Decreto cautelare 12 dicembre 2011
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2012
Ordinanza cautelare 26 aprile 2012
Sentenza 15 marzo 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 15/03/2013, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00711/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03470/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3470 del 2011, proposto da:
LE AJ, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Bernasconi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ivan Pastorelli in Milano, via Savarè n. 1;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Varese, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento della Questura di Varese prot. n. 112/2011 del 26 settembre 2011 notificato il 29 novembre 2011 di revoca del permesso di soggiorno del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Varese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso l’istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’amministrazione intimata ha disposto la revoca del permesso di soggiorno di cui lo stesso era titolare per motivi di pericolosità sociale.
A sostegno del proprio ricorso l’istante ha dedotto, sostanzialmente, la violazione degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti ed ingiustizia manifesta, atteso che l’amministrazione non avrebbe valutato la concreta situazione dell’interessato, regolarmente inserito nel tessuto sociale, titolare di una regolare occupazione e non destinatario di alcun provvedimento di condanna.
Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 575/2012 del 26 aprile 2012 la sezione ha respinto l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 20 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Deve, innanzitutto, osservarsi che la determinazione sfavorevole per l’interessato è stata assunta sulla base delle risultanze di numerosi accertamenti di ipotesi di reato nei confronti del ricorrente, ed in particolare di plurime fattispecie di arresto in flagranza di reato, tra cui, a mero esempio, l’arresto per lesioni personali gravi ed aggravate in concorso, per ubriachezza molesta, per violenza a pubblico ufficiale, per furto aggravato, per guida sotto l’influenza dell’alcool, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, per il porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Ed invero, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, lo straniero extra-comunitario, per poter fare ingresso nel territorio nazionale e per permanervi, non deve rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Nella fattispecie in questione, invece, come risulta chiaramente dalla motivazione del provvedimento impugnato e dalle risultanze degli accertamenti summenzionati, il ricorrente ha manifestato un comportamento tale da suscitare notevole preoccupazione per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, perseverando nel compimento di plurime attività delittuose nonostante fosse bene inserito nel contesto sociale, familiare e lavorativo.
Né, a tal fine, rilevano le deduzioni dallo stesso formulate in relazione all’assenza di provvedimenti di condanna emessi nei suoi confronti, atteso che, come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la determinazione ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato di uno straniero presuppone la considerazione della circostanza che l'interessato sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998; considerazione che deve, a sua volta, essere sostenuta da idonea motivazione in relazione, da un lato, ai fatti addebitati, dall'altro alla condotta dello straniero al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché in relazione alla pericolosità del soggetto ed all'idoneità del suo trattenimento in Italia a minare l'ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato, non essendo, a tal fine, necessaria la concreta emissione di provvedimenti di condanna (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2006, n. n. 2848).
Di conseguenza, il provvedimento impugnato, congruamente motivato sotto tutti i succitati profili, si presenta del tutto immune dai vizi dedotti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell’amministrazione intimata, che si liquidano in euro 800,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2013
IL SEGRETARIO