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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD NO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20.12.2024, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Althea Ragano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Viale Isonzo n. 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1) I figli sono collocati presso il padre al quale viene assegnata la casa familiare Persona_1 Persona_2 sita in comune di Cesano Maderno (MB) Via Basento 2/B, peraltro di totale proprietà del medesimo
2) I genitori si impegnano a mantenere intatta la routine del figlio minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi e sempre in un'ottica di collaborazione proattiva. Vista l'età dei figli, le visite alla madre saranno libere e da concordare autonomamente, sempre salvi gli impegni del figlio minore
3) II mutuo relativo alla casa di residenza dei figli, in comune di Cesano Maderno alla via Basento 2/B, intestato a , resta al medesimo intestato in toto, la signora verserà, a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata sul C/C n. 2854306 presso IN EC (IBAN IT32U0347501605CC0012854306) intestato a
, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sarà Parte_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo a febbraio 2026
4) la signora terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_1 secondo le "Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 ad integrazione di quanto sopra, i coniugi concordano che le spese relative al vestiario per i due figli, non rientrerà nella spesa del mantenimento ordinario ma sarà ripartita al 50% tra di loro
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di reciproco mantenimento.
6) i coniugi accordano sin da ora reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti (C.I. e passaporto) relativi al figlio minore Persona_3
7) la famiglia è proprietaria di un cane di razza Pastore Tedesco di nome Persona_4 Persona_5
(tatuaggio n. 21FSS41 chip 380260101921285) che, pur risultando intestato alla signora , rimarrà Parte_1 presso l'abitazione familiare. Le spese relative al cane saranno divise al 50% tra i ricorrenti e la gestione del cane sarà accordata di volta in volta in base alle esigenze del medesimo e compatibilmente con gli impegni di tutti pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 14.6.2003 a Parte_1 Parte_2
Milano;
- Dall'unione sono nati in data 1.7.2006, e in data 7.4.2009 Persona_1 Persona_6
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 3.2.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (27.1.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 1.7.2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Persona_1
7.4.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Persona_6 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 20.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Milano in data 14.6.2003 (Atto n. 412, Parte II, Serie A del
[...] Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
UD NO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD NO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20.12.2024, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Althea Ragano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Viale Isonzo n. 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1) I figli sono collocati presso il padre al quale viene assegnata la casa familiare Persona_1 Persona_2 sita in comune di Cesano Maderno (MB) Via Basento 2/B, peraltro di totale proprietà del medesimo
2) I genitori si impegnano a mantenere intatta la routine del figlio minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi e sempre in un'ottica di collaborazione proattiva. Vista l'età dei figli, le visite alla madre saranno libere e da concordare autonomamente, sempre salvi gli impegni del figlio minore
3) II mutuo relativo alla casa di residenza dei figli, in comune di Cesano Maderno alla via Basento 2/B, intestato a , resta al medesimo intestato in toto, la signora verserà, a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata sul C/C n. 2854306 presso IN EC (IBAN IT32U0347501605CC0012854306) intestato a
, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sarà Parte_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo a febbraio 2026
4) la signora terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_1 secondo le "Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 ad integrazione di quanto sopra, i coniugi concordano che le spese relative al vestiario per i due figli, non rientrerà nella spesa del mantenimento ordinario ma sarà ripartita al 50% tra di loro
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di reciproco mantenimento.
6) i coniugi accordano sin da ora reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti (C.I. e passaporto) relativi al figlio minore Persona_3
7) la famiglia è proprietaria di un cane di razza Pastore Tedesco di nome Persona_4 Persona_5
(tatuaggio n. 21FSS41 chip 380260101921285) che, pur risultando intestato alla signora , rimarrà Parte_1 presso l'abitazione familiare. Le spese relative al cane saranno divise al 50% tra i ricorrenti e la gestione del cane sarà accordata di volta in volta in base alle esigenze del medesimo e compatibilmente con gli impegni di tutti pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 14.6.2003 a Parte_1 Parte_2
Milano;
- Dall'unione sono nati in data 1.7.2006, e in data 7.4.2009 Persona_1 Persona_6
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 3.2.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (27.1.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 1.7.2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Persona_1
7.4.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Persona_6 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 20.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Milano in data 14.6.2003 (Atto n. 412, Parte II, Serie A del
[...] Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
UD NO
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