Art. 6.
Il personale non di ruolo di cui al precedente art. 3 sara' iscritto al Fondo pensioni e all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data della sua sistemazione in ruolo.
Il personale non di ruolo di cui al precedente art. 3 sara' iscritto al Fondo pensioni e all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data della sua sistemazione in ruolo.