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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 06/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Savona
Sezione civile
Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente
s e n t e n z a nella causa n. 1537 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno
2024 promossa da:
codice fiscale, partita IVA Parte_1 P.IVA_1
assistito dagli avv. VERDA CARLO e CERISOLA ANGELA , nei confronti di: codice fiscale, partita IVA Controparte_1 C.F._1
assistito dall' avv. BONIFACINO ALBERTO causa avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni assunte dalla parte attrice in opposizione Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione degli
[...]
incombenti istruttori meglio ritenuti e deducendi in corso di causa, così giudicare:
1. annullare, revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto e in diritto;
2. respingere in ogni caso le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
3. dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta ex art. 2041 c.c. dalla convenuta opposta nel presente giudizio e/o, comunque, in via subordinata la sua infondatezza nel merito per le ragioni esposte in parte narrativa con conseguente sua reiezione;
Vinti spese e compensi del giudizio, accessori fiscali e previdenziali di legge”.
Conclusioni assunte dalla parte convenuta reiterata Controparte_1 in questa sede l'eccezione di nullità di ogni atto successivo per via della mancata emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c. da parte dell'Ill.mo Giudice adito, in quanto, in conseguenza di ciò a parte opposta non è stato consentito di articolare le
1 proprie istanze istruttorie e reiterata, in ogni caso, l'istanza di remissione in termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., si confida nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Oggetto di causa è l' opposizione all' ingiunzione n. 359/2024 su richiesta della Geom. per il pagamento di € 12.918,07 oltre gli Controparte_1
interessi e le spese. Nel ricorso la geometra affermava di aver eseguito CP_1
per conto del condominio svariate prestazioni connesse alla fattibilità di un intervento di ristrutturazione dell'edificio condominiale ai sensi della normativa del
Superbonus 110 %, prestazioni che il condominio non avrebbe pagato.
Il ha contestato l' ingiunzione e l'esecuzione delle Parte_1
prestazioni esposte e gli importi pretesi assumendo in particolare l'avvenuto pagamento alla professionista, per l'attività prestata, della somma di € 8.402,00 come da fattura prodotta e giustificativi di pagamento prodotti.
La convenuta ha resistito l' opposizione.
Espletate le prove orali dedotte, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni sopraindicate.
II.- Preliminarmente, infondata appare l' eccezione di nullità degli atti processuali avanzata dalla opposta per la mancata emissione del decreto ex art. 171 bis cpc, circostanza che avrebbe impedito di articolare le istanze istruttorie e quindi reitera l' istanza di remissione in termini per il deposito delle memorie previste dall' art. 171 ter cpc. Nel caso in esame, infatti, non vi era stato alcun provvedimento emesso in sede di verifiche preliminari da parte del tribunale che non ha modificato la data di prima udienza (10 gennaio 2025) indicata dall' opponente e quindi il mancato deposito delle memorie integrative appare una scelta processuale adottata dall' opposta che quindi non può essere rimessa in termini.
III.- Nel merito, l' opposizione è fondata.
Nel caso in esame, infatti, davanti all' integrale contestazione del sulla debenza delle somme richieste poiché ricomprese nel già versato, Parte_1
era onere della convenuta opposta, attrice sostanziale, di provare il credito e le
2 prestazioni eseguite in quanto di per sé la parcella ( e tantomeno i pro forma di parcella agli atti) è priva di valore probatorio nel giudizio di cognizione (cfr.
Cassazione Sez. 2,ordinanza n. 21522 del 20/08/2019 edita su : “Nei CP_2
giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti).
Infondata del pari risulta la domanda di azione di arricchimento senza causa avanzata in via subordinata riconvenzionale in quanto anch' essa priva di riscontri probatori e comunque in difetto della prova dell' effettivo arricchimento della controparte (cfr. edite su , Cassazione Sez. 1,ord. n. 20521 del 17/07/2023: Per_1
L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento”. Sez. 3, sentenza n.
18804 del 23/09/2015: “In materia di arricchimento senza causa, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, a mente dei quali, affinché il giudice possa provvedere discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare”). avanzata in difetto
IV.- In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta opposta.
In difetto del deposito di nota vanno liquidate applicando i parametri medi, ritenendo il valore della controversia pari ad €. 12.918,07.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
3
per questi motivi
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2.- respinge la domanda riconvenzionale avanzata ex art. 2041 c.c. dalla convenuta opposta;
3.- la convenuta opposta al pagamento delle spese Controparte_1
processuali che in favore del condominio attoreo liquida in €. 118,50 per esborsi ed
€. 5.077,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso il 06/05/2025
Il giudice Alberto Princiotta atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data
06/05/2025
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Savona
Sezione civile
Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente
s e n t e n z a nella causa n. 1537 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno
2024 promossa da:
codice fiscale, partita IVA Parte_1 P.IVA_1
assistito dagli avv. VERDA CARLO e CERISOLA ANGELA , nei confronti di: codice fiscale, partita IVA Controparte_1 C.F._1
assistito dall' avv. BONIFACINO ALBERTO causa avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni assunte dalla parte attrice in opposizione Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione degli
[...]
incombenti istruttori meglio ritenuti e deducendi in corso di causa, così giudicare:
1. annullare, revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto e in diritto;
2. respingere in ogni caso le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
3. dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta ex art. 2041 c.c. dalla convenuta opposta nel presente giudizio e/o, comunque, in via subordinata la sua infondatezza nel merito per le ragioni esposte in parte narrativa con conseguente sua reiezione;
Vinti spese e compensi del giudizio, accessori fiscali e previdenziali di legge”.
Conclusioni assunte dalla parte convenuta reiterata Controparte_1 in questa sede l'eccezione di nullità di ogni atto successivo per via della mancata emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c. da parte dell'Ill.mo Giudice adito, in quanto, in conseguenza di ciò a parte opposta non è stato consentito di articolare le
1 proprie istanze istruttorie e reiterata, in ogni caso, l'istanza di remissione in termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., si confida nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Oggetto di causa è l' opposizione all' ingiunzione n. 359/2024 su richiesta della Geom. per il pagamento di € 12.918,07 oltre gli Controparte_1
interessi e le spese. Nel ricorso la geometra affermava di aver eseguito CP_1
per conto del condominio svariate prestazioni connesse alla fattibilità di un intervento di ristrutturazione dell'edificio condominiale ai sensi della normativa del
Superbonus 110 %, prestazioni che il condominio non avrebbe pagato.
Il ha contestato l' ingiunzione e l'esecuzione delle Parte_1
prestazioni esposte e gli importi pretesi assumendo in particolare l'avvenuto pagamento alla professionista, per l'attività prestata, della somma di € 8.402,00 come da fattura prodotta e giustificativi di pagamento prodotti.
La convenuta ha resistito l' opposizione.
Espletate le prove orali dedotte, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni sopraindicate.
II.- Preliminarmente, infondata appare l' eccezione di nullità degli atti processuali avanzata dalla opposta per la mancata emissione del decreto ex art. 171 bis cpc, circostanza che avrebbe impedito di articolare le istanze istruttorie e quindi reitera l' istanza di remissione in termini per il deposito delle memorie previste dall' art. 171 ter cpc. Nel caso in esame, infatti, non vi era stato alcun provvedimento emesso in sede di verifiche preliminari da parte del tribunale che non ha modificato la data di prima udienza (10 gennaio 2025) indicata dall' opponente e quindi il mancato deposito delle memorie integrative appare una scelta processuale adottata dall' opposta che quindi non può essere rimessa in termini.
III.- Nel merito, l' opposizione è fondata.
Nel caso in esame, infatti, davanti all' integrale contestazione del sulla debenza delle somme richieste poiché ricomprese nel già versato, Parte_1
era onere della convenuta opposta, attrice sostanziale, di provare il credito e le
2 prestazioni eseguite in quanto di per sé la parcella ( e tantomeno i pro forma di parcella agli atti) è priva di valore probatorio nel giudizio di cognizione (cfr.
Cassazione Sez. 2,ordinanza n. 21522 del 20/08/2019 edita su : “Nei CP_2
giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti).
Infondata del pari risulta la domanda di azione di arricchimento senza causa avanzata in via subordinata riconvenzionale in quanto anch' essa priva di riscontri probatori e comunque in difetto della prova dell' effettivo arricchimento della controparte (cfr. edite su , Cassazione Sez. 1,ord. n. 20521 del 17/07/2023: Per_1
L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento”. Sez. 3, sentenza n.
18804 del 23/09/2015: “In materia di arricchimento senza causa, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, a mente dei quali, affinché il giudice possa provvedere discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare”). avanzata in difetto
IV.- In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta opposta.
In difetto del deposito di nota vanno liquidate applicando i parametri medi, ritenendo il valore della controversia pari ad €. 12.918,07.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
3
per questi motivi
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2.- respinge la domanda riconvenzionale avanzata ex art. 2041 c.c. dalla convenuta opposta;
3.- la convenuta opposta al pagamento delle spese Controparte_1
processuali che in favore del condominio attoreo liquida in €. 118,50 per esborsi ed
€. 5.077,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso il 06/05/2025
Il giudice Alberto Princiotta atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data
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