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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2024, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4030/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4030/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], residente a [...], Parte_1
via Agro pontino n. 26, C.F. (avv.ti Rosalisa Riverso e Francesca C.F._1
Riverso)
e nato in [...] il [...], domiciliato a Massa Fiscaglia Parte_2
(FE), via Briccola n. 1, C.F. (avv. Rosalisa Riverso e Francesca C.F._2
Riverso)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
30.09.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio in Senegal (Dakar) il 21.09.2004;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile rispetto, come di fatto già avviene.
2) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e la crescita tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno, e non appena i figli rientreranno in Italia, saranno collocati presso la madre nella casa che, nelle more, reperirà.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre nelle modalità che saranno di volta in volta stabilite, provvedendo al mantenimento diretto dei figli nei periodi che trascorrerà con loro, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario così come prestabilite dal Protocollo per i Procedimenti in Materia Familiare del Tribunale di Ravenna.
4) Con riguardo alle festività, previo rientro dei figli in Italia, il padre, salvo diverso accordo con la madre, potrà tenere presso di sé i figli nelle seguenti modalità: sette giorni in occasione delle festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di
Capodanno; tre giorni in occasione delle festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni in occasione delle ferie estive. Tali modalità verranno determinate di anno in anno previo accordo fra i genitori, compatibilmente con l'attività lavorativa di entrambi oltre che con le esigenze dei minori.
5) Null'altro tra i coniugi che si dichiarano economicamente autonomi.
6) Le spese della presente procedura sono da intendersi compensate tra le parti.”
Così deciso il 20.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4030/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], residente a [...], Parte_1
via Agro pontino n. 26, C.F. (avv.ti Rosalisa Riverso e Francesca C.F._1
Riverso)
e nato in [...] il [...], domiciliato a Massa Fiscaglia Parte_2
(FE), via Briccola n. 1, C.F. (avv. Rosalisa Riverso e Francesca C.F._2
Riverso)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
30.09.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio in Senegal (Dakar) il 21.09.2004;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile rispetto, come di fatto già avviene.
2) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e la crescita tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno, e non appena i figli rientreranno in Italia, saranno collocati presso la madre nella casa che, nelle more, reperirà.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre nelle modalità che saranno di volta in volta stabilite, provvedendo al mantenimento diretto dei figli nei periodi che trascorrerà con loro, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario così come prestabilite dal Protocollo per i Procedimenti in Materia Familiare del Tribunale di Ravenna.
4) Con riguardo alle festività, previo rientro dei figli in Italia, il padre, salvo diverso accordo con la madre, potrà tenere presso di sé i figli nelle seguenti modalità: sette giorni in occasione delle festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di
Capodanno; tre giorni in occasione delle festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni in occasione delle ferie estive. Tali modalità verranno determinate di anno in anno previo accordo fra i genitori, compatibilmente con l'attività lavorativa di entrambi oltre che con le esigenze dei minori.
5) Null'altro tra i coniugi che si dichiarano economicamente autonomi.
6) Le spese della presente procedura sono da intendersi compensate tra le parti.”
Così deciso il 20.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi