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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/08/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1811/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 9.7.2025, depositata in data 22.7.2025, emessa all'esito dell'udienza del 26.6.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del 15.5.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di PA n. 365/2024, pubblicata in data 13.5.2024 vertente
TRA
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cosenza alla Via delle Medaglie d'Oro, 42, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Catera che la rappresenta e difende giusta procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso in appello, depositata in allegato a detto ricorso;
-appellante -
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Vincenzo Belvedere e dall'Avv. Giuseppe De Masi ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec Email_1 nonché presso lo studio di quest'ultimo sito in Cosenza, via Padre Giglio, Pal.
2. CP_2
-appellato –
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di
Catanzaro
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la suddetta sentenza n. 365/2024 del Tribunale Ordinario di PA, pubblicata il
13.05.2024, nelle parti oggetto di impugnazione.
Con vittoria di spese, e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro Adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto: nel merito: rigettare in toto l'appello promosso dalla IG.ra
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza n.365/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di PA;
condannare la IG.ra al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore dei difensori distrattari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. del Procuratore Generale: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto il provvedimento impugnato, sui punti censurati, è congruamente motivato.”.
Premessa in fatto
1. Con ricorso depositato in data 29.06.2021, ha adito il CP_1
Tribunale di PA chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra il 19.07.2010, nonché la Parte_1 pronuncia di affido congiunto dei due figli minori. Ha, inoltre, domandato che
Pagina 2 di 15 venisse disposto a proprio carico un assegno di mantenimento mensile in favore dei due figli minori, pari ad euro 300 cadauno, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili, ma contestando le ulteriori avverse deduzioni e istanze.
In via preliminare ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
PA in favore di quello di Cosenza, essendo residente e domiciliata in Spezzano della Sila (comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Cosenza).
Nel merito ha evidenziato di aver chiesto, nel giudizio di separazione,
l'addebito della separazione a carico del marito per i plurimi maltrattamenti subiti dallo stesso in costanza del rapporto matrimoniale;
che il coniuge si è sempre disinteressato dei figli, tenendo nei loro confronti un comportamento autoritario e distaccato, lontano dagli interessi e dalle esigenze degli stessi. Ha inoltre evidenziato di essere insegnante fuori sede e di percepire una retribuzione mensile di circa 1.500,00 euro, con cui deve far fronte, tra l'altro, alle spese di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro (dovendo percorrere circa 200 km al giorno), a differenza del marito che percepisce uno stipendio mensile di euro 3.800,00 circa, oltre ad ulteriori compensi sia per le visite private ed intramoenia effettuate, sia per gli incarichi di c.t.u. conferitigli dal Tribunale di PA.
Pertanto, ha chiesto: l'affido esclusivo dei figli minori Persona_1
e in proprio favore, nonché di porre a carico di l'obbligo Persona_2 CP_1 di versarle la somma mensile complessiva di euro 1.400,00 a titolo di mantenimento dei due figli (pari ad euro 700,00 per ciascuno), con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie da sostenere in loro favore nella misura del 60%; di prevedere l'obbligo di di corrisponderle la CP_1 somma mensile di euro 600,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutare come per legge;
di assegnare la casa coniugale a nel caso in cui fosse stato CP_1 previsto il versamento in suo favore, a titolo di assegno divorzile, di una somma di denaro comprendente anche quella necessaria per pagare il canone di locazione di una casa ove abitare con i figli minori o, in difetto, assegnarle la casa familiare.
Pagina 3 di 15 Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 17 novembre 2021, ha confermato le statuizioni assunte con l'ordinanza presidenziale emessa nel procedimento di separazione dei coniugi, dando le disposizioni per il prosieguo nel merito.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nel corso dell'istruttoria sono stati escussi i testi indicati dalle parti e, all'udienza del 2.10.2023, si è proceduto all'ascolto della figlia minore Persona_1
All'esito del procedimento, con sentenza definitiva n. 365/2024 pubblicata il
13.5.2024, il Tribunale ha così disposto: “- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 19.07.2010 in Fuscaldo (Cs) tra
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 Parte_1 di detto Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2010;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fuscaldo (Cs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che i figli minori (nata il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato il [...]) siano affidati esclusivamente alla madre
[...] [...]
, con collocamento presso di lei e regolamentazione del diritto di visita Parte_1 del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
- dispone che versi a , entro il giorno CP_1 Parte_1 cinque di ogni mese (in contanti, bonifico, assegno o vaglia postale), la somma complessiva di euro 700,00 per il mantenimento dei figli e Persona_1
(pari ad euro 350,00 per ciascuno), oltre rivalutazione monetaria Persona_2 secondo gli indici Istat;
- dispone che e contribuiscano, nella CP_1 Parte_1 rispettiva misura del 60% e 40%, alle spese straordinarie da sostenere per i figli minori e , da individuare secondo le linee guida Persona_1 Persona_2 recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di
Pagina 4 di 15 divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di PA;
- non accoglie la domanda con cui ha chiesto Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale nel caso di mancato riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile comprendente anche la somma di denaro da sborsare per la locazione di una diversa abitazione;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.”.
Avverso tale decisione ha proposto appello sulla base di Parte_1 quattro motivi d'impugnazione. Con il primo motivo ha censurato l'inidoneità dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli minori, poiché non terrebbe conto delle mutate esigenze di vita di questi ultimi correlate anche all'età degli stessi ed ai mutati costi della vita in genere. Con il secondo motivo ha chiesto la modifica della sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di assegnazione della casa coniugale, deducendo che, in ragione delle proprie limitate possibilità economiche, non è in grado di sostenere altre spese per una casa dove poter abitare con i propri figli. Ha, inoltre, censurato il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente perequativa/compensativa, sulla base delle allegazioni svolte, non avendo il
Tribunale considerato i sacrifici lavorativi dell'appellante ed il suo contributo dato alla famiglia. Infine, ha dedotto l'errata condanna alle spese di lite, non avendo il
Tribunale esplicitato le ragioni poste a fondamento di tale decisione.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza nelle parti oggetto di impugnazione.
Si è costituito con comparsa depositata in data 24.6.2025 CP_1 argomentando in ordine all'infondatezza dell'avverso appello, del quale ha chiesto la reiezione.
In particolare, ha evidenziato come correttamente il giudice di prime cure avesse negato l'assegnazione della casa coniugale all'odierna appellante valorizzando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
Pagina 5 di 15 l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155-quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non risponde ad esigenze economiche dei coniugi.
Ha quindi rimarcato l'assenza di prove in ordine ai presupposti per il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno divorzile, deducendo, al contrario, che alcuna rinuncia professionale vi è mai stata da parte dell'appellante che, anzi, si sarebbe laureata e avrebbe iniziato a lavorare in costanza di matrimonio.
Quanto poi al mantenimento dei figli minori, ha negato che sussista una difficoltà relazionale con gli stessi, come affermato da parte appellante, deducendo altresì la propria impossibilità di poter garantire un ulteriore esborso come assegno di mantenimento.
Il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'udienza del 26.6.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo,
l'appello è solo parzialmente fondato per le seguenti ragioni.
2.1. Con il primo motivo di appello censura la Parte_1 sentenza per non aver tenuto in considerazione, nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori, le mutate esigenze legate all'età degli stessi, nonché l'aumento del costo della vita.
Giova premettere, al riguardo, che gli elementi di cui il giudice deve tenere conto, qualora sia necessario disporre la corresponsione di un assegno periodico da parte di uno dei genitori, sono indicati dal comma 4 dell'art. 337 ter c.c..
La norma, infatti, individua i criteri diretti a garantire un'equa ripartizione degli oneri e una proporzionalità dell'impegno economico, facendo riferimento: alle attuali esigenze del figlio, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori ed infine alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Pagina 6 di 15 Secondo la Suprema Corte infatti “la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tener conto dei rispettivi redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggi di proprietà (cfr. Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti
(Cass. n. 4811/2018, Cass. n. 16739/2020, Cass. n. 19299/2020, Cass. n.
28483/2022; Cass. n. 4145/2023), nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013), in osservanza di un principio di proporzionalità, che non va attuato considerando esclusivamente la capacità economica del soggetto obbligato al versamento dell'assegno perequativo, ma che va perseguito comparando le condizioni economiche dei genitori, sia focalizzando le esigenze del figlio che l'assegno è volto a soddisfare, alla luce dei criteri indicati dall'art. 337 ter cod. civ., per la corretta commisurazione del contributo” (Cass. n.
15215 del 30.05.2023).
Con specifico riferimento alle esigenze di mantenimento dei figli, tra i criteri fondamentali per la quantificazione o la rideterminazione del contributo dovuto in sede di separazione o divorzio, la legge attribuisce preminente rilievo alle “attuali esigenze del figlio” (ex art. 337 ter c.c., novellato dal D.lgs. n. 154/2013). Tali esigenze devono essere valutate in relazione al concreto contesto sociale ed economico dei genitori e sono, per loro natura, destinate ad aumentare con l'età del minore, in considerazione delle crescenti esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche dei minori.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” e non ha bisogno di specifica dimostrazione (ex plurimis Cass.
4.5.2023 n. 11724; Cass. 13664/2022), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniale del coniuge già separato e tenuto alla contribuzione, a condizione
Pagina 7 di 15 tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle
“disponibilità patrimoniali dell'onerato” (Cass. n. 400/2010).
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass., n. 16739/20). In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/22, secondo la quale “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”).
Tanto premesso, ad avviso di questa Corte il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto delle mutate esigenze dei minori inevitabilmente cresciute con l'età, soprattutto se si tiene conto del fatto che già il provvedimento presidenziale assunto nel procedimento di separazione dei coniugi, del 15.07.2019, confermato
Pagina 8 di 15 dall'ordinanza presidenziale del 17.11.2021 emessa in sede di cessazione degli effetti del matrimonio, aveva fissato l'assegno di mantenimento degli allora bambini in euro 350,00 (quando i minori avevano, rispettivamente, otto anni e sei anni).
Ritiene, pertanto, il Collegio che detto contributo debba essere aumentato ad euro 400,00 mensili per ciascun figlio, in ragione dell'aumento delle esigenze economiche dei minori - che oggi hanno, rispettivamente, 14 e 12 anni- legate alla loro crescita. I minori si trovano, infatti in età adolescenziale e pre-adolescenziale, sicché i loro bisogni e le necessità sono in costante aumento e necessitano di maggiori spese.
2.2. Per quanto concerne la domanda di assegnazione della casa coniugale, va anzitutto precisato che, ai fini della assegnazione di cui si tratta, deve tenersi conto del primario interesse dei figli minori, nel senso che l'assegnazione della casa al genitore presso il quale questi ultimi sono collocati è volta a preservare e salvaguardare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei predetti, nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori.
Nel caso di specie, correttamente il giudice di prime cure ha affermato che la domanda con cui la convenuta ha chiesto l'assegnazione della casa familiare – tra l'altro nel solo nel caso in cui non fosse stato riconosciuto in suo favore un assegno divorzile comprensivo anche della somma di denaro da pagare per far fronte agli oneri della locazione di una diversa abitazione - è disancorata dall'esigenza di tutela delle abitudini di vita della prole cui è funzionale l'assegnazione della casa coniugale. E ciò in considerazione della pacifica circostanza che i minori Per_1
e allo stato frequentano le scuole a Spezzano della Sila, ove vivono
[...] Per_2 insieme alla madre e si sono allontanati, già da diversi anni, dalla casa coniugale (di proprietà del padre e della nonna paterna), “sicché risulta, ormai reciso, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c., quel legame con la medesima abitazione sotteso alla sua assegnazione, avendo ormai i minori radicato le proprie abitudini di vita in un diverso contesto territoriale (cosicché sarebbe,
Pagina 9 di 15 anzi, contrario agli interessi e alle esigenze dei minori prevedere il loro trasferimento in un luogo diverso rispetto a quello in cui vivono da tempo senza alcun problema)” (v. sentenza impugnata).
Sulla scorta di quanto evidenziato non si ravvisano pertanto errori o discrasie nel provvedimento in esame.
Ed invero, ribadito il principio secondo cui l'assegnazione della casa coniugale sia dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponda all'esigenza di conservare in favore dei figli l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare, deve ritenersi che, nel caso in esame, il rapporto preferenziale dei minori con l'habitat domestico riconducibile alla pregressa vita familiare sia venuto meno, in quanto ormai i figli vivono da diversi anni in un comune diverso, ove frequentano le scuole e quindi in un diverso contesto familiare, ben lontani dalla abitudini, consuetudini di vita e relazioni domestiche proprie della abitazione di cui si chiede l'assegnazione.
Anche il richiamo alle condizioni economiche di parte appellante non legittimano l'assegnazione della casa coniugale tenuto conto che nell'assegnazione della casa coniugale non si può mai prescindere dalla valutazione del persistente interesse dei figli affidati a risiedere nella stessa, in quanto la ratio dell'istituto è specificamente l'esigenza di assicurare ai figli la permanenza nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e dove si incentrano gli interessi e le consuetudini della famiglia di appartenenza (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del
6.08.2020 n. 16740).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155-quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c. (Cass., sez. 6-1, 29 settembre 2016, n. 19347); dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (Cass., sez. 1, 12 ottobre 2018, n. 25604). Ciò,
Pagina 10 di 15 in quanto va tutelato l'ambiente “ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona”, tanto da considerare quell'abitazione come “la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (Cass., sez. 1, 2/8/2023, n. 23501)
In conclusione, non ravvisandosi in capo ai minori una continuità di abitudini e relazioni domestiche nella abitazione di cui si tratta, nella quale del resto non vivono da diversi anni, il motivo di impugnazione deve essere rigettato.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, l'odierna appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver il Tribunale rigettato la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, escludendo la componente perequativo- compensativa dello stesso, senza adeguatamente considerare il contributo da lei apportato alla conduzione della vita familiare e alla formazione patrimonio comune.
Sul punto, la Corte ritiene che, in virtù dei principi enunciati dalla Corte di cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n.18287/2018, il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge possiede una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, con la conseguenza che richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
In particolare, all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass., SU, n. 18287/18).
È stato altresì affermato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce
Pagina 11 di 15 solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Cass., n. 29920/22). Inoltre, è stato rilevato che, in tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, “ex post” divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass., n. 23583/22; n. 24250/21).
In altri termini, oggi occorre stabilire, ove sia prospettata una esigenza compensativo-perequativa, se si sia determinato uno spostamento patrimoniale, meritevole di riequilibrio attraverso l'assegno, da un coniuge all'altro.
In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere eventualmente giustificato soltanto da una esigenza strettamente assistenziale, che tuttavia presuppone che il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cass. n.
35434/2023, richiamata pure da Cass. n. 24795/2024).
In applicazione di tali principi giurisprudenziali si osserva, quanto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, che il Tribunale, correttamente ha rilevato che l'odierna appellante svolge la professione di insegnante di ruolo, a fronte della quale percepisce una retribuzione netta mensile di euro 1.450,00 circa, nonché è un ingegnere iscritto presso l'albo dei consulenti tecnici di ufficio del
Tribunale di PA.
Pagina 12 di 15 Ciò posto, a fondamento dell'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile l'odierna appellante ha chiesto a questa Corte di tener conto
“che, nel corso dell'unione coniugale, la sig.ra pur essendo ingegnere, Pt_1 sacrificava tutte le proprie aspettative personali e professionali per volontà del marito che le imponeva di occuparsi solo dei figli minori e di rinunciare all'esercizio della sua professione.
Pertanto, la sig.ra apportava al nucleo familiare un supporto Pt_1 esclusivamente lavorativo in seno alla famiglia stessa, cooperando, comunque, anche in tal modo, alla creazione del patrimonio comune.
Solo quando i bambini raggiungevano l'età scolare, la sig.ra si Pt_1 dedicava all'insegnamento, attività meno impegnativa rispetto alla libera professione di ingegnere per la quale la stessa aveva studiato per anni. La scelta forzata di accettare questa tipologia di lavoro, compatibile con il ruolo di madre, poneva la sig.ra in una situazione di precariato, costretta ad accettare Pt_1 sedi disagiate e con un livello retributivo minimo” (v. atto di appello p. 5).
E tuttavia le suddette circostanze, specificamente contestate dall'odierno appellato, sono evidentemente insufficienti ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa giacché non sono supportate dalla concreta dimostrazione che la disparità della situazione economica delle parti al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale sia stata la conseguenza delle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio e del sacrificio delle aspettative reddituali e professionali dell'appellante in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
Al contrario, dall'escussione dei testi è emerso che la sposatasi Pt_1 nell'anno 2010, all'età di 30 anni, in un momento della vita in cui era ancora una studentessa di ingegneria al quinto anno fuori corso, ha potuto, proprio in costanza di matrimonio e grazie all'aiuto fattivo del marito laurearsi nei soli due anni successivi (cfr. dichiarazioni testimoniali di ). Testimone_1
In particolare, la teste , escussa all'udienza del 12.6.2023, ha Testimone_1 affermato che “Mia madre quando si sono trasferiti a San Lucido si è dedicata
Pagina 13 di 15 esclusivamente a loro, consentendo alla di proseguire gli studi,
Pt_1 sgravandola da qualsiasi impegno. Quando sono nati i figli, sempre per consentire alla di dedicarsi esclusivamente agli studi, si è reso necessario assumere
Pt_1 una baby-sitter. Anche dopo che la si è laureata, la baby-sitter si è sempre
Pt_1 occupata dei loro figli ed è stata pagata sempre da mio fratello. E ciò anche quando la si è trasferita a PA (la baby-sitter andava a casa della e si
Pt_1 Pt_1
è occupata dei figli fino a luglio 2019). La baby-sitter fino al mese di luglio 2019 è stata pagata da mio fratello.”. ed ancora, “Si è vero. L'ha sostenuta economicamente sia durante gli studi universitari (pagando le tasse) e sia dopo la laurea quando ha iniziato a svolgere attività di supplenza presso le scuole (nel 2017
a Cittadella e nel 2018 ad Amantea). Il supporto di mio fratello è stato totale, sia dal punto di vista economico che umano.” (v. verbale di udienza del 12.6.2023 fascicolo di primo grado).
Anche la teste di parte convenuta, sig.ra (sorella di parte Testimone_2 appellante) escussa alla medesima udienza, ha affermato che “Non ricordo di preciso quando mia sorella ha iniziato a fare le supplenze ma comunque subito dopo essersi laureata.”.
Non v'è prova, pertanto, che la abbia dovuto rinunciare al suo sogno Pt_1 di svolgere la libera professione, perché a ciò costretta dal marito. Né, tantomeno,
è stata dimostrata l'entità dell'asserito sacrificio patrimoniale conseguente alla rinuncia allo svolgimento della libera professione.
In carenza della prova, dunque, del sacrificio sopportato dall'appellante per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, la doglianza va rigettata perché infondata.
3. La modifica del provvedimento, conseguente all'accoglimento parziale dell'appello per le ragioni indicate, impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado, in relazione all'esito complessivo della lite: di conseguenza, assorbito è l'esame delle questioni prospettate da parte appellante in ordine alla statuizione relativa alle spese.
Pagina 14 di 15 Considerata la natura delle questioni trattate e la parziale e reciproca soccombenza delle parti, si ritiene di compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del procedimento.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
365/2024, pubblicata il 13.5.2024, del Tribunale di PA, con l'intervento del P.G., disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, pone a carico di CP_1
l'obbligo di versare ad la somma di euro 800,00 per il
[...] Parte_1 mantenimento dei figli, e (pari ad euro 400,00 Persona_1 Persona_2 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.;
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro del 9.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
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