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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9154 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il _1 C.F._1
23/04/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana
Caadducciu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Viola, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 20/04/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartucciu.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/04/2000 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune _1 CP_1 di Quartucciu, anno 2000, numero 4, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. La signora continuerà a vivere nella casa coniugale, sita in _1
Via Domusnovas n. 16 a Quartucciu, Via S'RT MA (ora denominata Via
Domusnovas, 16) Piano 1, distinta in catasto al Foglio 9, Particella 1599, sub. 3, di proprietà esclusiva del signor . CP_1
La casa coniugale viene su accordo dei coniugi assegnata alla signora
[...]
e alla figlia . Pt_1 Per_1
Le spese ordinarie dell'immobile saranno a carico della signora _1
, mentre le spese straordinarie saranno a carico del signor
[...] CP_1 in quanto proprietario esclusivo.
2. La figlia potrà vedere e stare con il padre ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con le esigenze di lavoro e/o di studio.
I genitori, al fine di garantire un rapporto continuativo con la stessa si impegnano a garantire la presenza dei genitori in modo costante e continuativo in modo da affiancare comunque la figlia nella sua quotidianità.
3. Il signor verserà nel conto corrente intestato alla signora CP_1 [...]
( ) la somma d € 300,00 a titolo _1 CodiceFiscale_3 di assegno di mantenimento ed € 300,00 a favore della figlia maggiorenne ma
Pag. 2 di 3 non economicamente indipendente sul conto intestato alla medesima
([...]).
4. I coniugi si danno fin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto per gli stessi.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9154 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il _1 C.F._1
23/04/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana
Caadducciu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Viola, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 20/04/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartucciu.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/04/2000 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune _1 CP_1 di Quartucciu, anno 2000, numero 4, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. La signora continuerà a vivere nella casa coniugale, sita in _1
Via Domusnovas n. 16 a Quartucciu, Via S'RT MA (ora denominata Via
Domusnovas, 16) Piano 1, distinta in catasto al Foglio 9, Particella 1599, sub. 3, di proprietà esclusiva del signor . CP_1
La casa coniugale viene su accordo dei coniugi assegnata alla signora
[...]
e alla figlia . Pt_1 Per_1
Le spese ordinarie dell'immobile saranno a carico della signora _1
, mentre le spese straordinarie saranno a carico del signor
[...] CP_1 in quanto proprietario esclusivo.
2. La figlia potrà vedere e stare con il padre ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con le esigenze di lavoro e/o di studio.
I genitori, al fine di garantire un rapporto continuativo con la stessa si impegnano a garantire la presenza dei genitori in modo costante e continuativo in modo da affiancare comunque la figlia nella sua quotidianità.
3. Il signor verserà nel conto corrente intestato alla signora CP_1 [...]
( ) la somma d € 300,00 a titolo _1 CodiceFiscale_3 di assegno di mantenimento ed € 300,00 a favore della figlia maggiorenne ma
Pag. 2 di 3 non economicamente indipendente sul conto intestato alla medesima
([...]).
4. I coniugi si danno fin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto per gli stessi.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3