TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5754/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. ROSSINI MARCO e Parte_1 C.F._1
dell'avv. OL IA RE, elettivamente domiciliato in via D. CIMAROSA 13, 03043
CASSINO (FR)
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. ROSSINI MARCO e Parte_2 PartitaIVA_1
dell'avv. OL IA RE, elettivamente domiciliato in via D. CIMAROSA 13, 03043
CASSINO (FR)
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. ROSSINI MARCO e Parte_3 PartitaIVA_2
dell'avv. OL IA RE, elettivamente domiciliato in via D. CIMAROSA 13, 03043
CASSINO (FR)
(C.F.: 240.831.350-34) col patrocinio dell'avv. ROSSINI MARCO e Parte_4
dell'avv. OL IA RE, elettivamente domiciliato in via D. CIMAROSA 13, 03043
CASSINO (FR)
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. ROSSINI MARCO e dell'avv. Parte_5 C.F._2
OL IA RE, elettivamente domiciliato in via D. CIMAROSA 13, 03043 CASSINO
(FR)
ATTORE/I
contro pagina 1 di 9 (C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 17 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo , nato il [...] nel Parte_6
comune di Boretto (RE) da e (doc. 1 fasc. ricorrente) ed emigrato Persona_1 Parte_7
in Brasile dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano (doc. 2 fasc. ricorrente).
I ricorrenti premettevano che:
“I ricorrenti sono tutti discendenti del Sig. nato il [...] a [...], figlio di Parte_6 Per_1
e (All. n. 1).
[...] Parte_7
- Il Sig. cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzato, come dimostra il certificato negativo di Pt_6
naturalizzazione (All. n. 2), in data 18.04.1898, si univa in matrimonio con (All. n. 3). CP_2
- Dall'unione coniugale fra e nasceva in Brasile, in data 30.06.1900, la figlia Parte_6 CP_2
(All. n. 4). Persona_2
- Quest'ultima, il 20.5.1922, si univa in matrimonio con (All. n. 5) e dalla loro unione nasceva Parte_8
il 12.08.1924 (All. n. 6). Persona_3
- In data 16.10.1943, la sig.ra si univa in matrimonio con (All. n. 7). Persona_3 Controparte_3
- Dalla predetta unione nasceva il 27.07.1955 la figlia (All. n. 8), la quale il 10.02.1973 si Parte_4
univa in matrimonio con (All. n. 9); CP_4
- Dalla loro unione sono nati tra gli altri, in data 12.11.1975 (All. n. 10) e in data Parte_1
1.3.1993 (All. n. 11); Parte_5
- Infine, dall'unione di ed sono nati, in data 7.2.2000, Parte_1 Persona_4 [...]
(All. n. 12) e, in data 20.6.2003, (All. n. 13)”. Parte_3 Parte_2
Il non si costituiva e con ordinanza del 9 dicembre 2025 ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 9 Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato risulta essere nato il [...] a [...]
Boretto, in provincia di Reggio Emilia, onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale
adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, si è inoltre affermato che “non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può pagina 3 di 9 ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”,
pertanto, “è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n° K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I°
gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo infra, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Nel caso di specie vi sono due passaggi generazionali in linea materna in epoca pre-costituzionale.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). UL punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
pagina 4 di 9 che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
pagina 5 di 9 e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Peraltro, nel caso di specie, si registrano due passaggi generazionali per linea materna in epoca pre-costituzionale relativo a nata in data [...] dall'unione coniugale Persona_2
tra e (doc. 4 fasc. ricorrente) e a nata in [...] 12 Parte_6 CP_2 Persona_3
agosto 1924 dall'unione coniugale tra e (doc. 6 fasc. ricorrente). Persona_2 Parte_8
La normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano,
rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi pagina 6 di 9 della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust.
pagina 7 di 9 civ. Mass. 2009, 2, 297). Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
Il ricorrente ha prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della
Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa Del
Brasile da cui risulta che non vi è iscritto (doc. 2 fasc. ricorrenti) – né Persona_5
una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale,
come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione apostillata attestante la continuità di discendenza (docc. da 4 a 13 fasc. parte ricorrente).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. ) nato il [...] a [...]/RS Parte_1 C.F._1
(BRASILE), residente in [...], Rio Grande Do UL (Brasile), Alameda Setima n. 135;
- (C.F. ) nato il [...] a [...]/RS, Rio Parte_2 C.F._3
Grande Do UL (Brasile), residente in [...], Rio Grande Do UL (Brasile), Rua Cuiabà
16;
- (C.F. ) nata il [...] a [...]/RS, Rio Parte_3 C.F._4
Grande Do UL (Brasile), residente in [...]/Brasile, Rua Coronel Bordini n. 1116;
- (C.F.: ) nata il [...] a [...], Rio Grande Do Parte_4 C.F._5
UL (Brasile), residente in [...]do UL/RS (BRASILE), Rua Carlos Kolling n. 60;
- (C.F. ) nata il [...], a [...] – RS, Rio Grande Do UL Parte_5 C.F._2
(Brasile), residente in [...]do UL/RS (BRASILE), Rua Joao Rafael Azambuja n. 466; pagina 8 di 9 - ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5754/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. ROSSINI MARCO e Parte_1 C.F._1
dell'avv. OL IA RE, elettivamente domiciliato in via D. CIMAROSA 13, 03043
CASSINO (FR)
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. ROSSINI MARCO e Parte_2 PartitaIVA_1
dell'avv. OL IA RE, elettivamente domiciliato in via D. CIMAROSA 13, 03043
CASSINO (FR)
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. ROSSINI MARCO e Parte_3 PartitaIVA_2
dell'avv. OL IA RE, elettivamente domiciliato in via D. CIMAROSA 13, 03043
CASSINO (FR)
(C.F.: 240.831.350-34) col patrocinio dell'avv. ROSSINI MARCO e Parte_4
dell'avv. OL IA RE, elettivamente domiciliato in via D. CIMAROSA 13, 03043
CASSINO (FR)
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. ROSSINI MARCO e dell'avv. Parte_5 C.F._2
OL IA RE, elettivamente domiciliato in via D. CIMAROSA 13, 03043 CASSINO
(FR)
ATTORE/I
contro pagina 1 di 9 (C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 17 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo , nato il [...] nel Parte_6
comune di Boretto (RE) da e (doc. 1 fasc. ricorrente) ed emigrato Persona_1 Parte_7
in Brasile dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano (doc. 2 fasc. ricorrente).
I ricorrenti premettevano che:
“I ricorrenti sono tutti discendenti del Sig. nato il [...] a [...], figlio di Parte_6 Per_1
e (All. n. 1).
[...] Parte_7
- Il Sig. cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzato, come dimostra il certificato negativo di Pt_6
naturalizzazione (All. n. 2), in data 18.04.1898, si univa in matrimonio con (All. n. 3). CP_2
- Dall'unione coniugale fra e nasceva in Brasile, in data 30.06.1900, la figlia Parte_6 CP_2
(All. n. 4). Persona_2
- Quest'ultima, il 20.5.1922, si univa in matrimonio con (All. n. 5) e dalla loro unione nasceva Parte_8
il 12.08.1924 (All. n. 6). Persona_3
- In data 16.10.1943, la sig.ra si univa in matrimonio con (All. n. 7). Persona_3 Controparte_3
- Dalla predetta unione nasceva il 27.07.1955 la figlia (All. n. 8), la quale il 10.02.1973 si Parte_4
univa in matrimonio con (All. n. 9); CP_4
- Dalla loro unione sono nati tra gli altri, in data 12.11.1975 (All. n. 10) e in data Parte_1
1.3.1993 (All. n. 11); Parte_5
- Infine, dall'unione di ed sono nati, in data 7.2.2000, Parte_1 Persona_4 [...]
(All. n. 12) e, in data 20.6.2003, (All. n. 13)”. Parte_3 Parte_2
Il non si costituiva e con ordinanza del 9 dicembre 2025 ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 9 Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato risulta essere nato il [...] a [...]
Boretto, in provincia di Reggio Emilia, onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale
adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, si è inoltre affermato che “non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può pagina 3 di 9 ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”,
pertanto, “è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n° K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I°
gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo infra, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Nel caso di specie vi sono due passaggi generazionali in linea materna in epoca pre-costituzionale.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). UL punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
pagina 4 di 9 che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
pagina 5 di 9 e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Peraltro, nel caso di specie, si registrano due passaggi generazionali per linea materna in epoca pre-costituzionale relativo a nata in data [...] dall'unione coniugale Persona_2
tra e (doc. 4 fasc. ricorrente) e a nata in [...] 12 Parte_6 CP_2 Persona_3
agosto 1924 dall'unione coniugale tra e (doc. 6 fasc. ricorrente). Persona_2 Parte_8
La normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano,
rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi pagina 6 di 9 della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust.
pagina 7 di 9 civ. Mass. 2009, 2, 297). Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
Il ricorrente ha prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della
Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa Del
Brasile da cui risulta che non vi è iscritto (doc. 2 fasc. ricorrenti) – né Persona_5
una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale,
come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione apostillata attestante la continuità di discendenza (docc. da 4 a 13 fasc. parte ricorrente).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. ) nato il [...] a [...]/RS Parte_1 C.F._1
(BRASILE), residente in [...], Rio Grande Do UL (Brasile), Alameda Setima n. 135;
- (C.F. ) nato il [...] a [...]/RS, Rio Parte_2 C.F._3
Grande Do UL (Brasile), residente in [...], Rio Grande Do UL (Brasile), Rua Cuiabà
16;
- (C.F. ) nata il [...] a [...]/RS, Rio Parte_3 C.F._4
Grande Do UL (Brasile), residente in [...]/Brasile, Rua Coronel Bordini n. 1116;
- (C.F.: ) nata il [...] a [...], Rio Grande Do Parte_4 C.F._5
UL (Brasile), residente in [...]do UL/RS (BRASILE), Rua Carlos Kolling n. 60;
- (C.F. ) nata il [...], a [...] – RS, Rio Grande Do UL Parte_5 C.F._2
(Brasile), residente in [...]do UL/RS (BRASILE), Rua Joao Rafael Azambuja n. 466; pagina 8 di 9 - ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 9 di 9