Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
29 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12030 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Natoli e Carola Parte_1
Magistro come da procura in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59420240004437967, notificato in data 19/11/2024 , avente ad oggetto contributi a titolo di Gestione Commercianti riferiti al periodo dal 1/2022 al 12/2023, per un importo complessivo di € 4.776,71.
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato: - annullare l'avviso di addebito impugnato perché illegittimo per tutti i motivi suesposti;
- accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti per la iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti a far data dall'anno 2010, e per l'effetto ordinare la cancellazione del ricorrente dalla Gestione commercianti dalla suddetta data nonché dichiarare che dall'anno 2010 nulla è dovuto per contributi a titolo di Gestione Commercianti per tutte le causali fin qui esposte. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio rilevando preliminarmente “ 1) In punto CP_1 di merito si evidenzia che l' ha effettuato un riesame complessivo della posizione assicurativa CP_1 della ricorrente dal quale è emersa l'opportunità di procedere all'emanazione dei provvedimenti modificativi ed annullamento degli atti oggetto del presente giudizio. Le inadempienze di cui all'opposto avviso di addebito n. 59420240004437967 sono quindi state oggetto di provvedimento di sgravio (cfr. doc.ne in allegato). Tale sopravvenuta modifica degli atti impositivi determina pertanto una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in relazione alla domanda di annullamento dell'avviso di addebito in questa sede opposto”. Posto ciò l' deduceva, CP_2
comunque, in ordine alla inammissibilità della domanda di accertamento negativo articolata in ricorso evidenziando che il ricorrente era stato destinatario di diversi avvisi di addebito, notificati regolarmente e mai impugnati, sicché doveva ritenersi del tutto inammissibile la pretesa di ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dal 2010 per essere lo stesso decaduto dalla proponibilità di doglianze di merito ai sensi dell'articolo 24 decreto legislativo n. 46/99. Prospettando così la configurabilità nel caso in esame di un' ipotesi di soccombenza reciproca concludeva, nei seguenti termini:” Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis CP_1
reiectis, -in relazione all'opposizione all'avviso di addebito 59420240004437967, dichiarare cessata la materia del contendere, per l'avvenuto sgravio delle partite debitorie oggetto dell'avviso di addebito;
-rigettare ogni altra domanda, per le motivazioni esposte in narrativa”.
Preso atto dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto parte ricorrente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite, richiamando altresì giurisprudenza di questo Ufficio che CP_2
aveva statuito per la condanna alle spese dell' in casi analoghi. CP_2 Sostituita l'udienza del 29 aprile 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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1.La causa può decidersi preso atto dell'intervenuto sgravio in autotutela da parte di dell'avviso CP_1
di addebito impugnato con assorbimento di ogni altra questione.
L' resistente, infatti, ha dichiarato di avere provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito CP_2 impugnato nonché all'annullamento del relativo debito ( cfr. doc. 4 e 5 ). CP_1
Tale circostanza sopravvenuta è idonea a far venir meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito sicché , nel caso di specie, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Deve ricordarsi che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650).
In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
Tanto appare essersi verificato nel caso di specie. Non può dubitarsi, infatti, che con il presente giudizio parte ricorrente ha inteso proporre opposizione avverso l'avviso di addebito notificato in data 19/11/2024 e che, l'intervenuto sgravio con cancellazione del debito, è circostanza in sé tale da far venir meno l'interesse ad una pronuncia nel merito con assorbimento di qualsivoglia domanda correlata al chiesto annullamento dell'avviso di addebito opposto . Milita in tal senso anche il tenore delle note di parte del 22 aprile 2025 con le quali parte ricorrente ha preso atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere limitandosi ad insistere per la condanna alle spese di . CP_1
2. La pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio. Nel caso di specie, alla stregua di una valutazione complessiva degli atti di causa, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, ponendo la restante metà a carico dell' resistente. CP_2
Non ostano alla compensazione solo parziale delle spese di lite i rilievi dell' concernenti la CP_2
mancata opposizione degli altri avvisi di addebito notificati al ricorrente e la, conseguente, tardività di qualsivoglia doglianza di merito concernente la sussistenza del presupposto contributivo dal 2010.
Trattasi, all'evidenza, di atti estranei al presente giudizio che, come rilevato, ha avuto ad oggetto il solo avviso di addebito n. 59420240004437967 oggetto di sgravio.
Ne discende che unici elementi da valutare ai fini della delibazione in ordine alle spese di lite sono, da un lato, la circostanza che l'annullamento del debito con implicito riconoscimento della fondatezza dei rilievi attorei è avvenuto solo in seguito alla notifica del ricorso introduttivo e, dall'altro, il contegno processuale dell' che, già nel costituirsi in giudizio, ha dato atto di avere provveduto CP_2
allo sgravio così consentendo la definizione del giudizio alla prima udienza.
3.Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere. condanna al pagamento delle spese di lite in ragione della metà, liquidandole nell'intero CP_1
complessivamente in euro 884,50 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari;
compensa la restante metà;
Catania, 30/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso