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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/09/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 672/2024, avverso la sentenza n.993/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 9.04.2024, all'esito del giudizio RG n. 1706/2022 tra rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Rinaldi, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cu studio elettivamente domicilia in Monte Sant'Angelo in via Manfredi 20
-Appellante- e rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena Minuti giusta Controparte_1 mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mattinata alla Via Coppa n. 36
-Appellato–
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da memorie in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 7 1.1 Con atto di citazione promosso dinanzi al Tribunale di Foggia, l'avv. Parte_1
, chiamava in causa il sig. chiedendone la condanna al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni per il contenuto asseritamente diffamatorio di alcune affermazioni riportate dal sig. in un esposto depositato dinanzi all'Ordine degli Avvocati di CP_1
Foggia, e trasmesso per competenza all'organismo distrettuale di disciplina di Bari. Nell'esposto il sig. chiedeva all'Ordine degli Avvocati di sanzionare i CP_1 comportamenti dell'Avv. , ritenuti assunti “in violazione dell'art.50 Parte_1 del Codice Deontologico Forense e di ogni altro precetto deontologico, civile e/o penale”, con conseguente applicazione, ai sensi del comma 7 “della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni” L'accusa rivolta all'avv. si concretava: 1) nell'avere deliberatamente utilizzato Pt_1 documenti palesemente falsi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti del sig. 2) nell'aver continuato a fare uso di tale documento in un CP_1 giudizio di esecuzione immobiliare, nonostante la falsità fosse stata accertata definitivamente, con sentenza resa nel giudizio incidentale di falso.
1.2 Si costituiva ritualmente il chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di CP_1 spese.
1.3 Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 993 dell'08.04.2024, notificata il 17.04.2024, rigettava la domanda, condannando l'attore alle spese del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Maddalena Minuti, dichiaratasi antistataria. 1.4 Nella sentenza il giudice di prime cure sostiene che: 1) non sussiste nell'esposto una condotta diffamatoria, in quanto l'esposto risulta contenuto nei limiti di un giustificato diritto di critica “per far emergere le criticità dell'operato del professionista, di cui si è richiesto un giudizio in termini di violazione delle regole deontologiche”; 2) non risulta assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c,, in merito al quantum del danno subito.
2.1 Con atto tempestivamente notificato l'Avv. ha proposto appello avverso la Pt_1 predetta sentenza, chiedendo l'accoglimento della domanda – per i motivi che a breve saranno esplicitati – con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e producendo, a sostegno del gravame, una serie di documenti 2.2 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si è costituito il eccependo, in via preliminare, la inammissibilità della produzione documentale CP_1 depositata dall'appellante effettuata in violazione di quanto disposto dall'art.345 cpc e, nel merito chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite. pagina 2 di 7 2.4 Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del 2.07.2025 la Corte ha riservato la causa per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui si afferma che l'avv. avrebbe assunto un Pt_1
“contegno con elementi di criticità, per avere utilizzato documenti palesemente falsi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e per avere egli continuato a fare uso di quel documento in un giudizio di esecuzione immobiliare”. Il giudicante non spiega- secondo la difesa dell'appellante - perché sostiene che l'avv.
avrebbe utilizzato in maniera consapevole documenti palesemente falsi. Pt_1
L'affermazione risulta essere una mera illazione del tutto arbitraria. In ogni caso – prosegue - è priva di supporto probatorio, in quanto: 1) non emerge alcun argomento di prova in tal senso e la documentazione prodotta non risulta sostanzialmente oggetto di disamina;
2) non risulta spiegato il procedimento argomentativo adottato, ma l'affermazione viene posta come un dato di fatto, in maniera apodittica;
3) non si possono derivare argomenti dalle deduzioni difensive avverse, le quali a loro volta sono connotate dall'essere mere illazioni arbitrarie (rese, in questo caso, in forma offensiva), rimaste totalmente prive sia di motivazioni che di supporto probatorio. Con il secondo motivo la sentenza viene impugnata nella parte in cui assume che l'avv.
non avrebbe provato il quantum debeatur;
al contrario -afferma l'appellante - Pt_1 secondo i principi giurisprudenziali, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno occorre valutare, in applicazione di un “legittimo procedimento presuntivo”, la portata dell'obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale, tenendo conto anche dell'autorevolezza, notorietà e diffusione della notizia” (Cass. S.U. n. 26972/2008).
3.1 Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento. In primo luogo, fondata è l'eccezione sollevata dall'appellato in ordine alla inammissibilità della produzione documentale fatta dall'appellante con il gravame, in quanto secondo quanto disposto dall'art.345 comma 3 cpc non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabili e tale prova non è stata offerta ( peraltro si tratta di atti processuali sempre nella disponibilità della parte).
pagina 3 di 7 Nel merito, risulta documentalmente provato che l'Avv. , nonostante fosse a Pt_1 conoscenza che il documento, posto a fondamento della sua difesa in favore di tale
, fosse falso in quanto – all'epoca del suo uso - già dichiarato tale con CP_2 sentenza passata in giudicato, continuava ad avvalersene anche nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 190 2004 rg es imm del Tribunale di Foggia e nel giudizio n. 92000512/2012 rg del Tribunale di Foggia, in violazione di quanto dettato dall'art. 50 del codice deontologico forense, come osservato dal giudice di prime cure. L'Avv. – nella procedura esecutiva immobiliare n. 190/2004 rg es imm Pt_1 del Tribunale di Foggia - non si limitava a rappresentare l'inesistenza di un provvedimento “in forma spendibile nella procedura esecutiva”, che avesse accertato la fondatezza della pretesa creditoria del sig. ma si opponeva al riconoscimento CP_1 del credito del nella predetta procedura esecutiva immobiliare, pur sapendo di CP_1 aver paralizzato la concessione della provvisoria esecutività del DI proposto dal mediante il documento dichiarato falso. CP_1
Tanto non poteva e non può costituire diffamazione, ne può integrare il reato di cui all'art. 595 c.p., così come correttamente acclarato dal Tribunale. Né il nel suo esposto, ha offeso la dignità personale e professionale CP_1 dell'Avv. , essendosi limitato a portare a conoscenza degli organi competenti Pt_1 determinati fatti perché venissero, ove ravvisati illeciti disciplinari, adottati i provvedimenti di competenza, specificando comportamenti, attuati in cause civili ben identificate su fatti circostanziati e documentati. La condotta tipica del delitto di diffamazione consiste negli atti con cui l'agente comunichi, ad almeno due persone, l'offesa alla reputazione di un terzo. La condotta deve inoltre essere illegittima, circostanza che manca nel caso di specie in quanto la legittimità della denuncia da parte del nasceva dall'effettivo uso del documento, CP_1 già dichiarato falso con sentenza passata in giudicato, da parte dell'Avv. nella Pt_1 appena detta procedura esecutiva immobiliare n. 190 2004 rg es imm del Tribunale di Foggia, in cui si opponeva al riconoscimento del debito del invocando la CP_1 legittimità della posizione del suo assistito, nonostante tale legittimità (costituita dalla scrittura privata dichiarata falsa) era stata demolita con sentenza passata in giudicato. Cont Allo stesso modo per la procedura n. 92000512/2012 rg di opposizione a paralizzato dal documento dichiarato falso. E tanto viene puntualmente argomentato da giudice di prime cure, il quale ha poi specificato che le espressioni adoperate dal – nel suo esposto – si presentano CP_1 rispettose del limite della continenza espressiva ( e sul punto non vi è appello). Nell'esposto, infatti, si richiamano solo le attività poste in essere dall'Avv. , con Pt_1
l'allegazione della documentazione a supporto, prospettando e descrivendo i pagina 4 di 7 comportamenti che l'esponente riteneva dovessero essere valutati dall'organo disciplinare ai fini dell'esercizio del potere che gli compete. È poi il caso di rappresentare che la destinazione funzionale dell'esposto all'attivazione dei poteri di accertamento e disciplinari impone la necessaria valutazione della possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cp, ricorrendo l'esimente del diritto di critica: quando i fatti esposti siano veri o, quanto meno, l'accusatore sia convinto della loro veridicità: ciò, perchè il denunciante, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi. Ne è possibile considerare che l'archiviazione dell'esposto, ( circostanza non contestata) possa essere considerata prova della falsità degli addebiti, con conseguente limitazione del diritto di critica e di informazione, alle Autorità, di fatti che potrebbero costituire reato. Inoltre la mancata produzione in giudizio del provvedimento di archiviazione, impedisce di leggerne le motivazioni. Come correttamente valutato dal giudice di prime cure, gli esposti costituiscono legittima espressione del diritto di critica, ma debbono comunque fondarsi sulla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, mentre non costituiscono legittima espressione del diritto di critica nel caso in cui superino il limite della continenza, non essendo suffragati da fatti obiettivamente riscontrabili e controbilanciati dal requisito della verità putativa (cfr. Cass. civ. n. 9799 del 2019). Infine occorre ancora una volta rimarcare come dalla lettura dei documenti depositati in atti e allegati allo stesso esposto indirizzato al Consiglio dell'Ordine, si evince che l'esigenza di segnalazione da parte del sorgeva dall'effettiva volontà, CP_1 da parte dell'Avv. , di continuare ad avvalersi di un documento, già dichiarato Pt_1 falso con sentenza passata in giudicato (cfr. sent. n. 638/2020, prodotta dall'appellato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c), nella procedura esecutiva immobiliare n. 190/2004 rg es imm del Tribunale di Foggia, in cui l'Avv. si Pt_1 opponeva al riconoscimento del debito del invocando la legittimità della CP_1 posizione del suo assistito, nonostante tale legittimità - costituita dalla scrittura privata dichiarata falsa - fosse stata già negata con sentenza passata in giudicato;
cfr. verbale di udienza del 30.09.2021, all. 12 alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), nonché nella procedura n. 92000512/2012 r.g. di opposizione a decreto ingiuntivo, paralizzato dal documento dichiarato falso, ove, peraltro, lo stesso Giudice del procedimento, in sede di sentenza definitiva, ha rimarcato la “manifesta infondatezza dei motivi dell'opposizione, fondata peraltro in via principale su una scrittura privata falsificata ad arte ed in modo grossolano per contraddire, probabilmente a scopo dilatorio, le pretese creditorie dell'opposto” e ha condannato l'opponente, attesa la colpa grave nell'abuso del processo, al pagamento di una somma equitativamente pagina 5 di 7 determinata ex art. 96, ult. co., c.p.c. (cfr. sent. n. 2048/2022, all. 13 alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.). In conclusione, nella specie, deve rilevarsi che la condotta del appare CP_1 limitata ad un'attività di mera denuncia dei fatti occorsi in relazione alle regole di condotta dettate dal Codice deontologico forense e fondate su elementi concreti e oggettivi, senza addivenire ad aggressioni personali volte a colpire la figura morale dell'Avv. . Pt_1
Anche il secondo motivo di impugnazione va rigettato, avendo il Giudice di prime cure correttamente argomentato in ordine alla mancanza di qualsiasi prova in merito al danno che l'attore assumeva di aver subito. Con orientamento consolidato la Suprema Corte ( cfr. tra tante ord. n.8861/2021) afferma In tema di responsabilità civile per diffamazione, che il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. Nel caso di specie manca, perfino a livello assertivo, ogni prova del pregiudizio subito.
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese in favore dell'appellato spese che vengono liquidate con le tariffe di cui al DM n. 147/2022 ( causa valore indeterterminabile complessità bassa e valori minimi considerata la semplicità delle questioni) avendo l'appellante chiesto il risarcimento dei danni nella misura di € 51.000,00 “ o in quella comunque ritenuta di giustizia” da distrarsi in favore dell'Avv. Maddalena Minuti dichiaratasi antistataria
5. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da con atto di citazione nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.993/2024 pubblicata il 9.04.2024 emessa dal Tribunale CP_1 di Foggia l'08.04.2024 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di che liquida in complessivi € 3500,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maddalena Minuti dichiaratasi antistataria;
3) dichiara che, per effetto della presente decisione, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R. n.115 del 2002 Così deciso in Bari, in data 9.07.2025
L'estensore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
pagina 7 di 7
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 672/2024, avverso la sentenza n.993/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 9.04.2024, all'esito del giudizio RG n. 1706/2022 tra rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Rinaldi, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cu studio elettivamente domicilia in Monte Sant'Angelo in via Manfredi 20
-Appellante- e rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena Minuti giusta Controparte_1 mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mattinata alla Via Coppa n. 36
-Appellato–
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da memorie in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 7 1.1 Con atto di citazione promosso dinanzi al Tribunale di Foggia, l'avv. Parte_1
, chiamava in causa il sig. chiedendone la condanna al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni per il contenuto asseritamente diffamatorio di alcune affermazioni riportate dal sig. in un esposto depositato dinanzi all'Ordine degli Avvocati di CP_1
Foggia, e trasmesso per competenza all'organismo distrettuale di disciplina di Bari. Nell'esposto il sig. chiedeva all'Ordine degli Avvocati di sanzionare i CP_1 comportamenti dell'Avv. , ritenuti assunti “in violazione dell'art.50 Parte_1 del Codice Deontologico Forense e di ogni altro precetto deontologico, civile e/o penale”, con conseguente applicazione, ai sensi del comma 7 “della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni” L'accusa rivolta all'avv. si concretava: 1) nell'avere deliberatamente utilizzato Pt_1 documenti palesemente falsi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti del sig. 2) nell'aver continuato a fare uso di tale documento in un CP_1 giudizio di esecuzione immobiliare, nonostante la falsità fosse stata accertata definitivamente, con sentenza resa nel giudizio incidentale di falso.
1.2 Si costituiva ritualmente il chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di CP_1 spese.
1.3 Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 993 dell'08.04.2024, notificata il 17.04.2024, rigettava la domanda, condannando l'attore alle spese del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Maddalena Minuti, dichiaratasi antistataria. 1.4 Nella sentenza il giudice di prime cure sostiene che: 1) non sussiste nell'esposto una condotta diffamatoria, in quanto l'esposto risulta contenuto nei limiti di un giustificato diritto di critica “per far emergere le criticità dell'operato del professionista, di cui si è richiesto un giudizio in termini di violazione delle regole deontologiche”; 2) non risulta assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c,, in merito al quantum del danno subito.
2.1 Con atto tempestivamente notificato l'Avv. ha proposto appello avverso la Pt_1 predetta sentenza, chiedendo l'accoglimento della domanda – per i motivi che a breve saranno esplicitati – con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e producendo, a sostegno del gravame, una serie di documenti 2.2 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si è costituito il eccependo, in via preliminare, la inammissibilità della produzione documentale CP_1 depositata dall'appellante effettuata in violazione di quanto disposto dall'art.345 cpc e, nel merito chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite. pagina 2 di 7 2.4 Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del 2.07.2025 la Corte ha riservato la causa per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui si afferma che l'avv. avrebbe assunto un Pt_1
“contegno con elementi di criticità, per avere utilizzato documenti palesemente falsi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e per avere egli continuato a fare uso di quel documento in un giudizio di esecuzione immobiliare”. Il giudicante non spiega- secondo la difesa dell'appellante - perché sostiene che l'avv.
avrebbe utilizzato in maniera consapevole documenti palesemente falsi. Pt_1
L'affermazione risulta essere una mera illazione del tutto arbitraria. In ogni caso – prosegue - è priva di supporto probatorio, in quanto: 1) non emerge alcun argomento di prova in tal senso e la documentazione prodotta non risulta sostanzialmente oggetto di disamina;
2) non risulta spiegato il procedimento argomentativo adottato, ma l'affermazione viene posta come un dato di fatto, in maniera apodittica;
3) non si possono derivare argomenti dalle deduzioni difensive avverse, le quali a loro volta sono connotate dall'essere mere illazioni arbitrarie (rese, in questo caso, in forma offensiva), rimaste totalmente prive sia di motivazioni che di supporto probatorio. Con il secondo motivo la sentenza viene impugnata nella parte in cui assume che l'avv.
non avrebbe provato il quantum debeatur;
al contrario -afferma l'appellante - Pt_1 secondo i principi giurisprudenziali, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno occorre valutare, in applicazione di un “legittimo procedimento presuntivo”, la portata dell'obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale, tenendo conto anche dell'autorevolezza, notorietà e diffusione della notizia” (Cass. S.U. n. 26972/2008).
3.1 Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento. In primo luogo, fondata è l'eccezione sollevata dall'appellato in ordine alla inammissibilità della produzione documentale fatta dall'appellante con il gravame, in quanto secondo quanto disposto dall'art.345 comma 3 cpc non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabili e tale prova non è stata offerta ( peraltro si tratta di atti processuali sempre nella disponibilità della parte).
pagina 3 di 7 Nel merito, risulta documentalmente provato che l'Avv. , nonostante fosse a Pt_1 conoscenza che il documento, posto a fondamento della sua difesa in favore di tale
, fosse falso in quanto – all'epoca del suo uso - già dichiarato tale con CP_2 sentenza passata in giudicato, continuava ad avvalersene anche nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 190 2004 rg es imm del Tribunale di Foggia e nel giudizio n. 92000512/2012 rg del Tribunale di Foggia, in violazione di quanto dettato dall'art. 50 del codice deontologico forense, come osservato dal giudice di prime cure. L'Avv. – nella procedura esecutiva immobiliare n. 190/2004 rg es imm Pt_1 del Tribunale di Foggia - non si limitava a rappresentare l'inesistenza di un provvedimento “in forma spendibile nella procedura esecutiva”, che avesse accertato la fondatezza della pretesa creditoria del sig. ma si opponeva al riconoscimento CP_1 del credito del nella predetta procedura esecutiva immobiliare, pur sapendo di CP_1 aver paralizzato la concessione della provvisoria esecutività del DI proposto dal mediante il documento dichiarato falso. CP_1
Tanto non poteva e non può costituire diffamazione, ne può integrare il reato di cui all'art. 595 c.p., così come correttamente acclarato dal Tribunale. Né il nel suo esposto, ha offeso la dignità personale e professionale CP_1 dell'Avv. , essendosi limitato a portare a conoscenza degli organi competenti Pt_1 determinati fatti perché venissero, ove ravvisati illeciti disciplinari, adottati i provvedimenti di competenza, specificando comportamenti, attuati in cause civili ben identificate su fatti circostanziati e documentati. La condotta tipica del delitto di diffamazione consiste negli atti con cui l'agente comunichi, ad almeno due persone, l'offesa alla reputazione di un terzo. La condotta deve inoltre essere illegittima, circostanza che manca nel caso di specie in quanto la legittimità della denuncia da parte del nasceva dall'effettivo uso del documento, CP_1 già dichiarato falso con sentenza passata in giudicato, da parte dell'Avv. nella Pt_1 appena detta procedura esecutiva immobiliare n. 190 2004 rg es imm del Tribunale di Foggia, in cui si opponeva al riconoscimento del debito del invocando la CP_1 legittimità della posizione del suo assistito, nonostante tale legittimità (costituita dalla scrittura privata dichiarata falsa) era stata demolita con sentenza passata in giudicato. Cont Allo stesso modo per la procedura n. 92000512/2012 rg di opposizione a paralizzato dal documento dichiarato falso. E tanto viene puntualmente argomentato da giudice di prime cure, il quale ha poi specificato che le espressioni adoperate dal – nel suo esposto – si presentano CP_1 rispettose del limite della continenza espressiva ( e sul punto non vi è appello). Nell'esposto, infatti, si richiamano solo le attività poste in essere dall'Avv. , con Pt_1
l'allegazione della documentazione a supporto, prospettando e descrivendo i pagina 4 di 7 comportamenti che l'esponente riteneva dovessero essere valutati dall'organo disciplinare ai fini dell'esercizio del potere che gli compete. È poi il caso di rappresentare che la destinazione funzionale dell'esposto all'attivazione dei poteri di accertamento e disciplinari impone la necessaria valutazione della possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cp, ricorrendo l'esimente del diritto di critica: quando i fatti esposti siano veri o, quanto meno, l'accusatore sia convinto della loro veridicità: ciò, perchè il denunciante, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi. Ne è possibile considerare che l'archiviazione dell'esposto, ( circostanza non contestata) possa essere considerata prova della falsità degli addebiti, con conseguente limitazione del diritto di critica e di informazione, alle Autorità, di fatti che potrebbero costituire reato. Inoltre la mancata produzione in giudizio del provvedimento di archiviazione, impedisce di leggerne le motivazioni. Come correttamente valutato dal giudice di prime cure, gli esposti costituiscono legittima espressione del diritto di critica, ma debbono comunque fondarsi sulla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, mentre non costituiscono legittima espressione del diritto di critica nel caso in cui superino il limite della continenza, non essendo suffragati da fatti obiettivamente riscontrabili e controbilanciati dal requisito della verità putativa (cfr. Cass. civ. n. 9799 del 2019). Infine occorre ancora una volta rimarcare come dalla lettura dei documenti depositati in atti e allegati allo stesso esposto indirizzato al Consiglio dell'Ordine, si evince che l'esigenza di segnalazione da parte del sorgeva dall'effettiva volontà, CP_1 da parte dell'Avv. , di continuare ad avvalersi di un documento, già dichiarato Pt_1 falso con sentenza passata in giudicato (cfr. sent. n. 638/2020, prodotta dall'appellato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c), nella procedura esecutiva immobiliare n. 190/2004 rg es imm del Tribunale di Foggia, in cui l'Avv. si Pt_1 opponeva al riconoscimento del debito del invocando la legittimità della CP_1 posizione del suo assistito, nonostante tale legittimità - costituita dalla scrittura privata dichiarata falsa - fosse stata già negata con sentenza passata in giudicato;
cfr. verbale di udienza del 30.09.2021, all. 12 alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), nonché nella procedura n. 92000512/2012 r.g. di opposizione a decreto ingiuntivo, paralizzato dal documento dichiarato falso, ove, peraltro, lo stesso Giudice del procedimento, in sede di sentenza definitiva, ha rimarcato la “manifesta infondatezza dei motivi dell'opposizione, fondata peraltro in via principale su una scrittura privata falsificata ad arte ed in modo grossolano per contraddire, probabilmente a scopo dilatorio, le pretese creditorie dell'opposto” e ha condannato l'opponente, attesa la colpa grave nell'abuso del processo, al pagamento di una somma equitativamente pagina 5 di 7 determinata ex art. 96, ult. co., c.p.c. (cfr. sent. n. 2048/2022, all. 13 alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.). In conclusione, nella specie, deve rilevarsi che la condotta del appare CP_1 limitata ad un'attività di mera denuncia dei fatti occorsi in relazione alle regole di condotta dettate dal Codice deontologico forense e fondate su elementi concreti e oggettivi, senza addivenire ad aggressioni personali volte a colpire la figura morale dell'Avv. . Pt_1
Anche il secondo motivo di impugnazione va rigettato, avendo il Giudice di prime cure correttamente argomentato in ordine alla mancanza di qualsiasi prova in merito al danno che l'attore assumeva di aver subito. Con orientamento consolidato la Suprema Corte ( cfr. tra tante ord. n.8861/2021) afferma In tema di responsabilità civile per diffamazione, che il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. Nel caso di specie manca, perfino a livello assertivo, ogni prova del pregiudizio subito.
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese in favore dell'appellato spese che vengono liquidate con le tariffe di cui al DM n. 147/2022 ( causa valore indeterterminabile complessità bassa e valori minimi considerata la semplicità delle questioni) avendo l'appellante chiesto il risarcimento dei danni nella misura di € 51.000,00 “ o in quella comunque ritenuta di giustizia” da distrarsi in favore dell'Avv. Maddalena Minuti dichiaratasi antistataria
5. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da con atto di citazione nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.993/2024 pubblicata il 9.04.2024 emessa dal Tribunale CP_1 di Foggia l'08.04.2024 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di che liquida in complessivi € 3500,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maddalena Minuti dichiaratasi antistataria;
3) dichiara che, per effetto della presente decisione, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R. n.115 del 2002 Così deciso in Bari, in data 9.07.2025
L'estensore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
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