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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/12/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. IN CA,
all'esito dell'udienza del 17/12/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 387/2022 R.G., vertente tra:
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , e, Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , entrambi residenti in
[...] C.F._2
CA di ON (ME) C.da Pagaria n° 4 Pal. B, ed ivi elettivamente domiciliati in Via
Provinciale n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Bernadette Grasso, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponenti-
CONTRO
P. Iva C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo, ed Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N,
giusta procura alle liti in atti;
-opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari-.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva ed otteneva, decreto Controparte_1
ingiuntivo n.428/2021 del 02/11/2021, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G.
n.1452/2021, a mezzo del quale veniva ingiunto agli odierni opponenti, il pagamento della somma di Euro 18.300,49, oltre interessi, spese e compensi del procedimento monitorio, somme portare quale saldo debitore del contratto di finanziamento n.20151033625911, stipulato e sottoscritto tra gli odierni opponenti e la DO, cui l'odierna parte opposta, si dichiara cessionaria.
Avverso il detto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione e, Parte_1 Parte_2
, argomentando ed eccependo tra i motivi di opposizione, l'inefficacia del decreto
[...]
ingiuntivo, per essere stato notificato oltre il termine, perentorio, di sessanta giorni dalla pronuncia,
il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, per difetto di titolarità del credito e mancata documentazione di cessione del credito, l'illegittimità della capitalizzazione e della misura degli interessi convenzionali richiesti, la nullità della clausola del contratto relativa agli interessi per vessatorietà.
Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la società opposta, la quale contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., esperito negativamente il procedimento di mediazione obbligatoria, la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'esito dell'udienza del 17/12/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La procedura di mediazione obbligatoria risulta esperita negativamente.
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, per essere stato notificato oltre il termine, perentorio, di sessanta giorni dalla pronuncia, proposta dalle parti opponenti, eccezione che travolgerebbe l'ingiunzione stessa e non consentirebbe alla parte opposta di coltivare in questa sede la domanda di pagamento.
Tale eccezione è infondata e va rigettata.
Per consolidato orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3908/2016,
Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006), la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, comporta l'inefficacia del provvedimento, e dunque della relativa intimazione di pagamento.
Tuttavia, ciò non è riferito al ricorso per ingiunzione inteso come domanda giudiziale, per cui il
Giudice dovrà verificare anche la fondatezza della pretesa del creditore.
Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.,
cosa che effettivamente è avvenuta nel caso in esame atteso che il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 02/11/2021, e risulta notificato in data 21/01/2022 oltre il termine di giorni sessanta,
determina l'inefficacia del provvedimento monitorio e di conseguenza, dell'intimazione di pagamento in esso contenuta, ma in ogni caso, si instaura un ordinario giudizio di cognizione che, investe il Giudice del potere-dovere non solo di esaminare l'eccezione di notificazione tardiva, ma anche di decidere nel merito la richiesta avanzata dal creditore originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione, come nel caso in esame.
Va, ancora preliminarmente, scrutinato l'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo alla società
opposta.
Detta eccezione è infondata e va rigettata.
Parte opposta, a confutazione dell'eccezione sollevata dalla parte opponente in merito alla titolarità
del credito ed alla sua conseguente legittimazione attiva, ha dimostrato la sua titolarità versando in atti, il contratto di finanziamento, regolarmente sottoscritto, (Doc. 3 allegato al fascicolo monitorio),
il contratto di cessione (Doc. 7 allegato al fascicolo monitorio), la lista dei crediti ceduti, cod. prat.
0320503937-2127281, (Doc.8 allegato al fascicolo monitorio), la lettera di cessione del credito
(Doc. 6 allegato al fascicolo monitorio), l'estratto della Gazzetta Ufficiale (Doc. 4 allegato al fascicolo monitorio).
Pertanto, in ragione della documentazione versata in atti, parte opposta ha dato prova della sua legittimazione attiva.
Passando a scrutinare il merito, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, o, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La società opposta, ha assolto l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria, in virtù del contratto di finanziamento n.20151033625911,
stipulato e sottoscritto tra gli odierni opponenti e la DO, cui l'odierna parte opposta, si dichiara cessionaria, regolarmente sottoscritto, versato in atti, e non espressamente contestato dalle parti opponenti.
Orbene, per quanto attiene alle contestazioni svolte dalle parie attrici-opponenti, è da osservare che,
nel caso in esame, gli stessi hanno formulato censure generiche, non suffragate da valide prove,
nemmeno richieste, nonostante la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Orbene, in virtù del principio della vicinanza della prova, “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”; in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito;
tuttavia in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Ne segue che parte convenuta opposta deve dimostrare l'entità del proprio credito, e del pari l'attore-opponente, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda.
Nel caso in esame, le parti attrici-opponenti non hanno fornito alcuna prova del pagamento del debito maturato nei confronti della convenuta-opposta.
Parte opposta, al contrario come sopra evidenziato, ha prodotto in atti documentazione che manifesta il fumus del credito vantato (contratto di finanziamento), peraltro mai disconosciuto dalla parte opponente.
Pertanto, per le superiori motivazioni, va revocato il decreto ingiuntivo n.428/2021 del 02/11/2021,
emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G. n.1452/2021, e, e, Parte_1
, vanno condannati al pagamento, in favore della parte opposta Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 18.300,49, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto attiene, le spese del giudizio, considerato l'accoglimento dell'eccezione di tardività della notifica, giustifica la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n.428/2021 del 02/11/2021, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G. n.1452/2021;
2) Condanna, e, , al pagamento, in favore della parte Parte_1 Parte_2
opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro Controparte_1
18.300,49, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Compensa, integralmente tra le parti, le spese del giudizio;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti 17/12/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice on.
IN CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. IN CA,
all'esito dell'udienza del 17/12/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 387/2022 R.G., vertente tra:
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , e, Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , entrambi residenti in
[...] C.F._2
CA di ON (ME) C.da Pagaria n° 4 Pal. B, ed ivi elettivamente domiciliati in Via
Provinciale n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Bernadette Grasso, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponenti-
CONTRO
P. Iva C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo, ed Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N,
giusta procura alle liti in atti;
-opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari-.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva ed otteneva, decreto Controparte_1
ingiuntivo n.428/2021 del 02/11/2021, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G.
n.1452/2021, a mezzo del quale veniva ingiunto agli odierni opponenti, il pagamento della somma di Euro 18.300,49, oltre interessi, spese e compensi del procedimento monitorio, somme portare quale saldo debitore del contratto di finanziamento n.20151033625911, stipulato e sottoscritto tra gli odierni opponenti e la DO, cui l'odierna parte opposta, si dichiara cessionaria.
Avverso il detto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione e, Parte_1 Parte_2
, argomentando ed eccependo tra i motivi di opposizione, l'inefficacia del decreto
[...]
ingiuntivo, per essere stato notificato oltre il termine, perentorio, di sessanta giorni dalla pronuncia,
il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, per difetto di titolarità del credito e mancata documentazione di cessione del credito, l'illegittimità della capitalizzazione e della misura degli interessi convenzionali richiesti, la nullità della clausola del contratto relativa agli interessi per vessatorietà.
Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la società opposta, la quale contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., esperito negativamente il procedimento di mediazione obbligatoria, la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'esito dell'udienza del 17/12/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La procedura di mediazione obbligatoria risulta esperita negativamente.
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, per essere stato notificato oltre il termine, perentorio, di sessanta giorni dalla pronuncia, proposta dalle parti opponenti, eccezione che travolgerebbe l'ingiunzione stessa e non consentirebbe alla parte opposta di coltivare in questa sede la domanda di pagamento.
Tale eccezione è infondata e va rigettata.
Per consolidato orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3908/2016,
Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006), la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, comporta l'inefficacia del provvedimento, e dunque della relativa intimazione di pagamento.
Tuttavia, ciò non è riferito al ricorso per ingiunzione inteso come domanda giudiziale, per cui il
Giudice dovrà verificare anche la fondatezza della pretesa del creditore.
Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.,
cosa che effettivamente è avvenuta nel caso in esame atteso che il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 02/11/2021, e risulta notificato in data 21/01/2022 oltre il termine di giorni sessanta,
determina l'inefficacia del provvedimento monitorio e di conseguenza, dell'intimazione di pagamento in esso contenuta, ma in ogni caso, si instaura un ordinario giudizio di cognizione che, investe il Giudice del potere-dovere non solo di esaminare l'eccezione di notificazione tardiva, ma anche di decidere nel merito la richiesta avanzata dal creditore originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione, come nel caso in esame.
Va, ancora preliminarmente, scrutinato l'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo alla società
opposta.
Detta eccezione è infondata e va rigettata.
Parte opposta, a confutazione dell'eccezione sollevata dalla parte opponente in merito alla titolarità
del credito ed alla sua conseguente legittimazione attiva, ha dimostrato la sua titolarità versando in atti, il contratto di finanziamento, regolarmente sottoscritto, (Doc. 3 allegato al fascicolo monitorio),
il contratto di cessione (Doc. 7 allegato al fascicolo monitorio), la lista dei crediti ceduti, cod. prat.
0320503937-2127281, (Doc.8 allegato al fascicolo monitorio), la lettera di cessione del credito
(Doc. 6 allegato al fascicolo monitorio), l'estratto della Gazzetta Ufficiale (Doc. 4 allegato al fascicolo monitorio).
Pertanto, in ragione della documentazione versata in atti, parte opposta ha dato prova della sua legittimazione attiva.
Passando a scrutinare il merito, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, o, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La società opposta, ha assolto l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria, in virtù del contratto di finanziamento n.20151033625911,
stipulato e sottoscritto tra gli odierni opponenti e la DO, cui l'odierna parte opposta, si dichiara cessionaria, regolarmente sottoscritto, versato in atti, e non espressamente contestato dalle parti opponenti.
Orbene, per quanto attiene alle contestazioni svolte dalle parie attrici-opponenti, è da osservare che,
nel caso in esame, gli stessi hanno formulato censure generiche, non suffragate da valide prove,
nemmeno richieste, nonostante la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Orbene, in virtù del principio della vicinanza della prova, “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”; in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito;
tuttavia in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Ne segue che parte convenuta opposta deve dimostrare l'entità del proprio credito, e del pari l'attore-opponente, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda.
Nel caso in esame, le parti attrici-opponenti non hanno fornito alcuna prova del pagamento del debito maturato nei confronti della convenuta-opposta.
Parte opposta, al contrario come sopra evidenziato, ha prodotto in atti documentazione che manifesta il fumus del credito vantato (contratto di finanziamento), peraltro mai disconosciuto dalla parte opponente.
Pertanto, per le superiori motivazioni, va revocato il decreto ingiuntivo n.428/2021 del 02/11/2021,
emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G. n.1452/2021, e, e, Parte_1
, vanno condannati al pagamento, in favore della parte opposta Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 18.300,49, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto attiene, le spese del giudizio, considerato l'accoglimento dell'eccezione di tardività della notifica, giustifica la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n.428/2021 del 02/11/2021, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G. n.1452/2021;
2) Condanna, e, , al pagamento, in favore della parte Parte_1 Parte_2
opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro Controparte_1
18.300,49, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Compensa, integralmente tra le parti, le spese del giudizio;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti 17/12/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice on.
IN CA