Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1995, n. 53
Articolo 3
- Legge 15 febbraio 1995, n. 53
Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1995, n. 53
Versione
28 febbraio 1995
28 febbraio 1995
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 276
- TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 625
- TAR Milano, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 483
- Articolo 1519 ter del Codice civile
- Articolo 241 del Codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)
- Articolo 3 della Legge 4 giugno 1991, n. 186