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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.SS Barbara Lombardi, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 944/2021 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. P. Parte_1 dom. in Aversa (CE) alla via Giotto n. 87, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
p.t., rappr. e dif. dagli Avv. M. Ragozzino e F. Paura, con cui elett. dom. in alla via CP_1
Unità Italiana n. 28, giusta procura alle liti agli atti RESISTENTE
OGGETTO: pubblico impiego – altre ipotesi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2021, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere alle dipendenze della resistente, presso il Pronto Soccorso del P.O. di Piedimonte Matese, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, con orario di lavoro ordinario pari a 36 ore settimanali;
- di essere obbligato ad utilizzare la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni e scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla steSS custodita nei locali aziendali nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa, per dismetterla nella fase immediatamente successiva, nonché ad attendere alle operazioni di lettura delle cartelle cliniche e di scambio verbale di informazioni (“c.d. paSSggio di consegne”) con i colleghi “montanti” e con quelli “smontanti”, precisando che le predette operazioni erano svolte al di fuori del normale orario di lavoro – pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari – per superiori ragioni igienico-sanitarie;
- in particolare, di essere obbligato ad accedere in Azienda diversi minuti prima dell'inizio del turno lavorativo, così da raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi d'abito
1 e, dopo aver registrato la propria presenza mediante badge, recarsi presso il proprio reparto con indosso la divisa;
- che parimenti, al termine dell'orario di lavoro, effettuato il paSSggio di consegne con l'operatore montante, si allontanava dal posto di lavoro usando il badge, per poi dismettere la divisa ed allontanarsi dalla struttura. Deduceva, pertanto, di avere diritto alla retribuzione per il tempo occorrente per la vestizione/svestizione della divisa, richiamando le disposizioni che disciplinano la materia, nonché gli arresti giurisprudenziali di merito e di legittimità. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) Accogliere il ricorso e, pertanto, accertare e dichiarare, per il periodo dal settembre 2010 a tutt'oggi, che, il tempo di 10 minuti impiegato dal ricorrente per indoSSre la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, sia qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l'ente resistente che, eccepite la nullità del ricorso e la prescrizione quinquennale delle somme richieste, contestava nel merito la ricostruzione attorea attraverso argomentazioni in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto della spiegata domanda, con vittoria di spese. La causa, a seguito di rinvii, anche in ragione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità ex art. 414 c.p.c. formulata dall'ente resistente, atteso che il ricorso contiene tutti gli elementi idonei ad individuare il petitum e la causa petendi. Tra l'altro, la steSS parte resistente ha redatto articolata memoria, così esplicando in modo pieno il proprio diritto di difesa, in relazione alle doglianze formulate da parte ricorrente. Tanto premesso, nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, questo Giudice ritiene di condividere le argomentazioni adottate da altri Magistrati di questo Tribunale in fattispecie del tutto analoghe alla presente e che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., ex multis, sentenza n. 459/2024, dott.SS Ricchezza;
sentenza n. 485/2024, dott.SS Paglionico;
sentenza n. 492/2024, dott.SS Cozzolino). Il presente giudizio ha ad oggetto la sussistenza del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indoSSre e dismettere la divisa da lavoro, nonché per il paSSggio di consegne. Si ritiene neceSSrio, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione e, quindi, al paSSggio di consegne, partendo proprio dalla nozione di orario di lavoro. Come è noto l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.Lgs. n. 66/03, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro,
2 definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Nella lettura della giurisprudenza comunitaria il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ravvisato nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63); pertanto, affinché un lavoratore poSS essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo. La giurisprudenza di legittimità, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indoSSre la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (Cass. n. 15734/03; Cass. n. 19273/06 secondo cui se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indoSSre la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12). La medesima Corte di CaSSzione ha, però anche chiarito che “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ex art. 2104 c.c., comma 2 e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indoSSre gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (v. Cass. n. 19358/2010); in tali ipotesi l'operazione risulta eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione per cui, rientrando nel tempo di lavoro, il periodo neceSSrio a compierla deve, invece, essere retribuito (ex plurimis Cass. n. 9215/2012). Recentemente, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione
“esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi CP_1 implicitamente autoriz arte dell' steSS;
per il lavoro all'interno delle CP_1 strutture sanitarie, anche nel silenzio dell tazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la steSS incolumità del personale addetto (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n. 12935/18).
3 Le citate pronunce rappresentano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la steSS incolumità del personale addetto (Cass. n. 16604/19). Pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di “eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di “autorizzazione implicita”, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. n. 16604/19). Orbene, tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, la domanda deve essere respinta per carenza di allegazione e, quindi, di prova. Parte ricorrente deduce di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, ma non puntualizza in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa: invero, l'istante non specifica né l'orario di inizio del turno di lavoro né quello in cui termina la prestazione e neppure chiarisce l'orario esatto in cui eseguirebbe le operazioni di vestizione/svestizione. Trattandosi di un elemento integrante il fatto costitutivo l'onere deduttivo specifico e, quindi, probatorio, non può che ritenersi a carico della parte ricorrente, in quanto parte che invoca il diritto. In altri termini, poiché parte ricorrente configura la vestizione e la svestizione della divisa come un'attività aggiuntiva rispetto a quella che assume come effettivamente retribuita dal datore (e corrispondente, cioè, alla prestazione dell'attività attività lavorativa in favore del datore), in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., sarebbe stato suo specifico onere dedurre puntualmente l'esecuzione di tale attività di vestizione e svestizione - rispettivamente, prima e dopo l'orario di lavoro – nonché la sua durata. Nemmeno può ritenersi che tale onere potesse essere adempiuto mediante l'espletamento della prova per testi, rilevato che le circostanze capitolate in ricorso appaiono generiche e valutative, dunque inidonee ad offrire la prova dell'effettivo orario di ingresso ed uscita dei lavoratori presso il luogo di lavoro, in assenza di deduzioni anche orarie specifiche. Accanto alla carenza assertiva e, quindi, istruttoria delle deduzioni concernenti l'eccedenza oraria da remunerarsi per lo svolgimento di tali attività, manca, nella specie, la prova che tale attività – ovvero quella di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario di lavoro retribuito - fosse eteroimposta esplicitamente dal datore di lavoro. Nella specie manca qualsivoglia allegazione in ordine alla eteroimposizione/eterodirezione esplicita perché la lettura del libello introduttivo, invero, consente di arguire come la descrizione attorea sul punto sia del tutto generica;
non sono illustrate le modalità di comunicazione della procedura di vestizione e svestizione, il soggetto preposto al controllo della steSS, il soggetto che materialmente abbia impartito l'ordine e, comunque, eventuali provvedimenti disciplinari sofferti (anche non direttamente) ma tutto è descritto genericamente. 4 A diverse conclusioni non può pervenirsi, contrariamente a quanto fatto da altra parte della giurisprudenza di merito versata in atti da parte ricorrente, ritenendo che, nel caso di specie, stante la peculiarità dell'interesse posto a salvaguardia – quello dell'igiene pubblica
– nel caso di vestizione per il comparto sanitario, si poSS parlare tout court di eterodirezione implicita. Il giudicante non disattende né ignora la giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente (cfr. Cass. ord. n. 8623/2020) in tema di eterodirezione implicita derivante dalla natura degli indumenti secondo cui “la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla steSS incolumità del personale addetto” ma ritiene che eSS non poSS applicarsi alla specie per le stesse allegazioni fornite dalla parte. In dettaglio, le deduzioni attoree sul rispetto delle norme a tutela dell'igiene e della salute pubblica sono del tutto inconferenti e finanche contraddittorie: altro è il dovere – quello sì, eteroimposto – di effettuare le operazioni propedeutiche all'inizio della prestazione lavorativa vera e propria all'interno del presidio sanitario, nei locali a ciò adibiti;
altro è far discendere da tale obbligo - come vorrebbe parte ricorrente – l'ulteriore e diversa imposizione relativa al momento esatto in cui dette operazioni debbano essere compiute. In particolare, fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di vestizione all'interno dei locali aziendali, nulla induce a presumere che tali attività debbano neceSSriamente essere svolte prima della timbratura del cartellino marcatempo, anziché immediatamente dopo. Infatti, a tale riguardo, l' ha fermamente contestato la circostanza dedotta in ricorso circa il fatto che la vest e svestizione della divisa avvenisse rispettivamente prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita, offrendo una ricostruzione esattamente opposta a quella lacunosamente descritta in ricorso. Per altro verso, se pure si volesse riconoscere la sussistenza di una eterodirezione implicita, derivante dalla natura steSS dell'indumento, si dovrebbe ammettere che, stante l'allocazione del dispositivo marcatempo all'ingresso del presidio ospedaliero (circostanza incontestata e comunque provata documentalmente;
cfr. piantina in atti), l'istante abbia posto in essere, per implicito ordine dell' una condotta idonea a Controparte_1 contaminare la divisa da lavoro, dovendo eg a divisa e poi recarsi nella parte aperta al pubblico per provvedere alla timbratura;
in altri termini, la condotta asseritamente imposta dall' sarebbe paradoSSlmente tale da pregiudicare il bene – l'igiene pubblica, appunto he, di contro, dovrebbe essere garantito attraverso la vestizione nell'imminenza della prestazione lavorativa. Non a caso, considerate le deduzioni attoree in ordine alla collocazione dell'apparecchio per la rilevazione elettronica delle presenze - “come tutti i dipendenti, può parcheggiare sia nello spazio superiore che in quello inferiore antistante al Presidio Ospedaliero. Una volta parcheggiata la propria autovettura accede dall'ingresso “riservato” al personale di pronto soccorso nel senso che viene utilizzato “esclusivamente” dagli stessi in quanto lì si trovano gli spogliatoi ed il reparto. Una volta parcheggiato, il ricorrente, entra in pronto soccorso, indoSS la divisa, formata da pantalone, casacca e pantofole che rientrano nei dispositivi di protezione individuale. Completata l'operazione, si reca al budge che si trova davanti all'ingresso centrale del P.O. a piano terra a circa 50- 60 metri dal pronto soccorso.” (cfr. p. 7 ricorso) - lo svolgimento delle operazioni così come indicate appare discendere 5 da una scelta del lavoratore (correlata alle proprie personali esigenze, anche in considerazione dell'ubicazione degli spogliatoi e del rilevatore delle presenze rispetto all'area di parcheggio utilizzata), piuttosto che da una imposizione da parte del datore di lavoro, esplicita o implicita, non essendo fornita nell'atto introduttivo alcuna spiegazione in ordine alla imposizione (esplicita o implicita) di tale sequenza. Anche volendosi fare ricorso, pertanto, al concetto di eterodirezione implicita, è evidente come eSS non ricorra nel caso di specie avendo la steSS degli esiti addirittura paradoSSli: l'imposizione di una condotta diretta o indiretta volta alla contaminazione della divisa. Non possono, infine, trarsi elementi a conforto della tesi della parte ricorrente dall'atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della Dr.SS . La comunicazione Per_1
a firma della dott.SS , peraltro, si limita a prende “mancata uniformità Per_1 di applicazione” del D /2010 della Regione Campania “sulle modalità del paSSggio di consegne per il personale di comparto turnista”. È evidente, allora, che in alcun punto la comunicazione prende atto della pretesa mancata retribuzione del tempo per indoSSre e dismettere la divisa. Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, considerato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere il diritto alla retribuzione del cd. “tempo tuta”, a condizione che ricorra la prova che la datrice di lavoro abbia imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione e, comunque, dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito (entrambi assenti nella specie), il ricorso va rigettato. Il rigetto del ricorso nel merito comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni. Le spese di lite si compensano integralmente, considerati il tipo di decisione e la serialità del contenzioso, tenuto conto altresì dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.SS Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 17/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.SS Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.SS Barbara Lombardi, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 944/2021 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. P. Parte_1 dom. in Aversa (CE) alla via Giotto n. 87, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
p.t., rappr. e dif. dagli Avv. M. Ragozzino e F. Paura, con cui elett. dom. in alla via CP_1
Unità Italiana n. 28, giusta procura alle liti agli atti RESISTENTE
OGGETTO: pubblico impiego – altre ipotesi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2021, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere alle dipendenze della resistente, presso il Pronto Soccorso del P.O. di Piedimonte Matese, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, con orario di lavoro ordinario pari a 36 ore settimanali;
- di essere obbligato ad utilizzare la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni e scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla steSS custodita nei locali aziendali nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa, per dismetterla nella fase immediatamente successiva, nonché ad attendere alle operazioni di lettura delle cartelle cliniche e di scambio verbale di informazioni (“c.d. paSSggio di consegne”) con i colleghi “montanti” e con quelli “smontanti”, precisando che le predette operazioni erano svolte al di fuori del normale orario di lavoro – pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari – per superiori ragioni igienico-sanitarie;
- in particolare, di essere obbligato ad accedere in Azienda diversi minuti prima dell'inizio del turno lavorativo, così da raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi d'abito
1 e, dopo aver registrato la propria presenza mediante badge, recarsi presso il proprio reparto con indosso la divisa;
- che parimenti, al termine dell'orario di lavoro, effettuato il paSSggio di consegne con l'operatore montante, si allontanava dal posto di lavoro usando il badge, per poi dismettere la divisa ed allontanarsi dalla struttura. Deduceva, pertanto, di avere diritto alla retribuzione per il tempo occorrente per la vestizione/svestizione della divisa, richiamando le disposizioni che disciplinano la materia, nonché gli arresti giurisprudenziali di merito e di legittimità. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) Accogliere il ricorso e, pertanto, accertare e dichiarare, per il periodo dal settembre 2010 a tutt'oggi, che, il tempo di 10 minuti impiegato dal ricorrente per indoSSre la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, sia qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l'ente resistente che, eccepite la nullità del ricorso e la prescrizione quinquennale delle somme richieste, contestava nel merito la ricostruzione attorea attraverso argomentazioni in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto della spiegata domanda, con vittoria di spese. La causa, a seguito di rinvii, anche in ragione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità ex art. 414 c.p.c. formulata dall'ente resistente, atteso che il ricorso contiene tutti gli elementi idonei ad individuare il petitum e la causa petendi. Tra l'altro, la steSS parte resistente ha redatto articolata memoria, così esplicando in modo pieno il proprio diritto di difesa, in relazione alle doglianze formulate da parte ricorrente. Tanto premesso, nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, questo Giudice ritiene di condividere le argomentazioni adottate da altri Magistrati di questo Tribunale in fattispecie del tutto analoghe alla presente e che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., ex multis, sentenza n. 459/2024, dott.SS Ricchezza;
sentenza n. 485/2024, dott.SS Paglionico;
sentenza n. 492/2024, dott.SS Cozzolino). Il presente giudizio ha ad oggetto la sussistenza del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indoSSre e dismettere la divisa da lavoro, nonché per il paSSggio di consegne. Si ritiene neceSSrio, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione e, quindi, al paSSggio di consegne, partendo proprio dalla nozione di orario di lavoro. Come è noto l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.Lgs. n. 66/03, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro,
2 definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Nella lettura della giurisprudenza comunitaria il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ravvisato nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63); pertanto, affinché un lavoratore poSS essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo. La giurisprudenza di legittimità, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indoSSre la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (Cass. n. 15734/03; Cass. n. 19273/06 secondo cui se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indoSSre la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12). La medesima Corte di CaSSzione ha, però anche chiarito che “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ex art. 2104 c.c., comma 2 e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indoSSre gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (v. Cass. n. 19358/2010); in tali ipotesi l'operazione risulta eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione per cui, rientrando nel tempo di lavoro, il periodo neceSSrio a compierla deve, invece, essere retribuito (ex plurimis Cass. n. 9215/2012). Recentemente, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione
“esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi CP_1 implicitamente autoriz arte dell' steSS;
per il lavoro all'interno delle CP_1 strutture sanitarie, anche nel silenzio dell tazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la steSS incolumità del personale addetto (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n. 12935/18).
3 Le citate pronunce rappresentano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la steSS incolumità del personale addetto (Cass. n. 16604/19). Pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di “eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di “autorizzazione implicita”, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. n. 16604/19). Orbene, tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, la domanda deve essere respinta per carenza di allegazione e, quindi, di prova. Parte ricorrente deduce di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, ma non puntualizza in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa: invero, l'istante non specifica né l'orario di inizio del turno di lavoro né quello in cui termina la prestazione e neppure chiarisce l'orario esatto in cui eseguirebbe le operazioni di vestizione/svestizione. Trattandosi di un elemento integrante il fatto costitutivo l'onere deduttivo specifico e, quindi, probatorio, non può che ritenersi a carico della parte ricorrente, in quanto parte che invoca il diritto. In altri termini, poiché parte ricorrente configura la vestizione e la svestizione della divisa come un'attività aggiuntiva rispetto a quella che assume come effettivamente retribuita dal datore (e corrispondente, cioè, alla prestazione dell'attività attività lavorativa in favore del datore), in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., sarebbe stato suo specifico onere dedurre puntualmente l'esecuzione di tale attività di vestizione e svestizione - rispettivamente, prima e dopo l'orario di lavoro – nonché la sua durata. Nemmeno può ritenersi che tale onere potesse essere adempiuto mediante l'espletamento della prova per testi, rilevato che le circostanze capitolate in ricorso appaiono generiche e valutative, dunque inidonee ad offrire la prova dell'effettivo orario di ingresso ed uscita dei lavoratori presso il luogo di lavoro, in assenza di deduzioni anche orarie specifiche. Accanto alla carenza assertiva e, quindi, istruttoria delle deduzioni concernenti l'eccedenza oraria da remunerarsi per lo svolgimento di tali attività, manca, nella specie, la prova che tale attività – ovvero quella di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario di lavoro retribuito - fosse eteroimposta esplicitamente dal datore di lavoro. Nella specie manca qualsivoglia allegazione in ordine alla eteroimposizione/eterodirezione esplicita perché la lettura del libello introduttivo, invero, consente di arguire come la descrizione attorea sul punto sia del tutto generica;
non sono illustrate le modalità di comunicazione della procedura di vestizione e svestizione, il soggetto preposto al controllo della steSS, il soggetto che materialmente abbia impartito l'ordine e, comunque, eventuali provvedimenti disciplinari sofferti (anche non direttamente) ma tutto è descritto genericamente. 4 A diverse conclusioni non può pervenirsi, contrariamente a quanto fatto da altra parte della giurisprudenza di merito versata in atti da parte ricorrente, ritenendo che, nel caso di specie, stante la peculiarità dell'interesse posto a salvaguardia – quello dell'igiene pubblica
– nel caso di vestizione per il comparto sanitario, si poSS parlare tout court di eterodirezione implicita. Il giudicante non disattende né ignora la giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente (cfr. Cass. ord. n. 8623/2020) in tema di eterodirezione implicita derivante dalla natura degli indumenti secondo cui “la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla steSS incolumità del personale addetto” ma ritiene che eSS non poSS applicarsi alla specie per le stesse allegazioni fornite dalla parte. In dettaglio, le deduzioni attoree sul rispetto delle norme a tutela dell'igiene e della salute pubblica sono del tutto inconferenti e finanche contraddittorie: altro è il dovere – quello sì, eteroimposto – di effettuare le operazioni propedeutiche all'inizio della prestazione lavorativa vera e propria all'interno del presidio sanitario, nei locali a ciò adibiti;
altro è far discendere da tale obbligo - come vorrebbe parte ricorrente – l'ulteriore e diversa imposizione relativa al momento esatto in cui dette operazioni debbano essere compiute. In particolare, fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di vestizione all'interno dei locali aziendali, nulla induce a presumere che tali attività debbano neceSSriamente essere svolte prima della timbratura del cartellino marcatempo, anziché immediatamente dopo. Infatti, a tale riguardo, l' ha fermamente contestato la circostanza dedotta in ricorso circa il fatto che la vest e svestizione della divisa avvenisse rispettivamente prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita, offrendo una ricostruzione esattamente opposta a quella lacunosamente descritta in ricorso. Per altro verso, se pure si volesse riconoscere la sussistenza di una eterodirezione implicita, derivante dalla natura steSS dell'indumento, si dovrebbe ammettere che, stante l'allocazione del dispositivo marcatempo all'ingresso del presidio ospedaliero (circostanza incontestata e comunque provata documentalmente;
cfr. piantina in atti), l'istante abbia posto in essere, per implicito ordine dell' una condotta idonea a Controparte_1 contaminare la divisa da lavoro, dovendo eg a divisa e poi recarsi nella parte aperta al pubblico per provvedere alla timbratura;
in altri termini, la condotta asseritamente imposta dall' sarebbe paradoSSlmente tale da pregiudicare il bene – l'igiene pubblica, appunto he, di contro, dovrebbe essere garantito attraverso la vestizione nell'imminenza della prestazione lavorativa. Non a caso, considerate le deduzioni attoree in ordine alla collocazione dell'apparecchio per la rilevazione elettronica delle presenze - “come tutti i dipendenti, può parcheggiare sia nello spazio superiore che in quello inferiore antistante al Presidio Ospedaliero. Una volta parcheggiata la propria autovettura accede dall'ingresso “riservato” al personale di pronto soccorso nel senso che viene utilizzato “esclusivamente” dagli stessi in quanto lì si trovano gli spogliatoi ed il reparto. Una volta parcheggiato, il ricorrente, entra in pronto soccorso, indoSS la divisa, formata da pantalone, casacca e pantofole che rientrano nei dispositivi di protezione individuale. Completata l'operazione, si reca al budge che si trova davanti all'ingresso centrale del P.O. a piano terra a circa 50- 60 metri dal pronto soccorso.” (cfr. p. 7 ricorso) - lo svolgimento delle operazioni così come indicate appare discendere 5 da una scelta del lavoratore (correlata alle proprie personali esigenze, anche in considerazione dell'ubicazione degli spogliatoi e del rilevatore delle presenze rispetto all'area di parcheggio utilizzata), piuttosto che da una imposizione da parte del datore di lavoro, esplicita o implicita, non essendo fornita nell'atto introduttivo alcuna spiegazione in ordine alla imposizione (esplicita o implicita) di tale sequenza. Anche volendosi fare ricorso, pertanto, al concetto di eterodirezione implicita, è evidente come eSS non ricorra nel caso di specie avendo la steSS degli esiti addirittura paradoSSli: l'imposizione di una condotta diretta o indiretta volta alla contaminazione della divisa. Non possono, infine, trarsi elementi a conforto della tesi della parte ricorrente dall'atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della Dr.SS . La comunicazione Per_1
a firma della dott.SS , peraltro, si limita a prende “mancata uniformità Per_1 di applicazione” del D /2010 della Regione Campania “sulle modalità del paSSggio di consegne per il personale di comparto turnista”. È evidente, allora, che in alcun punto la comunicazione prende atto della pretesa mancata retribuzione del tempo per indoSSre e dismettere la divisa. Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, considerato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere il diritto alla retribuzione del cd. “tempo tuta”, a condizione che ricorra la prova che la datrice di lavoro abbia imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione e, comunque, dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito (entrambi assenti nella specie), il ricorso va rigettato. Il rigetto del ricorso nel merito comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni. Le spese di lite si compensano integralmente, considerati il tipo di decisione e la serialità del contenzioso, tenuto conto altresì dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.SS Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 17/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.SS Barbara Lombardi
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