Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1995, n. 53
Articolo 3
- Legge 15 febbraio 1995, n. 53
Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1995, n. 53
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28 febbraio 1995
28 febbraio 1995