TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11792 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
3.2.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Pietro Belon n. 129, presso lo studio dell'avv.to Claudio Albanese che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Cosenza, in P.zza Fausto e Luigi Gullo n. 81, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mosciaro, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- OPPOSTA -
E
Controparte_2
- OPPOSTA CONTUMACE –
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.)
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
1 dr. Alessandro CENTO n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
per l'opponente: “… In via principale – accertare la tardiva costituzione di
e per l'effetto dichiarare, inammissibili Controparte_3 tutte le eccezioni in senso stretto (non rilevabili d'ufficio), domande riconvenzionali e/o chiamate di terzi (art. 167 c.p.c.); - accertare la nullità dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R.602/73 notificata a mezzo PEC t non riconducibile ad Email_1
, come risulta sul sito istituzionale e non Controparte_3 registrato nel RegIndE, IPA e INI-PEC e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento …; - accertare e dichiarare la nullità del pignoramento per manata indicazione della natura del credito – violazione diritto di difesa. – accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento
… emesso da concessionario per la Provincia di Roma incompetente territorialmente in violazione dell'art. 46 d.p.r. 602/73; - accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica del pignoramento effettuato E a mezzo PEC non registrato Email_2 nel RegIndE, IPA e INI-PEC; - accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del pignoramento a mezzo PEC t non registrato nel registro Email_2
PP.AA in violazione del D.L. 76/2020; - accertare e dichiarare la nullità del pignoramento impugnato per inesistenza dei titoli ex art. 474 commi 3 e 4 c.p.c. (inesistenza degli avvisi di addebito di competenza del giudice ordinario) …”
per l'opposta : “… Nel merito, rigettare Controparte_4
l'opposizione in quanto infondata sia in fatto e sia in diritto …”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.2.2022 la
[...]
premesso che con atto di pignoramento notificato in data Parte_1
28.10.2019, la (creditore procedente) aveva Controparte_4 promosso ai danni di esso attore (debitore esecutato) e presso la
[...] terza pignorata), espropriazione di crediti nelle forme di Controparte_2 cui all'art. 72 bis DPR n. 602/73, per l'esazione della complessiva somma di
€ 152.688,06 in forza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nello stesso atto esecutivo;
che, su opposizione del debitore esecutato, il G.E., all'esito della fase cautelare, rigettava, con ordinanza del 13.12.2021, l'istanza cautelare e quindi fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito – tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la e la terzo pignorato) Controparte_4 Controparte_2 per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio la contestando l'opposizione Controparte_5
e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto
2 dr. Alessandro CENTO n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
Pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio la Controparte_2
(terzo pignorato) e con ordinanza del 29.6.2022 ne veniva dichiarata la
[...] contumacia
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 3.2.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
………….
Considerato
che anzitutto va revocata la dichiarazione di contumacia della
[...]
la quale si è costituita in giudizio con comparsa depositata in CP_5 data 27.6.2022;
Considerato
che l'opponente ha eccepito la “inesistenza giuridica della notifica del pignoramento effettuato a mezzo PEC non registrato nel RegIndE, IPA e INI- PEC”;
che, in particolare, l'atto di pignoramento esattoriale è stato notificato con modalità telematiche, ossia a mezzo di posta elettronica certificata;
che la debitrice esecutata ha eccepito che la notifica telematica (del pignoramento) era stata eseguita dal notificante utilizzando un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi e quindi in violazione della normativa tecnica e, in ogni caso, dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 (secondo cui la notificazione telematica può essere eseguita dal notificante esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata “risultante da pubblici elenchi”)
che, tuttavia, in relazione alla riscossione coattiva esattoriale risulta inapplicabile, con riguardo al procedimento notificatorio, quanto previsto dalla L. n. 53/1994 che, per vero, si riferisce esclusivamente alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali “per gli avvocati e procuratori legali”;
che, per altro verso, in un recente arresto giurisprudenziale, che non si ha motivo di disattendere, è stato affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo P.E.C. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica, in quanto per contraddire la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente (come nella specie) “… occorre che la parte
3 dr. Alessandro CENTO n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa” – nel caso di specie neppure adombrati - “siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (Cass. n. 982/2023 e Cass. n. 18684/23);
Considerato
che l'opponente ha poi eccepito la nullità del pignoramento per omessa indicazione della “natura del credito”: in particolare, è stata eccepita la nullità del pignoramento esattoriale in quanto, contrariamente a quanto disposto dall'art. 543, II co., n. 1 c.p.c. - applicabile, in parte qua, anche alla riscossione esattoriale (ai sensi dell'art. 49 DPR n. 602/73) - l'atto esecutivo non conteneva “l'indicazione del credito” per il quale si procedeva ad esecuzione forzata;
che, tuttavia, va rilevato che il pignoramento conteneva l'indicazione sia del credito per il quale si procedeva ad esecuzione forzata, di cui era appunto specificata l'entità, e sia del titolo esecutivo e del precetto siccome nell'atto esecutivo era appunto indicato l'elenco analitico delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito
che, invero, la cartella di pagamento è l'atto di riscossione che reca nel contempo, la descrizione del titolo esecutivo e l'intimazione ad adempiere: precisamente, “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 25 DPR n. 602/73; cfr., tra le altre, Cass. n. 5637/24);
che l'avviso di addebito ha valore di titolo esecutivo ed assolve anch'esso alla funzione di intimazione di pagamento (vd., art. 30 D.L. n. 78/2010)
che, pertanto, la forma(-contenuto) del pignoramento esattoriale non violava il disposto di cui all'art. 543 c.p.c. in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi addebito, indicati nell'atto esecutivo, specificavano, a loro volta, la fonte e la natura del credito per il quale si procedeva a riscossione coattiva (cfr., per le prime, Cass. n. 26519/17 in motivazione e, per i secondi, art. 30 D.L. n. 78 cit.);
che, segnatamente, negli atti esecutivi è sufficiente l'indicazione dell'atto presupposto cui si dà esecuzione perché il contribuente deve dunque solo essere messo in condizione di accertate quale sia la fonte del suo obbligo e di controllare se essa sia stata regolarmente notificata
4 dr. Alessandro CENTO n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
che, come affermato dalla più autorevole Giurisprudenza, gli atti del concessionario alla riscossione sono soggetti all'obbligo di motivazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, ma tale motivazione può consistere nella mera indicazione degli estremi e delle modalità di notifica dell'atto impositivo su cui si fonda l'intervento del concessionario;
Considerato
che la società opponente ha altresì eccepito l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito, posti a fondamento dell'intrapresa esecuzione esattoriale, e quindi la nullità (derivata) del pignoramento;
che non risulta (pacificamente) agli atti la prova della notifica alla debitrice degli avvisi di addebito e che, pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi appare in parte qua fondata;
che l'agente della riscossione neppure ha chiesto, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/99, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente creditore ( ) CP_6 cui compete la notifica dell'avviso di addebito (art. 30 D.L. n. 78/10)
che, in ogni caso, va ribadito che non sussiste in parte qua la legittimazione passiva dell'ente impositore siccome ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.L. n. 78/2010, una volta eseguita dall' la notifica dell'avviso di CP_6 addebito, l'atto “… viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' Controparte_7
” (comma 5) e “All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
[...] presenza di nuovi elementi, l' fornisce, anche su richiesta dell'agente CP_6 della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero” (comma 6);
che, pertanto, l'attività di recupero coattivo, tramite espropriazione esattoriale, è totalmente affidata all'agente della riscossione cui è appunto affidato l'onere di comprovare la regolarità della procedura esecutiva senza alcuna necessità di estendere il contraddittorio nei riguardi dell'ente impositore;
che, d'altra parte, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/99 il concessionario deve chiamare in causa l'ente creditore interessato - e in mancanza, risponde delle conseguenze della lite – “nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi”: nella specie, per contro, si discute della nullità (ancorché derivata) dell'atto (esecutivo) di pignoramento;
che, in definitiva, la non ha diritto a procedere ad Controparte_4 esecuzione forzata in forza degli avvisi di addebito – non notificati – indicati nell'atto di pignoramento
5 dr. Alessandro CENTO n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
Considerato
che il debitore opponente ha eccepito la nullità del pignoramento perché eseguito dall' della Provincia di Roma, anziché Controparte_8 dall' della Provincia di Torino ove il terzo pignorato Controparte_8 ha la propria sede legale che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, ogni atto impositivo deve essere emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente;
che ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 602/73 “L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce”
Che, invece, con specifico riguardo alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo,“Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella” (art. 46 DPR n. 602/73)
Che nella specie la riscossione coattiva deve essere svolta nella Provincia di Roma ove la società debitrice ha la propria sede legale (vd., atto di pignoramento); che, pertanto, la riscossione coattiva è stata correttamente intrapresa dall'agente della riscossione della Parte_2
che, allora, l'eccezione di nullità dell'atto di riscossione – perché eseguito fuori dall'ambito di competenza territoriale dell'agente della riscossione – appare infondata che la reciproca e parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia della
[...]
; CP_5
6 dr. Alessandro CENTO n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
2. dichiara che non ha diritto a procedere ad Controparte_4 esecuzione forzata in forza degli avvisi di addebito nn.: 397201600133427240000 397201600306331410000 397201700023382740000 39720170019344540000 39720170020012120000 397201800019425060000
3. rigetta nel resto la spiegata opposizione;
4. compensa le spese.
Così deciso in Roma il 5.3.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
7 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11792 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
3.2.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Pietro Belon n. 129, presso lo studio dell'avv.to Claudio Albanese che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Cosenza, in P.zza Fausto e Luigi Gullo n. 81, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mosciaro, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- OPPOSTA -
E
Controparte_2
- OPPOSTA CONTUMACE –
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.)
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
1 dr. Alessandro CENTO n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
per l'opponente: “… In via principale – accertare la tardiva costituzione di
e per l'effetto dichiarare, inammissibili Controparte_3 tutte le eccezioni in senso stretto (non rilevabili d'ufficio), domande riconvenzionali e/o chiamate di terzi (art. 167 c.p.c.); - accertare la nullità dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R.602/73 notificata a mezzo PEC t non riconducibile ad Email_1
, come risulta sul sito istituzionale e non Controparte_3 registrato nel RegIndE, IPA e INI-PEC e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento …; - accertare e dichiarare la nullità del pignoramento per manata indicazione della natura del credito – violazione diritto di difesa. – accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento
… emesso da concessionario per la Provincia di Roma incompetente territorialmente in violazione dell'art. 46 d.p.r. 602/73; - accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica del pignoramento effettuato E a mezzo PEC non registrato Email_2 nel RegIndE, IPA e INI-PEC; - accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del pignoramento a mezzo PEC t non registrato nel registro Email_2
PP.AA in violazione del D.L. 76/2020; - accertare e dichiarare la nullità del pignoramento impugnato per inesistenza dei titoli ex art. 474 commi 3 e 4 c.p.c. (inesistenza degli avvisi di addebito di competenza del giudice ordinario) …”
per l'opposta : “… Nel merito, rigettare Controparte_4
l'opposizione in quanto infondata sia in fatto e sia in diritto …”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.2.2022 la
[...]
premesso che con atto di pignoramento notificato in data Parte_1
28.10.2019, la (creditore procedente) aveva Controparte_4 promosso ai danni di esso attore (debitore esecutato) e presso la
[...] terza pignorata), espropriazione di crediti nelle forme di Controparte_2 cui all'art. 72 bis DPR n. 602/73, per l'esazione della complessiva somma di
€ 152.688,06 in forza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nello stesso atto esecutivo;
che, su opposizione del debitore esecutato, il G.E., all'esito della fase cautelare, rigettava, con ordinanza del 13.12.2021, l'istanza cautelare e quindi fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito – tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la e la terzo pignorato) Controparte_4 Controparte_2 per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio la contestando l'opposizione Controparte_5
e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto
2 dr. Alessandro CENTO n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
Pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio la Controparte_2
(terzo pignorato) e con ordinanza del 29.6.2022 ne veniva dichiarata la
[...] contumacia
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 3.2.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
………….
Considerato
che anzitutto va revocata la dichiarazione di contumacia della
[...]
la quale si è costituita in giudizio con comparsa depositata in CP_5 data 27.6.2022;
Considerato
che l'opponente ha eccepito la “inesistenza giuridica della notifica del pignoramento effettuato a mezzo PEC non registrato nel RegIndE, IPA e INI- PEC”;
che, in particolare, l'atto di pignoramento esattoriale è stato notificato con modalità telematiche, ossia a mezzo di posta elettronica certificata;
che la debitrice esecutata ha eccepito che la notifica telematica (del pignoramento) era stata eseguita dal notificante utilizzando un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi e quindi in violazione della normativa tecnica e, in ogni caso, dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 (secondo cui la notificazione telematica può essere eseguita dal notificante esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata “risultante da pubblici elenchi”)
che, tuttavia, in relazione alla riscossione coattiva esattoriale risulta inapplicabile, con riguardo al procedimento notificatorio, quanto previsto dalla L. n. 53/1994 che, per vero, si riferisce esclusivamente alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali “per gli avvocati e procuratori legali”;
che, per altro verso, in un recente arresto giurisprudenziale, che non si ha motivo di disattendere, è stato affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo P.E.C. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica, in quanto per contraddire la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente (come nella specie) “… occorre che la parte
3 dr. Alessandro CENTO n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa” – nel caso di specie neppure adombrati - “siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (Cass. n. 982/2023 e Cass. n. 18684/23);
Considerato
che l'opponente ha poi eccepito la nullità del pignoramento per omessa indicazione della “natura del credito”: in particolare, è stata eccepita la nullità del pignoramento esattoriale in quanto, contrariamente a quanto disposto dall'art. 543, II co., n. 1 c.p.c. - applicabile, in parte qua, anche alla riscossione esattoriale (ai sensi dell'art. 49 DPR n. 602/73) - l'atto esecutivo non conteneva “l'indicazione del credito” per il quale si procedeva ad esecuzione forzata;
che, tuttavia, va rilevato che il pignoramento conteneva l'indicazione sia del credito per il quale si procedeva ad esecuzione forzata, di cui era appunto specificata l'entità, e sia del titolo esecutivo e del precetto siccome nell'atto esecutivo era appunto indicato l'elenco analitico delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito
che, invero, la cartella di pagamento è l'atto di riscossione che reca nel contempo, la descrizione del titolo esecutivo e l'intimazione ad adempiere: precisamente, “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 25 DPR n. 602/73; cfr., tra le altre, Cass. n. 5637/24);
che l'avviso di addebito ha valore di titolo esecutivo ed assolve anch'esso alla funzione di intimazione di pagamento (vd., art. 30 D.L. n. 78/2010)
che, pertanto, la forma(-contenuto) del pignoramento esattoriale non violava il disposto di cui all'art. 543 c.p.c. in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi addebito, indicati nell'atto esecutivo, specificavano, a loro volta, la fonte e la natura del credito per il quale si procedeva a riscossione coattiva (cfr., per le prime, Cass. n. 26519/17 in motivazione e, per i secondi, art. 30 D.L. n. 78 cit.);
che, segnatamente, negli atti esecutivi è sufficiente l'indicazione dell'atto presupposto cui si dà esecuzione perché il contribuente deve dunque solo essere messo in condizione di accertate quale sia la fonte del suo obbligo e di controllare se essa sia stata regolarmente notificata
4 dr. Alessandro CENTO n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
che, come affermato dalla più autorevole Giurisprudenza, gli atti del concessionario alla riscossione sono soggetti all'obbligo di motivazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, ma tale motivazione può consistere nella mera indicazione degli estremi e delle modalità di notifica dell'atto impositivo su cui si fonda l'intervento del concessionario;
Considerato
che la società opponente ha altresì eccepito l'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito, posti a fondamento dell'intrapresa esecuzione esattoriale, e quindi la nullità (derivata) del pignoramento;
che non risulta (pacificamente) agli atti la prova della notifica alla debitrice degli avvisi di addebito e che, pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi appare in parte qua fondata;
che l'agente della riscossione neppure ha chiesto, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/99, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente creditore ( ) CP_6 cui compete la notifica dell'avviso di addebito (art. 30 D.L. n. 78/10)
che, in ogni caso, va ribadito che non sussiste in parte qua la legittimazione passiva dell'ente impositore siccome ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.L. n. 78/2010, una volta eseguita dall' la notifica dell'avviso di CP_6 addebito, l'atto “… viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' Controparte_7
” (comma 5) e “All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
[...] presenza di nuovi elementi, l' fornisce, anche su richiesta dell'agente CP_6 della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero” (comma 6);
che, pertanto, l'attività di recupero coattivo, tramite espropriazione esattoriale, è totalmente affidata all'agente della riscossione cui è appunto affidato l'onere di comprovare la regolarità della procedura esecutiva senza alcuna necessità di estendere il contraddittorio nei riguardi dell'ente impositore;
che, d'altra parte, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/99 il concessionario deve chiamare in causa l'ente creditore interessato - e in mancanza, risponde delle conseguenze della lite – “nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi”: nella specie, per contro, si discute della nullità (ancorché derivata) dell'atto (esecutivo) di pignoramento;
che, in definitiva, la non ha diritto a procedere ad Controparte_4 esecuzione forzata in forza degli avvisi di addebito – non notificati – indicati nell'atto di pignoramento
5 dr. Alessandro CENTO n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
Considerato
che il debitore opponente ha eccepito la nullità del pignoramento perché eseguito dall' della Provincia di Roma, anziché Controparte_8 dall' della Provincia di Torino ove il terzo pignorato Controparte_8 ha la propria sede legale che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, ogni atto impositivo deve essere emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente;
che ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 602/73 “L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce”
Che, invece, con specifico riguardo alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo,“Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella” (art. 46 DPR n. 602/73)
Che nella specie la riscossione coattiva deve essere svolta nella Provincia di Roma ove la società debitrice ha la propria sede legale (vd., atto di pignoramento); che, pertanto, la riscossione coattiva è stata correttamente intrapresa dall'agente della riscossione della Parte_2
che, allora, l'eccezione di nullità dell'atto di riscossione – perché eseguito fuori dall'ambito di competenza territoriale dell'agente della riscossione – appare infondata che la reciproca e parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia della
[...]
; CP_5
6 dr. Alessandro CENTO n. 11792/2022 R.G.A.C.C.
2. dichiara che non ha diritto a procedere ad Controparte_4 esecuzione forzata in forza degli avvisi di addebito nn.: 397201600133427240000 397201600306331410000 397201700023382740000 39720170019344540000 39720170020012120000 397201800019425060000
3. rigetta nel resto la spiegata opposizione;
4. compensa le spese.
Così deciso in Roma il 5.3.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
7 dr. Alessandro CENTO