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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Giudice
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al 352 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato COZZA ANTONIETTA
nei confronti di
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CP_1
MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: il ricorrente come in ricorso introduttivo. RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Il ricorrente, celibe e senza figli, ha esposto di aver sempre manifestato natura psicologica e comportamento tipicamente femminile, pur essendo individuo di sesso maschile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile percepito come quello di appartenenza;
di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è seguito.
Ciò premesso, il ricorrente ha proposto azione per la rettificazione degli atti dello Stato Civile svolgendo duplice domanda con la quale ha chiesto, da un lato, che il Tribunale autorizzi, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge
164/1982, l'intervento chirurgico di riconversione del sesso e, dall'altro, che contestualmente disponga l'immediata rettificazione degli atti dello Stato Civile
con conseguente riattribuzione del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome da a ordinando tutte le eventuali ulteriori Pt_1 Pt_2
modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della legge
164/1982.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 27/05/2025 è personalmente comparso Parte_1
che, sentita dal G.I., ha dichiarato:
Pag. 2 di 8 “Sono nata [...], faccio il quinto anno dell'Istituto tecnico turistico di Carpi
Antonio Meucci, ho la maturità a luglio, sono un po' preoccupata. Sono figlia unica.
Coi miei genitori ho un bellissimo rapporto, sono separati ma anche tra di loro vanno
d'accordo. Dopo la maturità credo che farò l'Accademia di make up, ce n'è una a
Bologna e una a Mantova, sono corsi che durano circa un anno. Il mio percorso di
transizione è iniziato fin da piccola, mi rendevo infatti conto che il mio corpo non mi
apparteneva e mi chiedevo perché fossi così diversa. Ho provato disprezzo per le mie
sembianze maschili, non le ho mai sentite mie, mentre sentivo mie le fattezze femminili.
Sul fronte della sessualità ho sempre vissuto i miei caratteri come un problema e ho
senz'altro in programma di effettuare l'intervento chirurgico per risolverlo. Ho iniziato
il percorso al MIT in prima superiore e ho fatto la terapia ormonale nel 2023 a 17 anni.
Non ho mai avuto problemi con queste terapie né ripensamenti sul percorso.”.
Il difensore del ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda è fondata.
All'esame diretto, il ricorrente, di anni 19, celibe e senza figli, si è presentato con aspetto femminile, tono di voce femminile e abiti femminili.
Nella consulenza psicologica datata 29/10/2024 della dott.ssa Persona_1
psicologa-psicoterapeuta consulente presso M.I.T., si legge che la parte attrice non presenta disturbi della personalità, anzi “la richiesta di rettificazione
Pag. 3 di 8 anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara
consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de
facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a
costituire un riconoscimento dell' identità di alias e del suo Parte_1 Pt_2
diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è
potenzialmente esposta nei vari ambiti di vita, avendo oramai raggiunto, grazie
all'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati”.
Inoltre, la Prof. nella propria relazione del Persona_2
07/10/2024 evidenzia: “L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del
trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente. La Dott.ssa Per_1
conferma che si presenta regolarmente ai colloqui e mostra buona risposta Pt_2
psicologica alla terapia ormonale. Dopo un anno di trattamento ormonale di
affermazione di genere, la è in buona salute e non vi sono controindicazioni Pt_1
mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere.”.
In sintesi, le relazioni mediche e psicologiche acquisite attestano che la richiedente sia pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie pubbliche. Non appare, di conseguenza, necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Pag. 4 di 8 Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che Pt_1
ha effettivamente acquisito l'identità di genere femminile in modo
[...]
definitivo e irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici,
psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita Parte_1
anche prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che “alla stregua di un'interpretazione
costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1
della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente
confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione
del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento
chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale” (Cass., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
In merito all'ulteriore domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute, con
Pag. 5 di 8 sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha “dichiara[to]
l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54
della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri
sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte ha chiarito che in forza del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Nella fattispecie, la ricorrente ha sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è
necessario, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più
alla ratio legis.
Pag. 6 di 8 In conformità alla sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale, non è
dunque necessaria alcuna pronuncia di codesto Tribunale in merito alla domanda di parte attrice di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a nato a [...] il giorno 11/02/2006, Parte_1
C.F. , il sesso femminile, attribuendogli il nome di C.F._1
così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso maschile Pt_2
e il nome , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Pt_1
predetto, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
Pag. 7 di 8
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Giudice
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al 352 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato COZZA ANTONIETTA
nei confronti di
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CP_1
MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: il ricorrente come in ricorso introduttivo. RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Il ricorrente, celibe e senza figli, ha esposto di aver sempre manifestato natura psicologica e comportamento tipicamente femminile, pur essendo individuo di sesso maschile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile percepito come quello di appartenenza;
di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è seguito.
Ciò premesso, il ricorrente ha proposto azione per la rettificazione degli atti dello Stato Civile svolgendo duplice domanda con la quale ha chiesto, da un lato, che il Tribunale autorizzi, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge
164/1982, l'intervento chirurgico di riconversione del sesso e, dall'altro, che contestualmente disponga l'immediata rettificazione degli atti dello Stato Civile
con conseguente riattribuzione del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome da a ordinando tutte le eventuali ulteriori Pt_1 Pt_2
modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della legge
164/1982.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 27/05/2025 è personalmente comparso Parte_1
che, sentita dal G.I., ha dichiarato:
Pag. 2 di 8 “Sono nata [...], faccio il quinto anno dell'Istituto tecnico turistico di Carpi
Antonio Meucci, ho la maturità a luglio, sono un po' preoccupata. Sono figlia unica.
Coi miei genitori ho un bellissimo rapporto, sono separati ma anche tra di loro vanno
d'accordo. Dopo la maturità credo che farò l'Accademia di make up, ce n'è una a
Bologna e una a Mantova, sono corsi che durano circa un anno. Il mio percorso di
transizione è iniziato fin da piccola, mi rendevo infatti conto che il mio corpo non mi
apparteneva e mi chiedevo perché fossi così diversa. Ho provato disprezzo per le mie
sembianze maschili, non le ho mai sentite mie, mentre sentivo mie le fattezze femminili.
Sul fronte della sessualità ho sempre vissuto i miei caratteri come un problema e ho
senz'altro in programma di effettuare l'intervento chirurgico per risolverlo. Ho iniziato
il percorso al MIT in prima superiore e ho fatto la terapia ormonale nel 2023 a 17 anni.
Non ho mai avuto problemi con queste terapie né ripensamenti sul percorso.”.
Il difensore del ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda è fondata.
All'esame diretto, il ricorrente, di anni 19, celibe e senza figli, si è presentato con aspetto femminile, tono di voce femminile e abiti femminili.
Nella consulenza psicologica datata 29/10/2024 della dott.ssa Persona_1
psicologa-psicoterapeuta consulente presso M.I.T., si legge che la parte attrice non presenta disturbi della personalità, anzi “la richiesta di rettificazione
Pag. 3 di 8 anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara
consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de
facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a
costituire un riconoscimento dell' identità di alias e del suo Parte_1 Pt_2
diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è
potenzialmente esposta nei vari ambiti di vita, avendo oramai raggiunto, grazie
all'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati”.
Inoltre, la Prof. nella propria relazione del Persona_2
07/10/2024 evidenzia: “L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del
trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente. La Dott.ssa Per_1
conferma che si presenta regolarmente ai colloqui e mostra buona risposta Pt_2
psicologica alla terapia ormonale. Dopo un anno di trattamento ormonale di
affermazione di genere, la è in buona salute e non vi sono controindicazioni Pt_1
mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere.”.
In sintesi, le relazioni mediche e psicologiche acquisite attestano che la richiedente sia pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie pubbliche. Non appare, di conseguenza, necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Pag. 4 di 8 Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che Pt_1
ha effettivamente acquisito l'identità di genere femminile in modo
[...]
definitivo e irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici,
psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita Parte_1
anche prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che “alla stregua di un'interpretazione
costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1
della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente
confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione
del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento
chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale” (Cass., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
In merito all'ulteriore domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute, con
Pag. 5 di 8 sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha “dichiara[to]
l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54
della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri
sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte ha chiarito che in forza del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Nella fattispecie, la ricorrente ha sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è
necessario, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più
alla ratio legis.
Pag. 6 di 8 In conformità alla sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale, non è
dunque necessaria alcuna pronuncia di codesto Tribunale in merito alla domanda di parte attrice di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a nato a [...] il giorno 11/02/2006, Parte_1
C.F. , il sesso femminile, attribuendogli il nome di C.F._1
così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso maschile Pt_2
e il nome , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Pt_1
predetto, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
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