Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00686/2026REG.PROV.COLL.
N. 02795/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2795 del 2023, proposto da TA De Lorie, rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Nicola ed EN Rabino, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Vaprio d’Adda, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Francesco Irace, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, 3 gennaio 2023, n. 54/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vaprio d’Adda;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere ND EN SI e udito per il Comune di Vaprio d’Adda l’avvocato Giovanni Francesco Irace;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado l’appellante ha impugnato l’ordinanza del Comune di Vaprio d’Adda n. 45 del 16 maggio 2019 di demolizione delle seguenti opere, realizzate sul terreno di sua proprietà in assenza di titolo abilitativo, oltre che in zona agricola: area pavimentata con sassi e ghiaia ben tenuti e curati di recente posa; struttura abitativa prefabbricata appoggiata sul terreno; allacciamenti e fornitura di corrente e acqua; perimetrazione dell’area con alta siepe e cancello di circa 5-6 metri.
2. Con sentenza 3 gennaio 2023, n. 54, il T.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
3. L’interessata ha proposto appello contro la decisione.
Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Comune di Vaprio d’Adda, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello si fonda su due motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce: « Violazione di legge in relazione agli artt. 10, 22 e 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità, sviamento ».
In particolare, si sostiene che il T.a.r. abbia errato nel ritenere che la mancata indicazione dell’area destinata a essere acquisita dal Comune in caso d’inosservanza dell’ordine di ripristino non vizi l’ordinanza di demolizione; inoltre, la natura modesta e precaria dei manufatti renderebbe superfluo il permesso di costruire; infine, il provvedimento non individuerebbe le opere da demolire.
4.2. Con il secondo motivo si deduce: « Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione ».
In particolare, si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il provvedimento sia illegittimo perché non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
5. I motivi sono infondati, dato che, nel decidere le varie questioni, il T.a.r. si è conformato a orientamenti consolidati nella giurisprudenza amministrativa e che il collegio condivide e ribadisce.
5.1. Sotto un primo profilo, l’omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico in caso d’inosservanza non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, trattandosi di un requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce una misura sanzionatoria distinta ed eventuale (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2023, n. 10101).
5.2. Sotto un secondo profilo, la natura “precaria” di un’opera deve essere accertata mediante un criterio “funzionale”, ossia verificando se sia destinata a soddisfare esigenze temporanee piuttosto che permanenti (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 10444): nella specie, è condivisibile il giudizio del T.a.r., che ha escluso la natura temporanea dell’intervento tenendo conto della destinazione abitativa del manufatto principale e del fatto che questo è allacciata alle reti idrica ed elettrica.
5.3. Inoltre, il provvedimento indica con sufficiente precisione le opere abusive, sia specificando l’area in cui sono situate (mediante indirizzo e riferimenti catastali), sia descrivendo le opere stesse, nonché richiamando il verbale della polizia locale prot. 5908 del 7 maggio 2019.
5.4. Infine, corrisponde a un orientamento consolidato, che merita di essere ribadito, la tesi per cui il provvedimento di repressione degli abusi edilizi ha carattere doveroso e contenuto vincolato, pertanto non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2025, n. 8537).
6. L’appello deve quindi essere respinto nel suo complesso.
7. Secondo regola generale della soccombenza, l’appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Vaprio d’Adda, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Vaprio d’Adda, nella misura di euro 3.500 (tremilacinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN Di CA, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
ND EN SI, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND EN SI | AN Di CA |
IL SEGRETARIO