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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5569 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21 agosto 2024 vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. BIGIARINI JACOPO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ) nato a [...] il 5 febbraio Controparte_1 C.F._2
1968;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21 agosto 2024, ha adito il Tribunale di Monza per Parte_1 ottenere la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio contratto con il 3 Controparte_1 agosto 2002 in PA.
Dal matrimonio sono nate due figlie: ed maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti. Il resistente non si è costituito nel presente giudizio e nemmeno è comparso all'udienza fissata per il
13 maggio 2025, nonostante regolare notifica.
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Lucca con decreto del 16 maggio 2017.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non devono essere assunte ulteriori statuizioni poiché non sono state promosse domande accessorie, preso atto che le figlie nate dall'unione coniugale sono maggiorenni e autosufficienti.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
1)Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
PA (trascritto all'atto n. 26 parte I del registro degli atti di matrimonio di predetto comune), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CAPANNORI, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3) Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 15 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21 agosto 2024 vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. BIGIARINI JACOPO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ) nato a [...] il 5 febbraio Controparte_1 C.F._2
1968;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21 agosto 2024, ha adito il Tribunale di Monza per Parte_1 ottenere la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio contratto con il 3 Controparte_1 agosto 2002 in PA.
Dal matrimonio sono nate due figlie: ed maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti. Il resistente non si è costituito nel presente giudizio e nemmeno è comparso all'udienza fissata per il
13 maggio 2025, nonostante regolare notifica.
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Lucca con decreto del 16 maggio 2017.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non devono essere assunte ulteriori statuizioni poiché non sono state promosse domande accessorie, preso atto che le figlie nate dall'unione coniugale sono maggiorenni e autosufficienti.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
1)Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
PA (trascritto all'atto n. 26 parte I del registro degli atti di matrimonio di predetto comune), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CAPANNORI, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3) Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 15 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti