TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 1218/2024
Udienza del 6/02/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi: per la parte attrice Parte_1 presentato e difeso dall'avv. FIERRO TIZIANA oggi sostituito dall'avv. Giovanni Sal- vato4ri e per la parte convenuta rappre- Controparte_1 sentato e difeso dall'avv. ROSI CRISTIANO.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa, l'avv. Salvatori insiste per la revoca del decreto ingiuntivo e l'avv. Rosi nulla oppone.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 6/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1218/2024 promosso da
, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. FIERRO TIZIANA;
- parte attrice opponente –
Contro
. Rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
ROSI CRISTIANO;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha eccepito in via preliminare la competenza per territorio del Tribunale di Firenze e ad essa ha aderito ex art., 38 2 c. c.p.c. anche la parte opposta. Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito sul punto che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territo- riale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronun- ciare sulle spese processuali” e che “la dichiarazione di invalidità del decreto ingiun- tivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza de- cisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (Cass. 30 luglio 2024, n. 21300).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
2 - in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente e vista l'adesione ad essa da parte dell'opponente dichiara la com- petenza per territorio del Tribunale di Firenze;
- dichiara invalido il decreto ingiuntivo 22 aprile 2024 n. 272 del Tribunale di Pistoia;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- assegna termine di 60 giorni per la riassunzione di fronte al Tribunale di
Firenze.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
05/02/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
3
RGN. N. 1218/2024
Udienza del 6/02/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi: per la parte attrice Parte_1 presentato e difeso dall'avv. FIERRO TIZIANA oggi sostituito dall'avv. Giovanni Sal- vato4ri e per la parte convenuta rappre- Controparte_1 sentato e difeso dall'avv. ROSI CRISTIANO.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa, l'avv. Salvatori insiste per la revoca del decreto ingiuntivo e l'avv. Rosi nulla oppone.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 6/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1218/2024 promosso da
, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. FIERRO TIZIANA;
- parte attrice opponente –
Contro
. Rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
ROSI CRISTIANO;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha eccepito in via preliminare la competenza per territorio del Tribunale di Firenze e ad essa ha aderito ex art., 38 2 c. c.p.c. anche la parte opposta. Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito sul punto che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territo- riale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronun- ciare sulle spese processuali” e che “la dichiarazione di invalidità del decreto ingiun- tivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza de- cisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (Cass. 30 luglio 2024, n. 21300).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
2 - in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente e vista l'adesione ad essa da parte dell'opponente dichiara la com- petenza per territorio del Tribunale di Firenze;
- dichiara invalido il decreto ingiuntivo 22 aprile 2024 n. 272 del Tribunale di Pistoia;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- assegna termine di 60 giorni per la riassunzione di fronte al Tribunale di
Firenze.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
05/02/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
3