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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6728 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35756 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: impugnazione della rinunzia all'eredità,
TRA
, avvocato in giudizio di persona nonché rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giuseppe Bordo, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Tarsia, 64, e
[...]
in proprio e nella Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data Persona_1
23.12.2016 e , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in Persona_2
data 11.6.2009, , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bordo, Parte_5
domiciliatario in Napoli alla via Alessandro Scarlatti, 211/E;
-Attori-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ricci, domiciliatario in Controparte_1
Napoli al largo Sermoneta, 24;
-Convenuta-
Conclusioni: per gli attori: “(A) accertare e dichiarare pregiudizievole per gli attori la rinunzia all'eredità
[di]… del de cuius determinatasi in conseguenza Controparte_1 Parte_6 dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 481 c.c. disposto dal Giudice dell'actio interrogatoria proposta da[…] creditore procedente nella… procedura Parte_1
espropriativa e conseguentemente: (B) Autorizzare gli istanti Greco… Parte_7 [...]
e ad accettare l'eredità del de Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
cuius in nome ed in luogo della rinunziante fino a Parte_6 Controparte_1
concorrenza dei propri crediti…; (C) Condannare la convenuta al Controparte_1 2
pagamento delle spese e competenze di lite;
(D) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno in Giustizia”; per la convenuta: “conferma le conclusioni… già rassegnate con note di trattazione scritta depositate in data 12/2/021 per l'udienza del 18/2/2021”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A). , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
premesso di essere creditori di per compensi professionali, hanno
[...] Controparte_1
agito in giudizio nei suoi confronti, esponendo, in particolare, che:
-. Con ordinanza del 16.5.2016 emessa dal Tribunale di Napoli (RG n. 23094/15), CP_1
era stata condannata a versare a la somma complessiva di €
[...] Parte_1
11.146,81 per compensi professionali e spese, maturati nei giudizi civili RG n. 24398/09 e RG
3099/09 (poi riuniti e decisi con sentenza n. 3134/13), intrapresi da essa contro CP_2
e
[...] CP_3
-. L'ordinanza, munita di formula esecutiva in data 24.5.2016, fu notificata da Parte_1
alla il 26.5.2016 unitamente all'atto di precetto,
[...] CP_1
-. In difetto di adempimento da parte della debitrice, con atto di pignoramento del 30.6.2016
aveva promosso, davanti al Tribunale di Napoli, un'espropriazione Parte_1
forzata nei confronti della aggredendo beni immobili già di proprietà del padre di CP_1
quest'ultima, (deceduto il 22.12.1998); Parte_6
-. Nella procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 685/2016) erano poi intervenuti in data
17.11.2016 i creditori (poi deceduto in data 23.12.2016), Persona_1 Parte_2
in qualità di eredi universali di del Parte_3 Parte_4 Per_2 Per_2
(deceduta in data 11.6.2009) e al fine di partecipare alla distribuzione del Parte_5
ricavato della vendita dei beni pignorati, per soddisfare i propri crediti nei confronti della
[...]
come da titoli esecutivi analiticamente indicati nell'atto di citazione introduttivo del CP_1
presente giudizio;
-. Con provvedimento del 2.2.2018, il G.E. aveva rilevato che dalla documentazione ex art. 567 c.p.c. non risultava la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da Parte_6
parte della debitrice e aveva assegnato al creditore procedente un termine Controparte_1
per integrare la documentazione;
-. Il creditore procedente, quindi, adiva il Tribunale di Napoli con actio interrogatoria ex artt.
481 c.c. e 749 c.p.c., nei confronti dei chiamati all'eredità di nel relativo Parte_6
giudizio soltanto i chiamati e avevano accettato CP_4 Parte_8 espressamente l'eredità del de cuius, mentre pur regolarmente citata, non Controparte_1 3
rendeva alcuna dichiarazione nel termine assegnatole, venendo pertanto dichiarata decaduta dal diritto di accettare l'eredità di con ordinanza del 13.9.2018; Parte_6
-. Hanno interesse, pertanto, a promuovere azione giudiziale ex art. 524 c.c. e di essere autorizzati ad accettare, in nome e in luogo di l'eredità del padre, essendo Controparte_1
la rinuncia all'eredità per loro pregiudizievole, poiché impedisce loro di aggredire i beni ereditari, che sono gli unici beni immobili disponibili per soddisfare i crediti.
Sulla base di quanto esposto, gli attori hanno chiesto, vinte le spese di lite, di:
1. accertare e dichiarare il pregiudizio in loro danno derivante dalla rinuncia (o, in ogni caso, dalla mancata accettazione) all'eredità di da parte di Parte_6 Controparte_1
2. essere autorizzati ad accettare l'eredità relitta da ex art. 524 c.c. in luogo Parte_6
della rinunciante.
costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande, ritenute infondate sotto Controparte_1
ogni profilo, vinte le spese di lite.
Ha eccepito, in particolare:
-. L'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, prevista per le controversie in materia di successione ereditaria;
-. La prescrizione del suo diritto ad accettare l'eredità paterna in data 22.12.2008, essendosi aperta la successione di in data 22.12.1998, e la prescrizione dell'asserito Parte_6
diritto degli attori per decorso del termine quinquennale previsto dall'ultimo comma dell'art. 524 c.p.c, prescritto sin dal 22.12.2013;
-. l'inapplicabilità dell'art. 524 c.c. al caso di specie, presupponendo lo stesso un atto formale di rinunzia all'eredità, non essendo applicabile ai casi di decadenza o prescrizione del diritto di accettare;
-. L'assenza di prova del pregiudizio, non essendo stato neppure dedotto l'elemento fondamentale della dannosità della rinuncia ai fini dell'art. 524 c.c.
Depositate le memorie istruttorie, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.
B). Tanto premesso, in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta, in quanto agli atti è presente il verbale di esito negativo del tentativo di mediazione in data 6 giugno 2019, dal quale emerge che le parti sono state regolarmente convocate presso l'Organismo designato e che, in esito all'incontro, la procedura si è conclusa senza raggiungimento di alcun accordo. 4
Ne consegue che la condizione di procedibilità prevista dalla legge deve ritenersi integralmente assolta, essendo stato correttamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
C). Nella giurisprudenza di legittimità si è a lungo dibattuto se il rimedio ex art. 524 c.c. – che consente ai creditori del chiamato all'eredità di impugnare la rinuncia da questo effettuata, qualora arrechi pregiudizio alle loro ragioni – sia esperibile esclusivamente in presenza di una rinunzia espressa e formale oppure anche nei casi in cui il chiamato abbia perso il diritto di accettare l'eredità per effetto della decadenza derivante dall'esperimento dell'actio interrogatoria (art. 481 c.c.), o ai sensi dell'art. 487, comma 3, c.c. o, ancora, in conseguenza della maturazione del termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c.
Benché in dottrina persistano opinioni differenti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai assunto un orientamento estensivo, ammettendo l'applicazione dell'art. 524 c.c. anche in caso di perdita del diritto di accettare l'eredità a seguito di decadenza ex art. 481 c.c. (cfr.
Cass. Sez. 3, n. 7735 del 29.03.2007, punto 6.1.: “da un lato, secondo l'art. 481 c.c., chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato all'eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; dall'altro, se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l'effetto che egli perda il diritto di accettare, l'art. 524 c.c. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell'azione di impugnazione della rinuncia”).
Diversamente, la stessa giurisprudenza, in linea con l'opinione dominante in dottrina, esclude l'applicabilità dell'art. 524 c.c. allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. In tal senso si è chiarito che “l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale” (Cass. Sez.
6-2, Ordinanza n. 15664 del 23.07.2020; Cass. Sez. 2, n. 33479 dell'11.11.2021).
Nel caso di specie, la successione di si è aperta in data 22.12.1998, che, Parte_6
costituisce circostanza pacifica tra le parti e indicata anche dagli attori nell'atto di citazione, corrisponde alla data del decesso del de cuius; tuttavia il ricorso per l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. è stato presentato solo nel 2018, quindi oltre dieci anni dopo l'apertura della successione, ovvero dopo il decorso del termine di prescrizione previsto dall'art 480 c.c., 5
spirato il 22.12.2008. Ne consegue che alla data della fissazione del termine da parte del
Tribunale di Napoli, il diritto della convenuta di accettare l'eredità risultava già prescritto.
In tale contesto, gli attori non hanno fornito alcuna prova, come era loro onere, circa l'esistenza di atti di accettazione tacita dell'eredità da parte della convenuta anteriori al
22.12.2008, nonostante tali atti siano stati indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. (dovendosi fin da ora osservare, peraltro, che la deduzione dell'esistenza di una accettazione tacita da parte della convenuta è incompatibile con la successiva proposizione dell'azione ex art. 524 c.c., che presuppone, al contrario, l'assenza di accettazione).
Se tant'è, l'esercizio dell'azione di impugnazione della rinuncia ex art. 524 c.c. comma 1 doveva avvenire entro il 22.12.2013 e cioè nel termine di cinque anni per l'esercizio dell'azione previsto dall'art. 524 c.c. a partire dal 22.12.2008 (corrispondente alla scadenza del termine decennale per accettare l'eredità ex art. 480 c.c.).
Ne consegue la tardività dell'azione proposta nel presente giudizio dai creditori.
In ogni caso, come sopra anticipato, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c. gli attori, in replica all'eccezione di prescrizione decennale del suo diritto di accettare l'eredità del padre formulata dalla hanno dedotto l'infondatezza CP_1
dell'eccezione di prescrizione poiché “la convenuta” aveva “risieduto stabilmente negli immobili oggetto di espropriazione forzata sino al 6.4.2010 e volturato catastalmente i detti beni a sé nei limiti della propria quota iure hereditatis”, richiamando giurisprudenza della
Suprema Corte sul valore di dette circostanze quali accettazione tacita dell'eredità.
Se tant'è, ove si volesse seguire l'argomentazione degli attori – secondo cui la convenuta avrebbe posto in essere atti taciti di accettazione, risiedendo stabilmente negli immobili ereditari e curando la voltura catastale di essi a proprio nome entro il 2010 – si giungerebbe comunque a escludere l'applicabilità dell'art. 524 c.c.
Invero, a seguire la tesi degli attori:
-. Se la convenuta aveva già accettato tacitamente l'eredità prima della scadenza del CP_1
termine decennale ex art. 480 c.c., il successivo spirare del termine fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 481 c.p.c. non avrebbe potuto determinare la perdita della del diritto di CP_1
accettare l'eredità, né tantomeno la cessazione della qualità di erede, atteso che lo spirare del termine “determina … la perdita del diritto di accettare l'eredità … soltanto a condizione che non sia già stata precedentemente acquista la qualità di erede”; “infatti in base al principio semel heres, semper heres … la qualità di erede non può essere dismessa per volontà o inerzia dell'erede stesso, nemmeno quale conseguenza del procedimento ex art. 481 cod. civ., 6
il quale, peraltro, non contiene di per sé alcun accertamento idoneo al giudicato” (cfr. Cass.
n. 1735/2024);
-. In difetto di un accertamento giudiziale inteso come res iudicata – non avendo tale valore il provvedimento reso in sede di volontaria giurisdizione, per giurisprudenza costante – sulla mancata acquisizione della qualità di erede, la perdita del diritto di accettare l'eredità (al pari della rinuncia espressa alla medesima) deve reputarsi priva di effetti se intervenuta dopo l'acquisto della qualità di erede (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020:
“L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità”).
Pertanto, ove si accedesse la tesi degli attori (peraltro, come detto, sfornita in termini di prove), la convenuta avrebbe già acquisito la qualità di erede con conseguente inapplicabilità al caso di specie del rimedio previsto dall'art. 524 c.c., il quale presuppone, per definizione, che l'eredità non sia stata accettata.
In conclusione, l'azione ex art. 524 c.c. è infondata, sia per decorso del termine prescrizionale per l'accettazione dell'eredità da parte della convenuta e, quindi, per decorso del termine quinquennale per la proposizione dell'azione ex art. 524 c.c., sia – a voler seguire la non provata ricostruzione degli attori – per l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anteriormente alla scadenza di tale termine, il che rende del tutto inapplicabile il meccanismo impugnatorio previsto dalla norma citata.
Per le esposte ragioni, le domande degli attori vanno rigettate.
D). Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta le domande proposte dagli attori;
2). Condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Napoli, 03/07/2025 .
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35756 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: impugnazione della rinunzia all'eredità,
TRA
, avvocato in giudizio di persona nonché rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giuseppe Bordo, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Tarsia, 64, e
[...]
in proprio e nella Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data Persona_1
23.12.2016 e , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in Persona_2
data 11.6.2009, , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bordo, Parte_5
domiciliatario in Napoli alla via Alessandro Scarlatti, 211/E;
-Attori-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ricci, domiciliatario in Controparte_1
Napoli al largo Sermoneta, 24;
-Convenuta-
Conclusioni: per gli attori: “(A) accertare e dichiarare pregiudizievole per gli attori la rinunzia all'eredità
[di]… del de cuius determinatasi in conseguenza Controparte_1 Parte_6 dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 481 c.c. disposto dal Giudice dell'actio interrogatoria proposta da[…] creditore procedente nella… procedura Parte_1
espropriativa e conseguentemente: (B) Autorizzare gli istanti Greco… Parte_7 [...]
e ad accettare l'eredità del de Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
cuius in nome ed in luogo della rinunziante fino a Parte_6 Controparte_1
concorrenza dei propri crediti…; (C) Condannare la convenuta al Controparte_1 2
pagamento delle spese e competenze di lite;
(D) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno in Giustizia”; per la convenuta: “conferma le conclusioni… già rassegnate con note di trattazione scritta depositate in data 12/2/021 per l'udienza del 18/2/2021”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A). , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
premesso di essere creditori di per compensi professionali, hanno
[...] Controparte_1
agito in giudizio nei suoi confronti, esponendo, in particolare, che:
-. Con ordinanza del 16.5.2016 emessa dal Tribunale di Napoli (RG n. 23094/15), CP_1
era stata condannata a versare a la somma complessiva di €
[...] Parte_1
11.146,81 per compensi professionali e spese, maturati nei giudizi civili RG n. 24398/09 e RG
3099/09 (poi riuniti e decisi con sentenza n. 3134/13), intrapresi da essa contro CP_2
e
[...] CP_3
-. L'ordinanza, munita di formula esecutiva in data 24.5.2016, fu notificata da Parte_1
alla il 26.5.2016 unitamente all'atto di precetto,
[...] CP_1
-. In difetto di adempimento da parte della debitrice, con atto di pignoramento del 30.6.2016
aveva promosso, davanti al Tribunale di Napoli, un'espropriazione Parte_1
forzata nei confronti della aggredendo beni immobili già di proprietà del padre di CP_1
quest'ultima, (deceduto il 22.12.1998); Parte_6
-. Nella procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 685/2016) erano poi intervenuti in data
17.11.2016 i creditori (poi deceduto in data 23.12.2016), Persona_1 Parte_2
in qualità di eredi universali di del Parte_3 Parte_4 Per_2 Per_2
(deceduta in data 11.6.2009) e al fine di partecipare alla distribuzione del Parte_5
ricavato della vendita dei beni pignorati, per soddisfare i propri crediti nei confronti della
[...]
come da titoli esecutivi analiticamente indicati nell'atto di citazione introduttivo del CP_1
presente giudizio;
-. Con provvedimento del 2.2.2018, il G.E. aveva rilevato che dalla documentazione ex art. 567 c.p.c. non risultava la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da Parte_6
parte della debitrice e aveva assegnato al creditore procedente un termine Controparte_1
per integrare la documentazione;
-. Il creditore procedente, quindi, adiva il Tribunale di Napoli con actio interrogatoria ex artt.
481 c.c. e 749 c.p.c., nei confronti dei chiamati all'eredità di nel relativo Parte_6
giudizio soltanto i chiamati e avevano accettato CP_4 Parte_8 espressamente l'eredità del de cuius, mentre pur regolarmente citata, non Controparte_1 3
rendeva alcuna dichiarazione nel termine assegnatole, venendo pertanto dichiarata decaduta dal diritto di accettare l'eredità di con ordinanza del 13.9.2018; Parte_6
-. Hanno interesse, pertanto, a promuovere azione giudiziale ex art. 524 c.c. e di essere autorizzati ad accettare, in nome e in luogo di l'eredità del padre, essendo Controparte_1
la rinuncia all'eredità per loro pregiudizievole, poiché impedisce loro di aggredire i beni ereditari, che sono gli unici beni immobili disponibili per soddisfare i crediti.
Sulla base di quanto esposto, gli attori hanno chiesto, vinte le spese di lite, di:
1. accertare e dichiarare il pregiudizio in loro danno derivante dalla rinuncia (o, in ogni caso, dalla mancata accettazione) all'eredità di da parte di Parte_6 Controparte_1
2. essere autorizzati ad accettare l'eredità relitta da ex art. 524 c.c. in luogo Parte_6
della rinunciante.
costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande, ritenute infondate sotto Controparte_1
ogni profilo, vinte le spese di lite.
Ha eccepito, in particolare:
-. L'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, prevista per le controversie in materia di successione ereditaria;
-. La prescrizione del suo diritto ad accettare l'eredità paterna in data 22.12.2008, essendosi aperta la successione di in data 22.12.1998, e la prescrizione dell'asserito Parte_6
diritto degli attori per decorso del termine quinquennale previsto dall'ultimo comma dell'art. 524 c.p.c, prescritto sin dal 22.12.2013;
-. l'inapplicabilità dell'art. 524 c.c. al caso di specie, presupponendo lo stesso un atto formale di rinunzia all'eredità, non essendo applicabile ai casi di decadenza o prescrizione del diritto di accettare;
-. L'assenza di prova del pregiudizio, non essendo stato neppure dedotto l'elemento fondamentale della dannosità della rinuncia ai fini dell'art. 524 c.c.
Depositate le memorie istruttorie, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.
B). Tanto premesso, in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta, in quanto agli atti è presente il verbale di esito negativo del tentativo di mediazione in data 6 giugno 2019, dal quale emerge che le parti sono state regolarmente convocate presso l'Organismo designato e che, in esito all'incontro, la procedura si è conclusa senza raggiungimento di alcun accordo. 4
Ne consegue che la condizione di procedibilità prevista dalla legge deve ritenersi integralmente assolta, essendo stato correttamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
C). Nella giurisprudenza di legittimità si è a lungo dibattuto se il rimedio ex art. 524 c.c. – che consente ai creditori del chiamato all'eredità di impugnare la rinuncia da questo effettuata, qualora arrechi pregiudizio alle loro ragioni – sia esperibile esclusivamente in presenza di una rinunzia espressa e formale oppure anche nei casi in cui il chiamato abbia perso il diritto di accettare l'eredità per effetto della decadenza derivante dall'esperimento dell'actio interrogatoria (art. 481 c.c.), o ai sensi dell'art. 487, comma 3, c.c. o, ancora, in conseguenza della maturazione del termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c.
Benché in dottrina persistano opinioni differenti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai assunto un orientamento estensivo, ammettendo l'applicazione dell'art. 524 c.c. anche in caso di perdita del diritto di accettare l'eredità a seguito di decadenza ex art. 481 c.c. (cfr.
Cass. Sez. 3, n. 7735 del 29.03.2007, punto 6.1.: “da un lato, secondo l'art. 481 c.c., chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato all'eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; dall'altro, se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l'effetto che egli perda il diritto di accettare, l'art. 524 c.c. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell'azione di impugnazione della rinuncia”).
Diversamente, la stessa giurisprudenza, in linea con l'opinione dominante in dottrina, esclude l'applicabilità dell'art. 524 c.c. allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. In tal senso si è chiarito che “l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale” (Cass. Sez.
6-2, Ordinanza n. 15664 del 23.07.2020; Cass. Sez. 2, n. 33479 dell'11.11.2021).
Nel caso di specie, la successione di si è aperta in data 22.12.1998, che, Parte_6
costituisce circostanza pacifica tra le parti e indicata anche dagli attori nell'atto di citazione, corrisponde alla data del decesso del de cuius; tuttavia il ricorso per l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. è stato presentato solo nel 2018, quindi oltre dieci anni dopo l'apertura della successione, ovvero dopo il decorso del termine di prescrizione previsto dall'art 480 c.c., 5
spirato il 22.12.2008. Ne consegue che alla data della fissazione del termine da parte del
Tribunale di Napoli, il diritto della convenuta di accettare l'eredità risultava già prescritto.
In tale contesto, gli attori non hanno fornito alcuna prova, come era loro onere, circa l'esistenza di atti di accettazione tacita dell'eredità da parte della convenuta anteriori al
22.12.2008, nonostante tali atti siano stati indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. (dovendosi fin da ora osservare, peraltro, che la deduzione dell'esistenza di una accettazione tacita da parte della convenuta è incompatibile con la successiva proposizione dell'azione ex art. 524 c.c., che presuppone, al contrario, l'assenza di accettazione).
Se tant'è, l'esercizio dell'azione di impugnazione della rinuncia ex art. 524 c.c. comma 1 doveva avvenire entro il 22.12.2013 e cioè nel termine di cinque anni per l'esercizio dell'azione previsto dall'art. 524 c.c. a partire dal 22.12.2008 (corrispondente alla scadenza del termine decennale per accettare l'eredità ex art. 480 c.c.).
Ne consegue la tardività dell'azione proposta nel presente giudizio dai creditori.
In ogni caso, come sopra anticipato, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c. gli attori, in replica all'eccezione di prescrizione decennale del suo diritto di accettare l'eredità del padre formulata dalla hanno dedotto l'infondatezza CP_1
dell'eccezione di prescrizione poiché “la convenuta” aveva “risieduto stabilmente negli immobili oggetto di espropriazione forzata sino al 6.4.2010 e volturato catastalmente i detti beni a sé nei limiti della propria quota iure hereditatis”, richiamando giurisprudenza della
Suprema Corte sul valore di dette circostanze quali accettazione tacita dell'eredità.
Se tant'è, ove si volesse seguire l'argomentazione degli attori – secondo cui la convenuta avrebbe posto in essere atti taciti di accettazione, risiedendo stabilmente negli immobili ereditari e curando la voltura catastale di essi a proprio nome entro il 2010 – si giungerebbe comunque a escludere l'applicabilità dell'art. 524 c.c.
Invero, a seguire la tesi degli attori:
-. Se la convenuta aveva già accettato tacitamente l'eredità prima della scadenza del CP_1
termine decennale ex art. 480 c.c., il successivo spirare del termine fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 481 c.p.c. non avrebbe potuto determinare la perdita della del diritto di CP_1
accettare l'eredità, né tantomeno la cessazione della qualità di erede, atteso che lo spirare del termine “determina … la perdita del diritto di accettare l'eredità … soltanto a condizione che non sia già stata precedentemente acquista la qualità di erede”; “infatti in base al principio semel heres, semper heres … la qualità di erede non può essere dismessa per volontà o inerzia dell'erede stesso, nemmeno quale conseguenza del procedimento ex art. 481 cod. civ., 6
il quale, peraltro, non contiene di per sé alcun accertamento idoneo al giudicato” (cfr. Cass.
n. 1735/2024);
-. In difetto di un accertamento giudiziale inteso come res iudicata – non avendo tale valore il provvedimento reso in sede di volontaria giurisdizione, per giurisprudenza costante – sulla mancata acquisizione della qualità di erede, la perdita del diritto di accettare l'eredità (al pari della rinuncia espressa alla medesima) deve reputarsi priva di effetti se intervenuta dopo l'acquisto della qualità di erede (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020:
“L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità”).
Pertanto, ove si accedesse la tesi degli attori (peraltro, come detto, sfornita in termini di prove), la convenuta avrebbe già acquisito la qualità di erede con conseguente inapplicabilità al caso di specie del rimedio previsto dall'art. 524 c.c., il quale presuppone, per definizione, che l'eredità non sia stata accettata.
In conclusione, l'azione ex art. 524 c.c. è infondata, sia per decorso del termine prescrizionale per l'accettazione dell'eredità da parte della convenuta e, quindi, per decorso del termine quinquennale per la proposizione dell'azione ex art. 524 c.c., sia – a voler seguire la non provata ricostruzione degli attori – per l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anteriormente alla scadenza di tale termine, il che rende del tutto inapplicabile il meccanismo impugnatorio previsto dalla norma citata.
Per le esposte ragioni, le domande degli attori vanno rigettate.
D). Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta le domande proposte dagli attori;
2). Condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Napoli, 03/07/2025 .
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE