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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 25.9.2025, promossa da: rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. S. Parte_1
Galizia
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: malattia professionale – quantificazione postumi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver sempre svolto l'attività di carpentiere in ferro, movimentando carichi pesanti - esponeva di aver presentato, in data 13.2.2023, domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (spondilodiscopatia ernia discale L5S1).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva che fosse accertata l'origine professionale della suindicata patologia e l'esistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica pari all'8% o pari alla maggiore o minore percentuale risultante in corso di causa e che, conseguentemente, l' fosse CP_2
condannato al pagamento del dovuto.
Si costituiva in giudizio l' che rappresentava di aver “riconosciuto la eziologia CP_1 della malattia professionale, come risulta dal provvedimento 12/6/24”, attribuendo una percentuale del 6%.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda tesa al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata, atteso che – come è pacifico tra le parti (cfr. verbale di udienza del 23.1.2025) - nelle more del giudizio ha attribuito una CP_1 percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% sul presupposto che la malattia denunciata avesse origine professionale.
Ciò posto, non essendo in contestazione l'esistenza della patologia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente ma residuando contrasto tra le parti in ordine al grado di menomazione dell'integrità psicofisica, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi subiti dall'istante a causa della predetta patologia.
Ebbene, il CTU nominato- all'esito di un'approfondita disamina della documentazione medica in atti e sulla scorta dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale- ha rilevato che “..per la valutazione del danno relativo all“ernia discale L5-S1 mediana paramediana a lieve-moderata incidenza funzionale”, devono obbligatoriamente applicarsi le percentuali di cui al D.M. 12.07.2000.
Sarà pertanto presa in considerazione la voce 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti, d.b. fino ad un massimo del 12 %), che nel caso in specie potrà essere presa in considerazione per poco meno di ½ del massimo con una menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile col 5 %.
Vanno valutati anche, con calcolo riduzionistico a scalare, i modesti esiti del pregresso infortunio lavorativo consistenti in “esiti cicatriziali in pregressa ferita da taglio polso sinistro lato ulnare”, che “ad abundantiam” possono essere apprezzati con l'1%. Il calcolo riduzionistico a scalare su tali valori percentuali consente di ottenere un risultato finale di menomazione permanente dell'integrità psicofisica del 5,9 %, da arrotondare al 6%”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed una rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza- idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita da
, va dichiarata cessata la materia del contendere con declaratoria avente oggetto CP_1 la sussistenza di un grado di menomazione nella medesima misura già riconosciuta in via amministrativa.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale e vanno poste a carico dell' stante il riconoscimento, avvenuto solo nelle more del CP_1
giudizio, della natura professionale della patologia denunciata in misura indennizzabile.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda tesa al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata con domanda del
13.2.2023; dichiara che i postumi residuati al ricorrente a causa della stessa sono pari al 6% e per l'effetto condanna al pagamento del dovuto, oltre interessi o rivalutazione, CP_1
detratto quanto già corrisposto nelle more del giudizio;
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del dell' ; CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1
rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 25.9.2025, promossa da: rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. S. Parte_1
Galizia
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: malattia professionale – quantificazione postumi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver sempre svolto l'attività di carpentiere in ferro, movimentando carichi pesanti - esponeva di aver presentato, in data 13.2.2023, domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (spondilodiscopatia ernia discale L5S1).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva che fosse accertata l'origine professionale della suindicata patologia e l'esistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica pari all'8% o pari alla maggiore o minore percentuale risultante in corso di causa e che, conseguentemente, l' fosse CP_2
condannato al pagamento del dovuto.
Si costituiva in giudizio l' che rappresentava di aver “riconosciuto la eziologia CP_1 della malattia professionale, come risulta dal provvedimento 12/6/24”, attribuendo una percentuale del 6%.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda tesa al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata, atteso che – come è pacifico tra le parti (cfr. verbale di udienza del 23.1.2025) - nelle more del giudizio ha attribuito una CP_1 percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% sul presupposto che la malattia denunciata avesse origine professionale.
Ciò posto, non essendo in contestazione l'esistenza della patologia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente ma residuando contrasto tra le parti in ordine al grado di menomazione dell'integrità psicofisica, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi subiti dall'istante a causa della predetta patologia.
Ebbene, il CTU nominato- all'esito di un'approfondita disamina della documentazione medica in atti e sulla scorta dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale- ha rilevato che “..per la valutazione del danno relativo all“ernia discale L5-S1 mediana paramediana a lieve-moderata incidenza funzionale”, devono obbligatoriamente applicarsi le percentuali di cui al D.M. 12.07.2000.
Sarà pertanto presa in considerazione la voce 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti, d.b. fino ad un massimo del 12 %), che nel caso in specie potrà essere presa in considerazione per poco meno di ½ del massimo con una menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile col 5 %.
Vanno valutati anche, con calcolo riduzionistico a scalare, i modesti esiti del pregresso infortunio lavorativo consistenti in “esiti cicatriziali in pregressa ferita da taglio polso sinistro lato ulnare”, che “ad abundantiam” possono essere apprezzati con l'1%. Il calcolo riduzionistico a scalare su tali valori percentuali consente di ottenere un risultato finale di menomazione permanente dell'integrità psicofisica del 5,9 %, da arrotondare al 6%”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed una rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza- idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita da
, va dichiarata cessata la materia del contendere con declaratoria avente oggetto CP_1 la sussistenza di un grado di menomazione nella medesima misura già riconosciuta in via amministrativa.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale e vanno poste a carico dell' stante il riconoscimento, avvenuto solo nelle more del CP_1
giudizio, della natura professionale della patologia denunciata in misura indennizzabile.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda tesa al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata con domanda del
13.2.2023; dichiara che i postumi residuati al ricorrente a causa della stessa sono pari al 6% e per l'effetto condanna al pagamento del dovuto, oltre interessi o rivalutazione, CP_1
detratto quanto già corrisposto nelle more del giudizio;
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del dell' ; CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1
rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere