Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/05/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso ConSIliere
3. dr. Anna Rita Motti ConSIliere rel./est ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 18.3.25, tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
Nelle controversie riunite iscritte al n. 82/24 e 168/24 R. G. sezione lavoro, vertenti TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'Avv. JEAN JACQUES KERAMBRUN;
APPELLANTE/APPELLATA NEL GIUDIZIO N. 168/24
E
rappresentata e difesa come in atti dagli Avv. DONATELLO Controparte_1
ESPOSITO E GEMMA TROMBETTA;
APPELLATA
, rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Aurelio Marino, Controparte_2
Giacomo Junior Mallardo e Marialuigia Passariello;
APPELLATA/APPELLANTE NEL GIUDIZIO N. 168/24
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 1912/2022 il Tribunale di Torre Annunziata adito, pronunciandosi sulla domanda proposta da ha accolto per quanto di ragione il suo ricorso e così ha stabilito: Controparte_1
“a) accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 3/7/2021, e per l'effetto dichiara la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, condannando la al ripristino del suddetto rapporto ed al pagamento Parte_1 in favore della ricorrente dell'indennità forfettaria prevista dalla legge;
b)condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore di della complessiva somma di Controparte_1 euro 16.489,19 dovuta per la causale di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
c)condanna altresì le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.500,00 , dovuti per compenso professionale , oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti;
d) fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione”. aveva dedotto con il ricorso di primo grado che, in ragione della sua pregressa Controparte_1 esperienza nella ristorazione, aveva lavorato presso il ristorante sito nel complesso turistico “Baia Delle Sirene” già a partire dal 15 giugno 2021, sempre alle dirette dipendenze della SI.ra , CP_2
che, tuttavia, l'assunzione era stata formalizzata il 3/7/2021, pur non preceduta dalla rituale sottoscrizione di un formale contratto di lavoro, nonostante al centro per l'impiego risultasse un'assunzione a tempo determinato con termine iniziale il 3.7.21 e termine finale del 17/10/2021; che aveva disimpegnato mansioni di “cuoco e/o di aiuto-cuoca, anche se all'occorrenza aveva anche il compito di pulire e sistemare gli utensili e le stoviglie. Ne consegue che l'inquadramento nel livello 7° del CCNL Pubblici Esercizi è senza dubbio errato e lesivo dei diritti della Lavoratrice;
che era tenuta, su ordine della SI.ra , a lavorare tutti i giorni, senza quindi riposo, con orario continuato, senza CP_2 quindi pausa pranzo, dalla 8 di mattina fino alle 8 di sera. Ha evidenziato che :”…Tale insostenibile e massacrante orario di lavoro, e soprattutto la mancanza di riposo, determinarono l'insorgere di una grave patologia nervosa alla lavoratrice;
che già verso la fine del mese di luglio del 2021 il comportamento della SI.ra nei confronti della Lavoratrice divenne da quest'ultima CP_2 insostenibile in quanto la ricorrente fu costretta non solo a rispettare orari assurdi, ma anche a subire continue e pesanti umiliazioni, offese personali del tutto gratuite, quasi sempre in presenza di terze persone, fino ad arrivare al punto che la ricorrente il 13 agosto venne assalita da un'improvvisa crisi nervosa che la costrinse a cure mediche; che successivamente la ricorrente fu preda di ulteriori e continue crisi di panico, sempre debitamente certificate e comunicate al datore di lavoro per il tramite dell'ordinario canale telematico. Tale stato patologico si protrasse fin oltre il 17/10/2021, data prevista dal presunto contratto a termine quale data finale del rapporto di lavoro”; che per il lavoro svolto aveva percepito la sola somma totale di euro 1300; che e non aveva mai goduto di ferie né di riposi compensativi, né di permessi.
Tanto premesso ha chiesto in giudizio: il pagamento della retribuzione base adeguata al livello 4° o, in via gradata, 5°, o, in via ancor più gradata, 6° super, o, al più, al 6° del CCNL Turismo / Pubblici esercizi (all. 5), anche ex art. 2103 c.c.; del superminimo di euro 397,73 riconosciuto nel cedolino di luglio 2021, poi ridotto illegittimamente in violazione dell'art. 2103 c.c., nel mese di agosto 2021; c) dell'indennità di malattia pari alla retribuzione base per il periodo che va dal 13/8/2021 a, quantomeno, il 17/10/2021; d) della maggiorazione della paga base come prevista per i contratti a termine dall'art. 293 del CCNL, pari all'8%; e) dei compensi per il lavoro straordinario svolto come previsti dall'art. 302 del CCNL che stabilisce: “Il lavoro straordinario e compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno o 60% se notturno”. f) delle maggiorazioni per il lavoro domenicale svolto, pari al 10% ex art. 126 del CCNL;
g) dell'indennità sostitutiva delle ferie, pari a 26 giorni annui (art. 129 CCNL) e, quindi, rapportandole al periodo di lavoro svolto di 4 mesi, pari a 8,68 giorni;
h) dei permessi per le ex festività: in sostituzione delle 4 festività abolite ai sensi del combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985 spettano
32 ore di permesso assorbite nella riduzione di orario. Rapportando il tutto al periodo di lavoro svolto, al ricorrente competono 10,68 ore a tale titolo;
i) dei permessi per Riduzione orario di lavoro (ROL);
j) dei ratei di mensilità supplementari (13^, art. 160 CCNL, e 14^ art. 161 CCNL); k) del TFR. Ciò in applicazione diretta del CCNL PUBBLICI ESERCIZI / TURISMO. Quanto al rapporto di lavoro ne ha dedotto la nascita in data 15.6.21, sicchè lo stesso era da ritenersi geneticamente a tempo indeterminato;
in subordine ha chiesto la conversione del contratto a termine in quanto nullo e comunque intervenuto quando già il rapporto di lavoro a tempo indeterminato era in corso.
Ha altresì dedotto che lo stesso dovesse ritenersi sussistente in capo alla in quanto tra Pt_1 Pt_1
e era intervenuto un contratto del 2/7/2021 con decorrenza dal giorno 3/7/2021, con cui
[...] CP_2 la detta società ha locato alla SI.ra (titolare di omonima impresa individuale), Controparte_2 l'attività di bar e ristorante asservito allo stabilimento elioterapico. All'art. 3 del contratto di fitto viene pattuito: “alla data del 30/09/2021 il contratto scadrà automaticamente senza bisogno di alcuna disdetta. Sicchè la retrocessione dell'azienda alla scadenza del contratto di affitto ha attuato una seconda cessione del complesso aziendale per effetto della quale l'originario cedente ( Parte_1 diviene a sua volta cessionario, assumendo gli obblighi di mantenimento dell'occupazione sanciti dall'art. 2112 c.c. anche con riferimento ai lavoratori assunti dall'affittuario (ex multis CP_2 Cass. civ. Sez. lav. 21 maggio 2002 n. 7458). Ciò anche perché all'atto della retrocessione, conseguente alla scadenza della locazione, l'attività aziendale continuò senza alcuna interruzione. Tutto ciò premesso ha così concluso: “Accertarsi e dichiararsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 15 giugno al 17 ottobre 2021, svoltosi con le modalità, i tempi e le imputazioni indicate in premessa;
In via gradata, accertarsi e dichiararsi la nullità parziale del contratto di lavoro a termine del 3/7/2021, con conversione del rapporto a tempo indeterminato e condanna della o, in via gradata, della SI.ra , Parte_1 Controparte_2 al ripristino del rapporto ed al pagamento dell'indennità forfettaria di Legge;
accertare e dichiarare che la ricorrente, in ragione della qualità del lavoro svolto, ha diritto all'inquadramento, per tutto il periodo di lavoro, nel livello 4° del CCNL TURISMO / PUBBLICI ESERCIZI, o, in via gradata, nel livello 5°, o ancor più gradatamente, 6° super, o, infine, nel livello 6°, del medesimo CCNL, e ciò in applicazione anche degli art. 36 Cost. e 2103 c.c.; in ragione della qualità e quantità del lavoro svolto dalla ricorrente, condannare le convenute in solido, o tra esse chi di ragione, a corrisponderle l'importo di € 16.489,19 per le causali indicate in premessa e nel conteggio analitico allegato e costituente parte integrante del presente atto: o alla minore o maggiore somma risultante all'esito del giudizio. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al concreto soddisfo”. Nella rituale contumacia di entrambe le convenute, espletata la prova testimoniale, il primo giudice ha ritenuto: che sussistesse la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro consolidato in un contratto a termine con la decorrenza dal 3.7.21 al 17.10.21 e che comunque la prova della prestazione resa emergeva dalle dichiarazioni testimoniali raccolte;
che essendo stata dimostrata in maniera incontrovertibile la mancanza della forma scritta prevista per i contratti a termine dall'art. 19 , comma 4, D.lvo 81/2015, il contratto era da ritenersi nullo parzialmente, con riferimento alla apposizione del termine finale, con conseguente trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che trovavano applicazione le conseguenze indennitarie stabilite dall'art. 28, commi 2 e 3, del D.lgs. 81/2015; sicchè detto contratto andava ritenuto a tempo indeterminato con condanna della datrice di lavoro al pagamento di un'indennità pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
che la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato doveva essere pronunciata nei confronti della che alla data del 17/10/2021 era divenuta la datrice Parte_1 di lavoro della ricorrente in conseguenza della avvenuta retrocessione dell'azienda; che dalla prova testimoniale risultavano comprovate le mansioni superiori espletata (IV livello rispetto al VII riconosciuto) e gli orari di lavoro dedotti;
che per la quantificazione del dovuto potevano essere utilizzati i conteggi allegati. Ha provveduto dunque come sopra.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto separatamente gravame e Parte_1 CP_2
Gli appelli sono stati riuniti.
[...]
ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto in capo ad essa Parte_1 società il rapporto di lavoro della in ragione della falsa applicazione dell'art.2112 c.c. in CP_1 termini di retrocessione di azienda. Ha evidenziato che la aveva concesso alla Pt_1 CP_2 di poter esercitare l'attività di bar e ristorazione a far data dal 2.7.2021 e sino alla data del
[...] 30.9.2021, dopo tale data, cessata la locazione, l'attività già esercitata dalla è Controparte_2 terminata e non è proseguita per mano della la quale non ha esercitato (e non esercita) Parte_1 alcuna attività di ristorazione nella propria proprietà, ma è solo ed unicamente proprietaria del suolo locato alla . Da ciò discende, ancora, che unica ed esclusiva debitrice della CP_2 [...]
andava dichiarata la ditta omonima , con conseguente estromissione CP_1 Controparte_2 della da ogni e qualsiasi ipotesi debitoria. Si è anche doluta della ricostruzione in Parte_1 diritto effettuata dal primo giudice in ordine all'esistenza ed alla nullità del presunto contratto a termine;
nonché dell'erroneo governo del materiale probatorio – ed in particolare della prova testimoniale- da cui erroneamente il primo giudice aveva ritenuto comprovata la consistenza quantitativa e qualitativa del rapporto. Ha pertanto chiesto la riforma della sentenza.
Con separato atto, avverso la sentenza ha proposto gravame anche la che- affermando di CP_2 avere avuto notizia del giudizio di primo grado solo con la notifica della sentenza e del precetto, dunque a giudizio concluso- ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto provata la consistenza qualitativa e quantitativa del rapporto di lavoro in relazione alle testimonianze acquisite che, invece, erano da ritenersi, sotto molteplici profili, generiche ed inattendibili;
ed, inoltre, nella parte in cui aveva ritenuto consolidata la prova anche in ragione della non contestazione che aveva desunto dalla contumacia, condotta neutra cui giammai poteva essere attribuito SInificato positivo di non contestazione;
ed, ancora, nella parte in cui aveva ritenuto la nullità del contratto a termine, sottoscritto dalla , che, invece, era perfettamente regolare anche tenuto conto della CP_1 prova dell'esistenza del documento di valutazione dei rischi. A tal proposito ha chiesto l'acquisizione dei documenti non prodotti in primo grado da ritenersi indispensabili in questo grado di appello. Ha poi censurato la sentenza per aver recepito gli erronei conteggi allegati. In primo luogo ha dedotto di aver versato non solo i 1300 euro riconosciuti, ma anche ulteriori 1300 euro in data 17.9.21 – come da bonifico di cui ha chiesto ammettersi l'allegazione; ha, poi, dedotto, in ogni caso, l'erroneità dei conteggi allegati comprendenti la non dovuta «Magg. Art. 95 CCNL (t.d.)», pari all'8% della retribuzione base. Ha, ancora, censurato la sentenza per aver ritenuto acquisito il diritto all'inquadramento nel IV livello ccnl, sebbene la stessa avesse dedotto di aver lavorato (a CP_1 tutto voler concedere da giugno) da luglio 2021 al 13 agosto 2021, sicché non era nemmeno maturato il termine contrattuale per l'acquisizione del diritto al superiore inquadramento. Ha infine censurato la sentenza per aver fatto erronea applicazione dell'art. 2112 cc e ritenuto la solidarietà con la successivamente alla retrocessione avvenuta il 30.9.2021. Pt_1
Ha, in conclusione, chiesto modificarsi la sentenza: escludendo le voci retributive riconosciute per il periodo 15/6/2021 – 3/7/2021 (primo motivo di appello); - escludendo tutte le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, per straordinari, per permessi, ferie e r.o.l. non goduti, nonché per maggiorazioni per il lavoro domenicale (primo motivo di appello) - portando a deconto del dovuto l'importo, per capitale, di € 2.600,00, (terzo motivo di appello); - escludendo la maggiorazione dell'8% sulla retribuzione base (terzo motivo di appello, condizionato al mancato accoglimento del secondo); - facendo applicazione del settimo livello retributivo previsto dal CCNL
a decorrere dal 13/8/2021 (quarto motivo di appello in via condizionata al mancato accoglimento del primo motivo di appello sul tema delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori); - considerando solo il periodo compreso tra l'impianto del rapporto e il 30/9/2021, con esclusione di qualsivoglia voce retributiva eventualmente spettante alla in tempo successivo CP_1 al 30/9/2021, ivi inclusi gli emolumenti per ratei di tredicesima, di quattordicesima, per ferie, r.o.l. e permessi non goduti che siano maturati in tempo successivo al 30/9/2021 e che il prospetto depositato dalla ricorrente in primo grado (doc. 12 allegato al ricorso introduttivo di primo grado) computa per tutto il periodo oggetto di causa (ossia sino al 17/10/2021), senza operare distinguo circa il momento di maturazione del preteso credito (quinto motivo di appello). si è costituita in entrambi i giudizio ed ha chiesto il rigetto dei gravami. Controparte_1
I giudizi sono stati riuniti. Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.. Per un'ordinata esposizione vanno valutati preliminarmente i motivi di gravame che attengono alla natura, alla durata ed alla consistenza quantitativa e qualitativa del rapporto di lavoro della . CP_1
A tal riguardo va detto, in via preliminare, che non possono essere acquisiti i documenti (aventi ad oggetto il contratto a termine asseritamente stipulato dalle parti), tardivamente prodotti dalla , CP_2 la quale, così come la , è stata ritualmente citata in primo grado con notifica a mezzo pec ed Pt_1 ha deliberatamente scelto di restare contumace.
Tale legittima scelta ha comportato il maturare delle decadenze previste dal rito del lavoro, in particolare, per quel che qui interessa, con riferimento alla possibilità di allegare documentazione. Ma deve essere precisato che non è la mera contumacia che impedisce al collegio l'acquisizione, bensì la non indispensabilità ai fini della decisione nei termini ben precisati dalla Suprema Corte in base a principi ripetutamente espressi. Ha ritenuto la Suprema Corte che “nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.( Cassazione civile sez. lav., 18/07/2024, n.19829); e che “ il giudice di appello deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria ex officio, con l'acquisizione della documentazione offerta contestualmente all'atto di impugnazione, ove tale documentazione sia indispensabile ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo (Cass., Sez.
6-L, n. 7883 del 20 marzo 2019). E' invero consolidato il principio secondo cui
"i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., nel ricorrere i presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario
e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.)…” (Cassazione civile sez. lav., 10/12/2019 n.32265). Nel caso di specie ritiene il collegio che la documentazione allegata con riguardo all'esistenza del contratto a termine fra le parti non sia acquisibile sulla scorta delle regole sopra esplicitate. Ciò in quanto in primo luogo detta documentazione non ha potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum.
A prescindere dalle contestazioni sulla sottoscrizione formulate dalla , infatti, non vi è chi CP_1 non veda che il contratto allegato è totalmente privo di oggetto in quanto prevede un prestazione, non meglio identificata, di zero ore lavorative. Ed allora la sua presenza non ha alcuna idoneità dimostrativa in questo grado di giudizio;
mentre avrebbe richiesto in primo grado la presenza di allegazioni tali da consentire una valida insaturazione del contraddittorio su un profilo così assorbente. Mancano, quindi, quei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti che avrebbero potuto essere vagliati dal giudice dell'appello ai fini dell'integrazione richiesta, e, soprattutto, l'indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti. Un contratto privo di oggetto non può costituire completamento di una pista probatoria nella specie neppure esistente.
Diverso discorso deve farsi con riguardo alla prova del pagamento degli emolumenti per il mese di agosto, sulla cui efficacia a breve si dirà. La stessa sarebbe, invero, decisiva e, dunque, la relativa documentazione può essere acquisita anche tenuto conto della natura dell'eccezione di pagamento, da ritenersi eccezione in senso lato. Non può esservi dubbio che “I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'altrui pretesa possono sempre essere rilevati d'ufficio, a meno che la legge, con un'espressa previsione in deroga a tale principio, non subordini il rilievo all'iniziativa della parte”. Da ciò consegue che l'eccezione di avvenuto pagamento dell'obbligazione, avendo efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio e sollevabile per la prima volta anche in appello, ex art. 345 c.p.c., sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti ( Così Cass. 41474/21 secondo cui “L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti”.). Ritenuta acquisibile la documentazione che la asserisce essere prova del pagamento dello CP_2 stipendio di Agosto, deve tuttavia ritenersi che la stessa non sia idonea in concreto a provare l'adempimento. La lavoratrice, infatti ha dedotto sin dal primo grado, di aver ricevuto per tutto il periodo di lavoro la somma netta di euro 1300 ( pari al netto delle buste paga in atti) e null'altro. La vorrebbe comprovare di aver pagato due volte 1300 euro, evidentemente per luglio e per CP_2 agosto. Ebbene, dall'estratto in atti non risultano due pagamenti ma uno solo in data 2.9.21, dunque non è dato sapere se si tratti proprio del pagamento che la ha ammesso di aver ricevuto o di altro. CP_1
Ritiene inoltre la corte non insensibile il dato costituito dal fatto che è pacifico che dal 13.8.21 la fosse in malattia. Sicchè non si comprende perché la avrebbe dovuto pagarle CP_1 CP_2 l'intera retribuzione, quando la lavoratrice avrebbe dovuto percepire l'indennità di malattia. In definitiva si deve ritenere non provato il pagamento dell'ulteriore somma netta di euro 1300 come dedotta dalla . CP_2
Tutto ciò precisato in ordine alle acquisizioni documentali ed alla loro rilevanza, deve essere confermata la parte della sentenza che attiene alla declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in mancanza della prova della esistenza di un valido contratto a termine.
E deve ritenersi acquisito che la datrice di lavoro abbia corrisposto la sola somma di euro 1300 netti.
Per quanto attiene alla durata ed alla consistenza quantitativa e qualitativa del rapporto nonché alla titolarità dello stesso vanno esaminati i relativi ed ulteriori motivi di gravame. E' pacifico che il rapporto sia intercorso nel periodo di cui al modello C2 storico rilasciato dal centro per l'impiego, ovvero dal 3.7.21, che dal 13.8.21 la ricorrente sia stata in malattia fino a tutto il 17.10.21 ( all. 2 e 8 della produzione della ricorrente). Ovviamente le ricostruzioni divergono per quanto attiene alla cessazione eventuale del rapporto sulla cui disamina però ci si soffermerà a breve. Le appellanti, ciascuna per quanto di ragione, hanno censurato la sentenza in relazione alla erronea interpretazione delle prove acquisite sia con riguardo alla decorrenza del rapporto, sia con riguardo all'orario di lavoro, sia con riguardo alle mansioni disimpegnate. L'appello è completo ed adeguatamente censorio e fonda sulle deduzioni e sulle prove acquisite in primo grado.
Il gravame sul punto va condiviso nei termini a seguire. La ricorrente nel suo ricorso in primo grado ha dedotto che il rapporto durava già dal 15 giugno
2021, sempre alle dirette dipendenze della SI.ra , che le forniva le direttive ed a cui doveva CP_2 rendere conto anche per assenze, permessi, ritardi. E prima ancora che dal Centro per l'Impiego e che si allega (all. 2) risulta denunciata un'assunzione a tempo determinato con termine finale del 17/10/2021, data, infatti, di effettiva cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente.; che avendo già fatto la cuoca altrove, anche presso il ristorante condotto dalla SI.ra la ricorrente ha CP_2 sempre e solo svolto mansioni di cuoco e/o di aiuto-cuoca, anche se all'occorrenza aveva anche il compito di pulire e sistemare gli utensili e le stoviglie;
che la ricorrente era tenuta, su ordine della SI.ra , a lavorare tutti i giorni, senza quindi riposo, con orario continuato, senza quindi CP_2 pausa pranzo, dalla 8 di mattina fino alle 8 di sera;
che il 13 agosto venne assalita da un'improvvisa crisi nervosa che la costrinse a cure mediche e che è rimasta assente per malattia fin oltre il
17/10/2021, data prevista dal presunto contratto a termine quale data finale del rapporto di lavoro.
La ricorrente ha perciò rivendicato il pagamento: a) della retribuzione base adeguata al livello 4° o, in via gradata, 5°, o, in via ancor più gradata, 6° super, o, al più, al 6° del CCNL Turismo / Pubblici esercizi (all. 5), anche ex art. 2103 c.c.; b) del superminimo di euro 397,73 riconosciuto nel cedolino di luglio 2021, poi ridotto illegittimamente in violazione dell'art. 2103 c.c., nel mese di agosto 2021; c) dell'indennità di malattia pari alla retribuzione base per il periodo che va dal 13/8/2021 a, quantomeno, il 17/10/2021; d) della maggiorazione della paga base come prevista per i contratti a termine dall'art. 293 del CCNL, pari all'8%; e) dei compensi per il lavoro straordinario svolto come previsti dall'art. 302 del CCNL che stabilisce: “Il lavoro straordinario e compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno o 60% se notturno”. f) delle maggiorazioni per il lavoro domenicale svolto, pari al 10% ex art. 126 del CCNL;
g) dell'indennità sostitutiva delle ferie, pari a 26 giorni annui (art. 129 CCNL) e, quindi, rapportandole al periodo di lavoro svolto di 4 mesi, pari a 8,68 giorni;
h) dei permessi per le ex festività: in sostituzione delle 4 festività abolite ai sensi del combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985 spettano 32 ore di permesso assorbite nella riduzione di orario. Rapportando il tutto al periodo di lavoro svolto, al ricorrente competono 10,68 ore a tale titolo;
i) dei permessi per Riduzione orario di lavoro (ROL);
j) dei ratei di mensilità supplementari (13^, art. 160 CCNL, e 14^ art. 161 CCNL); k) del TFR.
Ciò in applicazione diretta del CCNL PUBBLICI ESERCIZI / TURISMO. Osserva la Corte che il ricorso è corredato da deduzioni assolutamente insufficienti con riguardo alle modalità della prestazione ed alle mansioni disimpegnate, è mancante delle declaratorie contrattuali relative ai livelli di inquadramento richiesti in via principale e/o subordinata, alle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda.
Già questo esclude in radice che la ricorrente potesse provare lo svolgimento di mansioni superiori, ancorchè finalizzate al solo computo della giusta retribuzione e non del superiore inquadramento.
La carente prova testi è perfettamente in linea con le inidonee deduzioni formulate. Si può serenamente affermare che le testi escusse – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice- non abbiano adeguata conoscenza delle modalità di espletamento del rapporto di lavoro e riferiscano circostanze del tutto insufficienti a provare la effettiva prestazione resa e le mansioni espletate, ancorchè in termini di prevalenza.
La teste afferma di essere a conoscenza dei fatti perché compaesana della ricorrente e Tes_1 perché la incontrava in chiesa. Assume anche di essere andata presso il ristorante tre o quattro volte a settimana in quanto portava i suoi nipoti al mare, di aver mangiato i piatti preparati dalla CP_1 che vedeva in cucina e che ciò è capitato anche di domenica. In particolare afferma di averla vista in cucina perché “quando parcheggiavo l'auto mi mettevo all'ombra in un posto dal quale vedevo perfettamente la cucina attraverso una vetrata. Vedevo la ricorrente intenta a cucinare ma non si dire esattamente l'orario di lavoro. In ogni caso quando arrivavo allo stabilimento già la vedevo intenta a lavorare in cucina. Qualche volta vedevo la ricorrente in cucina quando salivo…”.
La teste afferma che portava i nipoti al mare e che si tratteneva dalle 9 alle 18 e che prendeva i piatti freddi preparati, a suo dire, dalla ricorrente, verso le 12 per consumarli su dei tavolini resi disponibili dal ristorante. Dal racconto si evince che ella al più si recava al mare e vedeva attraverso una vetrata la ricorrente in cucina quando parcheggiava l'auto, e quando “saliva” ovvero quando tornava dal mare, e poi quando consumava il pasto alle 12.
Anche se la teste afferma che in queste occasioni aveva, talvolta, sentito la rivolgersi (anche CP_2 malamente ) alla ricorrente, ciò deve sempre essere circoscritto ai momenti in cui, nell'arco della giornata di mare, era nei pressi del ristorante situato in prossimità del parcheggio, non certo dello stabilimento.
Peraltro la teste afferma di aver visto altre persone lavorare ma di ricordare il nome della sola
. CP_1
Ed allora ritiene la Corte che in definitiva, al di là della sua effettiva attendibilità, ben poco possa dire la teste delle concrete modalità di espletamento del rapporto e, ancor di più, delle mansioni, che, oltre a quanto istantaneamente visto dalla vetrata durante il parcheggio dell'auto, restano meramente ipotizzate.
Non diverse sono le dichiarazioni rese dalla teste . Testimone_2
Anche lei è compaesana della ricorrente, anche lei si era recata al mare da giugno al 20 agosto (e dichiara di avere visto la ricorrente fino a tale data) e poi di meno dopo il 20 agosto;
anche lei dichiara di avere visto la ricorrente in cucina dal parcheggio o dalla porta del ristorante, di avere sentito la rivolgersi a lei in malo modo, che qualche volta la stessa la serviva a tavola;
che CP_2 CP_1 si fermava al mare dalle 9/10 alle 18.30/19 e di avere visto la ricorrente anche di domenica. Anche con riguardo a questa testimonianza sorgono dubbi in ordine all'attendibilità, derivanti dal fatto che la teste assume di avere smesso di andare al lido proprio quando la non c'era più, CP_1 peraltro indicando la sua presenza in un periodo in cui è certo che non ci fosse perché era in malattia dal 13 agosto.
Ma, in via del tutto assorbente, deve osservarsi che le dichiarazioni sono generiche e limitate ad una conoscenza esterna all'ambiente di lavoro. Non può essere trascurata la descrizione dei luoghi di lavoro che la stessa ricorrente fa nel ricorso di primo grado (“La " è proprietaria di un complesso immobiliare turistico ricettivo Parte_1 insistente su di un'area di circa 200.000 (duecentomila) metri quadrati in Via Nastro D'oro n. 20,
Loc. Marciano - Massa Lubrense (NA). Nell'ambito di detto complesso immobiliare la società è titolare, tra l'altro, di un'azienda esercente l'attività di bar-ristorazione occupante una superficie coperta di circa 120 mq. e scoperta di circa 30 (trenta) mq.. A valle del detto complesso, la medesima da anni gestisce in proprio uno stabilimento elioterapico denominato "Baia delle Sirene". Il bar – ristorante si trova in corrispondenza dell'area di parcheggio destinata ai clienti dello stabilimento ed è quindi sostanzialmente funzionale in maniera esclusiva a tale attività, perché il collegamento con la strada principale avviene a mezzo di una strada di collegamento impervia e non illuminata
..”. Dalla predetta descrizione si evince che il ristorante è a monte della spiaggia o del lido, in corrispondenza del parcheggio cui si accede da una strada. Dunque stare al mare non equivale affatto a sapere cosa accadeva al ristorante. Anche sotto questo profilo le dichiarazioni delle testi risultano ancor più sfumate.
In definitiva, alcuno dei punti essenziali che qui rilevano è provato con sufficiente grado non solo di certezza ma anche di approssimazione. Del tutto generiche sono le acquisizioni in ordine all'inizio del rapporto di lavoro, non sufficientemente circostanziate quelle con riguardo all'orario (non essendo le testi presenti sul luogo di lavoro, ma avvicinandosi al ristorante solo in determinate occasioni e comunque affermando di non sapere quale fosse l'orario).
Inoltre essendo la ricorrente assunta come inserviente di cucina, è fisiologico che lì si trovasse, ed il mero fatto di averla vista in cucina, in assenza di ulteriori specificazioni, non può far ritenere che facesse la cuoca.
Ed allora, questa essendo la consistenza della prova testimoniale, deve ritenersi che non possa essere considerata raggiunta la prova né dell'esistenza del rapporto di lavoro prima del 3.7.21, né delle mansioni superiori, nè dello straordinario.
Con la conseguenza che alla ricorrente non possono essere riconosciute le poste retributive relative a tali voci.
A ben vedere la ricorrente non ha diritto ad altro che non sia quanto riconosciuto dalla , CP_2 ovvero lo stipendio di agosto. La , infatti, assume, ma non prova, di avere corrisposto anche CP_2 la retribuzione di agosto come da busta paga, pari ad euro 1.300 netti.
In realtà per fornire la prova di avere corrisposto quanto previsto in busta paga per luglio ed agosto, avrebbe dovuto allegare due bonifici, non uno, posto che è pacifico che la ricorrente abbia ricevuto
1.300 euro come da lei stessa ammesso.
Ciò non è e, dunque, sono dovuti alla ricorrente ulteriori euro 1.656,40 lordi (1300 netti, come da busta paga di agosto in atti) di cui deve ritenersi non contestata la debenza. Tenuto conto, poi, dell'ammontare della retribuzione complessiva indicata in busta paga e delle voci retributive specifiche, alla ricorrente, cui non è riconoscibile lo svolgimento di mansioni superiori e straordinario, nulla più è dovuto per le voci retributive di cui alle buste paga ( ROL, ferie, permessi, festività..). Né le è dovuto alcunché per superminimo. Lo stesso in busta paga è indicato quale “superminimo variabile” sicchè, in mancanza di qualsivoglia allegazione, deve ritenersi suscettibile di variazione legittima. Inoltre, lo stesso superminimo è ben indicato anche nella busta paga di agosto il cui lordo, come sopra detto, deve essere corrisposto alla . CP_1 Nulla è dovuto altresì alla neppure per la maggiorazione relativa all'assunzione a termine CP_1
(art. 293 CCNL) visto che il rapporto deve ritenersi a tempo indeterminato.
Come sopra detto alla in questa sede non può essere consentita la tardiva allegazione del CP_2 contratto a termine, per le ragioni già sopra esposte, sicchè deve essere confermata la parte della sentenza che afferma la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nulla le è dovuto dalla datrice di lavoro per l'indennità di malattia che deve essere corrisposta dall' , che non è parte del giudizio. CP_3
Restano da valutare i motivi di gravame che attengono alla titolarità del rapporto, quello formulato da ed al contempo i motivi di gravame della relativi alla responsabilità solidale ed Pt_1 CP_2 alla effettiva responsabilità di . Parte_1 Il gravame di si fonda in definitiva sull'inconfigurabilità di una retrocessione di azienda in Pt_1 quanto aveva solo concesso alla ditta di poter esercitare l'attività Parte_1 Controparte_2 di bar e ristorante nello stabilimento elioterapico di sua proprietà in Massa Lubrense (CE) alla località Marciano, via Nastro d'Oro n°20, e ciò sino alla data del 30.9.2021, per cui è evidente che, spirato tale termine, ogni e qualunque rapporto intercorrente tra le parti (ditta e CP_2 Pt_1
sarebbe terminato. Ed invece, errando, il Tribunale ha supposto ex art.2112 c.c. la
[...] retrocessione dell'azienda al cedente…. .. è solo la proprietaria del suolo e non anche CP_4 l'esercente di attività di bar e ristorazione che ha infatti locato alla , per cui assolutamente CP_2 inidonea alla prosecuzione dell'attività che esercitava la ditta : da ciò discende Controparte_2 che – pur volendo - mancava a priori la possibilità, per i lavoratori assunti dalla , Controparte_2 di proseguire l'attività lavorativa alle dipendenza della retrocessionaria . Pt_1
La ricostruzione in fatto ed in diritto offerta da non può essere condivisa. Pt_1 La lettura dell'atto di cessione dà conto di circostanze di fatto diverse. Nella stessa premessa del contratto si legge che non solo è proprietaria del suolo ma anche Pt_1 titolare di un'azienda esercente attività di bar ristorazione dotata di attrezzature specifiche per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nonché di arredi, macchinari utensileria ecc.;
è altresì titolare di licenza numero 577 del 29 giugno 2007, oltreché di autorizzazione sanitaria per l'attività di bar e ristorazione, atti amministrativi posti a servizio dell'affittuaria. Al punto e) della premessa dell'atto si legge espressamente che su richiesta della ha acconsentito a Pt_1 CP_2 concedere in affitto il ramo di azienda attinente all'attività di ristorazione. All'articolo 14 del contratto
è previsto che alla scadenza del contratto il gestore riconsegnerà alla concedente l'azienda nella condizione in cui si trovava alla data di consegna. Al medesimo art. 14 è previsto che il gestore si obbliga a ricollocare presso altre attività del gestore stesso i dipendenti assunti durante l'esercizio dell'attività, ovvero a risolvere rapporti di lavoro. Il gestore si obbliga altresì a fare fronte a tutti gli oneri connessi all'esercizio dell'azienda e non ancora saldati manlevando la concedente ed altri futuri affittuari.
Dal contenuto del contratto si evince che non di mero affitto dei locali si tratta ma di affitto di azienda come complesso organizzato, e che dunque opera la disciplina di legge e segnatamente l'art. 2112 c.c.. Ha ritenuto la Suprema Corte che “Costituisce presupposto logico e giuridico per l'applicazione del principio di continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda — pacificamente operante anche per l'ipotesi della retrocessione all'originario titolare — la vigenza dei rapporti di lavoro al momento del perfezionamento della vicenda traslativa. Tale vigenza può essere effettiva o anche virtuale, quale conseguenza della declaratoria di illegittimità di un licenziamento, che può essere pronunciata solo a condizione che quest'ultimo sia stato tempestivamente impugnato nei termini prescritti a pena di decadenza (nel caso di specie, la S.C. ha affermato che i rapporti di lavoro cessati dal cedente per effetto di un licenziamento intimato prima del trasferimento d'azienda non potevano transitare in capo al cessionario, giacché i lavoratori estromessi avevano mancato di impugnare tempestivamente l'atto di recesso). ( così Cassazione civile sez. lav., 11/03/2022, n.8039). Nel caso di specie la retrocessione comporta, come ritenuto anche dal primo giudice, ex lege la continuità dei rapporti non cessati con la concedente, nella specie la , senza che in alcun Pt_1 modo possa incidere, sul meccanismo previsto dalla legge, la clausola sopra riportata all'art. 14 del contratto che, in caso di inadempimento, non potrà in ogni caso che dare luogo a pretese risarcitorie fra le parti ma non incidere sui rapporti di lavoro in corso. Senza dubbio il rapporto di lavoro della era in corso, ancorchè la stessa fosse in malattia CP_1 dal 13 agosto, perché, a tutto voler concedere, avente durata fino al 17.10.21, mentre la retrocessione
è avvenuta il 30.9.21/2.10.21.
La parte della sentenza attinente alla titolarità del rapporto ed alla solidarietà con riguardo al pagamento di quanto dovuto va pertanto confermata. Il rapporto è in ogni caso cessato dopo la notifica della sentenza di primo grado allorchè ha Pt_1 provveduto in tal senso, come affermato dalla lavoratrice.
In definitiva la sentenza di primo grado va parzialmente riformata con riguardo alla parte relativa al capo b) del dispositivo e le appellanti in solido vanno condannate al pagamento in favore della della sola somma di euro 1.656,40 a titolo di retribuzione – non contestata – per il mese di CP_1 agosto, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione ( 2.9.21) al saldo. Le spese del grado possono essere compensate per la metà in ragione del parziale accoglimento del gravame. Il residuo segue la soccombenza ed è liquidato come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: In parziale accoglimento degli appelli ed in riforma per quanto di ragione dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna e in solido al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
della somma complessiva di euro 1.656,40 in luogo di quella maggiore di cui Controparte_1 alla sentenza di prime cure, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
compensa le spese del grado di giudizio per metà e condanna e in solido al Pt_1 CP_2 pagamento del residuo che liquida in euro 2.000,00 per il grado di appello, oltre IVA, CPA e rimborso spese Generali come per legge, con attribuzione. In Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 18.3.25 Il ConSIliere est. Il Presidente