Versione
25 febbraio 1996
25 febbraio 1996
Art. 23. (Sistemi di garanzia dei depositi:
criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra le condizioni per l'esercizio dell'attivita' bancaria;
b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano sulle banche aderenti;
c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilita' del sistema bancario;
d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata dai sistemi puo' essere ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;
e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di pubblicita' circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonche' l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi;
f) prevedere che le succursali di banche extracomunitarie aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.
Nota all' art. 23:
- La direttiva 94/19/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 136 del 31 maggio 1994.
criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra le condizioni per l'esercizio dell'attivita' bancaria;
b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano sulle banche aderenti;
c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilita' del sistema bancario;
d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata dai sistemi puo' essere ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;
e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di pubblicita' circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonche' l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi;
f) prevedere che le succursali di banche extracomunitarie aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.
Nota all' art. 23:
- La direttiva 94/19/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 136 del 31 maggio 1994.
Commentari • 2
- 1. Obblighi informativi e responsabilità sul rischio derivati.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
Se la banca e il promotore finanziario hanno prospettato al cliente la possibilità di perdere anche più del capitale investito, non hanno particolari responsabilità. Decisione: Sentenza n. 3624/2016 Cassazione Civile – Sezione I Il caso. A fronte delle perdite subite su derivati, due investitrici avevano agito contro una banca, chiamando in causa anche la direttrice della filiale. Le investitrici chiedevano l'annullamento per errore del contratto uniforme per strumemnti finanziari derivati, oltre al risarcimento del danno per inadempimento. Il Tribunale aveva rigettato le domande proposte, e la Corte di Appello aveva a sua volta respinto l'impugnazione proposta contro la sentenza di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 5015Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da: , Di TA SI nato a [...] il [...] CA AN nato a [...] il [...] Di SI FR nato a [...] il [...] Di SI AC nato a [...] il [...] Di SI LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2024 della Corte di appello di Roma - 7 FEB. 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Valeria Bove; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi 8 e 9 del ricorso per AN CA con conseguente annullamento con rinvio per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio; …Leggi di più...
- circostanze attenuanti generiche·
- art. 73 d.P.R. n. 309/1990·
- estorsione aggravata·
- recidiva·
- art. 133 cod. pen.·
- vizio di motivazione·
- sospensione condizionale della pena·
- doppia conforme·
- metodo mafioso·
- principio di proporzionalità della pena