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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1794/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro
Presidente
Anna Scognamiglio
Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1794 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 16/4/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Traversa Cimitero 21 ed elettivamente domiciliato in Afragola
pagi na 1 di 7 alla via Imbriani 3, presso lo studio dell'Avv. Floriana
Filocamo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
residente in [...], in I C.F._2
Traversa Cimitero n. 21 ed elettivamente domiciliata in
Afragola (NA), in Via Vincenzo Calvanese n. 7/A presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Antò che la rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/4/2025 i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori disposti dalla
Giudice delegata con ordinanza del 14/7/2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/3/2024, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio ad Afragola il 3/9/2009 con CP_1
dal quale è nata un figlio, (nato il
[...] Persona_1
20/6/2011), per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto la separazione personale dei coniugi con addebito alla pagi na 2 di 7 moglie, e una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito ha chiesto:
- l'affido esclusivo del figlio minore al padre;
- un assegno, da porre a carico della resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 250,00, da versare al resistente, oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio;
- la regolamentazione del diritto di visita secondo il calendario in ricorso;
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/5/2024 si è costituita la resistente, la quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente, non si opposta alla pronuncia della separazione e a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché alla domanda di affido esclusivo.
Nel merito, la resistente ha chiesto:
- un congruo assegno di mantenimento in suo favore tale da integrare la minima somma che la stessa percepisce a titolo di invalidità;
- il pagamento, a carico del ricorrente, del canone di locazione mensile per l'appartamento in cui la resistente vive ed abita sito in Afragola (NA), alla I Traversa Cimitero n. 21.
All'udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo sull'affido esclusivo del minore al padre e sulla regolamentazione del diritto di visita della madre secondo un calendario, di talché la pagi na 3 di 7 Giudice delegata ha disposto un rinvio in prosieguo per consentire alle parti di raggiungere un accordo anche sulle questioni economiche.
Con ordinanza del 14/7/2024 la Giudice delegata, stante il mancato accordo sugli aspetti economici, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, così disponendo:
1. affida il minore in via esclusiva al padre;
2. calendario di visite: il giovedì il padre o i nonni paterni accompagneranno il figlio dalla madre di pomeriggio in orario da concordarsi, stessa cosa o il sabato o la domenica a settimane alterne;
3. che la resistente versi al ricorrente un assegno di € 100,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio entro il giorno cinque di ogni mese. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 100%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie, purché documentate, sostenute nell'interesse del figlio;
5. che il ricorrente versi alla resistente un assegno di € 200,00 mensili quale mantenimento della stessa entro il giorno cinque di ogni mese. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pagi na 4 di 7 Con il medesimo provvedimento ha disatteso la prova orale articolata dalla resistente per inammissibilità ed ha rinviato la causa per l'interrogatorio formale della resistente e per l'escussione dei testi di parte ricorrente.
Dopo un rinvio in prosieguo, all'udienza del 16/4/2025 le parti, congiuntamente, hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale recependo in sentenza le statuizioni provvisorie ed urgenti assunte dalla Giudice delegata con ordinanza del
14/7/2024, nonché la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 22/5/2025.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque, dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto congiuntamente di separarsi alle medesime statuizioni provvisorie assunte dalla Giudice delegata con ordinanza del
14/7/2024, che si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative, conformi agli interessi pagi na 5 di 7 del figlio.
Il Collegio osserva che si è ritenuto superfluo l'ascolto del minore, in assenza di profili critici da rilevare e ritenendosi nel suo superiore interesse evitare inutili contatti con l'Autorità giudiziaria.
I coniugi hanno, altresì, chiesto la rimessione della causa sul ruolo per la contestuale domanda di divorzio, che va disposta con separata ordinanza.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi , nato ad Parte_1
AC (NA) il 19/4/1982 e , nata ad Controparte_1
AC l'11/3/1984, alle condizioni recepite indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Afragola (Anno 2009, Numero 194, Parte II Serie A) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
pagi na 6 di 7 d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4/6/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 7 di 7