TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/09/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2404/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.11.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MATERA FABIO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese,
Via Bagaini n. 14, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. COLLEONI RICCARDO, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Tradate (VA), Corso G. Matteotti n. 59, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 27.1.2025);
pagina 1 di 5 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. note scritte depositate telematicamente in data 15.9.2025)
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna e necessaria declaratoria anche in rito, ogni avversaria difesa, domanda istanza ed eccezione rigettate, così giudicare: nel merito: confermare le condizioni di cui all'accordo intercorso e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori in data 18.07.2025 avanti all'Organismo di Conciliazione Forense di Varese denominato “Accordi assunti in mediazione familiare” (allegato quale doc. A all'istanza congiunta per la trattazione scritta del 31.07.2025), per come qui di seguito estrapolate:
e hanno stabilito che la comunicazione avverrà in maniera Parte_1 Controparte_1
diretta tra loro e non tramite o altre persone. CP_2
e si sono confrontati anche sull'educazione di ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
hanno deciso di adottare regole comuni in modo che tali regole siano le stesse sia a casa della mamma che a casa del papà. Hanno anche stabilito di supportarsi reciprocamente in relazione all'educazione di . CP_2
e hanno convenuto che continueranno ad essere padre e Parte_1 Controparte_1 madre e a collaborare nell'interesse di e confermano la loro volontà di impegnarsi CP_2
congiuntamente per il suo affido condiviso condividendo il principio che è importante rispettare i suoi bisogni quotidiani ed evolutivi. Ciò significa che ogni decisione rilevante per la crescita e la salute di sarà assunta congiuntamente da entrambi i genitori. CP_2
e sono entrambi consapevoli che i rispettivi compagni, e Parte_1 Controparte_1 Per_1
sono delle presenze importanti nelle loro vite e rappresentano delle risorse per Per_2 CP_2
ma convengono che saranno sempre i genitori a compiere tutte le scelte che riguarderanno e la sua crescita. CP_2
I genitori collaboreranno insieme per garantire una stessa modalità educativa e manterranno tra loro un atteggiamento di rispetto reciproco, così da curare e salvaguardare l'immagine sia di papà che di mamma e si obbligano a tenersi reciprocamente informati sulla vita di . CP_2
I nonni, sia paterni che materni, si impegnano a valorizzare e rispettare l'immagine di entrambi i genitori.
pagina 2 di 5 rimarrà dunque affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento CP_2
paritario.
Salvo migliori accordi tra i genitori, le frequentazioni con seguiranno il seguente CP_2
calendario:
a) la prima settimana:
- dal lunedì al mercoledì mattina con la madre;
- dal mercoledì fino al sabato mattina con il padre;
- dal sabato mattina fino al lunedì mattina della settimana successiva con la madre;
b) la seconda settimana:
- dal lunedì fino al mercoledì mattina con la madre;
- dal mercoledì fino al venerdì mattina con il padre;
- dal venerdì fino al sabato mattina con la madre;
- dal sabato fino al lunedì mattina della settimana successiva con il padre.
Di anno in anno entro il mese di maggio, compatibilmente con le necessità lavorative, i genitori si accorderanno circa il periodo di ferie estive che trascorrerà con ciascuno dei genitori CP_2
che sarà di 2 settimane anche non consecutive.
Quanto alle vacanze natalizie e pasquali i genitori si accordano nel modo seguente: le stesse saranno suddivise in pari giorni con uno e con l'altro genitore;
quanto alle altre festività le stesse saranno alternate di anno in anno tra i genitori sempre nel rispetto delle esigenze prioritarie di . CP_2
Quanto alla scuola elementare che verrà frequentata da , e CP_2 Parte_1 CP_1
convengono che sarà una scuola pubblica e che parteciperanno insieme agli open days
[...] delle varie scuole al fine di decidere l'istituto a cui iscrivere . CP_2
e decidono di trasferire la residenza di presso Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'abitazione del papà a Viggiù in via Bertini n. 3 e convengono che, pur tenuto conto dei tempi paritari di permanenza di presso i genitori, a partire dal mese di CP_2 Controparte_1
settembre 2025 versi a ogni 15 del mese, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
di , la somma di euro 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici istat, CP_2 vista l'attuale disparità economica reddituale tra i genitori.
Le spese straordinarie e gli importi percepiti a titolo di assegno unico e assegni familiari verranno suddivisi tra i genitori al 50% ad eccezione dei servizi di pre e dopo asilo che pagina 3 di 5 continueranno a rimanere a carico del genitore che ne usufruisce per l'anno scolastico
2025/2026. Dal momento dell'iscrizione di alla prima elementare anche i servizi di pre e CP_2
dopo scuola verranno suddivisi al 50%.
In ordine alle spese straordinarie e si riportano alle Linee Parte_1 Controparte_1
guida attualmente in uso al Tribunale di Varese.
I genitori sono d'accordo sul fatto che nell'anno 2025/2026 frequenterà un corso di CP_2
danza e un corso di nuoto e le spese verranno suddivise tra loro al 50%.
e sono d'accordo che trascorra delle vacanze Parte_1 Controparte_1 CP_2 all'estero in loro compagnia e a tal fine collaboreranno per il rilascio dei rispettivi documenti.
Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
affidare la figlia minore nata a [...] il [...], congiuntamente ad entrambi i Per_3
genitori con collocamento prevalente e residenza presso di sé, di regolamentare le frequentazioni della minore con il padre, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento di un importo ritenuto equo e congruo, in base alla situazione reddituale delle parti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Integrato il contraddittorio, si è costituito chiedendo di confermare le Controparte_1 condizioni di cui all'accordo intercorso tra le parti e sottoscritto in data 19.10.2023; in via subordinata, ove ritenuto maggiormente confacente all'interesse della figlia minore, di disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre con regolamentazione delle frequentazioni materne, nonché di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento indiretto al padre dell'importo mensile di euro 200,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.3.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, manifestavano l'intenzione di dare avvio ad un procedimento di mediazione familiare.
pagina 4 di 5 Con istanza congiunta depositata in data 26.8.2025, i difensori hanno concordemente rappresentato che il procedimento di mediazione familiare intrapreso si è concluso con il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Disposta la sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 16.9.2025 con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno entrambe ritualmente depositato note di trattazione scritta precisando congiuntamente le conclusioni come in epigrafe, quindi il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportati in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultando rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore appaiono infatti tali da garantire alla stessa l'accesso ad una effettiva bigenitorialità
e le statuizioni economiche relative alla figlia, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse della stessa.
Alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, l'ascolto della minore non appare necessario, a norma dell'art. 473bis. 4 co. 3 c.p.c.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.11.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MATERA FABIO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese,
Via Bagaini n. 14, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. COLLEONI RICCARDO, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Tradate (VA), Corso G. Matteotti n. 59, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 27.1.2025);
pagina 1 di 5 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. note scritte depositate telematicamente in data 15.9.2025)
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna e necessaria declaratoria anche in rito, ogni avversaria difesa, domanda istanza ed eccezione rigettate, così giudicare: nel merito: confermare le condizioni di cui all'accordo intercorso e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori in data 18.07.2025 avanti all'Organismo di Conciliazione Forense di Varese denominato “Accordi assunti in mediazione familiare” (allegato quale doc. A all'istanza congiunta per la trattazione scritta del 31.07.2025), per come qui di seguito estrapolate:
e hanno stabilito che la comunicazione avverrà in maniera Parte_1 Controparte_1
diretta tra loro e non tramite o altre persone. CP_2
e si sono confrontati anche sull'educazione di ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
hanno deciso di adottare regole comuni in modo che tali regole siano le stesse sia a casa della mamma che a casa del papà. Hanno anche stabilito di supportarsi reciprocamente in relazione all'educazione di . CP_2
e hanno convenuto che continueranno ad essere padre e Parte_1 Controparte_1 madre e a collaborare nell'interesse di e confermano la loro volontà di impegnarsi CP_2
congiuntamente per il suo affido condiviso condividendo il principio che è importante rispettare i suoi bisogni quotidiani ed evolutivi. Ciò significa che ogni decisione rilevante per la crescita e la salute di sarà assunta congiuntamente da entrambi i genitori. CP_2
e sono entrambi consapevoli che i rispettivi compagni, e Parte_1 Controparte_1 Per_1
sono delle presenze importanti nelle loro vite e rappresentano delle risorse per Per_2 CP_2
ma convengono che saranno sempre i genitori a compiere tutte le scelte che riguarderanno e la sua crescita. CP_2
I genitori collaboreranno insieme per garantire una stessa modalità educativa e manterranno tra loro un atteggiamento di rispetto reciproco, così da curare e salvaguardare l'immagine sia di papà che di mamma e si obbligano a tenersi reciprocamente informati sulla vita di . CP_2
I nonni, sia paterni che materni, si impegnano a valorizzare e rispettare l'immagine di entrambi i genitori.
pagina 2 di 5 rimarrà dunque affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento CP_2
paritario.
Salvo migliori accordi tra i genitori, le frequentazioni con seguiranno il seguente CP_2
calendario:
a) la prima settimana:
- dal lunedì al mercoledì mattina con la madre;
- dal mercoledì fino al sabato mattina con il padre;
- dal sabato mattina fino al lunedì mattina della settimana successiva con la madre;
b) la seconda settimana:
- dal lunedì fino al mercoledì mattina con la madre;
- dal mercoledì fino al venerdì mattina con il padre;
- dal venerdì fino al sabato mattina con la madre;
- dal sabato fino al lunedì mattina della settimana successiva con il padre.
Di anno in anno entro il mese di maggio, compatibilmente con le necessità lavorative, i genitori si accorderanno circa il periodo di ferie estive che trascorrerà con ciascuno dei genitori CP_2
che sarà di 2 settimane anche non consecutive.
Quanto alle vacanze natalizie e pasquali i genitori si accordano nel modo seguente: le stesse saranno suddivise in pari giorni con uno e con l'altro genitore;
quanto alle altre festività le stesse saranno alternate di anno in anno tra i genitori sempre nel rispetto delle esigenze prioritarie di . CP_2
Quanto alla scuola elementare che verrà frequentata da , e CP_2 Parte_1 CP_1
convengono che sarà una scuola pubblica e che parteciperanno insieme agli open days
[...] delle varie scuole al fine di decidere l'istituto a cui iscrivere . CP_2
e decidono di trasferire la residenza di presso Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'abitazione del papà a Viggiù in via Bertini n. 3 e convengono che, pur tenuto conto dei tempi paritari di permanenza di presso i genitori, a partire dal mese di CP_2 Controparte_1
settembre 2025 versi a ogni 15 del mese, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
di , la somma di euro 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici istat, CP_2 vista l'attuale disparità economica reddituale tra i genitori.
Le spese straordinarie e gli importi percepiti a titolo di assegno unico e assegni familiari verranno suddivisi tra i genitori al 50% ad eccezione dei servizi di pre e dopo asilo che pagina 3 di 5 continueranno a rimanere a carico del genitore che ne usufruisce per l'anno scolastico
2025/2026. Dal momento dell'iscrizione di alla prima elementare anche i servizi di pre e CP_2
dopo scuola verranno suddivisi al 50%.
In ordine alle spese straordinarie e si riportano alle Linee Parte_1 Controparte_1
guida attualmente in uso al Tribunale di Varese.
I genitori sono d'accordo sul fatto che nell'anno 2025/2026 frequenterà un corso di CP_2
danza e un corso di nuoto e le spese verranno suddivise tra loro al 50%.
e sono d'accordo che trascorra delle vacanze Parte_1 Controparte_1 CP_2 all'estero in loro compagnia e a tal fine collaboreranno per il rilascio dei rispettivi documenti.
Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
affidare la figlia minore nata a [...] il [...], congiuntamente ad entrambi i Per_3
genitori con collocamento prevalente e residenza presso di sé, di regolamentare le frequentazioni della minore con il padre, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento di un importo ritenuto equo e congruo, in base alla situazione reddituale delle parti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Integrato il contraddittorio, si è costituito chiedendo di confermare le Controparte_1 condizioni di cui all'accordo intercorso tra le parti e sottoscritto in data 19.10.2023; in via subordinata, ove ritenuto maggiormente confacente all'interesse della figlia minore, di disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre con regolamentazione delle frequentazioni materne, nonché di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento indiretto al padre dell'importo mensile di euro 200,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.3.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, manifestavano l'intenzione di dare avvio ad un procedimento di mediazione familiare.
pagina 4 di 5 Con istanza congiunta depositata in data 26.8.2025, i difensori hanno concordemente rappresentato che il procedimento di mediazione familiare intrapreso si è concluso con il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Disposta la sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 16.9.2025 con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno entrambe ritualmente depositato note di trattazione scritta precisando congiuntamente le conclusioni come in epigrafe, quindi il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportati in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultando rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore appaiono infatti tali da garantire alla stessa l'accesso ad una effettiva bigenitorialità
e le statuizioni economiche relative alla figlia, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse della stessa.
Alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, l'ascolto della minore non appare necessario, a norma dell'art. 473bis. 4 co. 3 c.p.c.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5