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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 66/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr. NATALINO SAPONE Consigliere
dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 66/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Mazzetti (c.f. ) - pec: e dall'Avv. Alfredo Nostro C.F._2 Email_1
(C.F.: - pec: ; Appellante C.F._3 Email_2
CONTRO
(C.F. e P.Iva , in persona del sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Polimeni (c.f. ) - pec: C.F._4
ed Attilio Cotroneo (c.f. ) - pec: Email_3 C.F._5
Appellata Email_4
NONCHE' CONTRO
, residente a [...]in Contrada Salice di Cataforio n. 67, CP_2
Appellato contumace
OGGETTO: Lesione personale da sinistro stradale - appello alla sentenza n. 1605/2018 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 06/11/2018, nel proc. N RG. 1649/2013.
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alle parti il 10.04.2013, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la compagnia e , al fine Parte_2 CP_2
di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento per le lesioni dal medesimo subite in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 31.07.2012, nel Comune di Reggio Calabria.
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva, in particolare, che nella suddetta data, verso le ore 15.30, mentre percorreva alla guida della propria bicicletta, la Via S. Venere di Reggio Calabria, con direzione monte-mare, giunto nei pressi dell'autofficina di veniva tamponato dal Parte_3
Fiorino Fiat tg. AC257LR di proprietà di , dallo stesso condotto. CP_2
Assumeva che in seguito alla scontro era stato proiettato per terra, urtando l'asfalto con il viso e riportando lesioni personali di entità tale da richiedere il ricorso alle cure del Pronto soccorso degli
Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, ove gli veniva diagnosticato “cervicodorso lombalgia post traumatica, trauma contusivo labiale superiore con flc labbro inferiore e mucosa interna, contusione ecchimotica labbro inferiore”. Veniva dimesso con una prognosi di 15 giorni, con la prescrizione dell'uso del collare di shanz , analgesici e miorilassanti al bisogno.
Assumeva ancora che nei giorni successivi all'incidente la sintomatologia fisica e mentale lamentata si aggravava sempre di più tanto da richiedere cure a domicilio nonchè, successivamente, assistenza presso il Centro di salute mentale 2 Nord dell'Azienda sanitaria provinciale ove veniva diagnosticato
“disturbo post-traumatico da stress”; gli era prescritta terapia a base di antidepressivi ed ansiolitici.
Rappresentava che solo in data 15.01.2013 era stato dichiarato clinicamente guarito dalle lesioni riportate nell'incidente stradale occorso, con postumi da valutare in sede medico-legale. Lamentava ancora che il contesto patologico insorto in conseguenza del sinistro stradale aveva comportato una interruzione delle normali attività lavorative e sociali.
Indicava poi - come da valutazione medico legale del danno riportato -“Cervicalgia da contraccolpo, disturbo post-traumatico da stress cronico di grado lieve, cefalea e sindrome vertiginosa a decorso cronicizzato in esiti di trauma facciale. Danno biologico permanente nella misura del 14%, riduzione permanente della capacità lavorativa specifica nella misura del 6-7%, LT.T. di gg. 15, LT.P. al 50% di gg. 150".
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale di accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare la compagnia assicuratrice e il conducente del Fiorino, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
101.758,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria a norma di legge dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari.
2 rimaneva contumace mentre si costituiva in giudizio, tardivamente, la CP_2 [...]
la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità dell'azione atteso che parte Controparte_3 attrice non aveva ottemperato all'invito di esibizione dei dati del sinistro e della correlata documentazione medica richiesta. Contestava, inoltre, la domanda sia in relazione all'evento generatore dell'asserito danno, sia in relazione alle modalità del sinistro. Circa, poi, il quantum richiesto, la convenuta ne confutava l'entità, ritenuta eccessiva rispetto all'oggettiva portata delle lesioni subite, oltre che non dovuto e sfornito di prova e, comunque, non adeguato ai criteri di valutazione.
Quindi concludeva perché il Giudice adito dichiarasse la improponibilità e l'improcedibilità della domanda o la rigettasse nel merito poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e con l'espletamento di consulenza medico-legale;con ordinanza del 6.7.2016 è stata respintala richiesta di rinnovo della CT;
ed è stata decisa con Sentenza
n. 1605/2018, pubblicata in data 06/11/2018, non notificata ed oggi appellata, con la quale il
Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N.
1649/2013, così ha statuito:
"- preliminarmente rigetta l'eccezione di improponibilità dell'azione avanzata da parte convenuta e la rigetta;
- accoglie in parte la domanda proposta dall'attore; - dichiara che a Parte_1
seguito del sinistro stradale occorso in data 31 luglio 2012 ed ascrivibile, ex lart. 2054, comma 1, c.c.,
a colpa di , proprietario e conducente del veicolo Fiat Fiorino targato AC257LR, CP_2
assicurato per la RCA con la compagnia assicuratrice ha subito le Controparte_3
lesioni accertate nel corso del giudizio;
- per l'effetto, condanna e la compagnia di CP_2
assicurazione in solido tra loro a risarcire a la Controparte_3 Parte_1 somma complessiva di € 937,60, oltre interessi legali dal 31.07.2012 al saldo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata al momento dell'illecito e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- condanna CP_2
e la compagnia di assicurazione , in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_3 le spese di lite che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.319,62, di cui Parte_1
€ 630,00 per onorario ed € 689.62 per spese, oltre l'importo corrispondente al 15% della somma liquidata come compensi, a titolo di rimborso spese forfettarie;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del processo;
- visto l'art. 256 c.p.c., trasmette all'Ufficio del Pubblico Ministero del Tribunale di Reggio Calabria, copia del processo verbale dell'udienza del 21.05.2015 nel corso della quale è stata assunta la deposizione del testimone, ". CP_2
3 Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 24.01.2019, ha impugnato la sentenza Parte_1
emessa da Tribunale di Reggio Calabria, ritenendola censurabile sotto molteplici aspetti.
Innanzitutto , lamentava che il Giudice di prime cure aveva erroneamente dedotto che il teste CP_2
non fosse presente al momento dell'incidente, giudicando le sue dichiarazioni non attendibili
[...]
e non veritiere. Adduceva l'appellante che i ricordi imprecisi fossero dovuti alla distanza temporale dall'evento. Sottolineava altresì che la testimonianza del teste corroborava la versione Parte_3
dei fatti fornita dal predetto testimone, così dimostrando l'infondatezza dell'accusa di falsa testimonianza mossa dal Giudice.
In seconda battuta, contestava poi l'errata quantificazione del danno non patrimoniale da parte del Tribunale. Assumeva, in particolare, che il Giudice di primo grado non avesse adeguatamente valutato le molteplici osservazioni alla CT, le quali fornivano una valutazione dettagliata e scientifica del danno subito. Adduceva, pertanto, che il Giudice avrebbe dovuto tenere in debita considerazione le certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche, che attestavano la gravità delle patologie invalidanti di natura neuro-psichiatrica, non sono state valutate correttamente. La sentenza impugnata aveva, quindi, sottostimato il danno non patrimoniale subito dall'appellante. Richiamava, a fondamento dell'appello, le controdeduzioni della CT del 12.2.2016, le osservazioni del 5.3.2016 redatte dal dr e le note difensive conclusive del 29.9.2017 “che qui integralmente si richiamano e Persona_1 che eleva a motivo di appello” (così alla pag 6 dell'ato di citazione in appello).
Con ulteriore censura , eccepiva la “ DELLA CT” , per non avere il consulente CP_4
d'ufficio dato adeguata considerazione a tutte le risultanze della documentazione medica prodotte, alle diagnosi specialistiche del Centro di salute Mentale, e per avere il dr chiesto l'intervento di Per_2
uno specialista , dr che non era stato scelto dal giudice , ma dal CT “per giustificare il suo ER comportamento negativo” . Il Tribunale non aveva recepito le eccezioni ed aveva avvalorato le
“superficiali conclusioni” del CT.
Infine, l'appellante lamentava che il giudice non aveva adeguatamente considerato il danno esistenziale morale subito, derivante dalla forzata rinuncia alle proprie abitudini di vita e dalle sofferenze interiori causate dall'incidente.
Concludeva chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, di "condannare in solido gli appellati al pagamento della complessiva somma di € 101.758,00 come determinata e specificata nell'atto dicitazione, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa all'esito delle risultanze istruttorie, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, detratta la
4 somma già pagata in forza della sentenza impugnata. Con vittoria di intere spese ed onorari del doppio grado di giudizio"; chiedendo inoltre la rinnovazione della CT medico-legale.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.05.2019 si costituiva nel presente grado di giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto da controparte, poichè Controparte_5
destituito di fondamento. Eccepiva, in primo luogo, l'inconsistenza del motivo che contestava la valutazione del Tribunale sulla inattendibilità del teste . Adduceva che il giudice di CP_2
primo grado avesse attentamente valutato le dichiarazioni del testimone riscontrando significative contraddizioni rispetto agli atti di causa. In ogni caso, il motivo doveva ritenersi altresì inammissibile, poichè esso non incideva sulla statuizione del Giudice di prime cure ne in ordine all'an né in ordine al quantum.
Assumeva, inoltre, che le contestazioni avversarie relative alla CT fossero manifestamente pretestuose e prive di fondamento. La CT redatta dal Dott. con l'ausilio del Dott. Per_2 ER
risultava, invero, eseguita in modo scrupoloso e coscienzioso, garantendo una valutazione accurata e scientificamente fondata delle condizioni dell'appellante.
Deduceva, ulteriormente, che la richiesta di liquidazione del danno esistenziale e morale fosse manifestamente infondata ed inammissibile, poiché non indicava le parti della sentenza che si riteneva errate e non forniva prove sufficienti a supporto delle pretese avanzate.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, declaratoria di inammissibilità dell'appello non avendo, essa alcuna ragionevole probabilità di essere accolta. Chiedeva poi, nel merito, il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata, col favore delle spese e dei compensi del giudizio.
Non si costituiva nel presente grado, nonostante l'avvenuta notifica , , già convenuto CP_2
in primo grado quale proprietario e conducente del veicolo investitore, e assicurato con la società appellata
In data 04.06.2020, a scioglimento della riserva relativa alle istanze istruttorie formulate da parte appellante, alla luce delle prospettazioni delle parti e della documentazione in atti, segnatamente delle consulenze tecniche (sia d'ufficio che di parte), la causa è stata ritenuta matura per la decisione e differita per precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii di ufficio, è stata fissata l'udienza del
24.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
precisate le conclusioni con le note di trattazione, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. di cui, solo la difesa di parte appellata ha profittato.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell'appellato che, sebbene CP_2
ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Si deve prendere atto che il filtro di ammissibilità previsto dal già menzionato articolo è stato tacitamente superato trovandosi, allo stato, il giudizio de quo in fase decisoria. Numerose pronunce rese sull'argomento hanno escluso che la questione, una volta introdotta la fase di trattazione della causa, possa ancora trovare ingresso e rilievo (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/04/2019, n. 10422).
Nel merito, l'appello non merita accoglimento e va pertanto interamente rigettato.
I
Non trova alcun fondamento la contestazione della decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto inattendibile la testimonianza del teste . CP_2
Assume l'appellante che le contraddizioni rilevate nella espletata testimonianza sarebbero frutto di ricordi imprecisi dovuti al tempo trascorso dall'incidente, oltre che alla distanza dal luogo dell'impatto.
La doglianza è infondata e va disattesa.
Premesso che il giudizio sull'attendibilità dei testimoni e la valutazione delle prove costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. civ., sez. II,
08/08/2019, n.21187, in motivazione), nella specie la valutazione trova riscontri oggettivi della non veridicità degli assunti del teste . CP_2
Solo la dichiarazione del teste titolare della officina nei pressi della quale si è Parte_3
verificato il sinistro, appare verosimile, innanzitutto perché coerente anche con la dinamica descritta nell'atto di citazione di primo grado (atto notoriamente riferibile direttamente alla parte e non al solo difensore) e perché descrive il sinistro ed i suoi effetti lesivi sull'infortunato con dinamica che trova rispondenza con gli effetti riscontrati dai sanitari del Pronto Soccorso, che hanno visitato il nella Pt_1 immediatezza dell'evento, poche ore dopo il sinistro.
Infatti il testimone ha dichiarato di aver visto l'incidente, e che in seguito all'urto Parte_3 con il mezzo che la seguiva, “la bici veniva scaraventata in avanti ed il cadeva a terra. Mi Pt_1
sono avvicinato per prestargli soccorso e ho visto che sanguinava dalla bocca e presentava sangue anche sul viso…”
6 Non sfugge all'accurata lettura degli atti che nell'atto di citazione del 2013, la narrazione della dinamica del sinistro non indica alcun urto contro un palo. Nella citazione si legge che, dopo il tamponamento , “a seguito del violento urto il venne proiettato per terra riportando lesioni Pt_1 personali...”, e si fa riferimento ripetutamente al fatto che l'attore “…sanguinava dalla bocca..” e
“..continuava a perdere sangue dalla bocca”, ma non si fa mai riferimento né a un trauma cranico né ad alcun impatto con il cranio in occasione dell'incidente.
Ciò in coerenza con quanto riferito dal all'agenzia di infortunistica stradale, nel fogliio Pt_1 manoscritto allegato in cui ha dichiarato che dopo essere stato tamponato “sono caduto per terra ed ho riportato lesioni personali” , senza menzionare alcun palo né urti con pali.
Neppure nel certificato del pronto soccorso vi è alcun riferimento a trauma cranici , né a lesioni o ematomi al cranio. L'esame obiettivo del certificato del PS riporta “Colonna cervicale dolorabilità sui metameri e apofisi spinose diffusamente, contusione labbro superiore con flc mucosa interna”.
Neppure la TAC cranio prudenzialmente eseguita – così come la TAC al massiccio facciale- dal servizio di PS ha esitato alcuna lesione diversa dalla ferita alla bocca, tanto che la diagnosi di uscita è stata la seguente “cervico dorso lombalgia post traumatica, trauma contusivo labiale superiore con flc labbro inferiore e mucosa interna- contusione ecchimotica labbro inferiore”, dopo la quale l'infortunato è stato rimandato al domicilio.
In tale coerente contesto, in cui si comprende che l'impatto del ciclista sbalzato dal mezzo era avvenuto con il viso, pur se il contraccolpo aveva inevitabilmente interessato l'apparato cervico- dorsale , del tutto incongruo appare quanto dichiarato dal teste che ha sostenuto che “Il CP_2 dopo l'urto ha sbattuto con la testa su un palo di cemento che si trovava sul ciglio della Pt_1 strada…” pur se poi ha affermato che l'urto era avvenuto con il viso, quindi con la parte anteriore del capo. Nessun cenno si ha negli atti di causa dell'urto con un palo, non vi è menzione di questo palo da nessun altro documento.
Non può certo modificare gli assunti iniziali dell'attore (cfr atto di citazione in primo grado, e ) il fatto che solo nel corso del processo, e al CT in sede di operazioni peritali del 22.12.2015 il Pt_1 abbia riferito “di essere caduto e di avere sbattuto la testa contro un palo”.
La necessità di inserire nel processo questo evento non dichiarato inizialmente , che se fosse stato vero non sarebbe rimasto senza esiti e avrebbe lasciato tracce negli accertamenti eseguiti dal Pronto
Soccorso , costituisce semmai un elemento che non giova alle ragioni dell'attore odierno appellante .
Le valutazioni dell'inattendibilità del teste che si leggono in sentenza sono quindi supportate dalla documentazione in atti, e sono certamente condivisibili.
II
7 Parimenti infondate sono le argomentazioni critiche che lamentano la “nullità della CT” posta a fondamento della decisione.
E' appena il caso di ricordare che le cause della nullità del'elaborato non attengono alle valutazioni del tecnico dell'ufficio, ma a violazioni fondamentali della regolarità delle opreazioni peritali, innanzitutto del diritto al contraddittorio. E si tratta di nullità relative, che vanno eccepite alla prima udienza utile dopo il deposito dell'elaborato.
Nessuna violazione del contraddittorio è dato rilevare neppure dalle argomentazioni dell'appellante,
e l'eccezione di nullità non è neppure pertinente .
Nessuna nullità può attribuirsi alla indagine peritale, per avere il CT nominato un ausiliare
(specialista psichiatra) al fine – dichiaratamente - di garantire l'appellante, ovvero di avvalersi di uno specialista che supportasse il CT, che integrasse e completasse le sue conoscenze, per rendere una valutazione più accurata .
Non vi è nulla di illegittimo in tale scelta. Già nella sentenza di primo grado si rammenta che il CT può avvalersi di ausiliare pur senza autorizzazione del giudice , dovendo comunque assumere la responsabilità morale e scientifica delle conclusioni che rassegna al giudice che lo ha nominato (così
Cass. n 16471 del 2009, citata nell'impugnata sentenza ) .
Nel caso di specie oltretutto, il CT aveva chiesto al giudice ed era stato autorizzato alla nomina di uno specialista in psichiatria, come chiaramente esposto nella relazione.
Quindi del tutto inconsistenti, e persino inopportune, sono le aspre considerazioni sulla condotta del consulente, che ha invece operato correttamente, secondo regole che gli avvocati ben conoscono o sono tenuti a conoscere.
Sempre nella relazione depositata dal dr si da atto che il periziato dopo l'intervento del dr Per_2
è stato sottoposto a nuova visita peritale in data 26.1.2016, alla quale era presente anche la ER
CT SS , nominata dalla difesa del in sostituzione del dr (che non è stato Per_4 Pt_1 Per_1
presente a nessuna delle operazioni peritali ) e solo all'esito della quale è stata estesa relazione definitiva.
Nella relazione finale si evidenzia come le risposte ai quesiti siano state fornite dal CT nominato dal giudice, e non da terzi o da ausiliari;
quindi il consulente ha risposto sotto la propria responsabilità ai quesiti rivoli gli dal giudice che gli ha affidato l'incarico.
Nessuna nullità né irregolarità risulta rilevabile nell'operato del CT e nella conduzione delle operazioni peritali, e la doglianza è totalmente inconsistente
III
8 I motivi di contestazione della sentenza relativi alla quantificazione del danno non patrimoniale sono formulati con un mero richiamo “per relationem” alle controdeduzioni alla CT del 12.2.2016 e alle osservazioni al riscontro del CT 5.3.2016, redatte dal dr . Persona_1
Si legge che l'appellante “per non essere ripetitivo, si riporta a quanto illustrato sul punto nelle note conclusiva del 29.09.2017, che qui integralmente si richiamano e che eleva a motivo di appello”
Pertanto l'appellante ha inteso così non già muovere specifiche contestazioni alle decisioni e alle argomentazioni del decidente, ma meramente riproporre argomenti già illustrati prima che la controversia fosse decisa.
Siffatto modo di proporre l'impugnazione non può ritenersi rispettoso del dettato dell'art. 342 cpc perché non tiene conto delle argomentazioni della decisione impugnata e non le confuta.
Non dovrebbe quindi ritenersi correttamente e validamente proposto alcun motivo di appello rispetto alla quantificazione del danno come motivata dalla decisione impugnata.
L'impugnazione è quindi al limite dell'inammissibilità.
Tuttavia, tentando di ricavare da quanto così genericamente riproposto qualche spunto di rilievo in questa sede esaminabile, deve comunque concludersi che gli argomenti dell'appellante, per quanto supportati dalle considerazioni del consulente di parte, non sono affatto persuasivi.
Si ribadisce che il nel 2013 , cadendo dalla bicicletta su cui stava percorrendo un tratto di Pt_1
strada , perché urtato da tergo da un mezzo che lo seguiva, ha riportato una cervico dorso lombalgia post-traumatica (ovvero dolore alla colonna cervicale e dorsale da caduta) ed una ferita lacero-contusa alla bocca (ecchimosi al labbro e lesione alla mucosa interna) suturata nell'immediatezza in pronto soccorso.
Si ribadisce che pur avendo il PS effettuato scrupolosi accertamenti (TAC al cranio e al massiccio facciale) non risulta abbia riscontrato nell'altro, neppure un ematoma o ecchimosi al cranio
(nessun referto degli accertamenti TAC ha prodotto il , a conferma del fatto che non riportassero Pt_1
alcun tipo di lesione, oltre quelle indicate)
Tanto è vero che il sanitario del Pronto Soccorso ha dimesso il senza alcuna richiesta di Pt_1
ricovero, senza necessità di tenerlo in osservazione, rimandandolo a casa senza altre prescrizioni che l'assunzione analgesici al bisogno, miorilassanti e “consigliato” l'uso di collare di sahnz (per la zona cervicale, evidentemente ). Nonostante l'infortunato abbia urtato con il viso a terra, non ha riportato alcuna lesione ossea al massiccio facciale, nessuna frattura, ma trauma contusivo alla bocca e una ferita lacero-contusa alle parti molli (la mucosa buccale) tanto che dopo la guarigione, nessun esito estetico visibile era più neppure riscontrabile .
Questi i riscontri oggettivi del sinistro del ovvero le conseguenze di una caduta dalla Pt_1
bicicletta che non ha causato fratture ossee né traumi ossei , né sospetti di traumi cranici;
ed è pre
9 questo che il teste , presentato per affermare ed accreditare che il sarebbe stato CP_2 Pt_1
“sbalzato” contro un palo , urtandolo con il cranio, è stato condivisibilmente dichiarato inattendibile e sono stati rimessi gli atti al PM per le valutazioni conseguenti alla testimonianza non genuina.
Tanto precisato, alla luce di queste considerazioni deve valutarsi il (pur generico) motivo di appello che lamenta l'errata quantificazione del danno non patrimoniale, riportandosi integralmente alle note conclusive del giudizio di primo grado (del 29.09.2017) elevandole a motivo di appello.
Le doglianze alla CT per non avere preso in considerazione la certificazione medica rilasciata da strutture pubbliche finalizzati ad ottenere il riconoscimento di un “disturbo post traumatico da stress” quale conseguenza dell'ora descritto incidente, appaiono destituiti di fondamento
Intanto, la documentazione medica prodotta dal per sostenere l'esistenza dei reliquati Pt_1 permanenti , oltre alla relazione di parte del dr , e alla certificazioni dell'accesso al Persona_1
pronto soccorso della quale si è già detto, si limita a numerose certificazioni del medico curante (dr
, che ovviamente non hanno la valenza di certificazioni specialistiche, cui si aggiungono Persona_5 tre “certificazioni” (rectius: prescrizioni farmacologiche prive di numro di procollo) del Centro di
Salute Mentale 2 Nord dell' . Controparte_6
Le tre prescrizioni di farmaci del CSM sono, in quanto tali prive di numero di protocollo e non costituiscono di relazioni diagnostiche (come sottolineato dal CT nella relazione), datate 15.10.2012,
18.12.2012 e 18.1.2013 .
Le prime due descrivono un “disturbo post traumatico da stress” , la seconda aggiunge che lo stesso
è “in remissione parziale” (certificazione 18.12.2012) , entrambe invitano ad un controllo fra 30gg ,
e poi l'ultima riporta la scritta “Esito di disturbo post traumatico da stress”, con prescrizioni farmacologiche a termine.
Come dichiarato esplicitamente dal CT, con il supporto dell'indagine espletata dallo specialista dr
Per_6
- gli unici disturbi lamentati dal sarebbero “difficoltà nel ritmo del sonno che supera Pt_1 comunque con l'assunzione serale di 8 gocce di EN;
riferisce inoltre senso di sbandamento e paura di cadere”, ma sottolinea come tali disturbi non sarebbero stati mai approfonditi con visite specialistiche o esami diagnostici;
- quanto alle certificazioni del CSM in atti, il CT afferma che le visite psichiatriche così svolte fotografano solo l'attimo, il momento in cui il paziente viene sottoposto, a visita e trattato farmacologicamente. Oltre alla mera prescrizione della terapia farmacologica, non ci sarebbe traccia di un trattamento psicologico o comunque psicodiagnostica o di indagini strumentali approfondite
(EEG , TC, RM con o s.m.c. ) che rappresenterebbero parte integrante per giungere ad una diagnosi e quindi alla terapia riabilitativa.
10 - Il CT si sofferma a spiegare che il disturbo post-traumatico da stress è conseguenza di un
“evento traumatico estremo” , esemplificando casi di gravi pericoli di morte, di aggressioni, torture, disastri, guerre, ecc. Evidentemente l'indicazione (che poi è sostanzialmente ripresa dalla descrizione del “disturbo post-traumatico da stress” del DSM IV, che è prodotta il allegato alla relazione medico- legale), che il CT dr commenta come “piacevole storia” intende rappresentare al giudice e Per_1
sottolineare che il disturbo può essere causalmente correlato ad un grave trauma fisico o psichico vissuto dal paziente, quindi ad una situazione e ad un vissuto di grave pericolo o di grave paura
- Considerato che il ha subito la caduta dalla bicicletta per un urto da dietro di un veicolo Pt_1
che lo seguiva, appare difficile riconoscere in tale occorso i fattori scatenanti di un gravissimo trauma fisico o psichico, quale quelli solitamente rappresentati come prodromi del disturbo post-traumatico;
- Tali considerazioni inducono il CT a ritenere che dall'evento per cui è causa siano esitati solo invalidità temporanea nella misura indicata in relazione .
- Il CT ha riportato – evidentemente condividendola- la conclusione del dr , secondo ER cui dalla visita peritale emergeva solo “un quadro psicopatologico riferibile ad una sintomatologia ansiosa con insonnia residuale”, escludendo quindi la sussistenza della patologia da cui il Pt_1
sostiene di essere affetto;
- Neppure il CT dr , mai presente alle operazioni peritali , sembra essere stato in grado Per_1
di segnalare quali condotte, quali sintomi, quali condizioni manifestate del periziato in sede di operazioni peritali avrebbero segnalato e sarebbero riconducibili al preciso corteo sintomatologico descritto per il disturbo post traumatico dal DSM IV allegato in atti;
che all'evidenza non si possono limitare ai lievi e meri “disturbi del sonno” riferiti dal periziato;
- Infatti dalla lettura della documentazione allegata alla relazione del CT (ovvero le definizioni del DSM IV del Disturbo post traumatico da stress) si ricava non solo che le condizioni per l'insorgenza del disturbo sono fatti gravemente traumatici;
ma soprattutto che la sintomatologia è asai più complessa e comprende soprattutto il continuo e persistente rivivere l'evento traumatico, attraverso immagini, pensieri, percezioni, incubi notturni, con gravità invalidante: nulla di ciò ha riferito il Pt_1
al CT, come conseguenza attuale o risalente al sinistro.
- D'altra parte , le condizioni del periziato quali illustrate nella relazione di parte del dr – Per_1 datata 23.3.2013 e depositata nel fascicolo dell'attore in primo grado – e soprattutto l'esame psichico in quella trascritto riportano, fra l'altro, sintomi che il periziando non ha minimamente manifestato in sede di operazioni peritali innanzi al CT: innanzitutto i “contenuti ideativi focalizzati in prevalenza sull'incidente e sulla possibilità che l'evento si possa ripetere;
sono presenti condotte di evitamento, correlate al trauma subito, (dal momento dell'incidente non ha più uilizzato la bicicletta ) …”
11 - Nessuno di queste condizioni, ideazioni, disagi, limitazioni, risultano menzionate dal durante le operazioni peritali , ove ha dichiarato soltanto che lamentava “cefalea a varia Pt_1 localizzazione a frequenza saltuaria, vertigini con cadute, insonnia, turbe dell'addormentamento e amnesia retrograda” (cfr anamnesi patologica prossima)
- Alle operazioni peritali – sia le prime che quelle ripetute innanzi ad dr era presente la ER dr.ssa – nominata quale CT dall'avvocato del che ha sottoscritto le Persona_7 Pt_1
osservazioni alla bozza insieme al dr che non ha avanzato alcun rilevo sulla conformità tra Per_1
quanto dichiarato dal periziando in sede di operazioni peritali e quanto riportato nella relazione peritale. Peraltro è noto che la veste di pubblico ufficiale del CT attribuisce fede privilegiata alle attestazioni che in verbale il CT formula su quanto accaduto innanzi a sé o su quanto da egli stesso effettuato (esulando solo le valutazioni formulate dal CT su quanto richiestogli) .
- In mancanza di indicazioni significative o quantomeno tali da indurre approfondimenti, ed in assenza di accertamenti strumentali o diagnostici utili , mai eseguiti né prodotti a supporto della tesi dell'infortunato, non appare giustificato pretendere l'esecuzione di tali accertamenti dal CT che non ne abbia ravvisato la necessità all'esito della propria indagine, per non avere riscontrato nessun elemento tale da imporre l'approfondimento;
- La lamentata mancata somministrazione al periziato di test diagnostici non è stata accompagnata da alcuna produzione di test neppure eseguiti dal Consulente di Parte: è appena il caso di rilevare che il danneggiato è onerato di dimostrare il danno, e che ove non vi sia alcuna idonea allegazione né produzione documentale di esami diagnostici, strumentali, di test, ecc, non si può pretendere o imporre che i test vengano effettuati dal CT, che non abbia ritenuto di doverli eseguire;
- Deve per contro prendersi atto che – evidentemente- il CT non ha ritenuto di ravvisare neppure le condizioni di partenza minime per effettuare approfondimenti, che sarebbero stati puramente esplorativi;
- Infatti il CT ha riportato che supera comunque con l'assunzione serale di 8 gocce di EN, riferisce inoltre senso di sbandamento
e paura di cadere a terra ma in tal senso ad oggi non ha mai approfondito con visite specialistiche o esami diagnostici. Da quanto sopra descritto emerge sostanzialmente un quadro psicopatologico riferibile ad una sintomatologia ansiosa con insonnia residuale>>.
- Da ultimo, neppure le prescrizioni farmacologiche del CSM nord n 2 dell' CP_6
possono giustificare la persistenza di un disturbo cronico o cronicizzato, tale da potersi
[...]
qualificare come reliquato permanente. Il non ha dichiarato al CT di assumere farmaci Pt_1
(se non la dose minima di 8 gocce di EN per i disturbi del sonno) , e ciò priva di valore ai fini di causa anche la prescrizione del CSM , che comunque non risulta supportata da alcuna approfondita diagnosi.
12 Per di più l'ultima prescrizione, del 18 gennaio 2013 (l'ultima) del CSM , appare anche contraddittoria laddove indica "Esito di disturbo post traumatico da stress", e poi prescrive terapia
a termine "Eutimil 20 mg 1/2 compressa ore 8 per 6 giorni, dopo sospendere; Trittico 75, 1/3 compressa ore 21 per 6 giorni, dopo sospendere; EN 4 gocce la sera (al bisogno 10 gocce)" Non si comprende quali fossero di “esiti” ( postumi permanenti specifici del disturbo post traumatico), se non richiedessero alcuna terapia se non “4 gocce di EN al bisogno”
Può condividersi interamente quanto ribadito dal CT nelle conclusioni successive alle osservazioni di parte appellante, nelle quali si legge: “ i postumi considerati dal CT sono ascrivibili ad un connotato psicologico inteso come habitus costituzionale e ricordo doloroso, e non già come postumi neurlogici …. OM …. Come in precedenza rimarcato trattasi di sintomatologia ansiosa con tipica sequela che nulla ha a che vedere con il sinistro in questione”
Le valutazioni che precedono non consentono di ritenere che la Consulenza espletata in primo grado sia insufficiente né che vada rinnovata;
e non può accogliersi l'appello sul mancato riconoscimento dei postumi permanenti .
Quanto ai rilievi sulla durata della invalidità temporanea, si può solo considerare che il CT ha escluso il disturbo post traumatico da stress come conseguenza del sinistro per cui è causa, riconducendo evidentemente il ristoro da invalidità temporanea solo al tempo necessario per la guarigione da trauma contusivo .
Infatti si legge nell'elaborato “Nel caso in esame ritengo che lo stesso [il abbia subito una Pt_1
incapacità temporanea biologca in riferimento al politrauma contusivo di giorni cinquanta…ecc>”
Non vi sono rilievi specifici che documentino che il trauma contusivo abbia avuto necessità di tempi maggiori per la guarigione clinica.
IV
I motivi di appello che chiedono il riconoscimento del danno morale ed esistenziale si sono limitati a trascrivere varie decisioni della giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell'argomento.
Tuttavia nessuna allegazione neppure minima l'appellante ha proposto per consentire di valutare l'incidenza di tali danni in concreto sulla propria condizione personale, omettendo di fornire qualsiasi elemento -neppure presuntivo- di valutazione.
Solo nelle conclusioni dell'atto di appello si fa riferimento alla richiesta di accertare anche la misura del danno patrimoniale tenendo conto che all'epoca del sinistro l'infortunato svolgeva l'attività di bracciante agricolo.
Nessun danno patrimoniale potrebbe essere liquidato, neppure in relazione alla invalidità temporanea, senza la prova della perdita economica;
prova mai fornita dall'appellante che non ha neppure allegato
13 né prodotto alcun elemento idoneo a documentare la sua attività, né la riduzione del reddito o la perdita di esso in conseguenza dei fatti di causa.
E' noto che il danno patrimoniale sarebbe agevolmente suscettibile di prova , e poiché nessuna allegazione e prova è stata prodotta, non potrebbe farsi ricorso a liquidazioni equitative.
Le richieste ora esaminate vanno quindi respinte
V
L'integrale rigetto dell'appello impone la condanna dell'appellante soccombente alle spese del presente grado, che si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della causa (in ragione della clausola “danno maggiore o minore” che si legge nelle conclusioni ), che si liquidano nei minimi per le controversie a bassa complessità .
Per tal ragione dovrà corrispondere alla società assicuratrice appellata la somma di euro Pt_1
4.996,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00), oltre spese forfetarie , IVA e CPA come pr legge.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n.1605/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata il
06.11.2018 nel proc. n. R.G. 1649/2013, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_2
2. Rigetta l'appello;
3. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della società assicuratrice liquidate ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 per euro 4.996,00, oltre spese forfetarie , IVA e
CPA come pr legge.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso a Reggio Calabria il 27 marzo 2025
La Presidente estensore
Dr.ssa IZ BI
14
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr. NATALINO SAPONE Consigliere
dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 66/2019 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Mazzetti (c.f. ) - pec: e dall'Avv. Alfredo Nostro C.F._2 Email_1
(C.F.: - pec: ; Appellante C.F._3 Email_2
CONTRO
(C.F. e P.Iva , in persona del sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Polimeni (c.f. ) - pec: C.F._4
ed Attilio Cotroneo (c.f. ) - pec: Email_3 C.F._5
Appellata Email_4
NONCHE' CONTRO
, residente a [...]in Contrada Salice di Cataforio n. 67, CP_2
Appellato contumace
OGGETTO: Lesione personale da sinistro stradale - appello alla sentenza n. 1605/2018 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 06/11/2018, nel proc. N RG. 1649/2013.
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alle parti il 10.04.2013, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la compagnia e , al fine Parte_2 CP_2
di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento per le lesioni dal medesimo subite in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 31.07.2012, nel Comune di Reggio Calabria.
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva, in particolare, che nella suddetta data, verso le ore 15.30, mentre percorreva alla guida della propria bicicletta, la Via S. Venere di Reggio Calabria, con direzione monte-mare, giunto nei pressi dell'autofficina di veniva tamponato dal Parte_3
Fiorino Fiat tg. AC257LR di proprietà di , dallo stesso condotto. CP_2
Assumeva che in seguito alla scontro era stato proiettato per terra, urtando l'asfalto con il viso e riportando lesioni personali di entità tale da richiedere il ricorso alle cure del Pronto soccorso degli
Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, ove gli veniva diagnosticato “cervicodorso lombalgia post traumatica, trauma contusivo labiale superiore con flc labbro inferiore e mucosa interna, contusione ecchimotica labbro inferiore”. Veniva dimesso con una prognosi di 15 giorni, con la prescrizione dell'uso del collare di shanz , analgesici e miorilassanti al bisogno.
Assumeva ancora che nei giorni successivi all'incidente la sintomatologia fisica e mentale lamentata si aggravava sempre di più tanto da richiedere cure a domicilio nonchè, successivamente, assistenza presso il Centro di salute mentale 2 Nord dell'Azienda sanitaria provinciale ove veniva diagnosticato
“disturbo post-traumatico da stress”; gli era prescritta terapia a base di antidepressivi ed ansiolitici.
Rappresentava che solo in data 15.01.2013 era stato dichiarato clinicamente guarito dalle lesioni riportate nell'incidente stradale occorso, con postumi da valutare in sede medico-legale. Lamentava ancora che il contesto patologico insorto in conseguenza del sinistro stradale aveva comportato una interruzione delle normali attività lavorative e sociali.
Indicava poi - come da valutazione medico legale del danno riportato -“Cervicalgia da contraccolpo, disturbo post-traumatico da stress cronico di grado lieve, cefalea e sindrome vertiginosa a decorso cronicizzato in esiti di trauma facciale. Danno biologico permanente nella misura del 14%, riduzione permanente della capacità lavorativa specifica nella misura del 6-7%, LT.T. di gg. 15, LT.P. al 50% di gg. 150".
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale di accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare la compagnia assicuratrice e il conducente del Fiorino, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
101.758,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria a norma di legge dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari.
2 rimaneva contumace mentre si costituiva in giudizio, tardivamente, la CP_2 [...]
la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità dell'azione atteso che parte Controparte_3 attrice non aveva ottemperato all'invito di esibizione dei dati del sinistro e della correlata documentazione medica richiesta. Contestava, inoltre, la domanda sia in relazione all'evento generatore dell'asserito danno, sia in relazione alle modalità del sinistro. Circa, poi, il quantum richiesto, la convenuta ne confutava l'entità, ritenuta eccessiva rispetto all'oggettiva portata delle lesioni subite, oltre che non dovuto e sfornito di prova e, comunque, non adeguato ai criteri di valutazione.
Quindi concludeva perché il Giudice adito dichiarasse la improponibilità e l'improcedibilità della domanda o la rigettasse nel merito poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e con l'espletamento di consulenza medico-legale;con ordinanza del 6.7.2016 è stata respintala richiesta di rinnovo della CT;
ed è stata decisa con Sentenza
n. 1605/2018, pubblicata in data 06/11/2018, non notificata ed oggi appellata, con la quale il
Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N.
1649/2013, così ha statuito:
"- preliminarmente rigetta l'eccezione di improponibilità dell'azione avanzata da parte convenuta e la rigetta;
- accoglie in parte la domanda proposta dall'attore; - dichiara che a Parte_1
seguito del sinistro stradale occorso in data 31 luglio 2012 ed ascrivibile, ex lart. 2054, comma 1, c.c.,
a colpa di , proprietario e conducente del veicolo Fiat Fiorino targato AC257LR, CP_2
assicurato per la RCA con la compagnia assicuratrice ha subito le Controparte_3
lesioni accertate nel corso del giudizio;
- per l'effetto, condanna e la compagnia di CP_2
assicurazione in solido tra loro a risarcire a la Controparte_3 Parte_1 somma complessiva di € 937,60, oltre interessi legali dal 31.07.2012 al saldo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata al momento dell'illecito e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- condanna CP_2
e la compagnia di assicurazione , in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_3 le spese di lite che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.319,62, di cui Parte_1
€ 630,00 per onorario ed € 689.62 per spese, oltre l'importo corrispondente al 15% della somma liquidata come compensi, a titolo di rimborso spese forfettarie;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del processo;
- visto l'art. 256 c.p.c., trasmette all'Ufficio del Pubblico Ministero del Tribunale di Reggio Calabria, copia del processo verbale dell'udienza del 21.05.2015 nel corso della quale è stata assunta la deposizione del testimone, ". CP_2
3 Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 24.01.2019, ha impugnato la sentenza Parte_1
emessa da Tribunale di Reggio Calabria, ritenendola censurabile sotto molteplici aspetti.
Innanzitutto , lamentava che il Giudice di prime cure aveva erroneamente dedotto che il teste CP_2
non fosse presente al momento dell'incidente, giudicando le sue dichiarazioni non attendibili
[...]
e non veritiere. Adduceva l'appellante che i ricordi imprecisi fossero dovuti alla distanza temporale dall'evento. Sottolineava altresì che la testimonianza del teste corroborava la versione Parte_3
dei fatti fornita dal predetto testimone, così dimostrando l'infondatezza dell'accusa di falsa testimonianza mossa dal Giudice.
In seconda battuta, contestava poi l'errata quantificazione del danno non patrimoniale da parte del Tribunale. Assumeva, in particolare, che il Giudice di primo grado non avesse adeguatamente valutato le molteplici osservazioni alla CT, le quali fornivano una valutazione dettagliata e scientifica del danno subito. Adduceva, pertanto, che il Giudice avrebbe dovuto tenere in debita considerazione le certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche, che attestavano la gravità delle patologie invalidanti di natura neuro-psichiatrica, non sono state valutate correttamente. La sentenza impugnata aveva, quindi, sottostimato il danno non patrimoniale subito dall'appellante. Richiamava, a fondamento dell'appello, le controdeduzioni della CT del 12.2.2016, le osservazioni del 5.3.2016 redatte dal dr e le note difensive conclusive del 29.9.2017 “che qui integralmente si richiamano e Persona_1 che eleva a motivo di appello” (così alla pag 6 dell'ato di citazione in appello).
Con ulteriore censura , eccepiva la “ DELLA CT” , per non avere il consulente CP_4
d'ufficio dato adeguata considerazione a tutte le risultanze della documentazione medica prodotte, alle diagnosi specialistiche del Centro di salute Mentale, e per avere il dr chiesto l'intervento di Per_2
uno specialista , dr che non era stato scelto dal giudice , ma dal CT “per giustificare il suo ER comportamento negativo” . Il Tribunale non aveva recepito le eccezioni ed aveva avvalorato le
“superficiali conclusioni” del CT.
Infine, l'appellante lamentava che il giudice non aveva adeguatamente considerato il danno esistenziale morale subito, derivante dalla forzata rinuncia alle proprie abitudini di vita e dalle sofferenze interiori causate dall'incidente.
Concludeva chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, di "condannare in solido gli appellati al pagamento della complessiva somma di € 101.758,00 come determinata e specificata nell'atto dicitazione, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa all'esito delle risultanze istruttorie, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, detratta la
4 somma già pagata in forza della sentenza impugnata. Con vittoria di intere spese ed onorari del doppio grado di giudizio"; chiedendo inoltre la rinnovazione della CT medico-legale.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.05.2019 si costituiva nel presente grado di giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto da controparte, poichè Controparte_5
destituito di fondamento. Eccepiva, in primo luogo, l'inconsistenza del motivo che contestava la valutazione del Tribunale sulla inattendibilità del teste . Adduceva che il giudice di CP_2
primo grado avesse attentamente valutato le dichiarazioni del testimone riscontrando significative contraddizioni rispetto agli atti di causa. In ogni caso, il motivo doveva ritenersi altresì inammissibile, poichè esso non incideva sulla statuizione del Giudice di prime cure ne in ordine all'an né in ordine al quantum.
Assumeva, inoltre, che le contestazioni avversarie relative alla CT fossero manifestamente pretestuose e prive di fondamento. La CT redatta dal Dott. con l'ausilio del Dott. Per_2 ER
risultava, invero, eseguita in modo scrupoloso e coscienzioso, garantendo una valutazione accurata e scientificamente fondata delle condizioni dell'appellante.
Deduceva, ulteriormente, che la richiesta di liquidazione del danno esistenziale e morale fosse manifestamente infondata ed inammissibile, poiché non indicava le parti della sentenza che si riteneva errate e non forniva prove sufficienti a supporto delle pretese avanzate.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, declaratoria di inammissibilità dell'appello non avendo, essa alcuna ragionevole probabilità di essere accolta. Chiedeva poi, nel merito, il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata, col favore delle spese e dei compensi del giudizio.
Non si costituiva nel presente grado, nonostante l'avvenuta notifica , , già convenuto CP_2
in primo grado quale proprietario e conducente del veicolo investitore, e assicurato con la società appellata
In data 04.06.2020, a scioglimento della riserva relativa alle istanze istruttorie formulate da parte appellante, alla luce delle prospettazioni delle parti e della documentazione in atti, segnatamente delle consulenze tecniche (sia d'ufficio che di parte), la causa è stata ritenuta matura per la decisione e differita per precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii di ufficio, è stata fissata l'udienza del
24.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
precisate le conclusioni con le note di trattazione, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. di cui, solo la difesa di parte appellata ha profittato.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell'appellato che, sebbene CP_2
ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Si deve prendere atto che il filtro di ammissibilità previsto dal già menzionato articolo è stato tacitamente superato trovandosi, allo stato, il giudizio de quo in fase decisoria. Numerose pronunce rese sull'argomento hanno escluso che la questione, una volta introdotta la fase di trattazione della causa, possa ancora trovare ingresso e rilievo (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/04/2019, n. 10422).
Nel merito, l'appello non merita accoglimento e va pertanto interamente rigettato.
I
Non trova alcun fondamento la contestazione della decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto inattendibile la testimonianza del teste . CP_2
Assume l'appellante che le contraddizioni rilevate nella espletata testimonianza sarebbero frutto di ricordi imprecisi dovuti al tempo trascorso dall'incidente, oltre che alla distanza dal luogo dell'impatto.
La doglianza è infondata e va disattesa.
Premesso che il giudizio sull'attendibilità dei testimoni e la valutazione delle prove costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. civ., sez. II,
08/08/2019, n.21187, in motivazione), nella specie la valutazione trova riscontri oggettivi della non veridicità degli assunti del teste . CP_2
Solo la dichiarazione del teste titolare della officina nei pressi della quale si è Parte_3
verificato il sinistro, appare verosimile, innanzitutto perché coerente anche con la dinamica descritta nell'atto di citazione di primo grado (atto notoriamente riferibile direttamente alla parte e non al solo difensore) e perché descrive il sinistro ed i suoi effetti lesivi sull'infortunato con dinamica che trova rispondenza con gli effetti riscontrati dai sanitari del Pronto Soccorso, che hanno visitato il nella Pt_1 immediatezza dell'evento, poche ore dopo il sinistro.
Infatti il testimone ha dichiarato di aver visto l'incidente, e che in seguito all'urto Parte_3 con il mezzo che la seguiva, “la bici veniva scaraventata in avanti ed il cadeva a terra. Mi Pt_1
sono avvicinato per prestargli soccorso e ho visto che sanguinava dalla bocca e presentava sangue anche sul viso…”
6 Non sfugge all'accurata lettura degli atti che nell'atto di citazione del 2013, la narrazione della dinamica del sinistro non indica alcun urto contro un palo. Nella citazione si legge che, dopo il tamponamento , “a seguito del violento urto il venne proiettato per terra riportando lesioni Pt_1 personali...”, e si fa riferimento ripetutamente al fatto che l'attore “…sanguinava dalla bocca..” e
“..continuava a perdere sangue dalla bocca”, ma non si fa mai riferimento né a un trauma cranico né ad alcun impatto con il cranio in occasione dell'incidente.
Ciò in coerenza con quanto riferito dal all'agenzia di infortunistica stradale, nel fogliio Pt_1 manoscritto allegato in cui ha dichiarato che dopo essere stato tamponato “sono caduto per terra ed ho riportato lesioni personali” , senza menzionare alcun palo né urti con pali.
Neppure nel certificato del pronto soccorso vi è alcun riferimento a trauma cranici , né a lesioni o ematomi al cranio. L'esame obiettivo del certificato del PS riporta “Colonna cervicale dolorabilità sui metameri e apofisi spinose diffusamente, contusione labbro superiore con flc mucosa interna”.
Neppure la TAC cranio prudenzialmente eseguita – così come la TAC al massiccio facciale- dal servizio di PS ha esitato alcuna lesione diversa dalla ferita alla bocca, tanto che la diagnosi di uscita è stata la seguente “cervico dorso lombalgia post traumatica, trauma contusivo labiale superiore con flc labbro inferiore e mucosa interna- contusione ecchimotica labbro inferiore”, dopo la quale l'infortunato è stato rimandato al domicilio.
In tale coerente contesto, in cui si comprende che l'impatto del ciclista sbalzato dal mezzo era avvenuto con il viso, pur se il contraccolpo aveva inevitabilmente interessato l'apparato cervico- dorsale , del tutto incongruo appare quanto dichiarato dal teste che ha sostenuto che “Il CP_2 dopo l'urto ha sbattuto con la testa su un palo di cemento che si trovava sul ciglio della Pt_1 strada…” pur se poi ha affermato che l'urto era avvenuto con il viso, quindi con la parte anteriore del capo. Nessun cenno si ha negli atti di causa dell'urto con un palo, non vi è menzione di questo palo da nessun altro documento.
Non può certo modificare gli assunti iniziali dell'attore (cfr atto di citazione in primo grado, e ) il fatto che solo nel corso del processo, e al CT in sede di operazioni peritali del 22.12.2015 il Pt_1 abbia riferito “di essere caduto e di avere sbattuto la testa contro un palo”.
La necessità di inserire nel processo questo evento non dichiarato inizialmente , che se fosse stato vero non sarebbe rimasto senza esiti e avrebbe lasciato tracce negli accertamenti eseguiti dal Pronto
Soccorso , costituisce semmai un elemento che non giova alle ragioni dell'attore odierno appellante .
Le valutazioni dell'inattendibilità del teste che si leggono in sentenza sono quindi supportate dalla documentazione in atti, e sono certamente condivisibili.
II
7 Parimenti infondate sono le argomentazioni critiche che lamentano la “nullità della CT” posta a fondamento della decisione.
E' appena il caso di ricordare che le cause della nullità del'elaborato non attengono alle valutazioni del tecnico dell'ufficio, ma a violazioni fondamentali della regolarità delle opreazioni peritali, innanzitutto del diritto al contraddittorio. E si tratta di nullità relative, che vanno eccepite alla prima udienza utile dopo il deposito dell'elaborato.
Nessuna violazione del contraddittorio è dato rilevare neppure dalle argomentazioni dell'appellante,
e l'eccezione di nullità non è neppure pertinente .
Nessuna nullità può attribuirsi alla indagine peritale, per avere il CT nominato un ausiliare
(specialista psichiatra) al fine – dichiaratamente - di garantire l'appellante, ovvero di avvalersi di uno specialista che supportasse il CT, che integrasse e completasse le sue conoscenze, per rendere una valutazione più accurata .
Non vi è nulla di illegittimo in tale scelta. Già nella sentenza di primo grado si rammenta che il CT può avvalersi di ausiliare pur senza autorizzazione del giudice , dovendo comunque assumere la responsabilità morale e scientifica delle conclusioni che rassegna al giudice che lo ha nominato (così
Cass. n 16471 del 2009, citata nell'impugnata sentenza ) .
Nel caso di specie oltretutto, il CT aveva chiesto al giudice ed era stato autorizzato alla nomina di uno specialista in psichiatria, come chiaramente esposto nella relazione.
Quindi del tutto inconsistenti, e persino inopportune, sono le aspre considerazioni sulla condotta del consulente, che ha invece operato correttamente, secondo regole che gli avvocati ben conoscono o sono tenuti a conoscere.
Sempre nella relazione depositata dal dr si da atto che il periziato dopo l'intervento del dr Per_2
è stato sottoposto a nuova visita peritale in data 26.1.2016, alla quale era presente anche la ER
CT SS , nominata dalla difesa del in sostituzione del dr (che non è stato Per_4 Pt_1 Per_1
presente a nessuna delle operazioni peritali ) e solo all'esito della quale è stata estesa relazione definitiva.
Nella relazione finale si evidenzia come le risposte ai quesiti siano state fornite dal CT nominato dal giudice, e non da terzi o da ausiliari;
quindi il consulente ha risposto sotto la propria responsabilità ai quesiti rivoli gli dal giudice che gli ha affidato l'incarico.
Nessuna nullità né irregolarità risulta rilevabile nell'operato del CT e nella conduzione delle operazioni peritali, e la doglianza è totalmente inconsistente
III
8 I motivi di contestazione della sentenza relativi alla quantificazione del danno non patrimoniale sono formulati con un mero richiamo “per relationem” alle controdeduzioni alla CT del 12.2.2016 e alle osservazioni al riscontro del CT 5.3.2016, redatte dal dr . Persona_1
Si legge che l'appellante “per non essere ripetitivo, si riporta a quanto illustrato sul punto nelle note conclusiva del 29.09.2017, che qui integralmente si richiamano e che eleva a motivo di appello”
Pertanto l'appellante ha inteso così non già muovere specifiche contestazioni alle decisioni e alle argomentazioni del decidente, ma meramente riproporre argomenti già illustrati prima che la controversia fosse decisa.
Siffatto modo di proporre l'impugnazione non può ritenersi rispettoso del dettato dell'art. 342 cpc perché non tiene conto delle argomentazioni della decisione impugnata e non le confuta.
Non dovrebbe quindi ritenersi correttamente e validamente proposto alcun motivo di appello rispetto alla quantificazione del danno come motivata dalla decisione impugnata.
L'impugnazione è quindi al limite dell'inammissibilità.
Tuttavia, tentando di ricavare da quanto così genericamente riproposto qualche spunto di rilievo in questa sede esaminabile, deve comunque concludersi che gli argomenti dell'appellante, per quanto supportati dalle considerazioni del consulente di parte, non sono affatto persuasivi.
Si ribadisce che il nel 2013 , cadendo dalla bicicletta su cui stava percorrendo un tratto di Pt_1
strada , perché urtato da tergo da un mezzo che lo seguiva, ha riportato una cervico dorso lombalgia post-traumatica (ovvero dolore alla colonna cervicale e dorsale da caduta) ed una ferita lacero-contusa alla bocca (ecchimosi al labbro e lesione alla mucosa interna) suturata nell'immediatezza in pronto soccorso.
Si ribadisce che pur avendo il PS effettuato scrupolosi accertamenti (TAC al cranio e al massiccio facciale) non risulta abbia riscontrato nell'altro, neppure un ematoma o ecchimosi al cranio
(nessun referto degli accertamenti TAC ha prodotto il , a conferma del fatto che non riportassero Pt_1
alcun tipo di lesione, oltre quelle indicate)
Tanto è vero che il sanitario del Pronto Soccorso ha dimesso il senza alcuna richiesta di Pt_1
ricovero, senza necessità di tenerlo in osservazione, rimandandolo a casa senza altre prescrizioni che l'assunzione analgesici al bisogno, miorilassanti e “consigliato” l'uso di collare di sahnz (per la zona cervicale, evidentemente ). Nonostante l'infortunato abbia urtato con il viso a terra, non ha riportato alcuna lesione ossea al massiccio facciale, nessuna frattura, ma trauma contusivo alla bocca e una ferita lacero-contusa alle parti molli (la mucosa buccale) tanto che dopo la guarigione, nessun esito estetico visibile era più neppure riscontrabile .
Questi i riscontri oggettivi del sinistro del ovvero le conseguenze di una caduta dalla Pt_1
bicicletta che non ha causato fratture ossee né traumi ossei , né sospetti di traumi cranici;
ed è pre
9 questo che il teste , presentato per affermare ed accreditare che il sarebbe stato CP_2 Pt_1
“sbalzato” contro un palo , urtandolo con il cranio, è stato condivisibilmente dichiarato inattendibile e sono stati rimessi gli atti al PM per le valutazioni conseguenti alla testimonianza non genuina.
Tanto precisato, alla luce di queste considerazioni deve valutarsi il (pur generico) motivo di appello che lamenta l'errata quantificazione del danno non patrimoniale, riportandosi integralmente alle note conclusive del giudizio di primo grado (del 29.09.2017) elevandole a motivo di appello.
Le doglianze alla CT per non avere preso in considerazione la certificazione medica rilasciata da strutture pubbliche finalizzati ad ottenere il riconoscimento di un “disturbo post traumatico da stress” quale conseguenza dell'ora descritto incidente, appaiono destituiti di fondamento
Intanto, la documentazione medica prodotta dal per sostenere l'esistenza dei reliquati Pt_1 permanenti , oltre alla relazione di parte del dr , e alla certificazioni dell'accesso al Persona_1
pronto soccorso della quale si è già detto, si limita a numerose certificazioni del medico curante (dr
, che ovviamente non hanno la valenza di certificazioni specialistiche, cui si aggiungono Persona_5 tre “certificazioni” (rectius: prescrizioni farmacologiche prive di numro di procollo) del Centro di
Salute Mentale 2 Nord dell' . Controparte_6
Le tre prescrizioni di farmaci del CSM sono, in quanto tali prive di numero di protocollo e non costituiscono di relazioni diagnostiche (come sottolineato dal CT nella relazione), datate 15.10.2012,
18.12.2012 e 18.1.2013 .
Le prime due descrivono un “disturbo post traumatico da stress” , la seconda aggiunge che lo stesso
è “in remissione parziale” (certificazione 18.12.2012) , entrambe invitano ad un controllo fra 30gg ,
e poi l'ultima riporta la scritta “Esito di disturbo post traumatico da stress”, con prescrizioni farmacologiche a termine.
Come dichiarato esplicitamente dal CT, con il supporto dell'indagine espletata dallo specialista dr
Per_6
- gli unici disturbi lamentati dal sarebbero “difficoltà nel ritmo del sonno che supera Pt_1 comunque con l'assunzione serale di 8 gocce di EN;
riferisce inoltre senso di sbandamento e paura di cadere”, ma sottolinea come tali disturbi non sarebbero stati mai approfonditi con visite specialistiche o esami diagnostici;
- quanto alle certificazioni del CSM in atti, il CT afferma che le visite psichiatriche così svolte fotografano solo l'attimo, il momento in cui il paziente viene sottoposto, a visita e trattato farmacologicamente. Oltre alla mera prescrizione della terapia farmacologica, non ci sarebbe traccia di un trattamento psicologico o comunque psicodiagnostica o di indagini strumentali approfondite
(EEG , TC, RM con o s.m.c. ) che rappresenterebbero parte integrante per giungere ad una diagnosi e quindi alla terapia riabilitativa.
10 - Il CT si sofferma a spiegare che il disturbo post-traumatico da stress è conseguenza di un
“evento traumatico estremo” , esemplificando casi di gravi pericoli di morte, di aggressioni, torture, disastri, guerre, ecc. Evidentemente l'indicazione (che poi è sostanzialmente ripresa dalla descrizione del “disturbo post-traumatico da stress” del DSM IV, che è prodotta il allegato alla relazione medico- legale), che il CT dr commenta come “piacevole storia” intende rappresentare al giudice e Per_1
sottolineare che il disturbo può essere causalmente correlato ad un grave trauma fisico o psichico vissuto dal paziente, quindi ad una situazione e ad un vissuto di grave pericolo o di grave paura
- Considerato che il ha subito la caduta dalla bicicletta per un urto da dietro di un veicolo Pt_1
che lo seguiva, appare difficile riconoscere in tale occorso i fattori scatenanti di un gravissimo trauma fisico o psichico, quale quelli solitamente rappresentati come prodromi del disturbo post-traumatico;
- Tali considerazioni inducono il CT a ritenere che dall'evento per cui è causa siano esitati solo invalidità temporanea nella misura indicata in relazione .
- Il CT ha riportato – evidentemente condividendola- la conclusione del dr , secondo ER cui dalla visita peritale emergeva solo “un quadro psicopatologico riferibile ad una sintomatologia ansiosa con insonnia residuale”, escludendo quindi la sussistenza della patologia da cui il Pt_1
sostiene di essere affetto;
- Neppure il CT dr , mai presente alle operazioni peritali , sembra essere stato in grado Per_1
di segnalare quali condotte, quali sintomi, quali condizioni manifestate del periziato in sede di operazioni peritali avrebbero segnalato e sarebbero riconducibili al preciso corteo sintomatologico descritto per il disturbo post traumatico dal DSM IV allegato in atti;
che all'evidenza non si possono limitare ai lievi e meri “disturbi del sonno” riferiti dal periziato;
- Infatti dalla lettura della documentazione allegata alla relazione del CT (ovvero le definizioni del DSM IV del Disturbo post traumatico da stress) si ricava non solo che le condizioni per l'insorgenza del disturbo sono fatti gravemente traumatici;
ma soprattutto che la sintomatologia è asai più complessa e comprende soprattutto il continuo e persistente rivivere l'evento traumatico, attraverso immagini, pensieri, percezioni, incubi notturni, con gravità invalidante: nulla di ciò ha riferito il Pt_1
al CT, come conseguenza attuale o risalente al sinistro.
- D'altra parte , le condizioni del periziato quali illustrate nella relazione di parte del dr – Per_1 datata 23.3.2013 e depositata nel fascicolo dell'attore in primo grado – e soprattutto l'esame psichico in quella trascritto riportano, fra l'altro, sintomi che il periziando non ha minimamente manifestato in sede di operazioni peritali innanzi al CT: innanzitutto i “contenuti ideativi focalizzati in prevalenza sull'incidente e sulla possibilità che l'evento si possa ripetere;
sono presenti condotte di evitamento, correlate al trauma subito, (dal momento dell'incidente non ha più uilizzato la bicicletta ) …”
11 - Nessuno di queste condizioni, ideazioni, disagi, limitazioni, risultano menzionate dal durante le operazioni peritali , ove ha dichiarato soltanto che lamentava “cefalea a varia Pt_1 localizzazione a frequenza saltuaria, vertigini con cadute, insonnia, turbe dell'addormentamento e amnesia retrograda” (cfr anamnesi patologica prossima)
- Alle operazioni peritali – sia le prime che quelle ripetute innanzi ad dr era presente la ER dr.ssa – nominata quale CT dall'avvocato del che ha sottoscritto le Persona_7 Pt_1
osservazioni alla bozza insieme al dr che non ha avanzato alcun rilevo sulla conformità tra Per_1
quanto dichiarato dal periziando in sede di operazioni peritali e quanto riportato nella relazione peritale. Peraltro è noto che la veste di pubblico ufficiale del CT attribuisce fede privilegiata alle attestazioni che in verbale il CT formula su quanto accaduto innanzi a sé o su quanto da egli stesso effettuato (esulando solo le valutazioni formulate dal CT su quanto richiestogli) .
- In mancanza di indicazioni significative o quantomeno tali da indurre approfondimenti, ed in assenza di accertamenti strumentali o diagnostici utili , mai eseguiti né prodotti a supporto della tesi dell'infortunato, non appare giustificato pretendere l'esecuzione di tali accertamenti dal CT che non ne abbia ravvisato la necessità all'esito della propria indagine, per non avere riscontrato nessun elemento tale da imporre l'approfondimento;
- La lamentata mancata somministrazione al periziato di test diagnostici non è stata accompagnata da alcuna produzione di test neppure eseguiti dal Consulente di Parte: è appena il caso di rilevare che il danneggiato è onerato di dimostrare il danno, e che ove non vi sia alcuna idonea allegazione né produzione documentale di esami diagnostici, strumentali, di test, ecc, non si può pretendere o imporre che i test vengano effettuati dal CT, che non abbia ritenuto di doverli eseguire;
- Deve per contro prendersi atto che – evidentemente- il CT non ha ritenuto di ravvisare neppure le condizioni di partenza minime per effettuare approfondimenti, che sarebbero stati puramente esplorativi;
- Infatti il CT ha riportato che supera comunque con l'assunzione serale di 8 gocce di EN, riferisce inoltre senso di sbandamento
e paura di cadere a terra ma in tal senso ad oggi non ha mai approfondito con visite specialistiche o esami diagnostici. Da quanto sopra descritto emerge sostanzialmente un quadro psicopatologico riferibile ad una sintomatologia ansiosa con insonnia residuale>>.
- Da ultimo, neppure le prescrizioni farmacologiche del CSM nord n 2 dell' CP_6
possono giustificare la persistenza di un disturbo cronico o cronicizzato, tale da potersi
[...]
qualificare come reliquato permanente. Il non ha dichiarato al CT di assumere farmaci Pt_1
(se non la dose minima di 8 gocce di EN per i disturbi del sonno) , e ciò priva di valore ai fini di causa anche la prescrizione del CSM , che comunque non risulta supportata da alcuna approfondita diagnosi.
12 Per di più l'ultima prescrizione, del 18 gennaio 2013 (l'ultima) del CSM , appare anche contraddittoria laddove indica "Esito di disturbo post traumatico da stress", e poi prescrive terapia
a termine "Eutimil 20 mg 1/2 compressa ore 8 per 6 giorni, dopo sospendere; Trittico 75, 1/3 compressa ore 21 per 6 giorni, dopo sospendere; EN 4 gocce la sera (al bisogno 10 gocce)" Non si comprende quali fossero di “esiti” ( postumi permanenti specifici del disturbo post traumatico), se non richiedessero alcuna terapia se non “4 gocce di EN al bisogno”
Può condividersi interamente quanto ribadito dal CT nelle conclusioni successive alle osservazioni di parte appellante, nelle quali si legge: “ i postumi considerati dal CT sono ascrivibili ad un connotato psicologico inteso come habitus costituzionale e ricordo doloroso, e non già come postumi neurlogici …. OM …. Come in precedenza rimarcato trattasi di sintomatologia ansiosa con tipica sequela che nulla ha a che vedere con il sinistro in questione”
Le valutazioni che precedono non consentono di ritenere che la Consulenza espletata in primo grado sia insufficiente né che vada rinnovata;
e non può accogliersi l'appello sul mancato riconoscimento dei postumi permanenti .
Quanto ai rilievi sulla durata della invalidità temporanea, si può solo considerare che il CT ha escluso il disturbo post traumatico da stress come conseguenza del sinistro per cui è causa, riconducendo evidentemente il ristoro da invalidità temporanea solo al tempo necessario per la guarigione da trauma contusivo .
Infatti si legge nell'elaborato “Nel caso in esame ritengo che lo stesso [il abbia subito una Pt_1
incapacità temporanea biologca in riferimento al politrauma contusivo di giorni cinquanta…ecc>”
Non vi sono rilievi specifici che documentino che il trauma contusivo abbia avuto necessità di tempi maggiori per la guarigione clinica.
IV
I motivi di appello che chiedono il riconoscimento del danno morale ed esistenziale si sono limitati a trascrivere varie decisioni della giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell'argomento.
Tuttavia nessuna allegazione neppure minima l'appellante ha proposto per consentire di valutare l'incidenza di tali danni in concreto sulla propria condizione personale, omettendo di fornire qualsiasi elemento -neppure presuntivo- di valutazione.
Solo nelle conclusioni dell'atto di appello si fa riferimento alla richiesta di accertare anche la misura del danno patrimoniale tenendo conto che all'epoca del sinistro l'infortunato svolgeva l'attività di bracciante agricolo.
Nessun danno patrimoniale potrebbe essere liquidato, neppure in relazione alla invalidità temporanea, senza la prova della perdita economica;
prova mai fornita dall'appellante che non ha neppure allegato
13 né prodotto alcun elemento idoneo a documentare la sua attività, né la riduzione del reddito o la perdita di esso in conseguenza dei fatti di causa.
E' noto che il danno patrimoniale sarebbe agevolmente suscettibile di prova , e poiché nessuna allegazione e prova è stata prodotta, non potrebbe farsi ricorso a liquidazioni equitative.
Le richieste ora esaminate vanno quindi respinte
V
L'integrale rigetto dell'appello impone la condanna dell'appellante soccombente alle spese del presente grado, che si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della causa (in ragione della clausola “danno maggiore o minore” che si legge nelle conclusioni ), che si liquidano nei minimi per le controversie a bassa complessità .
Per tal ragione dovrà corrispondere alla società assicuratrice appellata la somma di euro Pt_1
4.996,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00), oltre spese forfetarie , IVA e CPA come pr legge.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n.1605/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata il
06.11.2018 nel proc. n. R.G. 1649/2013, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_2
2. Rigetta l'appello;
3. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della società assicuratrice liquidate ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 per euro 4.996,00, oltre spese forfetarie , IVA e
CPA come pr legge.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso a Reggio Calabria il 27 marzo 2025
La Presidente estensore
Dr.ssa IZ BI
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