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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA art. 702 ter c.p.c. previgente
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5340/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNELLA CP_1 P.IVA_1
FRANCESCA e dell'avv. BOTTO LAURA ( ) CORSO C.F._1
ITALIA, 15/6 17100 SAVONA;
, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA,
15/10 17100 SAVONA presso il difensore avv. GIANNELLA FRANCESCA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIUCCI CP_2 P.IVA_2
MASSIMILIANO e dell'avv. MALTAROLO ALESSANDRO
( ) VIA COSIMO DEL FANTE, 2 20122 MILANO;
C.F._2 [...]
( ) VIA CIARDI, 3 20148 MILANO;
Pt_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni:
per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni contraria istanza e/o domanda, previa declaratoria di incompatibilità con l'art. 1, par. 2 della Direttiva unionale 2008/118/CE dell'art. 6, comma 2, del D.L. 511/88, come modificato dall'art. 5 D.lgs 26/07 e conseguente disapplicazione
-accertare il pagamento indebito della somma di euro 98.878,45 - pari a euro 89.889,50 oltre
Iva al 10% pari ad euro 8.988,95 - corrisposta da ad a titolo di CP_1 CP_2 addizionale provinciale sull'energia elettrica per i consumi relativi dal mese di gennaio 2011 al mese di dicembre 2011 di cui in narrativa, condannare in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Enrico Mattei 1 (C.F. e P.IVA
) alla restituzione in favore di in persona del legale rappresentante P.IVA_2 CP_1 pro tempore, della somma indebitamente percepita nella misura di €97.609,54 - pari a euro €
88.735,95 imponibile oltre Iva al 10% - oltre interessi legali, ex art. 1284 1° comma c.c. dalla domanda stragiudiziale ed ex art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale, al saldo o nella diversa misura accertata in corso di causa. Vinte le spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Giannella che si dichiara antistataria.”
Per la resistente:
IN VIA PRELIMINARE
- autorizzare la resistente ai sensi dell'art. 702-bis, ultimo comma, c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti di) Controparte_3
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell' ,
[...] CP_2 società con unico socio (Cod. Fisc. e P.iva ) con sede legale in San Donato P.IVA_3 Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni n. 1, in persona del legale rappresentante e di conseguenza
- differire, sempre ai sensi dell'art. 702-bis, ultimo comma, c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui decreto da emanarsi a norma dell'articolo sopra menzionato;
- sospendere il presente giudizio in attesa della determina della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali indicate in atti e della determina della Corte Costituzionale in merito all'art. 14, c. 4, TUA, nonché della Corte di Cassazione sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Verona del 04.04.2023 per le ragioni di cui in narrativa;
pag. 2 di 14 - accertare che le difese svolte dalla resistente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissando, ai sensi dell'art. 702-ter, III comma, c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
NEL MERITO
In via principale
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
SULLE SPESE LEGALI
- spese e compensi di lite rifuse con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA 1. ordinare l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. del bilancio d'esercizio relativo agli anni 2011 della Ricorrente;
2. disporre idonea Consulenza Tecnica d'ufficio sulla contabilità della società Ricorrente al fine di accertare il reale impatto economico della imposta addizionale di cui viene chiesto l'integrale rimborso. In ogni caso emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e articolare i mezzi istruttori nei termini di legge concessi. Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della chiamata in causa di terzo non modifica il valore della
* * *
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato in data 7.2.2023, la società (di seguito anche solo “ ”) ha adito l'intestato CP_1 CP_1
Tribunale al fine di ottenere la condanna di ( di seguito anche solo CP_2
Cont
) alla restituzione della somma di € 89.889,50 oltre Iva al 10%, in seguito ridotta, con nota in data 1.6.2024, all'importo di € 88.735,95 imponibile oltre Iva al 10% per complessivi €97.609,54, in adesione all'eccezione di controparte in ordine all'effettiva fatturazione, nel mese di ottobre 2011, di addizionali accise per
€1.118,46.
Di tale importo è stata richiesta la restituzione sul presupposto dell'indebita corresponsione da parte dell'utente, a titolo di addizionale provinciale all'accisa pag. 3 di 14 sul consumo di energia elettrica e di imposta sul valore aggiunto, ritenuta successivamente in contrasto con il diritto unionale.
Parte resistente si è ritualmente costituita, chiedendo preliminarmente di estendere il contraddittorio ad già Controparte_3 Controparte_4 Con
società alla quale la resistente ha conferito il ramo d'azienda
[...] denominato “Retail Market Gas & Power” avente ad oggetto le attività di “vendita” di gas, energia elettrica e servizi per i clienti “Retail” e “Middle”, in forza dell'atto di cessione del 12.06.2017. Con Tale richiesta è stata motivata da n base al disposto dell'art. 2560, II comma c.c. che chiama a rispondere anche il cessionario dei debiti relativi all'impresa assunti dal cedente. Con ha inoltre richiesto di convertire il rito, stante la complessità dell'accertamento in ordine alla quanificazione della somma versata a titolo di addizionale sulle accise dalla ricorrente.
Con ordinanza dell'1.6.2023 il giudice allora procedente ha rigettato entrambe le istanze, rinviando la causa all'udienza del 12.6.2024 per emettere ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c.; la scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa in data 27.3.2024, ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 27.11.2024 al fine di attendere le pronunce in materia della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
Con successiva ordinanza del 2.12.,2024 la causa è stata assunta in decisione, con riserva di pronuncia della odierna ordinanza.
2. E' incontestato che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione di energia elettrica presso i siti di Via Boccarda n. 2 BU (Ge) (POD
IT001E00095520 e POD IT001E00095519) Via Carlo Navone n. 3/B BU (Ge)
(POD IT001E00095537) Via Borzoli n. 106 Loc. GI (Ge) (POD
IT001E00096798) Località Porto Petroli snc UL (Ge)) (POD
Con IT001E00096372) e che, a fronte di tale rapporto e delle forniture ricevute, bbia emesso le relative fatture che la ricorrente ha provveduto a pagare (prod. n. 1, 2, 3 e pag. 4 di 14 Tra le voci pagate vi è quanto fatturato dalla convenuta quale addizionale all'accisa sull'energia elettrica, somma dalla fornitrice versata all'Erario e chiesta in rivalsa alla ricorrente (artt. 53 e 56 DLT 26/10/95 n. 504).
Di tale importo, come da ultimo quantificato con nota del 6.6.2024 dalla ricorrente, viene chiesta la restituzione in questa sede ai sensi dell'art. 2033 c.c.
3. L'esame di tale domanda deve necessariamente essere svolto alla luce degli orientamenti interpretativi in ordine al contrasto normativo tra l'art. 6, I comma, lett. c) del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 - che ha introdotto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali a norma dell'art. 56 del
TUA - e l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, il quale prevede che “gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La Direttiva 2008/118/CE avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010; tuttavia, il D. Lgs. 48/2010, con cui la Direttiva è stata recepita, non è intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, che è stato abrogato solo nel 2012, a seguito di avviamento, nel corso del 2011, di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, per contrasto dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la citata Direttiva.
4. Con le sentenze rese il 5.03.2015 (nella causa C-553/13) e 25.07.2018 (nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha stabilito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale autonoma, in pag. 5 di 14 assenza di una finalità specifica, in quanto, come anche ribadito dalla Corte di
Cassazione (Cass. 22343/20), perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente ovvero:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
Pertanto, la Suprema Corte, recependo quanto statuito dalla Corte di Giustizia, ha in plurime pronunce riconosciuto che la norma impositiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE (cfr. Cass. 16142/2020, Cass.
10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019; Cass.
22343/2020, Cass. 22345/2020), considerato che “…né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio…” (
Cass. 10691/2020).
Quanto al requisito della finalità specifica, deve aversi riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018 nella causa C-103/17 la quale, ai punti
38 e 39, ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica pag. 6 di 14 invocata, occorre che il gettito della stessa sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonchè di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (Corte di
Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 – 39; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto
41)” (cfr. Cass.15198/19)”. Cont 5. Assume la resistente che, in ogni caso, anche ove si ritenesse la norma impositiva in contrasto con il diritto unionale, la domanda avanzata dalla ricorrente non potrebbe trovare accoglimento poiché non è consentito al giudice, nelle controversie tra utente finale e fornitore, ritenere illegittima la rivalsa effettuata dal fornitore qualora tale rivalsa sia stata esercitata in conformità alla normativa nazionale rivelatasi poi in contrasto con il diritto unionale e ciò in quanto una soluzione diversa comporterebbe il riconoscimento del cd. "effetto diretto orizzontale" delle direttive, effetto negato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Cont In estrema sintesi, deduce che non è consentito al giudice non applicare una disposizione nazionale che si assume contrastare con una direttiva dell'Unione europea per dirimere una controversia tra soggetti privati.
A tal riguardo il Tribunale ritiene di dar seguito all'orientamento quasi unanime di questa sezione, escludendo che, attraverso l'accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dal consumatore finale, si determini una applicazione diretta della Direttiva nei rapporti tra privati.
6. Deve preliminarmente osservarsi che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo dell'imposta è identificabile nel solo fornitore di energia, il quale può poi esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art. 56 TUA.
pag. 7 di 14 Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia, mentre il rapporto tra consumatore finale e il fornitore di energia è di natura civilistica e, sebbene sia causalmente collegato al rapporto tributario, rimane autonomo rispetto ad esso.
Sul punto la Corte di cassazione ha affermato: “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, conv. dalla L. n. 20 del 1989, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (Cass.
22455/20).
In materia di accise, pertanto, l'ordinamento nazionale prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Amministrazione finanziaria solo nell'ipotesi eccezionale di impossibilità o eccessiva onerosità dell'azione da intraprendere nei confronti del fornitore e ciò poiché l'art. 14 del TUA prevede che il rimborso deve essere richiesto dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il diritto del cliente finale alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c.; pertanto, una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa del fornitore nei confronti del consumatore rimane privo di giustificazione causale ed è qualificabile come indebito.
pag. 8 di 14 Tale interpretazione è peraltro compatibile con i principi enunciati dalla CG
(sentenza del 20.10.2011, nella causa C-94/10), secondo cui: “…le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile…”.
7. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa da parte di quest'ultimo non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale di natura civilistica intercorrente tra fornitore e consumatore ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario.
E infatti, venuta meno la debenza dell'imposta, l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo di giustificazione e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale diviene indebito. Sul punto si richiama Corte di Appello di
Trieste n. 296/22, secondo cui “il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto
pag. 9 di 14 non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo” (nello stesso senso, più di recente, anche Corte di Appello Milano 1628/2024).
Non si tratta, quindi, di predicare la possibilità di disapplicare la norma interna per contrarietà alla direttiva comunitaria nei rapporti tra privati, quanto piuttosto di prendere atto, nel rispetto del principio unionale dell'effettività della tutela, del venir meno del titolo della rivalsa e della concomitante legittimazione esclusiva del fornitore a chiedere ed ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica all'Erario.
8. Quanto esposto non si pone in contrasto con i principi espressi dalla Corte di
Giustizia UE nella sentenza emessa in data 11.4.2024 (causa C-316/22, Gabel
Industria Tessile e Canavesi, ECLI:EU:C:2024:301) sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della normativa interna di cui all'art. 6 d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva
2008/118/CE.
Il Giudice europeo ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta” ma deve ribadirsi che, nel caso di specie, il diritto di ripetizione non si fonda sulla disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto europeo nei rapporti tra privati, ma sul venir meno del diritto in capo al fornitore di trasferire sul cliente finale il costo di un'imposta non dovuta (cfr. Corte di Appello di Milano n. 1628/2024; cfr. anche
Cass. civ. Sez. V, Sent. 04-06-2019, n. 15199 per cui ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei
pag. 10 di 14 confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore”).
A tal proposito deve rilevarsi che la stessa Corte di Giustizia nella richiamata pronuncia ha precisato che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere
l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”; nel caso di specie la normativa nazionale è rinvenibile a tal fine nell'art. 2033 c.c.
9. La possibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore è stata peraltro confermata nel provvedimento della Prima Presidente della Corte di cassazione (decreto presidenziale n.
12502/2023 in data 10/05/2023). che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto: “…se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica
(art. 6, comma 2, del decreto – legge n. 511 del 1988) mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE…” ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di novità, giacché: “…la Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione
pag. 11 di 14 di ripetizione dell'indebito …La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce dell'efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con possibilità di esercitare l'azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea…”.
10. Alla luce dei principi e degli orientamenti richiamati e nel rispetto del principio unionale di effettività, devono pertanto ritenersi riconosciute al consumatore finale tre diverse forme di tutela: l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, la richiesta di rimborso nei confronti dell'Erario quando l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore sia impossibile o grandemente difficoltosa (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie) e, infine, l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE (così, da ultimo,
Corte Appello Firenze 471/25).
Tale ricostruzione non si pone dunque in contrasto con i più recenti arresti della
Suprema Corte che, rivedendo sul punto il proprio precedente orientamento più restrittivo, ha riconosciuto la legittimazione dell'utente finale ad agire ex art. 2033 c.c. per la restituzione delle addizionali provinciali direttamente nei confronti dell' (Cass. 21154/2024; Parte_2
Cass.24373/2024) senza escludere espressamente la possibilità, costantemente ammessa, come si è visto, dalla medesima Corte, di esperire la medesima azione da parte del cliente finale nei confronti del fornitore.
11. Ritiene, pertanto, il Tribunale che, nel caso in esame, vada accolto il ricorso in relazione alla domanda di ripetizione delle somme pagate da a titolo di CP_1 versamento dell'addizionale provinciale sulle accise, il quale rinviene il proprio pag. 12 di 14 fondamento nella contrarietà dell'imposta al diritto dell'Unione europea e nella conseguente inoperatività del diritto di rivalsa di cui all'art. 56 TUA.
Parte ricorrente ha fornito prova dell'avvenuto versamento, a tale titolo, dell'importo di € 88.735,95 imponibile oltre Iva al 10% per complessivi
€97.609,54, producendo le relative fatture (che non recano annotazioni in ordine a Cont pagamenti non effettuati e in assenza di contestazioni da parte di e detto
Cont importo eve essere condannata in questa sede a restituire, oltre agli interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla messa in mora al saldo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento (Cass. 7586/2011: “in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033
c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale”).
Quanto alla rimborsabilità dell'IVA si osserva che, venuto meno il presupposto impositivo a seguito dell'accertata non debenza degli importi richiesti all'utente a titolo di rivalsa, resta priva di fondamento il pagamento dell'imposta da parte dell'utente anche ove quest'ultima sia stata portata in detrazione (Cass.
25741/21).
7. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato nella giurisprudenza di merito, anche successivamente alla richiamata pronuncia della Corte di Giustizia del 2024.
La non certezza di orientamento è del resto confermata anche in sede di legittimità dalla recente ordinanza interlocutoria n. 32088 del 12 dicembre 2024 con cui la Suprema Corte, in una controversia tra utente finale e fornitore, ha rinviato alla pubblica udienza in ragione di alcuni chiarimenti sull'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 aprile 2024
pag. 13 di 14 (C-316/22), essendo necessario accertare se il diritto interno “autorizzi, in questo caso, o in casi simili, una diretta applicazione della direttiva europea, e dunque, al limite, decidere se nella nozione di diritto interno rientrino determinati orientamenti giurisprudenziali”.
La compensazione delle spese è altresì giustificata considerato che l'art. 14
T.U.A., anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al rimborso in favore di della somma di CP_2 CP_1
€97.609,54 - pari a euro € 88.735,95 imponibile oltre Iva al 10% - oltre interessi calcolati al tasso legale dalla data di messa in mora al saldo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 15 aprile 2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 ). CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA art. 702 ter c.p.c. previgente
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5340/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNELLA CP_1 P.IVA_1
FRANCESCA e dell'avv. BOTTO LAURA ( ) CORSO C.F._1
ITALIA, 15/6 17100 SAVONA;
, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA,
15/10 17100 SAVONA presso il difensore avv. GIANNELLA FRANCESCA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIUCCI CP_2 P.IVA_2
MASSIMILIANO e dell'avv. MALTAROLO ALESSANDRO
( ) VIA COSIMO DEL FANTE, 2 20122 MILANO;
C.F._2 [...]
( ) VIA CIARDI, 3 20148 MILANO;
Pt_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni:
per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni contraria istanza e/o domanda, previa declaratoria di incompatibilità con l'art. 1, par. 2 della Direttiva unionale 2008/118/CE dell'art. 6, comma 2, del D.L. 511/88, come modificato dall'art. 5 D.lgs 26/07 e conseguente disapplicazione
-accertare il pagamento indebito della somma di euro 98.878,45 - pari a euro 89.889,50 oltre
Iva al 10% pari ad euro 8.988,95 - corrisposta da ad a titolo di CP_1 CP_2 addizionale provinciale sull'energia elettrica per i consumi relativi dal mese di gennaio 2011 al mese di dicembre 2011 di cui in narrativa, condannare in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Enrico Mattei 1 (C.F. e P.IVA
) alla restituzione in favore di in persona del legale rappresentante P.IVA_2 CP_1 pro tempore, della somma indebitamente percepita nella misura di €97.609,54 - pari a euro €
88.735,95 imponibile oltre Iva al 10% - oltre interessi legali, ex art. 1284 1° comma c.c. dalla domanda stragiudiziale ed ex art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale, al saldo o nella diversa misura accertata in corso di causa. Vinte le spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Giannella che si dichiara antistataria.”
Per la resistente:
IN VIA PRELIMINARE
- autorizzare la resistente ai sensi dell'art. 702-bis, ultimo comma, c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti di) Controparte_3
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell' ,
[...] CP_2 società con unico socio (Cod. Fisc. e P.iva ) con sede legale in San Donato P.IVA_3 Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni n. 1, in persona del legale rappresentante e di conseguenza
- differire, sempre ai sensi dell'art. 702-bis, ultimo comma, c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui decreto da emanarsi a norma dell'articolo sopra menzionato;
- sospendere il presente giudizio in attesa della determina della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali indicate in atti e della determina della Corte Costituzionale in merito all'art. 14, c. 4, TUA, nonché della Corte di Cassazione sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Verona del 04.04.2023 per le ragioni di cui in narrativa;
pag. 2 di 14 - accertare che le difese svolte dalla resistente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissando, ai sensi dell'art. 702-ter, III comma, c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
NEL MERITO
In via principale
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
SULLE SPESE LEGALI
- spese e compensi di lite rifuse con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA 1. ordinare l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. del bilancio d'esercizio relativo agli anni 2011 della Ricorrente;
2. disporre idonea Consulenza Tecnica d'ufficio sulla contabilità della società Ricorrente al fine di accertare il reale impatto economico della imposta addizionale di cui viene chiesto l'integrale rimborso. In ogni caso emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e articolare i mezzi istruttori nei termini di legge concessi. Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della chiamata in causa di terzo non modifica il valore della
* * *
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato in data 7.2.2023, la società (di seguito anche solo “ ”) ha adito l'intestato CP_1 CP_1
Tribunale al fine di ottenere la condanna di ( di seguito anche solo CP_2
Cont
) alla restituzione della somma di € 89.889,50 oltre Iva al 10%, in seguito ridotta, con nota in data 1.6.2024, all'importo di € 88.735,95 imponibile oltre Iva al 10% per complessivi €97.609,54, in adesione all'eccezione di controparte in ordine all'effettiva fatturazione, nel mese di ottobre 2011, di addizionali accise per
€1.118,46.
Di tale importo è stata richiesta la restituzione sul presupposto dell'indebita corresponsione da parte dell'utente, a titolo di addizionale provinciale all'accisa pag. 3 di 14 sul consumo di energia elettrica e di imposta sul valore aggiunto, ritenuta successivamente in contrasto con il diritto unionale.
Parte resistente si è ritualmente costituita, chiedendo preliminarmente di estendere il contraddittorio ad già Controparte_3 Controparte_4 Con
società alla quale la resistente ha conferito il ramo d'azienda
[...] denominato “Retail Market Gas & Power” avente ad oggetto le attività di “vendita” di gas, energia elettrica e servizi per i clienti “Retail” e “Middle”, in forza dell'atto di cessione del 12.06.2017. Con Tale richiesta è stata motivata da n base al disposto dell'art. 2560, II comma c.c. che chiama a rispondere anche il cessionario dei debiti relativi all'impresa assunti dal cedente. Con ha inoltre richiesto di convertire il rito, stante la complessità dell'accertamento in ordine alla quanificazione della somma versata a titolo di addizionale sulle accise dalla ricorrente.
Con ordinanza dell'1.6.2023 il giudice allora procedente ha rigettato entrambe le istanze, rinviando la causa all'udienza del 12.6.2024 per emettere ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c.; la scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa in data 27.3.2024, ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 27.11.2024 al fine di attendere le pronunce in materia della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
Con successiva ordinanza del 2.12.,2024 la causa è stata assunta in decisione, con riserva di pronuncia della odierna ordinanza.
2. E' incontestato che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione di energia elettrica presso i siti di Via Boccarda n. 2 BU (Ge) (POD
IT001E00095520 e POD IT001E00095519) Via Carlo Navone n. 3/B BU (Ge)
(POD IT001E00095537) Via Borzoli n. 106 Loc. GI (Ge) (POD
IT001E00096798) Località Porto Petroli snc UL (Ge)) (POD
Con IT001E00096372) e che, a fronte di tale rapporto e delle forniture ricevute, bbia emesso le relative fatture che la ricorrente ha provveduto a pagare (prod. n. 1, 2, 3 e pag. 4 di 14 Tra le voci pagate vi è quanto fatturato dalla convenuta quale addizionale all'accisa sull'energia elettrica, somma dalla fornitrice versata all'Erario e chiesta in rivalsa alla ricorrente (artt. 53 e 56 DLT 26/10/95 n. 504).
Di tale importo, come da ultimo quantificato con nota del 6.6.2024 dalla ricorrente, viene chiesta la restituzione in questa sede ai sensi dell'art. 2033 c.c.
3. L'esame di tale domanda deve necessariamente essere svolto alla luce degli orientamenti interpretativi in ordine al contrasto normativo tra l'art. 6, I comma, lett. c) del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 - che ha introdotto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali a norma dell'art. 56 del
TUA - e l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, il quale prevede che “gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La Direttiva 2008/118/CE avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010; tuttavia, il D. Lgs. 48/2010, con cui la Direttiva è stata recepita, non è intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, che è stato abrogato solo nel 2012, a seguito di avviamento, nel corso del 2011, di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, per contrasto dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la citata Direttiva.
4. Con le sentenze rese il 5.03.2015 (nella causa C-553/13) e 25.07.2018 (nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha stabilito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale autonoma, in pag. 5 di 14 assenza di una finalità specifica, in quanto, come anche ribadito dalla Corte di
Cassazione (Cass. 22343/20), perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente ovvero:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
Pertanto, la Suprema Corte, recependo quanto statuito dalla Corte di Giustizia, ha in plurime pronunce riconosciuto che la norma impositiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE (cfr. Cass. 16142/2020, Cass.
10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019; Cass.
22343/2020, Cass. 22345/2020), considerato che “…né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio…” (
Cass. 10691/2020).
Quanto al requisito della finalità specifica, deve aversi riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018 nella causa C-103/17 la quale, ai punti
38 e 39, ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica pag. 6 di 14 invocata, occorre che il gettito della stessa sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonchè di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (Corte di
Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 – 39; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto
41)” (cfr. Cass.15198/19)”. Cont 5. Assume la resistente che, in ogni caso, anche ove si ritenesse la norma impositiva in contrasto con il diritto unionale, la domanda avanzata dalla ricorrente non potrebbe trovare accoglimento poiché non è consentito al giudice, nelle controversie tra utente finale e fornitore, ritenere illegittima la rivalsa effettuata dal fornitore qualora tale rivalsa sia stata esercitata in conformità alla normativa nazionale rivelatasi poi in contrasto con il diritto unionale e ciò in quanto una soluzione diversa comporterebbe il riconoscimento del cd. "effetto diretto orizzontale" delle direttive, effetto negato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Cont In estrema sintesi, deduce che non è consentito al giudice non applicare una disposizione nazionale che si assume contrastare con una direttiva dell'Unione europea per dirimere una controversia tra soggetti privati.
A tal riguardo il Tribunale ritiene di dar seguito all'orientamento quasi unanime di questa sezione, escludendo che, attraverso l'accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dal consumatore finale, si determini una applicazione diretta della Direttiva nei rapporti tra privati.
6. Deve preliminarmente osservarsi che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo dell'imposta è identificabile nel solo fornitore di energia, il quale può poi esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art. 56 TUA.
pag. 7 di 14 Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia, mentre il rapporto tra consumatore finale e il fornitore di energia è di natura civilistica e, sebbene sia causalmente collegato al rapporto tributario, rimane autonomo rispetto ad esso.
Sul punto la Corte di cassazione ha affermato: “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, conv. dalla L. n. 20 del 1989, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (Cass.
22455/20).
In materia di accise, pertanto, l'ordinamento nazionale prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Amministrazione finanziaria solo nell'ipotesi eccezionale di impossibilità o eccessiva onerosità dell'azione da intraprendere nei confronti del fornitore e ciò poiché l'art. 14 del TUA prevede che il rimborso deve essere richiesto dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il diritto del cliente finale alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c.; pertanto, una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa del fornitore nei confronti del consumatore rimane privo di giustificazione causale ed è qualificabile come indebito.
pag. 8 di 14 Tale interpretazione è peraltro compatibile con i principi enunciati dalla CG
(sentenza del 20.10.2011, nella causa C-94/10), secondo cui: “…le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile…”.
7. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa da parte di quest'ultimo non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale di natura civilistica intercorrente tra fornitore e consumatore ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario.
E infatti, venuta meno la debenza dell'imposta, l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo di giustificazione e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale diviene indebito. Sul punto si richiama Corte di Appello di
Trieste n. 296/22, secondo cui “il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto
pag. 9 di 14 non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo” (nello stesso senso, più di recente, anche Corte di Appello Milano 1628/2024).
Non si tratta, quindi, di predicare la possibilità di disapplicare la norma interna per contrarietà alla direttiva comunitaria nei rapporti tra privati, quanto piuttosto di prendere atto, nel rispetto del principio unionale dell'effettività della tutela, del venir meno del titolo della rivalsa e della concomitante legittimazione esclusiva del fornitore a chiedere ed ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica all'Erario.
8. Quanto esposto non si pone in contrasto con i principi espressi dalla Corte di
Giustizia UE nella sentenza emessa in data 11.4.2024 (causa C-316/22, Gabel
Industria Tessile e Canavesi, ECLI:EU:C:2024:301) sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della normativa interna di cui all'art. 6 d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva
2008/118/CE.
Il Giudice europeo ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta” ma deve ribadirsi che, nel caso di specie, il diritto di ripetizione non si fonda sulla disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto europeo nei rapporti tra privati, ma sul venir meno del diritto in capo al fornitore di trasferire sul cliente finale il costo di un'imposta non dovuta (cfr. Corte di Appello di Milano n. 1628/2024; cfr. anche
Cass. civ. Sez. V, Sent. 04-06-2019, n. 15199 per cui ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei
pag. 10 di 14 confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore”).
A tal proposito deve rilevarsi che la stessa Corte di Giustizia nella richiamata pronuncia ha precisato che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere
l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”; nel caso di specie la normativa nazionale è rinvenibile a tal fine nell'art. 2033 c.c.
9. La possibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore è stata peraltro confermata nel provvedimento della Prima Presidente della Corte di cassazione (decreto presidenziale n.
12502/2023 in data 10/05/2023). che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto: “…se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica
(art. 6, comma 2, del decreto – legge n. 511 del 1988) mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE…” ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di novità, giacché: “…la Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione
pag. 11 di 14 di ripetizione dell'indebito …La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce dell'efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con possibilità di esercitare l'azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea…”.
10. Alla luce dei principi e degli orientamenti richiamati e nel rispetto del principio unionale di effettività, devono pertanto ritenersi riconosciute al consumatore finale tre diverse forme di tutela: l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, la richiesta di rimborso nei confronti dell'Erario quando l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore sia impossibile o grandemente difficoltosa (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie) e, infine, l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE (così, da ultimo,
Corte Appello Firenze 471/25).
Tale ricostruzione non si pone dunque in contrasto con i più recenti arresti della
Suprema Corte che, rivedendo sul punto il proprio precedente orientamento più restrittivo, ha riconosciuto la legittimazione dell'utente finale ad agire ex art. 2033 c.c. per la restituzione delle addizionali provinciali direttamente nei confronti dell' (Cass. 21154/2024; Parte_2
Cass.24373/2024) senza escludere espressamente la possibilità, costantemente ammessa, come si è visto, dalla medesima Corte, di esperire la medesima azione da parte del cliente finale nei confronti del fornitore.
11. Ritiene, pertanto, il Tribunale che, nel caso in esame, vada accolto il ricorso in relazione alla domanda di ripetizione delle somme pagate da a titolo di CP_1 versamento dell'addizionale provinciale sulle accise, il quale rinviene il proprio pag. 12 di 14 fondamento nella contrarietà dell'imposta al diritto dell'Unione europea e nella conseguente inoperatività del diritto di rivalsa di cui all'art. 56 TUA.
Parte ricorrente ha fornito prova dell'avvenuto versamento, a tale titolo, dell'importo di € 88.735,95 imponibile oltre Iva al 10% per complessivi
€97.609,54, producendo le relative fatture (che non recano annotazioni in ordine a Cont pagamenti non effettuati e in assenza di contestazioni da parte di e detto
Cont importo eve essere condannata in questa sede a restituire, oltre agli interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla messa in mora al saldo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento (Cass. 7586/2011: “in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033
c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale”).
Quanto alla rimborsabilità dell'IVA si osserva che, venuto meno il presupposto impositivo a seguito dell'accertata non debenza degli importi richiesti all'utente a titolo di rivalsa, resta priva di fondamento il pagamento dell'imposta da parte dell'utente anche ove quest'ultima sia stata portata in detrazione (Cass.
25741/21).
7. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato nella giurisprudenza di merito, anche successivamente alla richiamata pronuncia della Corte di Giustizia del 2024.
La non certezza di orientamento è del resto confermata anche in sede di legittimità dalla recente ordinanza interlocutoria n. 32088 del 12 dicembre 2024 con cui la Suprema Corte, in una controversia tra utente finale e fornitore, ha rinviato alla pubblica udienza in ragione di alcuni chiarimenti sull'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 aprile 2024
pag. 13 di 14 (C-316/22), essendo necessario accertare se il diritto interno “autorizzi, in questo caso, o in casi simili, una diretta applicazione della direttiva europea, e dunque, al limite, decidere se nella nozione di diritto interno rientrino determinati orientamenti giurisprudenziali”.
La compensazione delle spese è altresì giustificata considerato che l'art. 14
T.U.A., anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al rimborso in favore di della somma di CP_2 CP_1
€97.609,54 - pari a euro € 88.735,95 imponibile oltre Iva al 10% - oltre interessi calcolati al tasso legale dalla data di messa in mora al saldo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 15 aprile 2025
La giudice
Licinia Petrella
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4 ). CP_1