TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/12/2025, n. 4891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4891 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
CO ha pronunziato all'udienza del 17.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3120 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Marco Dibitonto;
Ricorrente
E
[...]
Controparte_1 in persona del legale
[...] rapp.te p.t., rappresentato e difeso della Dirigente dott.ssa Giuseppina
Lotito;
Resistente
OGGETTO: anzianità di servizio contratti a tempo determinato.
*******
Con ricorso depositato in data 5.3.2025 premetteva Parte_1 di essere dipendente del convenuto, con rapporto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato, inquadrata nel ruolo del personale ATA e di avere precedentemente prestato servizio in forza di contratti a termine. Lamentava, in particolare, che, il predetto servizio, nel corso dei contratti a tempo determinato, non era mai stato computato, tanto ai fini giuridici quanto ai fini economici, alla stregua di quanto accade per il lavoro analogamente prestato dal personale assunto, per l'espletamento del medesimo servizio, con contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, in occasione della propria assunzione come dipendente di ruolo, aveva illegittimamente ottenuto una solo parziale ricostruzione di carriera, che pertanto non aveva tenuto interamente conto del periodo di lavoro pregresso.
Invocava, a questo proposito, l'art 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 e, dunque, il principio di non discriminazione ivi contemplato.
Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Bari, formulando le seguenti conclusioni:
“1) accerti che l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo della parte ricorrente appartenente al personale amministrativo tecnico ed ausiliario (c.d. ATA) della scuola è in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, è utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi e che viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato e, conseguentemente, una volta accertate le violazioni della richiamata clausola 4, disponga la disapplicazione della/e norma/e di diritto interno in contrasto con la direttiva e, per l'effetto,
Pag. 2 di 23 2) a) dichiari il diritto della parte ricorrente – prima lavoratore/trice a termine, poi immesso/a nei ruoli dell'amministrazione -di vedersi riconoscere, ad ogni effetto, l'intero servizio effettivo prestato come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato sin dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato, e, quindi, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale scolastico assunto a tempo indeterminato di pari qualifica con decorrenza temporale dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato con l'applicazione della clausola di salvaguardia ex CCNL comparto scuola del 2011, in quanto lavoratore a termine che, alla data dell'1.9.2010, aveva già maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2 del CCNL del 2011 e, per l'effetto b) dichiari il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per l'intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio (giorni, mesi ed e anni) in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato sino alla data di immissione in ruolo ai fini giuridici del 01.09.2013 – ascrivendogli la seguente anzianità alla data dell'immissione in ruolo ai fini giuridici:
10 anni, 0 mesi e 9 giorni e
2) condanni il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive, conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera, derivanti dagli incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti sin dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato) che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. 412 del 1991 e art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto delle domande proposte.
Pag. 3 di 23 In via preliminare sollevava eccezione di prescrizione, decennale
(sostenendo che la ricorrente avrebbe potuto far valere il diritto prospettato con il presente ricorso già a partire dalle date di immissione in ruolo) e quinquennale (del diritto alle differenze retributive maturate prima, appunto, del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso).
In secondo luogo, eccepiva l'operatività del meccanismo di riallineamento previsto dall'art. 4 D.P.R. n. 399/1988, con portata preclusiva delle spettanze retributive azionate.
Sosteneva ulteriormente l'irrilevanza dei servizi pre-ruolo espletati prima della scadenza del termine di recepimento della Direttiva 1999/70/CE e del relativo Accordo Quadro.
Inoltre, evidenziava come l'intero anno solare 2013 non potesse essere utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come evincibile dalla parte ricostruttiva, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata, per il cumulo dei periodi lavorati in esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione col convenuto, e del trattamento economico più elevato che ne CP_1 deriverebbe.
La domanda, così individuata quanto al petitum ed alla causa petendi, è fondata.
2. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento dell'Unione Europea, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto
Pag. 4 di 23 di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
2.a. Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto richiamato la propria Persona_1 precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro
e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di Per_2
“norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
2.b. La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e
Pag. 5 di 23 presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
2.c. La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
2.d. In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3
) che ha ulteriormente precisato che “un'indennità per Persona_4 anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4,
Pag. 6 di 23 punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Ancora più di recente la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò
“svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41).
La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il
Pag. 7 di 23 semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento…” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” (punti 50 e 51).
Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” (punti 45 e 46).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 ) pronunciata Per_5 sempre con riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di
Pag. 8 di 23 stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
3. Ora, in siffatto quadro di principi, è acquisito agli atti che alla ricorrente, assunta ripetutamente a tempo determinato, è stata applicata la disciplina dettata dai vari C.C.N.L. del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio, già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994 e ribadito a partire dal
C.C.N.L. 1994/1998 (art. 53), secondo cui al personale amministrativo e tecnico non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Nel caso di specie, poi, è documentato che il convenuto, al CP_1 momento dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, ha ricostruito la sua carriera valutando il periodo pre ruolo conformemente agli artt. 569 e 570 D.Lgs. n. 297/1994 (i quali prevedono che per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici).
Ebbene, sia le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva, sia l'art. 569
D.Lgs. n. 297/1994 risultano in contrasto con le previsioni del diritto europeo e, in particolare, con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
4. Dunque, l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
nella circostanza
Pag. 9 di 23 che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Nel caso di specie, tuttavia, non sono affatto emersi elementi concernenti le modalità di lavoro, ossia relativi alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, tali da giustificare la diversità di trattamento.
Pertanto, nella più completa assenza di elementi che conducano a ritenere il contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione tra personale amministrativo di ruolo e a termine impongono, dunque, di ritenere la posizione rivestita da parte ricorrente pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo di cui rivendica la progressione stipendiale.
5. S'impone pertanto una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia, per assicurarne la piena efficacia nella risoluzione della presente controversia.
Il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
È infatti pacifico, come ribadito dalla Corte anche nella citata sentenza
, che “qualora non possano procedere ad Persona_3 un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”; del resto, nella stessa sentenza, la Corte ricorda che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi
Pag. 10 di 23 disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego”: essa, pertanto, “è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
6. Né a conclusioni diverse può pervenirsi alla luce della sentenza 20 settembre 2018 (causa C-466/2017 Motter).
Con specifico riferimento al personale ATA, il quale accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 T.U., e per il quale l'art. 570 del medesimo T.U. prevede che la ricostruzione della carriera venga effettuata in base al servizio effettivamente prestato, non possono – infatti - operare né la prima giustificazione addotta dal governo italiano per il personale docente (la diversa esperienza acquisita dai docenti assunti con concorso rispetto a quella dei docenti assunti in base ai titoli), né la seconda
(evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 giorni ad annualità intere;
si vedano, in questo senso, Tribunale di Roma, sez. III lav. sent. n. 7498 del
10.10.2018 e 8376 del 5.11.2018).
Né può sostenersi che la professionalità del personale amministrativo a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale amministrativo che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale amministrativo non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Pag. 11 di 23 Del resto (cfr., in tal senso, Trib. Salerno, Sez. lav., 28/03/2019, n. 535, giud. dott.ssa ) la circostanza che il processo di acquisizione e Per_6 consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del
19.4.2018) ed un anno per il personale docente.
7. In definitiva, l'anzianità di servizio dovrà computarsi tenendo conto dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente.
Per inciso, vanno condivise in pieno le argomentazioni espresse dalla difesa dall'odierna parte istante, nella misura, in cui a far data dal 1°.9.2010, la prima fascia di anzianità (con trattamento stipendiale di ingresso) è stata innalzata ad 8 anni, come concordato dalle parti sociali con il CCNL del
4.8.2013 (stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 17, D.L. n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011), per cui la disciplina contenuta nel suddetto contratto collettivo non può che valere per il periodo successivo alla sua sottoscrizione, senza poter incidere sui diritti di chi, come la parte ricorrente, non era ancora assunta in ruolo alla data del 1° settembre 2010 ma, a tale data, aveva già maturato il diritto alla progressione stipendiale sulla base della previgente normativa.
Tuttavia, con specifico riferimento all'anno 2013, occorre tenere presente quanto recentemente chiarito da Cass. civ., Sez. lav., 21/05/2025, n. 13619, ove infatti si legge:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le
Pag. 12 di 23 progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di Progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
Pag. 13 di 23 modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_3
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva
[...] realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla Controparte_3 verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con
Pag. 14 di 23 dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di
«blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva CP_1 sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo
Pag. 15 di 23 previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
Pag. 16 di 23 La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
Pag. 17 di 23 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate
...
Pag. 18 di 23 2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il CP_1 pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del
2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Pag. 19 di 23 8. In definitiva, l'anzianità di servizio dovrà computarsi tenendo conto dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente, anche laddove ciò è avvenuto anteriormente al 10.7.2001, ossia al termine per gli Stati membri di adeguare il diritto interno alle disposizioni della Direttiva 1999/1970 CE.
A tale ultimo proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “nella fattispecie non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che l'originaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva
1999/70/CE. Non può essere invocato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall' nella Controparte_4 vigenza della direttiva” (Cass. civ., Sez. lav., 28/11/2019, n. 31149).
9. Per quanto riguarda, poi, il riallineamento previsto dall'art. 4 D.P.R. n.
399/1988 (in forza del quale l'anzianità di servizio non computata al momento dell'immissione in ruolo può, eventualmente, dopo un determinato periodo, essere recuperato ai fini dell'attribuzione agli interessati delle successive posizioni stipendiali), vale innanzitutto osservare come un siffatto recupero può avvenire solo dopo un periodo particolarmente lungo;
in sostanza, tale recupero è valido solo nel caso in cui il docente interessato faccia ancora parte, alla scadenza di tale periodo, dell'organico del
[...]
(CGUE, sentenza 17 ottobre 2024, in causa C- Controparte_1
322/2023). E' stato ulteriormente aggiunto, con riguardo al personale docente (ma lo stesso può dirsi per il personale ATA), che “mentre i due terzi dell'anzianità di servizio presa in considerazione al momento dell'immissione in ruolo di un docente avviene ai fini giuridici ed economici, l'eventuale
Pag. 20 di 23 recupero, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 399/1988, del rimanente terzo dell'anzianità di servizio avviene ai soli fini economici”, sicchè il predetto “meccanismo di recupero è caratterizzato non solo dal fatto … che la sua eventuale applicazione … è rinviata di vari anni … ed è, pertanto, futura e incerta, ma anche dal fatto che, anche qualora tale meccanismo sia applicato, i suoi effetti hanno una portata limitata”. Pertanto, la circostanza che, in taluni casi,
l'applicazione di tale meccanismo possa eventualmente essere favorevole è, se del caso, atta a compensare soltanto parzialmente la differenza di trattamento subita, al momento della loro immissione in ruolo.
Né, infine, il meccanismo di riallineamento può essere utilizzato quale ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità di trattamento, poiché esso fa parte proprio delle norme che operano una siffatta differenza (di nuovo CGUE, sentenza 17 ottobre 2024, in causa C-322/2023).
10. Tuttavia, sul piano della statuizione di condanna al pagamento delle differenze retributive, deve condividersi l'eccezione sollevata dalla parte resistente circa la intervenuta prescrizione (parziale).
Considerato – infatti - che il primo atto interruttivo è intervenuto, con la richiesta stragiudiziale inviata alla parte datoriale pubblica in data 24.2.2025, nulla può ritenersi dovuto, calcolando a ritroso il termine quinquennale, per il periodo pregresso alla data del 24.2.2020.
Beninteso, ciò non vuol dire che l'anzianità di servizio vada computata solo a partire da quest'ultima data, poiché la prescrizione non incide sulla sua maturazione, ma solo sulle pretese patrimoniali conseguenti.
Dunque, va considerato il servizio pre – ruolo, nella sua globalità, ma la condanna del convenuto, appunto da quantificarsi sulla base della CP_1 considerazione integrale della precedente esperienza professionale, non può estendersi anche ai crediti prescritti.
Pag. 21 di 23 Il che è conforme al consolidato principio di diritto secondo il quale l'anzianità di servizio non costituisce uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, ma un fatto giuridico che rappresenta il presupposto di specifici diritti, quale quello alla progressione economica.
L'anzianità di servizio, dunque, quale fatto giuridico non si prescrive ma costituisce il presupposto di fatto per l'attribuzione del diritto a contenuto patrimoniale relativo al conseguimento della progressione stipendiale.
L'eventuale prescrizione di alcuni compensi arretrati non preclude il conseguimento dei successivi aumenti stipendiali che debbono essere liquidati nella misura dovuta come se quello precedente, maturato ma estinto per prescrizione, fosse stato corrisposto (Cass. civ., Sez. lav.,
27/02/2004, n. 4076: “l'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto”).
11. Le spese del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 17/07/2019, n. 19270) seguono la soccombenza, secondo valori minimi (in ragione della non complessità delle questioni in fatto ed in diritto oggetto di disamina), con esclusione della fase istruttoria/ di trattazione. La liquidazione tiene conto della previsione contenuta nell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Pag. 22 di 23 Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3120 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento integrale, Parte_1 ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio maturata con riferimento ai contratti a tempo determinato che hanno avuto esecuzione presso la scuola statale, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione carriera, con altresì applicazione la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, fatta però eccezione per l'anno 2013 essendo esso irrilevante ai fini economici;
2) condanna il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate in ragione di detta anzianità di servizio, con decorrenza dal 24.2.2020;
3) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 4.795,70, cui vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 17.12.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria CO
Pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
CO ha pronunziato all'udienza del 17.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3120 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Marco Dibitonto;
Ricorrente
E
[...]
Controparte_1 in persona del legale
[...] rapp.te p.t., rappresentato e difeso della Dirigente dott.ssa Giuseppina
Lotito;
Resistente
OGGETTO: anzianità di servizio contratti a tempo determinato.
*******
Con ricorso depositato in data 5.3.2025 premetteva Parte_1 di essere dipendente del convenuto, con rapporto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato, inquadrata nel ruolo del personale ATA e di avere precedentemente prestato servizio in forza di contratti a termine. Lamentava, in particolare, che, il predetto servizio, nel corso dei contratti a tempo determinato, non era mai stato computato, tanto ai fini giuridici quanto ai fini economici, alla stregua di quanto accade per il lavoro analogamente prestato dal personale assunto, per l'espletamento del medesimo servizio, con contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, in occasione della propria assunzione come dipendente di ruolo, aveva illegittimamente ottenuto una solo parziale ricostruzione di carriera, che pertanto non aveva tenuto interamente conto del periodo di lavoro pregresso.
Invocava, a questo proposito, l'art 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 e, dunque, il principio di non discriminazione ivi contemplato.
Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Bari, formulando le seguenti conclusioni:
“1) accerti che l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo della parte ricorrente appartenente al personale amministrativo tecnico ed ausiliario (c.d. ATA) della scuola è in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, è utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi e che viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato e, conseguentemente, una volta accertate le violazioni della richiamata clausola 4, disponga la disapplicazione della/e norma/e di diritto interno in contrasto con la direttiva e, per l'effetto,
Pag. 2 di 23 2) a) dichiari il diritto della parte ricorrente – prima lavoratore/trice a termine, poi immesso/a nei ruoli dell'amministrazione -di vedersi riconoscere, ad ogni effetto, l'intero servizio effettivo prestato come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato sin dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato, e, quindi, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale scolastico assunto a tempo indeterminato di pari qualifica con decorrenza temporale dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato con l'applicazione della clausola di salvaguardia ex CCNL comparto scuola del 2011, in quanto lavoratore a termine che, alla data dell'1.9.2010, aveva già maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2 del CCNL del 2011 e, per l'effetto b) dichiari il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per l'intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio (giorni, mesi ed e anni) in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato sino alla data di immissione in ruolo ai fini giuridici del 01.09.2013 – ascrivendogli la seguente anzianità alla data dell'immissione in ruolo ai fini giuridici:
10 anni, 0 mesi e 9 giorni e
2) condanni il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive, conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera, derivanti dagli incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti sin dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato) che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. 412 del 1991 e art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto delle domande proposte.
Pag. 3 di 23 In via preliminare sollevava eccezione di prescrizione, decennale
(sostenendo che la ricorrente avrebbe potuto far valere il diritto prospettato con il presente ricorso già a partire dalle date di immissione in ruolo) e quinquennale (del diritto alle differenze retributive maturate prima, appunto, del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso).
In secondo luogo, eccepiva l'operatività del meccanismo di riallineamento previsto dall'art. 4 D.P.R. n. 399/1988, con portata preclusiva delle spettanze retributive azionate.
Sosteneva ulteriormente l'irrilevanza dei servizi pre-ruolo espletati prima della scadenza del termine di recepimento della Direttiva 1999/70/CE e del relativo Accordo Quadro.
Inoltre, evidenziava come l'intero anno solare 2013 non potesse essere utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come evincibile dalla parte ricostruttiva, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata, per il cumulo dei periodi lavorati in esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione col convenuto, e del trattamento economico più elevato che ne CP_1 deriverebbe.
La domanda, così individuata quanto al petitum ed alla causa petendi, è fondata.
2. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento dell'Unione Europea, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto
Pag. 4 di 23 di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
2.a. Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto richiamato la propria Persona_1 precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro
e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di Per_2
“norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
2.b. La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e
Pag. 5 di 23 presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
2.c. La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
2.d. In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3
) che ha ulteriormente precisato che “un'indennità per Persona_4 anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4,
Pag. 6 di 23 punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Ancora più di recente la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò
“svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41).
La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il
Pag. 7 di 23 semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento…” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” (punti 50 e 51).
Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” (punti 45 e 46).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 ) pronunciata Per_5 sempre con riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di
Pag. 8 di 23 stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
3. Ora, in siffatto quadro di principi, è acquisito agli atti che alla ricorrente, assunta ripetutamente a tempo determinato, è stata applicata la disciplina dettata dai vari C.C.N.L. del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio, già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994 e ribadito a partire dal
C.C.N.L. 1994/1998 (art. 53), secondo cui al personale amministrativo e tecnico non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Nel caso di specie, poi, è documentato che il convenuto, al CP_1 momento dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, ha ricostruito la sua carriera valutando il periodo pre ruolo conformemente agli artt. 569 e 570 D.Lgs. n. 297/1994 (i quali prevedono che per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici).
Ebbene, sia le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva, sia l'art. 569
D.Lgs. n. 297/1994 risultano in contrasto con le previsioni del diritto europeo e, in particolare, con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
4. Dunque, l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
nella circostanza
Pag. 9 di 23 che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Nel caso di specie, tuttavia, non sono affatto emersi elementi concernenti le modalità di lavoro, ossia relativi alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, tali da giustificare la diversità di trattamento.
Pertanto, nella più completa assenza di elementi che conducano a ritenere il contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione tra personale amministrativo di ruolo e a termine impongono, dunque, di ritenere la posizione rivestita da parte ricorrente pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo di cui rivendica la progressione stipendiale.
5. S'impone pertanto una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia, per assicurarne la piena efficacia nella risoluzione della presente controversia.
Il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
È infatti pacifico, come ribadito dalla Corte anche nella citata sentenza
, che “qualora non possano procedere ad Persona_3 un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”; del resto, nella stessa sentenza, la Corte ricorda che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi
Pag. 10 di 23 disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego”: essa, pertanto, “è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
6. Né a conclusioni diverse può pervenirsi alla luce della sentenza 20 settembre 2018 (causa C-466/2017 Motter).
Con specifico riferimento al personale ATA, il quale accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 T.U., e per il quale l'art. 570 del medesimo T.U. prevede che la ricostruzione della carriera venga effettuata in base al servizio effettivamente prestato, non possono – infatti - operare né la prima giustificazione addotta dal governo italiano per il personale docente (la diversa esperienza acquisita dai docenti assunti con concorso rispetto a quella dei docenti assunti in base ai titoli), né la seconda
(evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 giorni ad annualità intere;
si vedano, in questo senso, Tribunale di Roma, sez. III lav. sent. n. 7498 del
10.10.2018 e 8376 del 5.11.2018).
Né può sostenersi che la professionalità del personale amministrativo a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale amministrativo che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale amministrativo non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Pag. 11 di 23 Del resto (cfr., in tal senso, Trib. Salerno, Sez. lav., 28/03/2019, n. 535, giud. dott.ssa ) la circostanza che il processo di acquisizione e Per_6 consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del
19.4.2018) ed un anno per il personale docente.
7. In definitiva, l'anzianità di servizio dovrà computarsi tenendo conto dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente.
Per inciso, vanno condivise in pieno le argomentazioni espresse dalla difesa dall'odierna parte istante, nella misura, in cui a far data dal 1°.9.2010, la prima fascia di anzianità (con trattamento stipendiale di ingresso) è stata innalzata ad 8 anni, come concordato dalle parti sociali con il CCNL del
4.8.2013 (stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 17, D.L. n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011), per cui la disciplina contenuta nel suddetto contratto collettivo non può che valere per il periodo successivo alla sua sottoscrizione, senza poter incidere sui diritti di chi, come la parte ricorrente, non era ancora assunta in ruolo alla data del 1° settembre 2010 ma, a tale data, aveva già maturato il diritto alla progressione stipendiale sulla base della previgente normativa.
Tuttavia, con specifico riferimento all'anno 2013, occorre tenere presente quanto recentemente chiarito da Cass. civ., Sez. lav., 21/05/2025, n. 13619, ove infatti si legge:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le
Pag. 12 di 23 progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di Progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
Pag. 13 di 23 modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_3
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva
[...] realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla Controparte_3 verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con
Pag. 14 di 23 dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di
«blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva CP_1 sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo
Pag. 15 di 23 previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
Pag. 16 di 23 La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
Pag. 17 di 23 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate
...
Pag. 18 di 23 2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il CP_1 pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del
2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Pag. 19 di 23 8. In definitiva, l'anzianità di servizio dovrà computarsi tenendo conto dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente, anche laddove ciò è avvenuto anteriormente al 10.7.2001, ossia al termine per gli Stati membri di adeguare il diritto interno alle disposizioni della Direttiva 1999/1970 CE.
A tale ultimo proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “nella fattispecie non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che l'originaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva
1999/70/CE. Non può essere invocato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall' nella Controparte_4 vigenza della direttiva” (Cass. civ., Sez. lav., 28/11/2019, n. 31149).
9. Per quanto riguarda, poi, il riallineamento previsto dall'art. 4 D.P.R. n.
399/1988 (in forza del quale l'anzianità di servizio non computata al momento dell'immissione in ruolo può, eventualmente, dopo un determinato periodo, essere recuperato ai fini dell'attribuzione agli interessati delle successive posizioni stipendiali), vale innanzitutto osservare come un siffatto recupero può avvenire solo dopo un periodo particolarmente lungo;
in sostanza, tale recupero è valido solo nel caso in cui il docente interessato faccia ancora parte, alla scadenza di tale periodo, dell'organico del
[...]
(CGUE, sentenza 17 ottobre 2024, in causa C- Controparte_1
322/2023). E' stato ulteriormente aggiunto, con riguardo al personale docente (ma lo stesso può dirsi per il personale ATA), che “mentre i due terzi dell'anzianità di servizio presa in considerazione al momento dell'immissione in ruolo di un docente avviene ai fini giuridici ed economici, l'eventuale
Pag. 20 di 23 recupero, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 399/1988, del rimanente terzo dell'anzianità di servizio avviene ai soli fini economici”, sicchè il predetto “meccanismo di recupero è caratterizzato non solo dal fatto … che la sua eventuale applicazione … è rinviata di vari anni … ed è, pertanto, futura e incerta, ma anche dal fatto che, anche qualora tale meccanismo sia applicato, i suoi effetti hanno una portata limitata”. Pertanto, la circostanza che, in taluni casi,
l'applicazione di tale meccanismo possa eventualmente essere favorevole è, se del caso, atta a compensare soltanto parzialmente la differenza di trattamento subita, al momento della loro immissione in ruolo.
Né, infine, il meccanismo di riallineamento può essere utilizzato quale ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità di trattamento, poiché esso fa parte proprio delle norme che operano una siffatta differenza (di nuovo CGUE, sentenza 17 ottobre 2024, in causa C-322/2023).
10. Tuttavia, sul piano della statuizione di condanna al pagamento delle differenze retributive, deve condividersi l'eccezione sollevata dalla parte resistente circa la intervenuta prescrizione (parziale).
Considerato – infatti - che il primo atto interruttivo è intervenuto, con la richiesta stragiudiziale inviata alla parte datoriale pubblica in data 24.2.2025, nulla può ritenersi dovuto, calcolando a ritroso il termine quinquennale, per il periodo pregresso alla data del 24.2.2020.
Beninteso, ciò non vuol dire che l'anzianità di servizio vada computata solo a partire da quest'ultima data, poiché la prescrizione non incide sulla sua maturazione, ma solo sulle pretese patrimoniali conseguenti.
Dunque, va considerato il servizio pre – ruolo, nella sua globalità, ma la condanna del convenuto, appunto da quantificarsi sulla base della CP_1 considerazione integrale della precedente esperienza professionale, non può estendersi anche ai crediti prescritti.
Pag. 21 di 23 Il che è conforme al consolidato principio di diritto secondo il quale l'anzianità di servizio non costituisce uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, ma un fatto giuridico che rappresenta il presupposto di specifici diritti, quale quello alla progressione economica.
L'anzianità di servizio, dunque, quale fatto giuridico non si prescrive ma costituisce il presupposto di fatto per l'attribuzione del diritto a contenuto patrimoniale relativo al conseguimento della progressione stipendiale.
L'eventuale prescrizione di alcuni compensi arretrati non preclude il conseguimento dei successivi aumenti stipendiali che debbono essere liquidati nella misura dovuta come se quello precedente, maturato ma estinto per prescrizione, fosse stato corrisposto (Cass. civ., Sez. lav.,
27/02/2004, n. 4076: “l'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto”).
11. Le spese del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 17/07/2019, n. 19270) seguono la soccombenza, secondo valori minimi (in ragione della non complessità delle questioni in fatto ed in diritto oggetto di disamina), con esclusione della fase istruttoria/ di trattazione. La liquidazione tiene conto della previsione contenuta nell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Pag. 22 di 23 Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3120 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento integrale, Parte_1 ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio maturata con riferimento ai contratti a tempo determinato che hanno avuto esecuzione presso la scuola statale, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione carriera, con altresì applicazione la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, fatta però eccezione per l'anno 2013 essendo esso irrilevante ai fini economici;
2) condanna il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate in ragione di detta anzianità di servizio, con decorrenza dal 24.2.2020;
3) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 4.795,70, cui vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 17.12.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria CO
Pag. 23 di 23