CA
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 527/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
04/06/2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. IZZO RAHAMATA e Parte_1
lesione personale dall'avv. TASSETTI FABIO ( ) VIALE BORGO C.F._1
SANTA CATERINA 21 24124 BERGAMO, elettivamente domiciliato in
VIA BORGO SANTA CATERINA, 21 24124 BERGAMO presso il difensore avv. IZZO RAHAMATA, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
pagina 1 di 10 c o n t r o rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. PASTORINO CRISTINA elettivamente domiciliata in VIA
MEDARDO ROSSO 15 20159 MILANO presso il difensore avv.
PASTORINO CRISTINA, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
contro e Controparte_2 Controparte_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Terza Civile)
n. 2522/22
CONCLUSIONI
Come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2522/22 il Tribunale di Bergamo accertava che il sinistro verificatosi il 25 gennaio 2016, alle ore 6.55, in Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII (Bg) in cui il ciclista aveva riportato gravi Parte_1
postumi permanenti era da ascriversi alla pari, concorrente responsabilità del pagina 2 di 10 ciclista, che non aveva concesso la precedenza, e di Parte_2
che, alla guida della sua autovettura, aveva violato il limite vigente di velocità.
Argomentava il primo giudice che, la sentenza di condanna di Parte_2
pronunciata nel giudizio penale in cui si era costituito parte civile
[...]
aveva accertato la pari concorrente responsabilità di entrambi i Parte_1
conducenti nella causazione del sinistro, senza tuttavia pronunciarsi sull'entità
delle rispettive colpe, e che in forza del predetto accertamento la responsabilità
del sinistro doveva essere ripartita tra i conducenti nella misura del 50%
ciascuno.
Detratte le somme corrisposte dall' a titolo di assegno di invalidità ( euro CP_4
58.029,75) e quelle corrisposte dalla compagnia assicuratrice del veicolo, a titolo di provvisionale stabilita dal giudice penale ( euro 30.000), la
[...]
quale impresa assicuratrice del veicolo Controparte_5
condotto da veniva condannata a pagare in favore dell'attore la Pt_2
somma di euro 70.057 nonché le spese di lite fatta eccezione per quelle relative alla fase decisionale, che venivano poste a carico dell'attore per avere questi rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa formulata dal tribunale ( euro 180.000).
La sentenza è stata gravata da che ha insistito perché Parte_1 [...]
fosse ritenuto il responsabile esclusivo del sinistro. Parte_2
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame pagina 3 di 10 All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la violazione dell'art. 2054,
secondo comma, cod. civ. laddove il primo giudice aveva ritenuto che il sinistro fosse ascrivibile alla pari colpa di entrambi i conducenti rimasti coinvolti “ in assenza di diverse indicazioni ad opera del giudice penale”.
La motivazione, errata e meramente apparente, si poneva, infatti, in contrasto con i principi generali stabiliti dalla Suprema Corte secondo cui l'indagine sul concorso di colpa e sulla sua consistenza deve essere svolta dal giudice civile,
qualora, come nella specie, il giudice penale non l'abbia compiuta.
Fa rilevare che nel giudizio penale era stata accertata la responsabilità di che, pur avendo avvistato l'ostacolo, non era riuscito Parte_2
a frenare a causa dell'elevata velocità di guida, desunta sia dalle condizioni in cui era stata rinvenuta la biciletta (spezzata a metà) e dal fatto che l'autoveicolo si era arrestato oltre sessanta metri di distanza che dal fatto che il corpo dell'investito era stato, prima caricato sul cofano della macchina, e quindi scagliato a trenta metri più avanti dal punto di impatto.
Tale ricostruzione era preclusiva di un nuovo accertamento per il giudice civile il quale, tuttavia, era tenuto ad accertare altre modalità del fatto.
Con il secondo motivo censura l'omesso accertamento del contributo colposo pagina 4 di 10 apportato da entrambi i conducenti rimasti coinvolti nel sinistro.
Assume che il Ctu nominato nel giudizio penale aveva acclarato che il Pt_2
per colpa, consistita nell'aver omesso di tenere una condotta di guida adeguata alle circostanze ambientali e tali da conservare il controllo del veicolo condotto, aveva tamponato il velocipede che lo precedeva nella stessa direzione di marcia, mentre non aveva formato oggetto di contestazione la circostanza che egli, uscito dalla Via Esperanto con l'intenzione di svoltare a sinistra su Via Bosio, era stato colpito quando aveva già attraversato metà
della strada ed era già sulla semi carreggiata di pertinenza del Pt_2
Evidenzia che il consulente nominato nel giudizio penale ( dott. Per_1
aveva concluso che se il conducente dell'autovettura investitrice “ … avesse
rispettato il limite di velocità di 50km/h stabilito per quel tratto di strada,
avrebbe potuto evitare l'impatto con il ciclista”.
Evidenzia che plurimi elementi oggettivi concorrevano a far ritenere che il sinistro era ascrivibile alla colpa esclusiva del conducente dell'autoveicolo: il fatto che l'autovettura avesse colpito la ruota posteriore della bicicletta,
all'altezza dello spigolo anteriore destro dell'auto stessa, la rottura del parabrezza localizzata nella parte destra, la deformazione del paraurti anteriore sul lato destro, i danni allo specchietto destro, la posizione di quiete assunta dal corpo e dalla bicicletta.
Gli elementi descritti, infatti, provavano l'avvenuto tamponamento della pagina 5 di 10 bicicletta con conseguente applicazione dell'art. 149 del Codice della Strada.
Con il terzo motivo censura l'errata valutazione della sua condotta ai fini dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c.
Fa rilevare che la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal primo giudice ossia l'offerta della somma di euro 180.000 era stata fatta solo dopo il deposito del foglio in cui erano state precisate le conclusioni.
Fa rilevare che il rifiuto di accettare la proposta conciliativa era motivato sia dal riconoscimento, in sede di Ctu, di un danno di euro 343.504 nonché
dall'errato convincimento del primo giudice di ritenere la colpa paritaria dei conducenti rimasti coinvolti nel sinistro.
----------------------------
Il primo motivo è fondato.
In tema di efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno, l'art. 651, comma 1, cod. proc. pen., dispone testualmente: «la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le
restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato
e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel
processo penale». pagina 6 di 10 Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, per «fatto» accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità
materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale — e cioè
l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi — la ricostruzione storico-
dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di «illiceità
penale» di cui all'art. 651 cod. proc. pen..
A tali principi il primo giudice non si è uniformato.
Il secondo motivo è infondato.
In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere,
assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per pagina 7 di 10 immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità,
solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione ( Cass. 27989/2017).
Nel caso in esame l'incrocio si presentava a visuale libera, pertanto il Pt_1
era in grado di apprezzare il sopraggiungere dell'auto, ma nonostante ciò aveva impegnato l'intersezione senza rispettare lo "stop", e tale manovra di immissione era stata effettuata senza successo in quanto non era riuscito ad evitare l'impatto con il veicolo.
A tale condotta gravemente colposa del ciclista si è accompagnata quella altrettanto grave dell'automobilista che procedendo ad una velocita di gran lunga superiore al limite consentito non ha potuto evitare la collisione mettendo in atto una manovra di emergenza.
Ne consegue che il sinistro deve ritenersi causato dalle grave e paritaria colpa concorrente di entrambi i conducenti rimasti coinvolti.
In relazione al quantum non ha formato oggetto di censura la errata detrazione dell'assegno di invalidità erogato dall' dall'ammontare del danno CP_4
liquidato a titolo di postumi permanenti e di invalidità temporanea.
pagina 8 di 10 L'indennizzo , infatti, non può essere decurtato dall'importo liquidato CP_4
per il risarcimento del danno biologico, attesa l'evidente diversità delle poste risarcitorie.
Le prestazioni dell' in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul CP_4
presupposto dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris
et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, mentre in nessun caso viene indennizzato il danno non patrimoniale alla salute.
Tale statuizione deve pertanto ritenersi ormai coperta da giudicato.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano, in base al criterio del
decisum, in complessivi euro 9.991( di cui euro 2.977 per la fase di studio,
euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
conferma la sentenza gravata con diversa motivazione;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado liquidate come in parte motiva.
pagina 9 di 10 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 527/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
04/06/2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. IZZO RAHAMATA e Parte_1
lesione personale dall'avv. TASSETTI FABIO ( ) VIALE BORGO C.F._1
SANTA CATERINA 21 24124 BERGAMO, elettivamente domiciliato in
VIA BORGO SANTA CATERINA, 21 24124 BERGAMO presso il difensore avv. IZZO RAHAMATA, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
pagina 1 di 10 c o n t r o rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. PASTORINO CRISTINA elettivamente domiciliata in VIA
MEDARDO ROSSO 15 20159 MILANO presso il difensore avv.
PASTORINO CRISTINA, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
contro e Controparte_2 Controparte_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Terza Civile)
n. 2522/22
CONCLUSIONI
Come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2522/22 il Tribunale di Bergamo accertava che il sinistro verificatosi il 25 gennaio 2016, alle ore 6.55, in Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII (Bg) in cui il ciclista aveva riportato gravi Parte_1
postumi permanenti era da ascriversi alla pari, concorrente responsabilità del pagina 2 di 10 ciclista, che non aveva concesso la precedenza, e di Parte_2
che, alla guida della sua autovettura, aveva violato il limite vigente di velocità.
Argomentava il primo giudice che, la sentenza di condanna di Parte_2
pronunciata nel giudizio penale in cui si era costituito parte civile
[...]
aveva accertato la pari concorrente responsabilità di entrambi i Parte_1
conducenti nella causazione del sinistro, senza tuttavia pronunciarsi sull'entità
delle rispettive colpe, e che in forza del predetto accertamento la responsabilità
del sinistro doveva essere ripartita tra i conducenti nella misura del 50%
ciascuno.
Detratte le somme corrisposte dall' a titolo di assegno di invalidità ( euro CP_4
58.029,75) e quelle corrisposte dalla compagnia assicuratrice del veicolo, a titolo di provvisionale stabilita dal giudice penale ( euro 30.000), la
[...]
quale impresa assicuratrice del veicolo Controparte_5
condotto da veniva condannata a pagare in favore dell'attore la Pt_2
somma di euro 70.057 nonché le spese di lite fatta eccezione per quelle relative alla fase decisionale, che venivano poste a carico dell'attore per avere questi rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa formulata dal tribunale ( euro 180.000).
La sentenza è stata gravata da che ha insistito perché Parte_1 [...]
fosse ritenuto il responsabile esclusivo del sinistro. Parte_2
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame pagina 3 di 10 All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la violazione dell'art. 2054,
secondo comma, cod. civ. laddove il primo giudice aveva ritenuto che il sinistro fosse ascrivibile alla pari colpa di entrambi i conducenti rimasti coinvolti “ in assenza di diverse indicazioni ad opera del giudice penale”.
La motivazione, errata e meramente apparente, si poneva, infatti, in contrasto con i principi generali stabiliti dalla Suprema Corte secondo cui l'indagine sul concorso di colpa e sulla sua consistenza deve essere svolta dal giudice civile,
qualora, come nella specie, il giudice penale non l'abbia compiuta.
Fa rilevare che nel giudizio penale era stata accertata la responsabilità di che, pur avendo avvistato l'ostacolo, non era riuscito Parte_2
a frenare a causa dell'elevata velocità di guida, desunta sia dalle condizioni in cui era stata rinvenuta la biciletta (spezzata a metà) e dal fatto che l'autoveicolo si era arrestato oltre sessanta metri di distanza che dal fatto che il corpo dell'investito era stato, prima caricato sul cofano della macchina, e quindi scagliato a trenta metri più avanti dal punto di impatto.
Tale ricostruzione era preclusiva di un nuovo accertamento per il giudice civile il quale, tuttavia, era tenuto ad accertare altre modalità del fatto.
Con il secondo motivo censura l'omesso accertamento del contributo colposo pagina 4 di 10 apportato da entrambi i conducenti rimasti coinvolti nel sinistro.
Assume che il Ctu nominato nel giudizio penale aveva acclarato che il Pt_2
per colpa, consistita nell'aver omesso di tenere una condotta di guida adeguata alle circostanze ambientali e tali da conservare il controllo del veicolo condotto, aveva tamponato il velocipede che lo precedeva nella stessa direzione di marcia, mentre non aveva formato oggetto di contestazione la circostanza che egli, uscito dalla Via Esperanto con l'intenzione di svoltare a sinistra su Via Bosio, era stato colpito quando aveva già attraversato metà
della strada ed era già sulla semi carreggiata di pertinenza del Pt_2
Evidenzia che il consulente nominato nel giudizio penale ( dott. Per_1
aveva concluso che se il conducente dell'autovettura investitrice “ … avesse
rispettato il limite di velocità di 50km/h stabilito per quel tratto di strada,
avrebbe potuto evitare l'impatto con il ciclista”.
Evidenzia che plurimi elementi oggettivi concorrevano a far ritenere che il sinistro era ascrivibile alla colpa esclusiva del conducente dell'autoveicolo: il fatto che l'autovettura avesse colpito la ruota posteriore della bicicletta,
all'altezza dello spigolo anteriore destro dell'auto stessa, la rottura del parabrezza localizzata nella parte destra, la deformazione del paraurti anteriore sul lato destro, i danni allo specchietto destro, la posizione di quiete assunta dal corpo e dalla bicicletta.
Gli elementi descritti, infatti, provavano l'avvenuto tamponamento della pagina 5 di 10 bicicletta con conseguente applicazione dell'art. 149 del Codice della Strada.
Con il terzo motivo censura l'errata valutazione della sua condotta ai fini dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c.
Fa rilevare che la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal primo giudice ossia l'offerta della somma di euro 180.000 era stata fatta solo dopo il deposito del foglio in cui erano state precisate le conclusioni.
Fa rilevare che il rifiuto di accettare la proposta conciliativa era motivato sia dal riconoscimento, in sede di Ctu, di un danno di euro 343.504 nonché
dall'errato convincimento del primo giudice di ritenere la colpa paritaria dei conducenti rimasti coinvolti nel sinistro.
----------------------------
Il primo motivo è fondato.
In tema di efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno, l'art. 651, comma 1, cod. proc. pen., dispone testualmente: «la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le
restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato
e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel
processo penale». pagina 6 di 10 Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, per «fatto» accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità
materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale — e cioè
l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi — la ricostruzione storico-
dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di «illiceità
penale» di cui all'art. 651 cod. proc. pen..
A tali principi il primo giudice non si è uniformato.
Il secondo motivo è infondato.
In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere,
assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per pagina 7 di 10 immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità,
solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione ( Cass. 27989/2017).
Nel caso in esame l'incrocio si presentava a visuale libera, pertanto il Pt_1
era in grado di apprezzare il sopraggiungere dell'auto, ma nonostante ciò aveva impegnato l'intersezione senza rispettare lo "stop", e tale manovra di immissione era stata effettuata senza successo in quanto non era riuscito ad evitare l'impatto con il veicolo.
A tale condotta gravemente colposa del ciclista si è accompagnata quella altrettanto grave dell'automobilista che procedendo ad una velocita di gran lunga superiore al limite consentito non ha potuto evitare la collisione mettendo in atto una manovra di emergenza.
Ne consegue che il sinistro deve ritenersi causato dalle grave e paritaria colpa concorrente di entrambi i conducenti rimasti coinvolti.
In relazione al quantum non ha formato oggetto di censura la errata detrazione dell'assegno di invalidità erogato dall' dall'ammontare del danno CP_4
liquidato a titolo di postumi permanenti e di invalidità temporanea.
pagina 8 di 10 L'indennizzo , infatti, non può essere decurtato dall'importo liquidato CP_4
per il risarcimento del danno biologico, attesa l'evidente diversità delle poste risarcitorie.
Le prestazioni dell' in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul CP_4
presupposto dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris
et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, mentre in nessun caso viene indennizzato il danno non patrimoniale alla salute.
Tale statuizione deve pertanto ritenersi ormai coperta da giudicato.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano, in base al criterio del
decisum, in complessivi euro 9.991( di cui euro 2.977 per la fase di studio,
euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
conferma la sentenza gravata con diversa motivazione;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado liquidate come in parte motiva.
pagina 9 di 10 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10