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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/04/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18656/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18656 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Cavetti, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via San Rocco n. 65, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione ATTORE OPPONENTE E (C.F. ), rappresentata dall'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del dottor rappresentata da in persona del
[...] Controparte_3 Controparte_4 procuratore dottor rappresenta e difesa dall'avvocato Rossella Angiolini ed elettivamente CP_5 domiciliata presso l'indirizzo telematico in virtù di procura alle liti in atti Email_1
CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Parte attrice opponente:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di MILANO preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo notificato in data 08/04/2024 ad istanza della per i motivi indicati in parte narrativa, Controparte_1 nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia Decreto Ingiuntivo notificato il 08/04/2024, dichiarando che la
[...] non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente. CP_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio In via istruttoria: a) Si chiede sin d'ora ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. sui fatti di cui in Parte_1 premessa;
b) prova per testi, sul pinti 2) della premessa capoversi a), b), c), d) ed e) preceduti dalla locuzione “vero è che ….”, indicando quale teste il sig. nato a [...] il [...] C.F.: e Testimone_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Caivano (NA) alla via Silvio Pellico n. 45; c) ci si riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, formulare ulteriori capitoli di prova e indicare altri testimoni”.
Parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale adito: In via preliminare Concedere la provvisoria esecuzione al Decreto ingiuntivo poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta.
pagina 1 di 5 Rigettare tutte le domande proposte dal Signor in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti Parte_1 ed eccepiti e per l'effetto confermare in tutte le sue parti il decreto ingiuntivo telematico n. 3633 del 12 marzo 2024 del Tribunale di Milano, R.G. n. 5074\2024. Condannare l'opponente al pagamento dei compensi e dele spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la quale cessionaria della Controparte_1 Controparte_6
a seguito di cessione di crediti in blocco del 19 aprile 2022 (doc. 2 del procedimento monitorio), ha
[...] chiesto di ingiungere, in via provvisoriamente esecutiva ex art. art 642 c.p.c., alla società
[...]
e ad in solido tra loro, il pagamento immediato e Parte_2 Parte_1 senza dilazione, della somma di € 168.324,11, oltre interessi al tasso contrattualmente stabilito, comunque ricondotto nei limiti di legge, dall'11 aprile 2022 fino al saldo e spese relative al procedimento di ingiunzione. Parte ricorrente ha esposto che il predetto credito traeva origine dai contratti di finanziamento chirografari nn. 8B42061039832 e 8B41061039822 stipulati in data 13 aprile 2011 dalla Controparte_6 con la società della quale l'amministratore
[...] Parte_2 unico si era costituito fideiussore (docc. 3-4-5-7-8 del procedimento monitorio). In Parte_1 particolare, la società ricorrente ha rilevato che l'esposizione debitoria della società ingiunta ammontava ad
€ 69.168,53 in relazione al contratto n. 8B42061039832 e ad € 99.155,58 con riferimento al contratto n. 8B41061039822, producendo a supporto i relativi estratti conto ex art. 50 T.U.B. (docc. 6 e 9 del procedimento monitorio). Infine, la ha documentato di aver sollecitato l'adempimento Controparte_1 degli ingiunti, senza, tuttavia, ricevere soddisfazione delle proprie ragioni creditorie. Con decreto ingiuntivo n. 3633 emesso il 7 marzo 2024 e pubblicato il 12 marzo 2024, pur non ritenendo sussistenti i presupposti per la provvisoria esecuzione di cui all'art. 642 c.p.c., il Tribunale di Milano ha ingiunto alla e ad il Parte_2 Parte_1 pagamento della somma richiesta, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dall'8 febbraio 2024 e spese di procedura. 1.2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1
Innanzitutto, dopo aver evidenziato come debba considerarsi nulla per contrarietà rispetto alla normativa antitrust la clausola riproduttiva dello schema ABI che prevede la rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 c.c., parte attrice opponente ha eccepito la decadenza della dal diritto di avanzare la propria Controparte_1 pretesa creditoria nei confronti del fideiussore ingiunto, in quanto la società opposta non aveva dimostrato di aver agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, senza peraltro aver fatto mai menzione dell'attivazione e della successiva surrogazione della Eurofidi, di cui alle due polizze fideiussorie sottoscritte. Inoltre, l'attore opponente ha rilevato che la garanzia prestata da non può considerarsi Parte_1 estesa ai fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni dalla carica di amministratore unico della rassegnate in data 31 maggio 2012, come Parte_2 risultante dalla visura camerale prodotta nel giudizio monitorio dalla stessa (cfr. doc. 3 Controparte_1 del procedimento monitorio). Pertanto, l'opponente ingiunto ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo notificato in data 8 aprile 2024, chiedendo di accertare nel merito l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo e di dichiarare che la non ha diritto di procedere ad esecuzione nei Controparte_1 confronti di Parte_1
pagina 2 di 5 In via istruttoria, parte opponente ha chiesto l'ammissione della prova per interrogatorio formale dello stesso nonché della prova testimoniale sulle circostanze di fatto riportate al punto 2), Parte_1 capoversi a), b), c), d) ed e) dell'atto di citazione, indicando quale teste Testimone_1
1.3. Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato l'opposizione avversaria, Controparte_1 rilevando la presenza di diverse imprecisioni, nonché la scarsa chiarezza delle censure. Segnatamente, parte convenuta opposta ha controdedotto che la clausola contenuta nell'art. 6 dei contratti di fideiussione deve essere ritenuta valida, evidenziando in proposito come il Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, che ha censurato, tra le altre, anche la clausola che comporta la rinuncia del fideiussore al termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus e non concerna, invece, le fideiussioni specifiche come quelle oggetto d'esame, peraltro rilasciate ben sei anni dopo l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'autorità amministrativa competente. Inoltre, la società opposta ha rilevato che in base all'art. 7 le fideiussioni specifiche prestate da Parte_1 sono “a prima richiesta”, con la conseguenza che anche la domanda di adempimento stragiudiziale è
[...] sufficiente a interrompere la decadenza ex art. 1957 c.c.. Ancora, l'opposta ha affermato che è chiamato a rispondere esclusivamente in forza Parte_1 della garanzia personale rilasciata, a nulla rilevando la circostanza che l'opponente non sia più responsabile delle azioni compiute successivamente dal nuovo amministratore della
[...]
Parte_2
Infine, la ha precisato che la non le ha consegnato polizze Controparte_1 Controparte_6 fideiussorie assicurative. Rispetto alle richieste istruttorie formulate dall'attore opponente, in primo luogo, la società convenuta opposta ha evidenziato come l'interrogatorio formale di se stesso costituisca un mezzo di prova diretto a provocare la confessione giudiziale ex art. 228 c.p.c. di In secondo luogo, la Parte_1 [...] ha eccepito l'inammissibilità della prova per testi, in quanto i capitoli articolati dall'opponente per CP_1 una parte contengono fatti documentalmente provati o non contestati, per l'altra sono del tutto irrilevanti ai fini della risoluzione della controversia. Parte convenuta opposta ha quindi chiesto la concessione della provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
1.4. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024, con ordinanza del 3 dicembre 2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ed è stata fissata l'udienza del 12 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, con contestuale assegnazione ex art. 189 c.p.c. del termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
2. Tanto premesso, l'opposizione proposta da è infondata per le ragioni che Parte_1 seguono. 2.1. Parte opponente non ha minimamente contestato che la sia l'attuale titolare Controparte_1 del credito, cedutole dalla Nessuna contestazione è stata mossa, poi, con Controparte_6 riferimento all'ammontare complessivo del credito, così come risultante dalla somma degli importi di cui agli estratti conto ex art. 50 T.U.B.. Infine, altrettanto pacifica è la circostanza che si sia Parte_1 costituito fideiussore della a garanzia del corretto e Parte_2 puntuale adempimento delle obbligazioni relative ai due contratti di finanziamento chirografari, da cui è
pagina 3 di 5 sorto il credito monitoriamente azionato. In virtù del principio di non contestazione espresso dall'art. 115, comma 1, c.p.c., dunque, tali fatti assumono il valore di prove da porre a fondamento della decisione. Invero, pur nella scarsa chiarezza delle argomentazioni a sostegno, è possibile ricondurre le eccezioni sollevate parte opponente a due distinti profili di inoperatività delle fideiussioni rilasciate da Parte_1
[...]
Ebbene, in primo luogo, giova evidenziare come sia priva di pregio la tesi dell'opponente, secondo cui egli non sarebbe più tenuto a rispondere quale garante, essendo già inutilmente decorso il termine di sei mesi per proporre istanze contro il debitore principale, stabilito dall'art. 1957, comma 1, c.c.. Sebbene le considerazioni giuridiche dell'opponente a tale riguardo rimangano, in realtà, sul piano astratto, il presupposto di tale eccezione parrebbe rinvenirsi nella lamentata nullità della clausola che comporta la rinuncia del fideiussore al termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., in quanto conforme allo schema ABI riproduttivo dell'intesa anticoncorrenziale censurata dal Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005. Tuttavia, innanzitutto, come correttamente osservato da parte opposta, il citato provvedimento della Banca d'Italia e la successiva giurisprudenza formatasi sul punto hanno sì rilevato la nullità, tra le altre, anche della clausola derogatoria dell'art. 1957, comma 1, c.c., ma con riferimento alle fideiussioni cc. dd. omnibus, ossia quelle garanzie personali che impongono al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto o assume. invece, ha Parte_1 sottoscritto due fideiussioni specifiche. La non conferenza dei richiami operati da parte attrice opponente rispetto al caso di specie si è rivelata quindi evidente: mentre la fideiussione c.d. omnibus impone al fideiussore di prestare garanzia per il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto o assumerà nei confronti del creditore, la fideiussione specifica è quel contratto con cui il fideiussore garantisce per il pagamento di un debito derivante da una specifica operazione. Inoltre, è comunque totalmente assente la prova che le due fideiussioni specifiche sottoscritte da siano il Parte_1 risultato a valle di un'intesa anticoncorrenziale tra banche a monte. Ciò chiarito, essendo l'art. 1957 c.c. di per sé norma pacificamente derogabile, l'art. 6 dei contratti di fideiussione specifica conclusi da Pt_1 legittimamente prevede che “[l]'obbligazione del fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni credito
[...] della Banca verso il debitore principale senza che la Banca debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. In secondo luogo, non è parimenti condivisibile la doglianza, in base alla quale l'odierno opponente non dovrebbe corrispondere la somma ingiunta, essendosi dimesso dalla carica di amministratore della con decorrenza dal 31 maggio 2012. Sottoscrivendo Parte_2 le due fideiussioni specifiche oggetto d'esame, infatti, si è impegnato a garantire per il pagamento di ogni credito della banca verso la società debitrice principale in relazione ai due contratti di finanziamento stipulati da quest'ultima, indipendentemente dal mantenimento della carica di amministratore della predetta società. In definitiva, il diritto di credito monitoriamente azionato dalla risulta provato, alla luce Controparte_1 dei documenti prodotti e delle mancate contestazioni da parte dell'opponente. L'onere probatorio della società convenuta opposta, ossia parte attrice in senso sostanziale, dunque, può ritenersi soddisfatto ai sensi degli artt. 2697, comma 1, c.c. e 115, comma 1, c.p.c.. Di contro, non ha provato i fatti né argomentato adeguatamente le ragioni su cui ha Parte_1 fondato le proprie eccezioni circa l'inoperatività delle fideiussioni rilasciate, disattendendo così l'onere probatorio sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c..
pagina 4 di 5 2.2. Dalle considerazioni che precedono discende l'infondatezza dell'opposizione, con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria) e della scarsa complessità delle questioni esaminate. Le spese di lite vengono dunque liquidate applicando i valori medi di cui ai citati parametri per la fase di studio e i valori minimi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3633/2024 del 12 marzo Parte_1
2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore di così provvede: CP_1 CP_1
a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3633/2024, dichiarandole definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; b. condanna a rimborsare, in favore della le spese di giudizio, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 8.328,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 6 aprile 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18656 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Cavetti, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via San Rocco n. 65, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione ATTORE OPPONENTE E (C.F. ), rappresentata dall'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del dottor rappresentata da in persona del
[...] Controparte_3 Controparte_4 procuratore dottor rappresenta e difesa dall'avvocato Rossella Angiolini ed elettivamente CP_5 domiciliata presso l'indirizzo telematico in virtù di procura alle liti in atti Email_1
CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Parte attrice opponente:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di MILANO preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo notificato in data 08/04/2024 ad istanza della per i motivi indicati in parte narrativa, Controparte_1 nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia Decreto Ingiuntivo notificato il 08/04/2024, dichiarando che la
[...] non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente. CP_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio In via istruttoria: a) Si chiede sin d'ora ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. sui fatti di cui in Parte_1 premessa;
b) prova per testi, sul pinti 2) della premessa capoversi a), b), c), d) ed e) preceduti dalla locuzione “vero è che ….”, indicando quale teste il sig. nato a [...] il [...] C.F.: e Testimone_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Caivano (NA) alla via Silvio Pellico n. 45; c) ci si riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, formulare ulteriori capitoli di prova e indicare altri testimoni”.
Parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale adito: In via preliminare Concedere la provvisoria esecuzione al Decreto ingiuntivo poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta.
pagina 1 di 5 Rigettare tutte le domande proposte dal Signor in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti Parte_1 ed eccepiti e per l'effetto confermare in tutte le sue parti il decreto ingiuntivo telematico n. 3633 del 12 marzo 2024 del Tribunale di Milano, R.G. n. 5074\2024. Condannare l'opponente al pagamento dei compensi e dele spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la quale cessionaria della Controparte_1 Controparte_6
a seguito di cessione di crediti in blocco del 19 aprile 2022 (doc. 2 del procedimento monitorio), ha
[...] chiesto di ingiungere, in via provvisoriamente esecutiva ex art. art 642 c.p.c., alla società
[...]
e ad in solido tra loro, il pagamento immediato e Parte_2 Parte_1 senza dilazione, della somma di € 168.324,11, oltre interessi al tasso contrattualmente stabilito, comunque ricondotto nei limiti di legge, dall'11 aprile 2022 fino al saldo e spese relative al procedimento di ingiunzione. Parte ricorrente ha esposto che il predetto credito traeva origine dai contratti di finanziamento chirografari nn. 8B42061039832 e 8B41061039822 stipulati in data 13 aprile 2011 dalla Controparte_6 con la società della quale l'amministratore
[...] Parte_2 unico si era costituito fideiussore (docc. 3-4-5-7-8 del procedimento monitorio). In Parte_1 particolare, la società ricorrente ha rilevato che l'esposizione debitoria della società ingiunta ammontava ad
€ 69.168,53 in relazione al contratto n. 8B42061039832 e ad € 99.155,58 con riferimento al contratto n. 8B41061039822, producendo a supporto i relativi estratti conto ex art. 50 T.U.B. (docc. 6 e 9 del procedimento monitorio). Infine, la ha documentato di aver sollecitato l'adempimento Controparte_1 degli ingiunti, senza, tuttavia, ricevere soddisfazione delle proprie ragioni creditorie. Con decreto ingiuntivo n. 3633 emesso il 7 marzo 2024 e pubblicato il 12 marzo 2024, pur non ritenendo sussistenti i presupposti per la provvisoria esecuzione di cui all'art. 642 c.p.c., il Tribunale di Milano ha ingiunto alla e ad il Parte_2 Parte_1 pagamento della somma richiesta, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dall'8 febbraio 2024 e spese di procedura. 1.2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1
Innanzitutto, dopo aver evidenziato come debba considerarsi nulla per contrarietà rispetto alla normativa antitrust la clausola riproduttiva dello schema ABI che prevede la rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 c.c., parte attrice opponente ha eccepito la decadenza della dal diritto di avanzare la propria Controparte_1 pretesa creditoria nei confronti del fideiussore ingiunto, in quanto la società opposta non aveva dimostrato di aver agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, senza peraltro aver fatto mai menzione dell'attivazione e della successiva surrogazione della Eurofidi, di cui alle due polizze fideiussorie sottoscritte. Inoltre, l'attore opponente ha rilevato che la garanzia prestata da non può considerarsi Parte_1 estesa ai fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni dalla carica di amministratore unico della rassegnate in data 31 maggio 2012, come Parte_2 risultante dalla visura camerale prodotta nel giudizio monitorio dalla stessa (cfr. doc. 3 Controparte_1 del procedimento monitorio). Pertanto, l'opponente ingiunto ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo notificato in data 8 aprile 2024, chiedendo di accertare nel merito l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo e di dichiarare che la non ha diritto di procedere ad esecuzione nei Controparte_1 confronti di Parte_1
pagina 2 di 5 In via istruttoria, parte opponente ha chiesto l'ammissione della prova per interrogatorio formale dello stesso nonché della prova testimoniale sulle circostanze di fatto riportate al punto 2), Parte_1 capoversi a), b), c), d) ed e) dell'atto di citazione, indicando quale teste Testimone_1
1.3. Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato l'opposizione avversaria, Controparte_1 rilevando la presenza di diverse imprecisioni, nonché la scarsa chiarezza delle censure. Segnatamente, parte convenuta opposta ha controdedotto che la clausola contenuta nell'art. 6 dei contratti di fideiussione deve essere ritenuta valida, evidenziando in proposito come il Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, che ha censurato, tra le altre, anche la clausola che comporta la rinuncia del fideiussore al termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus e non concerna, invece, le fideiussioni specifiche come quelle oggetto d'esame, peraltro rilasciate ben sei anni dopo l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'autorità amministrativa competente. Inoltre, la società opposta ha rilevato che in base all'art. 7 le fideiussioni specifiche prestate da Parte_1 sono “a prima richiesta”, con la conseguenza che anche la domanda di adempimento stragiudiziale è
[...] sufficiente a interrompere la decadenza ex art. 1957 c.c.. Ancora, l'opposta ha affermato che è chiamato a rispondere esclusivamente in forza Parte_1 della garanzia personale rilasciata, a nulla rilevando la circostanza che l'opponente non sia più responsabile delle azioni compiute successivamente dal nuovo amministratore della
[...]
Parte_2
Infine, la ha precisato che la non le ha consegnato polizze Controparte_1 Controparte_6 fideiussorie assicurative. Rispetto alle richieste istruttorie formulate dall'attore opponente, in primo luogo, la società convenuta opposta ha evidenziato come l'interrogatorio formale di se stesso costituisca un mezzo di prova diretto a provocare la confessione giudiziale ex art. 228 c.p.c. di In secondo luogo, la Parte_1 [...] ha eccepito l'inammissibilità della prova per testi, in quanto i capitoli articolati dall'opponente per CP_1 una parte contengono fatti documentalmente provati o non contestati, per l'altra sono del tutto irrilevanti ai fini della risoluzione della controversia. Parte convenuta opposta ha quindi chiesto la concessione della provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
1.4. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024, con ordinanza del 3 dicembre 2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ed è stata fissata l'udienza del 12 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, con contestuale assegnazione ex art. 189 c.p.c. del termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
2. Tanto premesso, l'opposizione proposta da è infondata per le ragioni che Parte_1 seguono. 2.1. Parte opponente non ha minimamente contestato che la sia l'attuale titolare Controparte_1 del credito, cedutole dalla Nessuna contestazione è stata mossa, poi, con Controparte_6 riferimento all'ammontare complessivo del credito, così come risultante dalla somma degli importi di cui agli estratti conto ex art. 50 T.U.B.. Infine, altrettanto pacifica è la circostanza che si sia Parte_1 costituito fideiussore della a garanzia del corretto e Parte_2 puntuale adempimento delle obbligazioni relative ai due contratti di finanziamento chirografari, da cui è
pagina 3 di 5 sorto il credito monitoriamente azionato. In virtù del principio di non contestazione espresso dall'art. 115, comma 1, c.p.c., dunque, tali fatti assumono il valore di prove da porre a fondamento della decisione. Invero, pur nella scarsa chiarezza delle argomentazioni a sostegno, è possibile ricondurre le eccezioni sollevate parte opponente a due distinti profili di inoperatività delle fideiussioni rilasciate da Parte_1
[...]
Ebbene, in primo luogo, giova evidenziare come sia priva di pregio la tesi dell'opponente, secondo cui egli non sarebbe più tenuto a rispondere quale garante, essendo già inutilmente decorso il termine di sei mesi per proporre istanze contro il debitore principale, stabilito dall'art. 1957, comma 1, c.c.. Sebbene le considerazioni giuridiche dell'opponente a tale riguardo rimangano, in realtà, sul piano astratto, il presupposto di tale eccezione parrebbe rinvenirsi nella lamentata nullità della clausola che comporta la rinuncia del fideiussore al termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., in quanto conforme allo schema ABI riproduttivo dell'intesa anticoncorrenziale censurata dal Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005. Tuttavia, innanzitutto, come correttamente osservato da parte opposta, il citato provvedimento della Banca d'Italia e la successiva giurisprudenza formatasi sul punto hanno sì rilevato la nullità, tra le altre, anche della clausola derogatoria dell'art. 1957, comma 1, c.c., ma con riferimento alle fideiussioni cc. dd. omnibus, ossia quelle garanzie personali che impongono al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto o assume. invece, ha Parte_1 sottoscritto due fideiussioni specifiche. La non conferenza dei richiami operati da parte attrice opponente rispetto al caso di specie si è rivelata quindi evidente: mentre la fideiussione c.d. omnibus impone al fideiussore di prestare garanzia per il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto o assumerà nei confronti del creditore, la fideiussione specifica è quel contratto con cui il fideiussore garantisce per il pagamento di un debito derivante da una specifica operazione. Inoltre, è comunque totalmente assente la prova che le due fideiussioni specifiche sottoscritte da siano il Parte_1 risultato a valle di un'intesa anticoncorrenziale tra banche a monte. Ciò chiarito, essendo l'art. 1957 c.c. di per sé norma pacificamente derogabile, l'art. 6 dei contratti di fideiussione specifica conclusi da Pt_1 legittimamente prevede che “[l]'obbligazione del fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni credito
[...] della Banca verso il debitore principale senza che la Banca debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. In secondo luogo, non è parimenti condivisibile la doglianza, in base alla quale l'odierno opponente non dovrebbe corrispondere la somma ingiunta, essendosi dimesso dalla carica di amministratore della con decorrenza dal 31 maggio 2012. Sottoscrivendo Parte_2 le due fideiussioni specifiche oggetto d'esame, infatti, si è impegnato a garantire per il pagamento di ogni credito della banca verso la società debitrice principale in relazione ai due contratti di finanziamento stipulati da quest'ultima, indipendentemente dal mantenimento della carica di amministratore della predetta società. In definitiva, il diritto di credito monitoriamente azionato dalla risulta provato, alla luce Controparte_1 dei documenti prodotti e delle mancate contestazioni da parte dell'opponente. L'onere probatorio della società convenuta opposta, ossia parte attrice in senso sostanziale, dunque, può ritenersi soddisfatto ai sensi degli artt. 2697, comma 1, c.c. e 115, comma 1, c.p.c.. Di contro, non ha provato i fatti né argomentato adeguatamente le ragioni su cui ha Parte_1 fondato le proprie eccezioni circa l'inoperatività delle fideiussioni rilasciate, disattendendo così l'onere probatorio sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c..
pagina 4 di 5 2.2. Dalle considerazioni che precedono discende l'infondatezza dell'opposizione, con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria) e della scarsa complessità delle questioni esaminate. Le spese di lite vengono dunque liquidate applicando i valori medi di cui ai citati parametri per la fase di studio e i valori minimi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3633/2024 del 12 marzo Parte_1
2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore di così provvede: CP_1 CP_1
a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3633/2024, dichiarandole definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; b. condanna a rimborsare, in favore della le spese di giudizio, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 8.328,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 6 aprile 2025
Il giudice Ada Favarolo
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