Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG 872 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da.
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.da e e con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. FERRARI ATHOS
ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione su domanda congiunta
Conclusioni delle parti: come da nota di trattazione scritta del 4.6.25
Conclusioni del PM: conclude perché dichiari la separazione dei coniugi. Chiede l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto i due coniugi avanzavano istanza di separazione esponendo di avere raggiunto un accordo anche in relazione ai figli nimori nati nel 2008, 2017
e 2019.
I coniugi hanno confermato la volontà di separarsi, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell' affectio coniugalis.
Deve dunque essere dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni sopra riportate, legittime e idonee a tutelare le esigenze morali e materiali della prole. In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, omologa gli accordi intervenuti tra i coniugi del seguente tenore: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1
(matrimonio celebrato in AI , in data 17/01/2007 Parte_2
, trascritto al n. 10 parte II serie C); si da' atto che la signora si impegna ad individuare il niovo Parte_1 alloggio nel raggio di 30 KM al massimo dalla città di Ferrara, così da permettere alla prole la prosecuzione lineare ed ordinaria delle varie abitudini ed al contempo garantire il rapporto dei figli con entrambi i genitori;
2) i tre figli minori vengono affidati congiuntamente ai genitori, che ne cureranno la crescita e l'educazione, con collocazione e frequentazione paritaria presso i genitori
Mentre la figlia oggi diciassettenne, resterà presso Per_2 Persona_3 la già casa familiare, a Monestirolo, insieme al padre, che provvederà al di lei mantenimento, in modo diretto ed esclusivo.;
I ricorrenti concordano, in via di massima, che i figli potranno rimanere con ciascun genitore a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio, dopo l'uscita da scuola, alla domenica sera, quando verranno accompagnati comunque presso la casa familiare entro le ore 22,00. Il padre, in ogni caso, durante ciascuna settimana, conserva il diritto ad avere i figli presso di sé almeno per due pomeriggi (per poter coltivare il rapporto affettivo, hobbies, occasioni di svago) e due sere (per poter cenare insieme), con o senza pernotto, in base alla specifica giornata, da individuarsi in base alle esigenze dei minori, con accordo tra i genitori;
Durante le festività natalizie i genitori frequenteranno i minori secondo le modalità sopra descritte, quindi a regime ordinario, salve diverse intese, però comunque assicurando che il giorno di Natale sia trascorso, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, assicurando così a ciascun genitore di avere, in modo alternato, i figli con sé il 25 dicembre. Mentre, per gli altri giorni di festa che ricadrebbero nelle vacanze scolastiche natalizie della prole, i genitori sono liberi di organizzare le giornate in base alle diverse esigenze.
Lo stesso valga per le vacanze pasquali, assicurando così ai minori di poter frequentare in modo paritario i genitori e garantendo a questi ultimi, ad anni alterni, di poter avere con sé i figli nel giorno di Pasqua. Mentre durante le ferie estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive. Detto periodo feriale dovrà essere concordato dai genitori entro il mese di giugno di ciascuna annualità o comunque appena possibile, in modo da consentire ad entrambi di organizzare tempestivamente ed attentamente le vacanze coi figli. 3) in ragione della concordata collocazione e frequentazione dei figli minori, i ricorrenti percepiranno ciascuno la quota del 50% dell'assegno unico a vantaggio dei due figli più piccoli, mentre avrà il 100% dell'A.U. relativo a Persona_4
Inoltre, provvederanno al mantenimento diretto degli stessi, in occasione Per_3 dei periodi e delle giornate che la prole trascorrerà con ciascuno dei genitori, individuando – comunque - un assegno perequativo complessivo di €. 400,00 mensili che il Signor corrisponderà alla SI entro il Pt_2 Parte_1 giorno 10 di ciascuna mensilità, mantenendo esclusivamente ed in modo diretto l'altra figlia collocata presso di sé. Quanto, invece, alle spese straordinarie Per_3 nell'interesse dei figli, genitori concordano che queste saranno a carico di Parte_2 nella misura del 100% sino a quando la SI sarà senza occupazione.
[...] Pt_1
Successivamente, appena la ricorrente percepirà reddito da lavoro, questa si impegna a dividere equamente le spese straordinarie necessarie alla prole, che, quindi, da quel momento, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti dal medico, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise Parte_3 nelle seguenti categorie:
1. Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette spese straordinarie verranno pagate o direttamente pro- quota da ciascun genitore, o rimborsate al genitore antistatario, se concordate - quando previsto - e se adeguatamente documentate.
4) la casa famigliare, attualmente di proprietà della SI , Parte_1 rimarrà nella disponibilità esclusiva del Signor il quale, a definitiva Pt_2 regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, si impegna e si obbliga e promette di acquistare entro e non oltre la data dell'1.7.2025, dalla Signor che Pt_1 si impegna e promette di cedere, la piena proprietà dell'immobile sito in Ferrara, individuato al Catasto Fabbricati di Ferrara, Via Giuseppe Longhi n. 6/b, foglio 345 mappale 251, sub 1, cat. A/3, classe 1, vani 5,5, rendita €. 497,09 (appartamento ai piani terra e primo con garage ed area cortiliva). Il prezzo dell'immobile oggetto della cessione, attualmente di proprietà della SI , è stato concordato dalle parti nella misura di €. Parte_1 105.000,00, importo da cui detrarre la provvista necessaria all'estinzione del finanziamento acceso presso BancoPosta. L'atto di cessione/acquisto immobiliare di cui trattasi verrà rogato da notaio scelto dal Signor assumendone lo stesso, in proprio e in esclusiva, tutti i relativi Pt_2 costi. I ricorrenti richiedono fin d'ora che l'atto di cessione sia dichiarato esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19 Legge 898/1970 e successive modifiche ed integrazioni. La SI consegnerà al Signor l'attestato di prestazione energetica Pt_1 Pt_2
n. 03236-303253-2022 valido fino 22.3.2032, già allegato all'atto di compravendita del 2022 e redatto all'epoca dal Geom. Controparte_1
5) I beni mobili di proprietà comune che arredano la casa famigliare resteranno assegnati in proprietà esclusiva al Signor mentre la SI Pt_2 [...]
, allorquando si trasferirà presso la nuova abitazione, preleverà dalla casa Parte_1 famigliare i propri effetti personali e i beni mobili di proprietà esclusiva, in quanto appartenuti alla di lei famiglia o frutto di acquisti personali e/o precedenti il matrimonio. I coniugi rinunciano a qualsiasi conguaglio in denaro e a qualsiasi ulteriore e/o diversa pretesa.
6) le autovetture attualmente in uso ai coniugi, sono ciascuna di proprietà esclusiva di ognuno di essi. Pertanto, entrambi stabiliscono di conservare la proprietà della propria vettura, anche in sede di separazione, senza alcuna richiesta economica nei confronti dell'altro coniuge. La SI perciò, è e resta proprietaria Pt_1 dell'automobile marca Hyundai modello I10, targata DX915SE, mentre il Signor dell'auto marca Skoda, modello Fabia, targa CZ237JE. Pt_2
7) i conti correnti attualmente intestati a ciascuno dei coniugi, in modo autonomo, resteranno tali;
pertanto, i Signori e stabiliscono di conservare Pt_2 Pt_1 ciascuno il proprio conto corrente autonomo acceso presso BancoPosta, conservando altresì per sé, esclusivamente, il saldo attivo ivi contenuto, senza alcuna richiesta economica nei confronti dell'altro coniuge.
8) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di concorso nel proprio mantenimento, in quanto autosufficienti dal punto di vista economico. Le spese della presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di AI di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 6.6.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo