Art. 1.
I titolari dei depositi di oli minerali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge, limitatamente al movimento degli oli combustibili diversi da quelli speciali, aventi le caratteristiche di cui alla lettera D), punto 2) - II e III - della tabella C annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , che hanno assolto il tributo o sono ammessi ad aliquota ridotta senza preventiva denaturazione.
I titolari dei depositi di oli minerali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge, limitatamente al movimento degli oli combustibili diversi da quelli speciali, aventi le caratteristiche di cui alla lettera D), punto 2) - II e III - della tabella C annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , che hanno assolto il tributo o sono ammessi ad aliquota ridotta senza preventiva denaturazione.