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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R. g. n. 46/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Andrea Carena Giudice Rel. dott. Daniele Dagna Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(cod. fisc. , con sede legale in Asti - via Controparte_1 P.IVA_1
Partigiani n. 17, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore
Prof. (d'ora in avanti anche solo “Ricorrente”), rappresentata e difesa dal Parte_1
Prof. Avv. Francesco Di Giovanni del foro di Roma (cod. fisc. - pec: C.F._1
) e dall'Avv. Alberto Pasta (cod. fisc. Email_1
– pec: ) del Foro di Asti;
C.F._2 Email_2
***
Vista l'istanza di fallimento presentata dal Pubblico Ministero in data 11.6.2024;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 D.Lgs n. 14/2019, avendo la società debitrice sede legale in Asti, come da visura in atti;
rilevato che la società è stata ammessa, con provvedimento del Controparte_1
16.1.2025, alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e che, con provvedimento reso in data odierna, tale ammissione è stata revocata, ai sensi dell'art. 106
CCII;
udita la relazione del Giudice delegato per la trattazione del procedimento unitario;
rilevato che non sussiste questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa in oggetto, attesi la sua forma ed il suo oggetto commerciale e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2 CCII, mancano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma e che, peraltro, la stessa debitrice, avendo presentato ricorso ai sensi dell'art. 64 bis CCII, ha di fatto ammesso la sussistenza dei requisiti di assoggettamento alla liquidazione giudiziale;
vista la documentazione della Camera di Commercio e considerato che la società non risulta cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese;
rilevato che risulta ampiamente documentato il superamento dell'importo minimo di euro
30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati;
ritenuto che la documentazione in atti comprova con chiarezza lo stato di insolvenza della società, desumibile, oltre che dalla forte esposizione debitoria, dalle dichiarazioni ampiamente ammissive della stessa, la quale, avendo presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti soggetto ad omologazione, con proposta di pagamento dei creditori chirografari in misura pari ad appena il 2,60%, ha sostanzialmente ammesso la propria incapacità a far fronte alle obbligazioni assunte.
Ritenuto che la situazione patrimoniale, quale risulta dalla documentazione in atti, è tale da delineare con chiarezza lo stato di insolvenza della società debitrice, la quale, a fronte delle obbligazioni contratte, non è stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti, né ha offerto idonee garanzie patrimoniali, ed, anzi, sulla scorta delle informazioni acquisite in atti, risulta essersi spogliata, in data 17.11.23, di numerosi beni immobili attraverso un operazione di conferimento in altra società e verso la cessione di quote di una ulteriore società il cui effettivo valore risulta dubbio, in quanto consistente nel c.d. know how conferito dai due soci;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(cod. fisc. ), con sede legale in Asti - via Partigiani n. Controparte_1 P.IVA_1
17, in persona legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
Il Dott. Andrea Carena Giudice Delegato alla procedura, e l'avv. Lorenzo Lombardi curatore;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA
il giorno 14.7.2025, ore 12,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo,
ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Asti, 16.4.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Carena Dott. Gian Andrea Morbelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Andrea Carena Giudice Rel. dott. Daniele Dagna Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(cod. fisc. , con sede legale in Asti - via Controparte_1 P.IVA_1
Partigiani n. 17, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore
Prof. (d'ora in avanti anche solo “Ricorrente”), rappresentata e difesa dal Parte_1
Prof. Avv. Francesco Di Giovanni del foro di Roma (cod. fisc. - pec: C.F._1
) e dall'Avv. Alberto Pasta (cod. fisc. Email_1
– pec: ) del Foro di Asti;
C.F._2 Email_2
***
Vista l'istanza di fallimento presentata dal Pubblico Ministero in data 11.6.2024;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 D.Lgs n. 14/2019, avendo la società debitrice sede legale in Asti, come da visura in atti;
rilevato che la società è stata ammessa, con provvedimento del Controparte_1
16.1.2025, alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e che, con provvedimento reso in data odierna, tale ammissione è stata revocata, ai sensi dell'art. 106
CCII;
udita la relazione del Giudice delegato per la trattazione del procedimento unitario;
rilevato che non sussiste questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa in oggetto, attesi la sua forma ed il suo oggetto commerciale e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2 CCII, mancano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma e che, peraltro, la stessa debitrice, avendo presentato ricorso ai sensi dell'art. 64 bis CCII, ha di fatto ammesso la sussistenza dei requisiti di assoggettamento alla liquidazione giudiziale;
vista la documentazione della Camera di Commercio e considerato che la società non risulta cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese;
rilevato che risulta ampiamente documentato il superamento dell'importo minimo di euro
30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati;
ritenuto che la documentazione in atti comprova con chiarezza lo stato di insolvenza della società, desumibile, oltre che dalla forte esposizione debitoria, dalle dichiarazioni ampiamente ammissive della stessa, la quale, avendo presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti soggetto ad omologazione, con proposta di pagamento dei creditori chirografari in misura pari ad appena il 2,60%, ha sostanzialmente ammesso la propria incapacità a far fronte alle obbligazioni assunte.
Ritenuto che la situazione patrimoniale, quale risulta dalla documentazione in atti, è tale da delineare con chiarezza lo stato di insolvenza della società debitrice, la quale, a fronte delle obbligazioni contratte, non è stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti, né ha offerto idonee garanzie patrimoniali, ed, anzi, sulla scorta delle informazioni acquisite in atti, risulta essersi spogliata, in data 17.11.23, di numerosi beni immobili attraverso un operazione di conferimento in altra società e verso la cessione di quote di una ulteriore società il cui effettivo valore risulta dubbio, in quanto consistente nel c.d. know how conferito dai due soci;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(cod. fisc. ), con sede legale in Asti - via Partigiani n. Controparte_1 P.IVA_1
17, in persona legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
Il Dott. Andrea Carena Giudice Delegato alla procedura, e l'avv. Lorenzo Lombardi curatore;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA
il giorno 14.7.2025, ore 12,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo,
ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Asti, 16.4.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Carena Dott. Gian Andrea Morbelli