 2012 e Controparte_1 Parte_1 durarono fino al mese di luglio 2012;
2. Vero che nel periodo intercorrente dall'aprile al luglio 2012 furono eseguiti i lavori diversi da quelli compresi nell'elenco di cui alla variante progettuale richiesta dallo;
Parte_1
3. Vero che nel periodo intercorrente dall'aprile al luglio 2012 furono seguite le istruzioni della direzione lavori;
4. Vero che a partire dalla fine del mese di luglio 2012 avete riscontrato la presenza in cantiere di altre imprese incaricate dal Parte_1 dell'esecuzione dei lavori di costruzione del manufatto scatolare”.
pagina 3 di 47 Per la - CP_2 Controparte_2
[...]
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− confermi integralmente la sentenza oggetto del gravame, rigettando l'appello del;
Parte_1
− in ogni caso
− accerti e dichiari il diritto della Compagnia di ottenere in ripetizione dal
tutte le somme pagate in eccesso rispetto alla effettiva Parte_1 consistenza del danno subito da quest'ultimo e riconducibile alla responsabilità del Contraente;
− accerti e dichiari l'avvenuto svincolo della cauzione nella misura del 13,9% o in subordine del 10,31% o nella diversa misura che verrà quantificata in corso di causa, e per l'effetto dichiari che in ogni caso la pretesa del beneficiario non può superare la soglia così determinata;
− accerti e dichiari l'obbligo di nonché Controparte_1 dei coobbligati e (tutti in Controparte_3 Controparte_5 CP_4 persona dei loro rispettivi rappresenti legali pro tempore) di tenere indenne la Compagnia di ogni somma che la stessa sarà chiamata a versare in esecuzione degli obblighi di garanzia, pronunciando tutte le condanne del caso e Contr considerando l'avvenuto recupero da parte di dell'importo di € 120.000,00.
Con espressa riserva di ogni maggiore e diversa deduzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 389/2023 pubblicata il 14/03/2023, il Tribunale di Pisa ha così deciso:
1) ACCERTA E DICHIARA la carenza, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., dell'interesse ad agire del in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nei confronti di , in persona del legale Controparte_3
pagina 4 di 47 rappresentante pro tempore,
2) ACCERTA la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per inadempimento del in proprio e in Controparte_1 qualità di mandatario di (mandante). Controparte_3
3) ACCERTA che il in proprio ed in Controparte_1 qualità di mandatario di è creditore del Controparte_3 Parte_1 per la complessiva somma di € 22.572,33, oltre interessi legali e di
[...] mora come previsti dall'art. 17 del contratto di appalto e, per l'effetto,
4) CO il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere all'attore la somma appena sovra indicata (di € 22.572,33, oltre interessi legali e di mora come previsti dall'art. 17 del contratto di appalto).
5) ACCERTA il credito del nei confronti del Parte_1 [...]
in proprio ed in qualità di mandatario di Controparte_1 [...]
per la complessiva somma di € 115.032,75, oltre interessi legali CP_3 dalla domanda al saldo.
6) DICHIARA l'operatività della polizza fideiussoria n. 01.000001119 e, per l'effetto (del combinato disposto delle previsioni di cui al punto 5 e punto 6 del
p.q.m.
della presente senza
7) CO il in proprio ed in qualità Controparte_1 di mandatario di in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore in solido con la garante in forza di polizza fideiussoria n. CP_2
01.000001119, a corrispondere al convenuto, la somma anzidetta (€ Parte_1
115.032,75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo).
8) ACCOGLIE la domanda di regresso avanzata da e, per l'effetto, CP_2
9) CO, in solido tra loro, il la Controparte_1
, la la la Controparte_3 Controparte_5 CP_4
e a rimborsare a la somma da questa Persona_1 Persona_2 CP_2 eventualmente corrisposta (in forza dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. resa nelle date 15-16.02.2017) e/o da corrispondere (in forza di quanto previsto al punto n. 7 del dispositivo della presente sentenza) al Parte_1
[...]
10) CO, altresì, il a restituire a Parte_1 CP_2
pagina 5 di 47 quanto eventualmente dalla stessa già corrisposto in forza dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 31.07.2015, in eccedenza ai 115.032,75 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ora riconosciuti come dovuti ad esso
[...]
Parte_1
11) DICHIARA l'inefficacia del sequestro ex art. 671 c.p.c. concesso con provvedimento di questo stesso giudice in data 22.07.2022.
12) CO il in proprio ed in Controparte_1 qualità di mandatario di in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, alla refusione delle spese di lite nei confronti del Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in
[...] complessivi (tra procedimento principale e procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c.) € 25.500,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge.
13) CO il in proprio ed in Controparte_1 qualità di mandatario di in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, alla refusione delle spese di lite nei confronti di in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 22.457,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
14) CO il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida Controparte_3 in complessivi € 22.457,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
15) Le spese di CTU restano definitivamente liquidate e disciplinate come da separato decreto del 12.04.2020
Tale sentenza è stata emessa sulle domande del Controparte_1
in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento
[...] temporaneo di imprese costituito unitamente a volte a Controparte_3 sentir accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, a scomputo degli oneri per l'isolato 61 dell' del Comune di Castelfranco di Sotto (PI), concluso con Pt_2 il per inadempimento e colpa del medesimo e, Parte_1 per l'effetto, sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della pagina 6 di 47 complessiva somma di € 384.758,35, oltre interessi legali e mora, a titolo di: compensi per lavori eseguiti, per € 166.465,47, oltre interessi legali e di mora;
risarcimento per perdita di chance, per € 18.493,28 (o la diversa somma ritenuta di giustizia); valore delle attrezzature rimaste in cantiere ed utilizzate per il prosieguo dei lavori, per € 20.000,00; ulteriori spese per la gestione del cantiere, per € 10.000,00; indennizzo pari al 10% dei lavori non eseguiti, pari ad €
169.799,60.
Si era costituito in giudizio il contestando gli Parte_1 assunti attorei e rilevando, per
contro
:
• che l'impresa esecutrice indicata dal attore era risultata assente Parte_1 dal cantiere già da giugno 2012 e, dunque, dopo soli due mesi dall'inizio effettivo dei lavori (intrapresi il 16.04.2012);
• che, in data 26.07.2012, la Direzione dei Lavori aveva riscontrato l'istanza di risoluzione contrattuale formulata dall'appaltatore, qualificandola come rifiuto a proseguire le opere, così rendendo necessaria l'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del contratto;
• di aver, altresì, contestato il ritardo e l'inadempimento dell'appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali e di essersi per questo opposto alla richiesta di contabilizzazione dei lavori già eseguiti;
• di aver proceduto, ai sensi dell'art. 136, D. Lgs. 163/2006, alla contestazione formale degli addebiti all'appaltatore e, all'esito dell'istruttoria, ad avanzare proposta di risoluzione del contratto di appalto, poi effettivamente deliberata, a fronte della non conformità di alcune delle lavorazioni eseguite alle previsioni di progetto;
• di avere redatto lo stato di consistenza, dal quale era emerso un proprio credito di € 19.265,67, pari alla differenza tra i lavori da accreditare e quelli da pagina 7 di 47 detrarre ex art. 19, comma 3, del contratto di appalto;
• di aver sopportato maggiori oneri pari ad € 365.872,30, in quanto, a fronte della non collaudabilità delle opere, accertata dall'organo di collaudo all'uopo nominato, era stata necessaria l'aggiudicazione dei lavori residui ad altra ATI costituenda;
• di aver escusso, in data 18.11.2013, sino alla concorrenza della somma pari ad € 310.770,10, la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, al momento della stipula del contratto, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto oggetto di risoluzione.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1
(di seguito CS o solo o
[...] Parte_1 Pt_3
APPALTANTE o COMMITTENTE o anche APPELLANTE) ha quindi convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il Controparte_1
(di seguito solo o APPALTATORE o
[...] Controparte_1
MANDATARIA) la , la (di seguito CP_2 Controparte_3 solo o MANDANTE) la e la CP_3 CP_4 Controparte_5
(tutti anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
• Primo motivo. in procedendo. Nullità del punto 1 del dispositivo di CP_8 sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 nr. 4 cpc e 111 comma 6
Costituzione in relazione all'art. 100 cpc. Motivazione apparente. Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 comma 16 del D.lgs nr. 163/2006 e dell'art. 1306
c.c.
• Secondo motivo. in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. CP_8
1218 c.c. in relazione all'art.1460 c.c. Erroneità e contraddittorietà della motivazione ed errata e/o omessa valutazione degli atti di causa.
pagina 8 di 47 • Terzo motivo. Error in iudicando Violazione e falsa applicazione dell'art.
2697 c.c. Omessa valutazione dei fatti ed atti di causa. Violazione e falsa applicazione del principio dispositivo e della domanda. Violazione e falsa applicazione dell'art. 278 cpc.
• Quarto motivo. Error in iudicando Violazione e falsa applicazione dell'art.
138 del D.lgs nr. 163/2006 e dell'art. 1223 c.c. Erroneità della sentenza per errata valutazione degli atti di causa.
• Quinto motivo Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc. Difetto e contraddittorietà della motivazione.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte ed è stata riproposta istanza si ammissione di CTU, in relazione al quesito richiesto e non ammesso, come già richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, al fine di determinare “l'ammontare delle opere - analoghe a quelle che avrebbe dovuto eseguire l'impresa appaltatrice - effettivamente eseguite dall' l'onere da porre a carico dell'appaltatore in Parte_4 conseguenza la maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per
l'esecuzione dei lavori a seguito della risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.
138 comma 3 del D.lgs n. 163/2006”.
Radicatosi il contraddittorio, il in qualità di capogruppo Controparte_1 mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito unitamente a nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le Controparte_3 censure mosse da parte APPELLANTE alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto a sua volta la riforma per i seguenti motivi di appello incidentale:
A. Violazione degli artt. 1453 e1455 c.c. con riferimento alla risoluzione per inadempimento a carico del (capi dispositivo: nn. 2, 5, 6, 7, Parte_1
8, 9, 12 e 13, pagg. 11 – 15 sentenza):
pagina 9 di 47 A.
1. la non scarsa importanza dell'inadempimento, con riferimento alla mancata contabilizzazione delle opere, pur a fronte dell'esecuzione delle stesse;
A.
2. la non scarsa importanza dell'inadempimento, con riferimento al mancato rilievo dell'errore progettuale relativo allo scatolare;
B. la corretta quantificazione delle somme - domanda di risarcimento del danno (capi 3 e 4 dispositivo, pagg. 14 – 15 sentenza) (motivo subordinato al primo);
C. sullo scioglimento del contratto di appalto per mutuo dissenso o per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni (capi dispositivo nn. 2, 5, 6, 7, 8, 9,
12 e 13, pagg. 11 – 15 sentenza) (motivo subordinato al primo).
Si è costituita in giudizio anche la concludendo per il rigetto dell'appello CP_2
e per la conferma della statuizione impugnata.
Per contro, nonostante la rituale evocazione in giudizio, CP_3 CP_4
(assegnataria dei lavori per conto del e
[...] Controparte_1 [...] non si cono costituite in giudizio. CP_5
Sono intervenuti in giudizio e quali EREDI DI Controparte_6 CP_7
AC IL E RR RO (di seguito INTERVENUTI) deducendo di aver transatto la lite e chiedendo quindi di essere estromessi dal giudizio.
Con ordinanza in data 26.06.2024 la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352
c.p.c. all'udienza cartolare del 28.10.2025 e con ordinanza del 30.10.2024 è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra il Parte_1
, da un lato e e quali eredi di
[...] Controparte_6 CP_7 Per_1
e di dall'altro, a spese del giudizio interamente
[...] Persona_2 compensate tra le suddette parti.
In data 30.10.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a pagina 10 di 47 seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. in relazione ai restanti rapporti processuali.
***
IN VIA PRELIMINARE
Va dichiarata la contumacia di e CP_3 CP_4 [...] in quanto ritualmente citate in giudizio e non costituitesi. CP_5
NEL MERITO
Dopo l'estinzione parziale del giudizio relativamente al rapporto tra l'APPELLANTE
e gli intervenuti e quali eredi di Controparte_6 CP_7 Per_1
e di il rapporto processuale da esaminare è quello
[...] Persona_2 che è continuato tra il e tutti gli APPELLATI. Parte_1
IL PRIMO MOTIVO DELL'APPELLO INCIDENTALE
A. Per ragioni di pregiudizialità logica è opportuno trattare il primo motivo di appello incidentale, col quale il denuncia violazione degli Controparte_1 artt. 1453 e 1455 c.c., in primo luogo, perché la STAZIONE APPALTANTE non avrebbe chiesto la risoluzione del contratto, ma solo il risarcimento del danno ed in secondo luogo, perché, a fronte dei reciproci inadempimenti, il giudice di prime cure non avrebbe valutato il criterio di proporzionalità, né dichiarato la risoluzione per inadempimento a carico del (capi dispositivo: nn. 2, 5, Parte_1
6, 7, 8, 9, 12 e 13, pagg. 11 – 15 sentenza), nonostante fosse configurabile la non scarsa importanza del suo inadempimento, con riferimento sia alla mancata contabilizzazione delle opere (obbligazione primaria a suo carico, a fronte dell'esecuzione delle stesse) sia al mancato rilievo dell'errore progettuale, relativo allo scatolare.
pagina 11 di 47 Giova premettere che l'APPALTATORE, con lettera raccomandata del 26.07.2012, aveva denunciato al , il grave errore progettuale ed invocato Parte_1 la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 c.c. e 16.a e 17 del contratto di appalto, sia per quanto denunciato, sia per il decorso dei termini ultimi indicati per la redazione della documentazione contabile necessaria per l'emissione del certificato di pagamento dei lavori già eseguiti.
Dal canto proprio, la Direzione dei Lavori, con missiva del 3.08.2012, aveva riscontrato la predetta istanza di risoluzione contrattuale, rilevando quanto segue:
pagina 12 di 47 A sua volta, con lettera raccomanda A.R. del 14.09.2012, il Parte_1 aveva poi replicato qualificando la contestazione del come Controparte_1 rifiuto a proseguire le opere, ritenendo, quindi, necessaria l'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del contratto, dato che aveva CP_3 eseguito solo opere di scavo e poco dopo abbandonato il cantiere e che i lavori erano rimasti interrotti nonostante i molteplici solleciti della Pt_5
Passando quindi all'esame dei profili dell'unico motivo di appello incidentale la
Corte osserva quanto segue.
Relativamente al primo profilo, come si evince dalla comparsa di costituzione del
, la domanda di quest'ultimo era certamente risarcitoria, ma Parte_1 formulata sul presupposto dell'avvenuta risoluzione, da parte sua, del contratto di appalto concluso in data 08.03.2012, deliberata dal proprio Consiglio Direttivo in data 11.12.2012, come segue:
La procedura seguita dal era stata, infatti, quella di cui Parte_1 all'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti vigente ratione temporis) sulla base dell'accertamento da parte del Direttore dei Lavori, dell'inadempimento dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita dei lavori.
La STAZIONE APPALTANTE ha, quindi, chiesto il risarcimento dei danni patiti proprio sul presupposto della intervenuta risoluzione d'ufficio del contratto di appalto (doc. 30), come sopra deliberata dal proprio Consiglio Direttivo.
pagina 13 di 47 Peraltro, nel momento in cui il ha agito in giudizio per la Controparte_1 risoluzione del contratto de quo, per inadempimento del , ha Parte_1 implicitamente chiesto anche l'accertamento incidentale della illegittimità della suddetta delibera di risoluzione del contratto, in data 11.12.2012, il che ha consentito al primo giudice di valutare gli opposti inadempimenti per accertare quello di maggiore gravità, posto che il provvedimento di risoluzione adottato dalla STAZIONE APPALTANTE è comunque soggetto al controllo giudiziale, trattandosi di una facoltà concessa alla P.A. committente di sciogliersi, mediante la procedura prevista dall'art. 136 D. Lgs. n. 163 del 2006, espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica, governata dalla disciplina civilistica (In tal senso Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 21740 del 27/10/2016).
❖ Quanto al secondo profilo del motivo di gravame in commento, effettivamente il Tribunale, nella valutazione dei contrapposti inadempimenti, ha ritenuto più grave quello dell'APPALTATORE, statuendo che “l'inadempimento (come detto, pacifico) del committente rispetto all'obbligo di contabilizzazione dei lavori eseguiti non può essere qualificato alla stregua di un inadempimento di non scarsa importanza del tipo richiesto dall'art. 1455 c.c. per fondare la dichiarazione di risoluzione del contratto”, pur avendo rilevato che “… se si ha riguardo alla successione temporale degli eventi che hanno seguito l'aggiudicazione definitiva all'ATI temporanea e la stipula del contratto di appalto, risulta evidente che la sospensione dei lavori presso il cantiere da parte della ditta esecutrice è dipesa dalla mancata contabilizzazione dei lavori sino a quel momento eseguiti, pur in una loro fase iniziale […]”.
❖ Procedendosi, dunque, a valutare se gli inadempimenti imputati al siano da qualificare effettivamente di non scarsa Parte_1 importanza - come evidenziato dall'APPELLANTE INCIDENTALE, contrariamente a pagina 14 di 47 quanto ritenuto dal giudice di prime cure - occorre osservare che i medesimi sono due:
a) il mancato rilievo dell'errore progettuale relativo allo scatolare;
b) la mancata contabilizzazione delle opere, pur a fronte dell'esecuzione delle stesse.
Sub a) Quanto alla sussistenza del preteso grave errore di progettazione, in linea generale il Collegio osserva che, ai sensi del Codice Appalti del 2006, vigente ratione temporis, la stazione appaltante aveva l'obbligo di predisporre un progetto esecutivo dettagliato, completo e cantierabile, dovendo ritenersi responsabile per i danni causati da errori o omissioni del progetto esecutivo, idonei a pregiudicare la realizzazione o l'utilizzazione della opera.
Correlativamente, l'appaltatore era tenuto a rilevare, nei limiti delle sue capacità tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo, eventuali carenze ed errori, nelle disposizioni impartitegli dal Committente o dal
Direttore dei Lavori nominato dal primo, rientrando nei suoi obblighi l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio, ove manchi una diversa previsione contrattuale.
La Corte di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 22036 del 17/10/2014 e Sez. 2,
Sentenza n. 1981 del 02/02/2016), al cui orientamento questa Corte di merito ritiene di aderire, afferma che “l'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Ne consegue che l'appaltatore,
pagina 15 di 47 quand'anche si attenga ad un progetto predisposto dal COMMITTENTE ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, ferma la possibile corresponsabilità dell'amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dal nei Parte_6 cui confronti è configurabile una responsabilità esclusiva solo se essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione”.
La S.C. ha, però, precisato sul punto che “secondo consolidato indirizzo, perché
l'appaltatore sia degradato a nudus minister del committente (o del progettista/direttore dei lavori) è necessario che il committente, da lui reso edotto di eventuali carenze ed errori di progettazione, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto (Cass. 15/06/2018, n. 15732)” (Cass. Sez. 3 Ordinanza n.
34530 dell'11/12/2023). Pertanto, “l'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo dei vizi dell'opera derivanti dallo stesso progetto sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al committente, sia se non li abbia rilevati ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche” ed è “invece esentato da responsabilità se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come "nudus minister" per le insistenze del committente a rischio del medesimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10550 del 02/08/2001 ed in senso conforme Sentenza n. 1294 del 29/01/2003).
Tanto premesso, nella fattispecie, come osservato dal CTU, “le carenze progettuali indicate a pagina 2 della citazione riguardano il dimensionamento del
pagina 16 di 47 manufatto scatolare in cementa armato progettato per l'intubamento del fosso della Tabellata nel tratto sottostante la strada. In particolare, nella citazione, si afferma che il tempo di corrivazione sia sovrastimato e di conseguenza sia sottostimata la curva pluviometrica, la portata massima e quindi anche il dimensionamento dello scatolare”.
Lo stesso CTU - dopo aver rappresentato che “le carenze progettuali indicate a pagina 2 della citazione riguardano il dimensionamento del manufatto scatolare in cemento armato progettato per l'intubamento del fosso della Tabellata nel tratto sottostante la strada” - ha accertato che “le dimensioni di progetto dello scatolare non sono sufficienti per smaltire la possibile onda di piena con tempi di ritorno duecentennale e questo vuol dire che lo scatolare può andare in pressione e provocare esondazioni con allagamento delle aree circostanti. Tale esondazione, tenuto conto della presenza di due modeste vasche di esondazione, può raggiungere qualche decina di centimetri di altezza e ciò può provocare danni, ma non tali da costituire rischi per l'incolumità e sicurezza pubblica. Una variante sarebbe stata necessaria. Il maggior costo dell'opera sarebbe stato di circa €
30.000,00”.
L'Ausiliario, chiamato a chiarimenti, ha, inoltre, precisato che:
• “non essendo le dimensioni di progetto sufficienti per smaltire l'eventuale onda di piena, possono verificarsi esondazioni e di conseguenza allagamenti del bacino delle acque che si collettano nello scatolare vale a dire dell'area urbanizzata” con la possibilità di propagazione degli allagamenti nelle aree a valle aumentandone il rischio idraulico;
• tenuto conto del fatto che la rete fognaria presente nel bacino imbrifero era stata progettata per eventi alluvionali con tempo di ritorno inferiori a duecento anni, “per eventi alluvionali con tempo di ritorno di duecento anni le dimensioni
pagina 17 di 47 dello scatolare realizzato non sono sufficienti e danno luogo ad esondazioni con battente fino a venti/trenta centimetri”, con riferimento ad allagamenti stradali;
• lo scatolare, dunque, avrebbe dovuto essere progettato per il deflusso, con relativo franco di sicurezza, delle portate che si verificano per eventi alluvionali con tempo di ritorno non inferiori a duecento anni.
Occorre, preliminarmente, osservare che, nella richiesta in data 8.07.2011 di offerta per l'appalto dei lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri per l'isolato 61 dell' del Comune di Castelfranco CP_9 di Sotto - procedura negoziata (art. 57 comma 6 del D. Lgs n. 163 del
12.04.2006) era previsto che “il progetto con tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del DPR 207/2010, nonché i modelli per la presentazione delle offerte e per le dichiarazioni, in formato pdf e contenuti in un CD-Rom” avrebbero potuto essere acquisiti direttamente presso lo Controparte_10
Pertanto, poiché la verifica del progetto di un'opera pubblica ai sensi del D. Lgs.
163/2006 era un passaggio obbligatorio e strutturato, disciplinato principalmente dagli artt. 93 e 112 del predetto Codice Appalti e dagli artt. 44-59 del DPR
207/2010 (Regolamento attuativo), l'APPALTATORE non avrebbe potuto agire per la risoluzione ex art. 1453 c.c., facendo valere l'inadempimento della committenza nella precedente fase di gara, a fronte dell'avvenuta conclusione del contratto di appalto, “poiché rientra tra i suoi obblighi di diligenza controllare la validità tecnica del progetto e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, ai fini dell'adozione di varianti in corso d'opera, in adempimento del dovere di collaborazione che presiede allo svolgimento del rapporto (Cass., sez. 1, 15/2/2021, n. 3839)” (In tal senso Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 27830 del 28/10/2024).
Infatti, “in caso di appalto pubblico, poiché la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche
pagina 18 di 47 geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, l'appaltatore è tenuto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente e risponde dei vizi e delle deficienze dell'opera, pur se ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione, eccezion fatta per quelle condizioni geologiche non accertabili con
l'ausilio di strumenti e conoscenze normali che costituiscono la c.d. sorpresa geologica” (Sempre Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 27830 del 28/10/2024).
Nondimeno nella fattispecie, il CONSORZIO STABILE ha proposto domanda di risoluzione del contratto non per l'esistenza di vizi progettuali, bensì per il mancato rilievo di varianti progettuali da parte della STAZIONE APPALTANTE e per questo, domanda deve ritenersi ammissibile.
Ciò posto, rileva la Corte che, attese le predette carenze progettuali, come accertate dal CTU, se, da un lato, il COMMITTENTE avrebbe dovuto, quantomeno, rilevare in sede esecutiva la necessità di varianti in corso d'opera per sopperire a tali carenze, dall'altro, l'APPALTATORE avrebbe dovuto, oltre a procedere al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, segnalare dette carenze, avendo escluso esso stesso di essere stato un nudus minister (cfr. comparsa di costituzione in appello a pag. 18).
Ebbene, il ha allegato di aver cercato invano di sottoporre Controparte_1 la questione al Direttore dei Lavori e di avere, quindi, col medesimo un confronto tecnico, dopo avergli segnalato la criticità del progetto e risulta che, effettivamente, con lettera raccomandata in data 26/07/2012, avente ad oggetto
“Lavori di realizzazione di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri per
l'isolato 61 ed isolato 63 dell' del Comune di Castelfranco di Sotto - CP_9
Denuncia di grave errore progettuale - Istanza di risoluzione contrattuale”,
l'APPALTATORE avesse segnalato alla STAZIONE APPALTANTE, sulla base della relazione tecnica dell' Ing. incaricato dalla impresa esecutrice dei Per_3 lavori “un grave errore progettuale che compromette CP_4
pagina 19 di 47 irreparabilmente la collaudabilità dell'opera ed anzi evidenzia come la stessa, se realizzat[a] così come previsto, comporterebbe seri e concreti rischi per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, di cui la scrivente non intende assumersi alcuna responsabilità realizzativa”.
In tale missiva era stato evidenziato che tale errore tecnico era rappresentato dalla sottostima della portata massima, che avrebbe “comportato una sostanziale sottostima delle dimensioni dello scatolare necessario al corretto deflusso della portata duecentennale con opportuno franco” e che ciò costituiva una “circostanza oggettiva che impedisce la realizzazione dell'opera, così come progettata”.
Essendo pacifica la mancanza di varianti in corso d'opera da parte della per rimediare alla carenza di progettuale inerente alle Controparte_11 dimensioni del manufatto scatolare in cemento armato, l'inadempimento in esame
è, dunque, effettivamente imputabile al . Parte_1
Sub b) Con riguardo, invece, alla mancata contabilizzazione delle opere eseguite
è opportuno considerare che il prima di tale missiva, per il Controparte_1 tramite dell'impresa delegata aveva già eseguito alcune CP_4 lavorazioni, tanto che il G.I. aveva chiesto al CTU di accertare quali fossero e poi in sentenza ne ha stabilito la remunerazione con la complessiva somma di €
22.572,33, oltre interessi legali e di mora, come previsti dall'art. 17 del contratto di appalto.
L'Ausiliario ha proceduto, al riguardo, “facendo riferimento al computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto e, per quanto riguarda le quantità, al libretto delle misure sottoscritto dall'incaricato della Direzione Lavori (allegato 2c alla citazione), considerato valido solo per le quantità indicate” ed ha individuato le opere eseguite come segue:
pagina 20 di 47 - codice 1-a-00: 50% delle opere previste per la sicurezza, per un importo di €
10.000,00;
- codice 1-a-01: fino alla quota di progetto, mc 5.492,23, per un Parte_7 importo di € 5.492,23;
- codice 1-a.09: demolizione di recinzione, ml 23, per un importo di € 720,00;
- codice 1-a.10: ricostruzione di recinzione, ml 43, per un importo di € 5.160,00;
- codice 1-a.11: formazione di recinzione con pali e rete metallica, ml 25, per un importo di € 2.000,00;
- codice 3-c.01: fornitura e posa in opera di tubo in gres per fognatura nera civile ed industriale (tale opera non è stata realizzata a regola d'arte, rendendo necessario un successivo intervento il cui onere è valutato in € 3.000,00, in quanto non è stato posto in opera il pozzetto n.17, come previsto in tale voce del computo metrico estimativo allegato al contratto, ma è stato posto in opera un diaframma di isolamento che successivamente è stato necessario rimuovere per il collegamento alla tubazione in progetto);
- calcificazione in situ del sottofondo stradale con stabilizzazione a calce al 3% per uno spessore di 50 cm (tale opera non è stata realizzata in conformità alla regola dell'arte e non è possibile un intervento integrativo ed efficace per migliorare le caratteristiche essendo la soluzione migliore rappresentata dalla ricalcificazione, come è stato scelto di fare, per un costo di € 92.888,25).
Nella relazione dello stato dl consistenza dei lavori e dell'inventario dei materiali, delle opere previsionali e degli impianti presenti in cantiere, in data 8.01.2013, anche il D.L. aveva classificato i lavori eseguiti dall'ATI come segue:
1) Scotico e ripulitura eseguito con mezzi meccanici delle aree destinate alla viabilità ed ai parcheggi (eseguita in conformità al progetto);
pagina 21 di 47 2) Demolizione e ricostruzione del muro di cinta lungo la strada e della recinzione con rete metallica e pali della proprietà - (eseguita in Pt_8 CP_12 conformità al progetto);
3) Stabilizzazione dei terreni con la calce delle aree destinate alla viabilità ed ai parcheggi (non eseguita a regola d'arte).
Come si può notare, trattasi di opere differenti dall'opera idraulica in relazione alla quale il aveva evidenziato la criticità del progetto, Controparte_1 rappresentata, come detto, dal manufatto scatolare in cemento armato progettato per l'intubamento del fosso della Tabellata, nel tratto sottostante la strada.
L'APPALTATORE aveva, quindi, il pieno diritto di ottenere il corrispettivo per l'avvenuta esecuzione, tuttavia, delle sole opere eseguite a regola d'arte, che la
STAZIONE APPALTANTE avrebbe dovuto contabilizzare.
Per contro, il non avrebbe dovuto contabilizzare le opere Parte_1 non eseguite a regola d'arte rappresentate da:
• Mancata posa in opera del pozzetto n.17
• Stabilizzazione dei terreni con la calce delle aree destinate alla viabilità ed ai parcheggi.
Il CTU ha riportato nella seguente tabella il computo metrico delle lavorazioni eseguite e la loro quantificazione sulla scorta dei prezzi di contratto:
pagina 22 di 47 Lo stesso CTU ha, poi, concluso affermando che, tenuto conto dei maggiori oneri sostenuti dalla convenuta per l'allacciamento del pozzetto 17, le lavorazioni effettuate, sopra indicate, potessero essere quantificate in € 25.572,33 - €
3.000,00 = € 22.572,33 (vetiduemilacinquecentosettantadue,33).
Del resto, anche dovendo ritenersi la risoluzione imputabile al CONSORZIO
STABILE, per quanto infra argomentato, le prestazioni già eseguite a regola d'arte, essendo rimaste in capo alla STAZIONE APPALTANTE, avrebbero dovuto essere remunerate, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire, fino alla risoluzione del contratto, l'equilibrio tra le reciproche prestazioni delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione di una di esse ovvero di quella che aveva comunque beneficiato, seppure in parte della prestazione della controparte, ove si consideri che lo stesso art. 1458 c.c. prevede che la risoluzione del contratto per inadempimento abbia effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Gli inadempimenti imputati al sono, dunque, entrambi Parte_1 sussistenti, nei termini sopra esposti, anche se il motivo in commento si incentra non tanto su tale aspetto, quanto, piuttosto, sulla ritenuta scarsa importanza dei medesimi, ai fini della auspicata imputabilità della risoluzione del contratto alla stessa STAZIONE APPALTANTE.
❖ Occorre, quindi, accertare se il primo giudice abbia correttamente valutato gli opposti inadempimenti, ove si consideri che, nella fattispecie, sussistono inadempimenti anche a carico del rappresentati da: Controparte_1
➢ Interruzione dei lavori relativi alla fognatura nera (corrispondendo la parte realizzata a circa il 20% dell'intera fognatura prevista dal capitolato d'appalto e non essendo stata la stessa eseguita in conformità alle previsioni del progetto allegato al contratto d'appalto, per la mancanza del pozzetto intermedio di pagina 23 di 47 ispezione, siglato con il n. 17 sulla tavola di progetto, avendo reso necessario un successivo intervento il cui onere è valutato in € 3.000,00);
➢ Calcificazione in situ del sottofondo stradale con stabilizzazione a calce al
3% per uno spessore di 50 cm (opera non realizzata a regola dell'arte senza possibilità di un intervento integrativo ed efficace per migliorare le caratteristiche, essendo la soluzione migliore rappresentata dalla ricalcificazione, come è stato scelto di fare, per un costo di € 92.888,25).
Stando così le cose, correttamente il primo giudice ha proceduto ad una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti dei contraenti, per valutare la gravità degli inadempimenti del . Parte_1
❖ Passando quindi alla disamina della correttezza o meno della valutazione nel merito della gravità dei reciproci inadempimenti, come effettuata dal giudice di prime cure, ritiene la Corte che l'interruzione dei lavori da parte dell'impresa esecutrice delegata dal - anche se correlata agli Controparte_1 inadempimenti della APPALTANTE – sia stata effettivamente illegittima. Pt_3
Il rifiuto di adempiere, come reazione ad un primo inadempimento, deve, infatti, essere ispirato ai canoni di buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e non deve, quindi, contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, ma essere ragionevole e logico in senso oggettivo, dovendo trovare concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata.
Sul punto, la Corte di legittimità ha affermato che la sospensione di una prestazione deve essere proporzionata all'inadempimento della controparte e che la valutazione di detta proporzionalità debba essere effettuata in termini oggettivi, con riferimento, cioè, all'intero equilibrio del contratto ed al criterio di buona fede (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 21315 del 14/09/2017).
pagina 24 di 47 Ebbene, nella fattispecie, l'interruzione dei lavori non appare proporzionata ai predetti inadempimenti della STAZIONE APPALTANTE (mancato rilievo dell'errore progettuale relativo allo scatolare e mancata contabilizzazione delle opere) e quindi non può ritenersi conforme a buona fede.
➢ In primo luogo, come osservato dal CTU, l'incidenza concreta dell'errore di progettazione dello scatolare a cui porre rimedio con variante in corso d'opera, non è da ritenere di rilevante entità, anche perché “negli ultimi anni si sono verificati vari casi di esondazioni di corsi d'acqua tombati il più delle volte a causa del loro mancato o cattivo mantenimento”.
Lo stesso CTU ha, infatti, rilevato che la stessa previsione di corrette dimensioni dello scatolare per smaltire la possibile onda di piena con tempo di ritorno duecentennale avrebbe comunque presupposto “il corretto mantenimento dell'opera da parte dell'ente gestore che ne deve garantire la funzionalità idraulica, con periodiche operazioni di sorveglianza ed ispezione”, proprio perché
“in mancanza della corretta manutenzione” avrebbero potuto “verificarsi intasamenti e riduzioni della sezione utile di deflusso con conseguente aggravio del rischio di pericolosità dell'opera idraulica” ma non per l'incolumità fisica delle persone.
Anche se il contratto di appalto per cui è lite è stato concluso in data 11/12/2012, quando era in vigore la Legge Regione Toscana n.21 del 21 maggio 2012, che, all'articolo 1 comma 2, vietava i tombamenti dei corsi d'acqua nella fattispecie risultano rilasciate le autorizzazioni delle autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità. Tale legge è stata abrogata dall' art. 24 della L.R.T. n. 41 del
24 luglio 2018, la quale all'art. 4 comma 2 prevede che, proprio al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la Regione, nell'ambito del rilascio della concessione demaniale, detta indirizzi ai concessionari di cui all'articolo 6 per la realizzazione degli interventi di adeguamento dei tratti coperti dei corsi pagina 25 di 47 d'acqua atti a garantirne la funzionalità idraulica e la riduzione del rischio, nonché
a consentirne la manutenzione.
Sul punto il CTU, già nella prima relazione, aveva posto l'accento sulla mancanza di pericolo per la pubblica incolumità, precisando che:
• “le dimensioni di progetto dello scatolare non sono sufficienti per smaltire la possibile onda di piena con tempi di ritorno duecentennale e questo vuol dire che lo scatolare può andare in pressione e provocare esondazioni con allagamento delle aree circostanti. Tale possibile esondazione è attenuata, anche se in modesta misura, se si tiene conto dei due bacini di esondazione rappresenti nelle tavole di progetto. L'allagamento conseguente può provocare danni ma non a tali livelli da costituire rischi per l'incolumità e la sicurezza pubblica”;
• le possibili esondazioni riconducibili alle ridotte dimensioni dello scatolare
“possono raggiungere circa venti/trenta centimetri di altezza e conseguentemente possono causare danni agli edifici, alle infrastrutture, agli impianti delle attività economiche ma non pregiudicano l'incolumità fisica delle persone”.
Inoltre, anche a voler considerare che alla STAZIONE APPALTANTE sia imputabile la mancata predisposizione di una variante progettuale in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 D.Lgs. 163/2006, tale da porre rimedio al medesimo vizio progettuale, le valutazioni espresse dal CTU in sede di chiarimenti - circa l'insufficienza delle dimensioni dello scatolare di progetto per smaltire l'eventuale onda di piena e la conseguente possibilità di esondazioni ed allagamenti non solo del bacino delle acque che si collettano nello scatolare e cioè dell'area urbanizzata, ma anche delle aree a valle, con aumento del rischio idraulico - non sono, sul punto, dirimenti.
Infatti, anche se tutte le acque del bacino avrebbero dovuto essere convogliate, mediante il sistema fognario, nello scatolare, le cui dimensioni avrebbero dovuto pagina 26 di 47 essere tali da garantirne il deflusso - posto che “l'allargamento della sezione avrebbe ridotto il rischio idraulico della lottizzazione e non avrebbe aumentato, in modo rilevante, il rischio a valle” della medesima - resta il fatto che lo stesso
Ausiliario, in sede di chiarimenti, considerate la destinazione d'uso dell'area, la morfologia del bacino, la moderata altezza del battente e la possibile velocità della corrente - pur avendo affermato che, “le possibili esondazioni conseguenti possono raggiungere circa venti/trenta centimetri di altezza e conseguentemente possono causare danni agli edifici, alle infrastrutture, agli impianti delle attività economiche ma non pregiudicano l'incolumità fisica delle persone” - ha posto l'accento anche sul “corretto mantenimento dell'opera da parte dell'ente gestore che ne deve garantire la funzionalità idraulica, con periodiche operazioni di sorveglianza ed ispezione”, tanto che “negli ultimi anni si sono verificati vari casi di esondazioni di corsi d'acqua tombati il più delle volte a causa del loro mancato
o cattivo mantenimento”.
In altri termini, la violazione della normativa regionale sopra indicata da parte della STAZIONE APPALTANTE non riveste in concreto, una rilevante offensività nel concorso di tutte le condizioni sopra esaminate e, quindi, la mancata predisposizione di una variante in corso d'opera non può integrare un inadempimento di non scarsa importanza.
Occorre ulteriormente osservare che la stessa verifica del progetto giustifica, nel concorso delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto solo se ritenuto inadempimento prevalente su altre e contrapposte inadempienze e sempreché renda praticamente impossibile l'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore, dovendosi, invece, escludere che una tale violazione possa essere considerata, in sé e per sé, come causa di sospensione o di improseguibilità dell'opera.
pagina 27 di 47 Nella fattispecie, come sopra rilevato, la prosecuzione dell'opera ovvero la realizzazione della rete fognaria presente nel bacino imbrifero progettata per eventi alluvionali con tempo di ritorno inferiori a duecento anni, non era affatto compromessa, stante anche il rilascio delle prescritte autorizzazioni.
In particolare, il Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio, acquisito il parere della
Provincia di Pisa, dopo aver rilasciato il N.O. alle condizioni impartite, aveva successivamente rilevato soltanto quanto segue:
In altri termini, era stato posto l'accento sul materiale con cui era stato costruito lo scatolare e non anche sulle sue ridotte dimensioni.
La stessa impresa incaricata della esecuzione dei lavori aveva auspicato CP_13 la sostituzione dei tubi in cls con tubazione corrugata in HDPE (polietilene alta densità) da 8 KN, “a parità di resistenza e portata”, senza denunciare, quindi,
l'insufficienza delle dimensioni dello scatolare.
Peraltro, tale opera idraulica – in relazione alla quale era stato eseguito solo lo scavo - avrebbe inciso solo su un tratto in allungamento del tombamento del fosso già esistente che attraversava l'area industriale/artigianale, mentre l'opera, nel suo complesso, non era stata collaudata, anche perché, come di seguito evidenziato, la realizzazione del sottofondo stradale mediante trattamento a calce delle terre non era risultato adeguato, né in termini di requisiti prestazionali, ai sensi della Norma CNR UNI, né per lo spessore e la qualità del trattamento.
Infine, i lavori relativi alla fognatura bianca non erano stati neppure cominciati, né era stato prodotto un cronoprogramma dei lavori.
pagina 28 di 47 ➢ In secondo luogo, il non avrebbe potuto pretendere la Controparte_1 contabilizzazione delle opere non eseguite a regola d'arte, ove si consideri, da un lato, che l'opera, nel suo complesso, non era stata collaudata, perché i lavori relativi alla fognatura nera non erano stati ultimati, corrispondendo la parte realizzata a circa il 20% dell'intera fognatura prevista dal capitolato d'appalto, né eseguiti, per tale parte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, non corrispondendo alle previsioni del progetto allegato al contratto d'appalto, per la mancanza del pozzetto intermedio di ispezione n 17 e dall'altro, che neppure la calcificazione in situ del sottofondo stradale con stabilizzazione a calce al 3% per uno spessore di 50 cm era stata realizzata a regola dell'arte, avendo invece richiesto un intervento di ricalcificazione per un costo di € 92.888,25.
In conclusione, risulta, quindi, corretta la ritenuta scarsa importanza dell'inadempimento del , con riferimento sia alla mancata Parte_1 contabilizzazione delle opere, pur a fronte della esecuzione di alcune di esse a regola d'arte, sia al mancato rilievo dell'errore progettuale relativo allo scatolare, posto che l'inadempimento preponderante avente efficacia causale ai fini della risoluzione del contratto di appalto per cui è lite non è quello della STAZIONE
APPALTANTE, nei termini sopra indicati, bensì quello dell'APPALTATORE, in quanto l'opera risultava eseguibile, nonostante le carenze progettuali ed avrebbe dovuto essere eseguita complessivamente a regola d'arte.
Pertanto, si deve ritenere grave e preponderante l'inadempimento dell'APPALTATORE, non solo per la interruzione dei lavori relativi alla fognatura, ma anche per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di stabilizzazione a calce di terreni destinati alla viabilità e parcheggi.
Essendo, come accertato dal CTU, il processo esecutivo di tale lavorazione estremamente delicato, sia per la scelta dei materiali, sia per le miscelazioni e soprattutto per la tempistica da rispettare (posto che stabilizzazione era pagina 29 di 47 necessaria per consolidare tratti di terreno a forte componente limo-argillosa, al fine di ottenere piani di posa e rilevati, con elevate capacità portanti e stabili nel tempo) e avendo dovuto la corretta esecuzione di tutte le fasi del processo di tale lavorazione essere costantemente verificata, il mancato rispetto, da parte dell'APPALTATORE, delle prescrizioni relative a tutte le varie fasi esecutive della stabilizzazione in questione, nella valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, risulta essere di non scarsa importanza.
Esso, infatti, ha inciso sui terreni destinati a parcheggio, compromettendone la stabilità e la resistenza, mentre, invece, le ridotte dimensioni della fognatura acque bianche in cls armato (scatolare) - pur se inadeguate ed inidonee ad evitare allagamenti del bacino dove l'opera idraulica era collocata ed a valle della stessa – non hanno posto in pericolo l'incolumità delle persone e non sono state tali da compromettere il rilascio delle autorizzazioni degli Enti preposti, che di fatto le hanno poi rilasciate.
La valutazione dei contrapposti inadempimenti sotto il profilo del criterio eziologico-causale e di quello proporzionale consente, dunque, di ritenere più grave come ha correttamente ritenuto il giudice di prime cure, quello del deponendo a favore di quest'ultimo solo il criterio Controparte_1 cronologico-temporale, che però per quanto detto risulta recessivo, ove si consideri altresì che la recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che la valutazione comparativa degli inadempimenti contrattuali reciproci
“non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale” (Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 14030 del 26/05/2025).
pagina 30 di 47 Il primo motivo di appello incidentale, in commento è, dunque, inidoneo a scalfire l'impugnata sentenza, che quindi merita di essere confermata.
I RESTANTI MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE
B. Col secondo motivo di gravame incidentale - subordinato al primo - la
MANDATARIA assume di aver proceduto alla corretta quantificazione delle somme e ripropone per questo, la domanda di risarcimento del danno (capi 3 e 4 del dispositivo, pagg. 14 – 15 sentenza).
La censura è infondata ed assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al primo motivo di appello incidentale e quindi le opere eseguite a regola d'arte devono essere pagate dal nella misura accertata dal CTU e così Parte_1 come disposto dal Tribunale e cioè per complessivi di € 22.572,33, di talché, sul punto, la sentenza impugnata va confermata.
Essendo, infatti, l'inadempimento del contratto imputabile al CP_1
, quest'ultimo non ha diritto ad alcun risarcimento.
[...]
B. Col terzo motivo di gravame incidentale – sempre subordinato al primo - la lamenta il mancato scioglimento del contratto di appalto per mutuo Parte_9 dissenso o per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni (capi del dispositivo nn. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13, pagg. 11 – 15 sentenza), invocando l'orientamento minoritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale se entrambe le parti chiedono la risoluzione, il giudice non è obbligatorio accertare una colpa specifica, potendo accertare l'impossibilità sopravvenuta del contratto ex art. 1453 comma 2, c.c.
Il motivo va respinto per le assorbenti considerazioni svolte in ordine al primo motivo di appello incidentale, ritenendo questa Corte di aderire all'orientamento maggioritario secondo cui occorre valutare quale inadempimento sia prevalente ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento.
L'APPELLO PRINCIPALE
pagina 31 di 47 Passando, dunque, alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è in parte fondata.
Col primo motivo di gravame la denuncia error in Controparte_11 procedendo, nullità del punto 1 del dispositivo della sentenza appellata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e 111 comma 6
Costituzione, in relazione all'art. 100 c.p.c., nonché per motivazione apparente, violazione e falsa applicazione dell'art. 37 comma 16 D. Lgs n. 163/2006 (di seguito codice appalti per brevità) e dell'art. 1306 c.c.
Deduce, in particolare, il che il giudice di prime cure non Parte_1 abbia motivato relativamente al punto 1 del dispositivo, con il quale ha dichiarato la carenza del proprio interesse ad agire in via riconvenzionale, nei confronti della non avendo esposto “le ragioni di diritto” indicate dall'art. 132 CP_3 comma 1 n. 4 c.p.c.
L'unico “argomento” in qualche misura correlato a quello dell'interesse ad agire del , sarebbe, a detta di quest'ultimo, rappresentato dal Parte_1 capo nel quale si affronta la questione della legittimazione attiva del CP_1
ad agire per conto della ma si tratterebbe, tuttavia, di
[...] CP_3 profili distinti.
In via preliminare, il Tribunale ha, sul punto, così argomentato: “La giurisprudenza, civile ed amministrativa, avendo cura di precisare che la singola impresa mandante facente parte dell' può agire in giudizio personalmente, Pt_4 ha di fatto confermato la legittimazione ad agire della mandataria, assumendo la stessa su di sé la rappresentanza esclusiva anche processuale dell'associazione costituita (in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 02/11/2017, n. 26072;
pagina 32 di 47 Consiglio di Stato, sez. V, 12/02/2013, n. 799; Consiglio di Stato, sez. V,
15/10/2010, n. 7524; come richiamate da Tribunale Latina sez. I, 15/01/2019,
n.121); legittimazione che, sulla scorta di quanto ora detto, non può che ritenersi sussistente anche nel caso che ci occupa. E ciò anche in forza proprio di quanto contenuto nell'ora richiamato contratto di mandato, laddove si fa riferimento ad una rappresentanza (anche processuale) che si protrae sino all'estinzione di ogni rapporto a questo inerente, comprendendo, per ciò solo, anche ogni e qualsivoglia controversia inerente al rapporto stesso, quale è, all'evidenza, anche quella oggi in esame”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che da tale motivazione non si possa ricavare, neppure per implicito, quella che sorregge la ritenuta carenza di interesse ad agire del nei confronti della mandante dell'ATI, Parte_1 CP_3
posto che il MANDATARIO ovvero il è stato
[...] Controparte_1 ritenuto l'unico legittimato, solo dal lato attivo, sul presupposto del rapporto di mandato.
La sentenza impugnata è, dunque, nulla in parte qua, per avere accertato la carenza di interesse di agire del nei confronti di Parte_1 CP_3 senza alcuna motivazione, ove si consideri che “la motivazione è
[...] solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass Sez. 1 -
Ordinanza n. 1986 del 28/01/2025).
Occorre, quindi, procedere all'esame della domanda riconvenzionale proposta dall'APPELLANTE nei confronti di la quale essendo rimasta CP_3
pagina 33 di 47 contumace, non ha riproposto l'eccezione di carenza di interesse ad agire della
STAZIONE APPALTANTE nei suoi confronti. La questione, tuttavia, attiene ad una condizione dell'azione (la carenza di legittimazione passiva di e CP_3 pertanto è esaminabile d'ufficio, essendo stati allegati gli elementi di fatto a suo supporto.
Ebbene, dal canto proprio, il sostiene di avere d'interesse a Parte_1 proporre domanda riconvenzionale anche nei confronti della mandante dell'ATI
posto che l'art. 37 comma 6 D.Lgs. n. 163/2006 (applicabile CP_3 ratione temporis alla vicenda de qua) le riconosceva inequivocabilmente il diritto di “far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”, di talché la domanda riconvenzionale da esso spiegata non poteva che essere proposta nei confronti di tutti i membri del raggruppamento.
Peraltro, sempre a detta del , la mancata vocatio in ius della Parte_1 avrebbe determinato l'applicazione della previsione di cui all'art. CP_3
1306 comma 1 c.c., secondo cui “la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido ... non ha effetto contro gli altri debitori” e considerato che la domanda azionata giudizialmente, qui riproposta, riguarderebbe una somma superiore (€ 365.444,47) rispetto a quella portata dalla polizza cauzionale Contr prestata da (€ 310.770,10), esso APPELLANTE non avrebbe potuto opporre la statuizione giudiziale a sé favorevole nei confronti della e darne CP_3 esecuzione (ad esempio, qualora il risultasse incapiente). Controparte_1
Ciò posto, il Collegio osserva in primo luogo che le imprese mandanti associate in
RTI sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, nel qual caso la loro responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o Parte_1 capogruppo (In tal senso Cass Sez.
1 - Sentenza n. 12131 del 08/05/2025).
pagina 34 di 47 Nella fattispecie, non è stata neppure allegata l'avvenuta esecuzione di opere scorporabili da parte di di talché ben avrebbe potuto la CP_3
STAZIONE APPALTANTE agire anche nei suoi confronti, in solido con la
MANDATARIA, per tutte le opere oggetto di contratto, ove si consideri che l'art. 37 comma 1 del Codice appalti del 2006 distingueva espressamente tra RTI di tipo “verticale”, in cui un operatore economico era qualificato per eseguire la categoria prevalente (“lavori”), mentre gli altri per eseguire le categorie scorporabili (“lavori”) e RTI di tipo “orizzontale” in cui le categorie o tipologie di prestazioni erano considerate omogenee e, per la loro esecuzione, tutte le imprese del raggruppamento erano indistintamente qualificate.
Inoltre, l'art. 37 comma 5 D. Lgs n. 163/2006 prevedeva che:
• nel caso di RTI orizzontale, in presenza di attività eterogenee principali, la responsabilità tra le imprese del raggruppamento fosse pienamente solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori;
• nel caso di RTI verticale, la responsabilità delle mandanti fosse limitata alla esecuzione delle prestazioni secondarie di rispettiva competenza, come assunte e dichiarate in gara, mentre solo la responsabilità della mandataria dovesse essere estesa a tutte le prestazioni dell'appalto.
In particolare, in un'ATI verticale, la mandataria si occupava delle opere prevalenti, mentre le mandanti avrebbero dovuto eseguire quelle scorporabili, purché tutto fosse chiaramente previsto nei documenti di gara e le imprese coinvolte fossero qualificate per le categorie di loro competenza.
Nella fattispecie, l'ATI avrebbe dovuto realizzare lavori della categoria prevalente
OG3 (Edifici civili e industriali) per € 1.073.908,19 ed altre opere della categoria
OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, irrigazione) per € 739.120,11, senza, tuttavia, che quest'ultima categoria fosse stata definita scorporabile, tale dovendo pagina 35 di 47 intendersi quella avente ad oggetto una prestazione specialistica distinta dalla categoria prevalente.
Infatti, nulla è detto in proposito nel contratto di appalto e nella “richiesta di offerta per l'appalto dei lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
a scomputo degli oneri per l'isolato 61 dell' del comune di Castelfranco CP_9 di Sotto - procedura negoziata (art. 57 comma 6 del D.lgs 12.04.2006 nr. 163” con riferimento alle opere diverse da quelle costituenti oggetto della categoria prevalente, si stabilisce soltanto che le stesse non avrebbero potuto essere eseguite direttamente dall'affidatario, se privo delle relative adeguate qualificazioni, ma avrebbero potuto comunque essere subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, previa dichiarazione di subappalto da formulare in sede di autodichiarazione.
Ne deriva che – in difetto di espressa esplicita ripartizione delle opere delle due categorie tra le imprese dell'ATI - la STAZIONE APPALTANTE avrebbe potuto agire non solo nei confronti del , ma anche nei confronti di Controparte_1 CP_3 per tutte le opere previste in contratto a fronte delle responsabilità
[...] solidale esistente nei suoi confronti in capo a mandanti e MANDATARIA.
La domanda riconvenzionale del nei confronti di Parte_1 quest'ultima va, dunque, accolta negli stessi termini in cui è stata accolta nei confronti del a fronte del diritto della STAZIONE Controparte_1
APPALTANTE di procedere autonomamente anche nei confronti di CP_3
Come infra precisato in relazione al terzo motivo di gravame corretta è la somma di € 115.032,75 (€ 22.144,50 + € 92.888,25), riconosciuta dalla sentenza impugnata a favore del , a titolo di risarcimento del danno. Parte_1
pagina 36 di 47 Tale è dunque la somma dovuta alla STAZIONE APPALTANTE anche da CP_3 che dunque, va condannata, al riguardo, in solido col
[...] CP_1
.
[...]
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Col secondo motivo il denuncia error in iudicando, Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., in relazione all'art. 1460 c.c., nonché erroneità e contraddittorietà della motivazione ed errata e/o omessa valutazione degli atti di causa, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che fosse “pacifico” l'inadempimento (per quanto inidoneo a fondare la domanda di risoluzione contrattuale) alle proprie obbligazioni.
A detta dell'APPELLANTE, invece, un proprio “inadempimento” non sussisterebbe certamente, “per la semplice ragione che - come ha accertato il CTU nella propria relazione – alla data del 25.07.2012 (in cui si erano concluse le operazioni di stabilizzazione del terreno con calce, cfr. cap 12 teste d anche doc 15) ed Tes_1 entro la quale la DL avrebbe dovuto emettere gli atti contabili - a fronte di lavorazioni correttamente eseguite per € 22.572,33 vi erano lavori non collaudabili (ossia appunto quelli di calcificazione) che hanno determinato un danno (e dunque un credito) quantificato in € 92.888,25”.
Tali circostanze non sarebbero state inspiegabilmente considerate dal primo giudice, seppure puntualmente dedotte in sede di comparsa conclusionale in cui si
è affermato che “il lamentato “ritardo” (recte: la mancata) nell'emissione degli stati di avanzamento lavori era non solo giustificato, ma doveroso”. Ciò, a fronte del già conclamato inadempimento dell'APPALTATORE, che non era rappresentato dalla mancata presentazione del cronoprogramma (come ha ritenuto il Tribunale), quanto, piuttosto, dal grave ritardo accumulato dalla impresa esecutrice dei lavori, che legittimava – ai sensi dell'art. 1460 c.c. - il rifiuto all'adempimento pagina 37 di 47 della prestazione di pagamento posta a carico della deducente
[...]
la quale, dal canto proprio, non sarebbe stata affatto inadempiente. CP_11
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte in ordine al primo motivo di appello incidentale, ove si consideri che, anche a non voler tener conto della mancata contabilizzazione delle opere, resta l'inadempimento del Parte_1
, seppure non prevalente nell'economia del rapporto contrattuale,
[...] rappresentato dal mancato rilievo dell'errore di progetto ai fini dell'adozione di una variante. Ne deriva che l'eccezione ex art. 1460 c.c. avrebbe potuto ritenersi fondata solo in relazione alla incompleta esecuzione delle opere ed a quelle non eseguire a regola d'arte, ma non anche con riguardo a quelle regolarmente eseguite.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo il lamenta l'errore di giudizio in cui Parte_1 sarebbe incorso il Tribunale, in quanto - pur avendo ritenuto prevalente l'inadempimento dell'APPALTATORE e posto a suo carico la maggiore spesa occorsa per affidare ad altra impresa i lavori - ha ritenuto mancante la dimostrazione del quantum del risarcimento, denunciando al riguardo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., omessa valutazione dei fatti ed atti di causa, violazione e falsa applicazione del principio dispositivo e della domanda ed infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c..
A detta dell'APPELLANTE, invece, sarebbe stata fornita piena prova dei maggiori costi da esso sostenuti per l'esecuzione d'ufficio dell'opera scatolare, tanto che da un lato, il CTU ne aveva accertato l'importo in € 22.144,50 e dall'altro, il teste
(R.U.P.) aveva riferito di aver comparato le lavorazioni previste Testimone_2 dai due contratti di appalto (quello affidato all' e quello Controparte_14 affidato all' (capitolo 31) e di aver, quindi, “detratto”: Parte_10
pagina 38 di 47 - dal contratto di appalto concluso col le lavorazioni che Controparte_1 non erano previste nel contratto con l' (capitolo 32) per Parte_10 complessivi € 385.109,89;
- dall'importo dell'appalto affidato all' le opere non Parte_10 previste nel contratto con l'ATI CONSORZIO per € 19.320,00 (cap. 33). CP_1
Pertanto, a detta della STAZIONE APPALTANTE, la maggior spesa sostenuta per affidare nuovamente i lavori ex art. 138 D. L.gs n. 163/2006, al netto delle suddette detrazioni e dei rispettivi ribassi d'asta, avrebbe dovuto essere quantificata in € 365.872,30 (cap. 34), somma comprensiva di quanto indicato dal CTU come onere necessario per la ripetizione dell'operazione di stabilizzazione del terreno con calce.
Il Tribunale sul punto ha così argomentato: […] parimenti non può dirsi, invece, per le ulteriori somme che parte convenuta richiede di ottenere a titolo di Parte maggiori oneri relativi al nuovo appalto (si v. doc. n. 53 del Parte_10 fascicolo di parte convenuta), qualificati negli scritti difensivi di parte convenuta alla stregua di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di controparte, derivanti dall'aver dovuto affidare ad un'impresa terza la realizzazione delle lavorazioni non effettuate dall'A.T.I. aggiudicataria, giacché la quantificazione degli stessi in € 365.872,30 – pur trovando la propria base normativa in seno all'art. 138 del d.lgs. 163/06 (all'epoca vigente), in seno al quale si prevede l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori – proviene dal conteggio effettuato dallo stesso committente e non ha Parte_1 trovato riscontro probatorio alcuno nel presente giudizio. La domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, invero, consente all'istante di formulare unitamente alla stessa anche richiesta di risarcimento del danno da esso (dall'inadempimento) scaturente ma richiede, nondimeno, che tali danni
pagina 39 di 47 non siano soltanto allegati ma provati sia in punto di an che in punto di quantum”.
Il giudice di prime cure ha quindi accertato il credito del nei Parte_1 confronti del in proprio ed in qualità di mandatario di Controparte_1 CP_3 in misura pari a complessivi € 115.032,75 (€ 22.144,50 + € 92.888,25),
[...] al lordo dell'ammontare del credito riconosciuto in favore dell'ATI per i lavori eseguiti a regola d'arte (€ 22.572,33).
Ciò posto la Corte osserva quanto segue.
Il R.U.P. escusso quale teste, ha riferito di aver comparato le Testimone_2 lavorazioni previste dai due contratti di appalto (quello affidato all'
[...]
e quello affidato all' (capitolo 31) e di Controparte_14 Parte_10 avere, quindi, “detratto”:
- dal contratto di appalto concluso col CONSORZIO STABILE le lavorazioni che non erano previste nel contratto con l' (capitolo 32), per Parte_10 complessivi € 385.109,89;
- dall'importo dell'appalto affidato all' le opere non Parte_10 previste nel contratto con l' (cap. 33) per € 19.320,00. Controparte_14
Il predetto teste ha poi confermato che, al netto delle suddette detrazioni e dei rispettivi ribassi d'asta, la maggior spesa sostenuta per affidare nuovamente i lavori era stata da lui complessivamente quantificata in € 365.872,30, somma data dalla differenza tra l'importo dei lavori affidati nel secondo contratto e l'importo dei lavori affidati all'ATI in questione, detratti i lavori eseguiti dalla medesima e/o d'ufficio e detratte le lavorazioni non eseguite dall'ATI.
Ebbene tale prova dà spiegazione del doc. 53 prodotto dal Parte_1 sotto riprodotto:
pagina 40 di 47 Per questo, la stessa deve ritenersi inadeguata e quindi inidonea a supportare il preteso maggior danno patito dalla STAZIONE APPALTANTE a fronte della risoluzione del contratto d'appalto imputabile al a fronte Controparte_1 delle diverse stime effettuate sul punto dal CTU il quale ha accertato che:
• il costo della ricalcificazione è pari ad € 92.888,25;
• il maggior costo che avrebbe sostenuto la convenuta per l'esecuzione dell'opera idraulica in struttura scatolare in c.a. prefabbricato, al prezzo unitario, senza ribasso d'asta rispetto a quello che avrebbe sostenuto in caso di Parte realizzazione da parte dell'imprese incaricata dall' in struttura prefabbricata, è pari ad € 22.144,50.
Il tutto per un totale di € 115.032,75 (€ 22.144,50 + € 92.888,25).
La sentenza impugnata che ha riconosciuto tale somma al , Parte_1
a titolo di risarcimento del danno va, dunque, sul punto confermata anche sulla base della sopra estesa motivazione integrativa.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Col quarto motivo l'APPELLANTE PRINCIPALE denuncia errore di giudizio, per violazione e falsa applicazione dell'art. 138 D. Lgs n. 163/2006 e dell'art. 1223
pagina 41 di 47 c.c. nonché l'erroneità della sentenza appellata, per errata valutazione degli atti di causa e ne chiede la riforma anche nella parte in cui ha quantificato il pregiudizio patrimoniale da esso subìto in soli € 115.032,55, pari alla somma di € 22.140,50
(il maggior costo subito per l'esecuzione d'ufficio dell'opera che il CP_1
si rifiutò di eseguire) ed € 92.888,25 (il costo per la rinnovazione della
[...] stabilizzazione del terreno con calce).
Il assume infatti, di aver diritto al maggior onere di cui Parte_1 all'art. 138 comma 3 del codice appalti 2006 ovvero alla “maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori” - in € 365.872,30.
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte in relazione al motivo che precede avendo il giudice di prime cure correttamente quantificato la maggiore spesa necessaria per affidare a un'altra impresa il completamento dei lavori oggetto dell'appalto de quo.
V. La quinta critica alla sentenza impugnata è infondata.
Col motivo in argomento la STAZIONE APPALTANTE lamenta l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tribunale per violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c., laddove l'ha condannata alla refusione delle spese di lite a favore della denunciando altresì, difetto e contraddittorietà della motivazione. CP_3
Essendo per quanto detto, munita di legittimazione passiva e CP_3 responsabile in solido col in relazione alla domanda Controparte_1 riconvenzionale proposta anche nei suoi confronti, errata è stata la statuizione sulle spese, nel rapporto processuale tra le suddette parti, in quanto non avvenuta in base al principio di effettiva soccombenza. va dunque condannata in solido col alla CP_3 Controparte_1 rifusione delle spese di lite nella stessa misura liquidata in sentenza al capo 12, in riforma del capo 14 della sentenza impugnata.
pagina 42 di 47 Contr VI. ha chiesto, in ogni caso, di:
a) accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere in ripetizione dal tutte le somme pagate in eccesso rispetto alla effettiva Parte_1 consistenza del danno subito dal medesimo e riconducibile alla responsabilità del
Contraente;
b) accertare e dichiarare l'avvenuto svincolo della cauzione nella misura del
13,9% o in subordine del 10,31% o nella diversa misura quantificata in corso di causa, e per l'effetto dichiarare che in ogni caso la pretesa del beneficiario non può superare la soglia così determinata;
c) accertare e dichiarare l'obbligo del nonché dei Controparte_1 coobbligati e di tenerla CP_3 CP_4 Controparte_5 indenne da ogni somma che la stessa è tenuta a versare in esecuzione degli obblighi di garanzia, pronunciando tutte le condanne del caso e considerando l'avvenuto recupero da parte sua dell'importo di € 120.000,00.
Il Tribunale sul punto ha così deciso:
8) ACCOGLIE la domanda di regresso avanzata da e, per l'effetto, CP_2
9) CO, in solido tra loro, il la Controparte_1
, la la la Controparte_3 Controparte_5 CP_4
e a rimborsare a la somma da questa Persona_1 Persona_2 CP_2 eventualmente corrisposta (in forza dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. resa nelle date 15-16.02.2017) e/o da corrispondere (in forza di quanto previsto al punto n.
7 del dispositivo della presente sentenza) al Parte_1
10) CO, altresì, il a restituire a Parte_1 CP_2 quanto eventualmente dalla stessa già corrisposto in forza dell'ordinanza ex art.
186 ter c.p.c. del 31.07.2015, in eccedenza ai 115.032,75 euro, oltre interessi
pagina 43 di 47 legali dalla domanda al saldo, ora riconosciuti come dovuti ad esso
[...]
Parte_1
Tale pronuncia è stata resa sul presupposto del fatto che nel corso del primo Contr grado del giudizio, il G.I. aveva ingiunto, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., a ,
l'immediato pagamento, in favore del , dell'importo di € Parte_1
310.770,10 ed a fronte della CO del in proprio ed Controparte_1
Contr in qualità di mandatario di in solido con la garante , in forza CP_3 della polizza fideiussoria n. 01.000001119, a corrispondere alla
[...] la somma di € 115.032,75, oltre interessi legali dalla domanda al CP_11 saldo.
Non avendo S2C interposto appello avverso la sentenza di prime cure, di cui, anzi, ha chiesto la conferma e dovendo la stessa pronuncia ritenersi solo in parte nulla per difetto di motivazione e per il resto meritevole di conferma, anche in parte qua, non vi è luogo a provvedere sulle domande qui riproposte dalla predetta parte sub a) e c), essendosi il Tribunale sulle stesse già pronunciato.
Residua la domanda sub b), ma sul punto S2C non ha interposto appello per omessa pronuncia e quindi la stessa è inammissibile, anche perché non rimasta assorbita.
LE SPESE PROCESSUALI
A fronte della reciproca soccombenza delle parti costituite e Parte_1 sussistono i presupposti di legge per la compensazione tra Controparte_1 le medesime delle spese del doppio grado del giudizio, in ragione di 1/3, dovendo la residua parte seguire la maggiore soccombenza del e di Controparte_1 nella misura liquidata in dispositivo in relazione al valore della CP_3 controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio in quanto non svolta.
pagina 44 di 47 Contr Nel rapporto tra il e la , le spese del presente grado del Parte_1 giudizio, essendo stata sul punto la sentenza di prime cure confermata, devono seguire la soccombenza del primo, nella misura liquidata in dispositivo in relazione al valore della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio in quanto non svolta.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico del in Parte_1 ragione del 1/3 ed a carico del e di in solido Controparte_1 CP_3 tra loro, in ragione di 2/3.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 in capo al Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1 Controparte_3
e
[...] CP_4 Controparte_5 CP_2 [...]
avverso la sentenza n. 389/2023 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 14/03/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di e CP_3 CP_4 [...]
CP_5
2. ACCOGLIE in parte l'appello principale e per l'effetto DICHIARA la nullità parziale della sentenza impugnata nei termini di cui in parte motiva e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla stazione appaltante nei confronti di , CO quest'ultima alla rifusione in Controparte_15 favore di rifusione delle Parte_1
pagina 45 di 47 spese del primo grado del giudizio nella stessa misura liquidata nella sentenza impugnata al capo 12;
3. RESPINGE l'appello incidentale;
4. DICHIARA non luogo a provvedere sulle domande indicate in parte motiva, sub a) e c), ed inammissibile la domanda sub b);
5. DICHIARA le spese dei due gradi del giudizio compensate tra le parti costituite in ragione di 1/3 e CO l'appellante incidentale alla rifusione in favore del della restante Parte_1 parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 24.094,00 (€ 14.103,00
+ € 9.991,00) per compensi professionali, oltre rimborso sese generali al 15%,
Iva e Cap come per legge;
6. CO il alla Parte_1 Parte_1
Contr rifusione in favore della alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00, per compensi professionali, oltre rimborso sese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
7. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese del presente grado di giudizio tra il e Controparte_1 CP_15
;
[...]
8. PONE le spese di CTU per 1/3 a carico dell'appellante principale e per 2/3 a carico dell'appellante incidentale e di in solido tra loro;
Controparte_15
9. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo al Controparte_1
Firenze, camera di consiglio del 01.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 46 di 47 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 47 di 47