Trib. Milano, sentenza 06/04/2025, n. 2915
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Sentenza 6 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Milano in persona del giudice Ada Favarolo, riguarda un'opposizione a un decreto ingiuntivo. L'attore, opponente, ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e ha contestato la legittimità della pretesa creditoria, sostenendo la nullità di alcune clausole contrattuali e la decadenza del diritto di credito. La parte convenuta, invece, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo che l'opposizione fosse infondata e che la clausola contestata fosse valida.

Il giudice ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Nella sua motivazione, ha evidenziato che l'opponente non ha contestato la titolarità del credito da parte della convenuta e che le eccezioni sollevate non erano supportate da prove adeguate. Ha chiarito che la clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. era valida per le fideiussioni specifiche, come quelle in esame, e che l'obbligazione del fideiussore rimaneva in vigore indipendentemente dalla cessazione della carica di amministratore. Pertanto, il diritto di credito era provato e l'opposizione risultava infondata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 06/04/2025, n. 2915
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 2915
    Data del deposito : 6 aprile 2025

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