Art. 11.
Le infrazioni ai divieti di cui alla presente legge sono punite ai sensi delle disposizioni - in quanto applicabili - contenuti negli articoli 7 , 8 e 9 della legge 12 luglio 1923, n. 1511 , riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le infrazioni ai divieti di cui alla presente legge sono punite ai sensi delle disposizioni - in quanto applicabili - contenuti negli articoli 7 , 8 e 9 della legge 12 luglio 1923, n. 1511 , riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modificazioni ed integrazioni.