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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1241\2024 RG, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Montegrappa n. 14, presso lo studio degli avv.ti Ernesto Russomando e Rossella Russomando, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata in ON RO (Sa), alla via Controparte_1
Del Carmine n. 17, presso lo studio degli avv.ti Corrado Curci e Adriana Cioffi, che la
1 rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
NONCHÉ
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3
p.t., Dott. , elettivamente domiciliata in Salerno, al Lungomare C. Tafuri n. Controparte_4
15, presso lo studio degli avv.ti Raffaele Baratta e Matilde Baratta, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4803\2024 del 11\10\2024, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno;
in materia di risarcimento danni da illecito extracontrattuale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
27\11\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 26\11\2024,
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 4803\2024 del Parte_1
11\10\2024 (pubblicata in pari data e notifica in data 8\11\2024), con la quale il Tribunale di
Salerno così statuiva: “1) condanna l' “ ”, al pagamento, Parte_1
in favore della sig.ra , delle seguenti somme: - € 1.897,50 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, ed € 12.892,50 a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente, oltre rivalutazione ed
interessi legali, secondo le modalità precisate in motivazione;
- € 775,80, a titolo di
2 risarcimento del danno patrimoniale da esborsi, oltre rivalutazione ed interessi nelle modalità
indicate in motivazione;
2) rigetta la domanda di manleva formulata da parte della “
[...]
” nei confronti della “ ; 3) Parte_1 Controparte_5
condanna l'“ ” alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della sig.ra , che si liquidano in € 707,50 per esborsi ed in € 2.540,00 per Controparte_1
compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
con attribuzione in favore dell'avv. Corrado Curci e dell'avv. Adriana Cioffi;
4) condanna
l'“ ” alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'“ , che si liquidano in € 2.540,00 per compenso di Controparte_5
avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) spese di
C.T.U. a definitivo carico dell'“ ””. Parte_1
In effetti, con l'atto di citazione ritualmente notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data
27\1\2014, rappresentava di essere stata colpita all'occhio destro da Controparte_1
un pallone, scagliato da un giocatore dell'incontro calcistico A.S.D. S.C. DECOROSO
MONTECORVINO - Giffonese, in data 27\4\2012, alle ore 16:30, mentre percorreva la stradina sopraelevata rispetto alle gradinate del campo sportivo, sito in via Pace di
ON RO, gestito dall'associazione Parte_1
; di aver riportato gravi lesioni all'occhio destro, non superate pur all'esito
[...]
di un intervento chirurgico;
di avere, quindi, denunciato l'evento lesivo all'
[...]
; di essersi sottoposta a visita presso un fiduciario della Parte_1
compagnia assicurativa dell' e di non aver Controparte_6
ricevuto alcuna offerta di risarcimento.
Pertanto, conveniva in giudizio l' Controparte_1 Controparte_6
per vederne accertata la responsabilità in relazione all'infortunio
[...]
occorsole, con conseguente condanna al “pagamento di € 84.525,00, determinati da
3 un'inabilità permanente pari al 25% e da una itp di giorni 60” e di € 1.040,28 per il rimborso delle spese mediche sostenute. Il tutto con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Parte_1
atteso che l'evento aveva interessato una persona estranea alla partita di calcio e all'esterno della struttura, peraltro di proprietà comunale, nonché chiamando in causa la
[...]
(poi per essere manlevato nella Controparte_7 Controparte_2
denegata ipotesi di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dalla convenuta, si costituiva in giudizio anche la
(poi , eccependo la propria Controparte_7 Controparte_2
carenza di legittimazione passiva per l'inoperatività della polizza in relazione all'evento denunciato, contestando poi nel merito an e quantum debeatur.
Quindi, istruita la causa mediante prova orale (cfr. ordinanze del 28\1\2016 e del 12\12\2016,
nonchè verbali di udienza del 13\10\2016 per l'interrogatorio formale di , Controparte_8
del 28\1\2019 per i testi ed espletamento di CTU medico – legale (cfr. Testimone_1
relazione del dott. e del dott. depositata in data 8\8\2022 e Persona_1 Persona_2
chiarimenti del 13\10\2023), il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185-bis cpc.
Fallito il tentativo di bonario componimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15\5\2024.
A detta udienza, celebratasi in via telematica ai sensi dell'art. 127-ter cpc, il Giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, pronunciando poi la sentenza qui appellata, con la quale accoglieva la domanda attorea, condannando l'
[...]
al pagamento in favore di di € Parte_1 Controparte_1
1.897,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea ed €
12.892,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente, nonché
di € 775,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da esborsi, oltre rivalutazione ed
4 interessi. Rigettava, invece, la domanda di manleva formulata da parte della
[...]
nei confronti della compagnia assicurativa. Di conseguenza, Parte_1
in applicazione del criterio della soccombenza, condannava l' Parte_1
alla refusione delle spese di lite sostenute da e da
[...] Controparte_1
nonché al pagamento delle spese di CTU. Controparte_2
In particolare, il Tribunale riteneva l' Parte_1
responsabile del sinistro occorso a ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che Controparte_1
dell'art. 2043 c.c. Invero, la società sportiva convenuta, che aveva la materiale gestione del campo sportivo, non aveva adottato adeguate protezioni per impedire la fuoriuscita di oggetti dall'interno dell'impianto. Procedeva, quindi, alla quantificazione dei danni patiti dall'attrice,
facendo proprie le conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici nominati. Infine, rigettava la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa sul rilievo che la polizza per la responsabilità civile nei confronti di terzi non copriva i rischi derivanti da “tribune, stadi”, rischio oggettivamente concretizzatosi nel caso di specie,
derivando la responsabilità dalla cattiva gestione dell'impianto sportivo.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante , Parte_1
previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe inopinatamente rigettato la domanda di manleva formulata nei confronti della sulla base di un'erronea interpretazione Controparte_2
letterale e sistematica dell'art. 9 delle condizioni speciali allegate alla polizza, senza tener conto della causa in concreto del contratto e del criterio interpretativo di cui all'art. 1370
c.c. Secondo l'appellante, la polizza era finalizzata a tenere indenne la società sportiva da tutti i rischi connessi all'attività svolta, compresi quelli derivanti dall'utilizzo del campo sportivo che, per dimensioni e struttura, non poteva considerarsi uno stadio (impianto escluso dall'oggetto della copertura assicurativa);
5 2) il Tribunale avrebbe poi erroneamente ritenuto l' Parte_1
responsabile dell'evento per l'inadeguatezza dell'impianto sportivo,
[...]
senza tener conto del fatto che la struttura era di proprietà dell'ente comunale ed era omologata per lo svolgimento delle gare dalla Lega Nazionale Dilettanti. Di conseguenza,
a detta dell'appellante, non era esigibile in concreto dal gestore un ulteriore comportamento alternativo lecito per impedire la verificazione dell'evento, determinato in effetti dal caso fortuito (il pallone, calciato da un bambino di otto/nove anni, aveva assunto una traiettoria non prevedibile).
Quindi, l'appellante così concludeva: “
1. In via preliminare sospendere per i motivi esposti
l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado previa fissazione dell'udienza di
comparizione;
2. nel merito, rigettare la domanda attorea;
nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda di primo grado, in accoglimento della domanda di manleva
proposta dall'attuale appellante condannare l' a tenere indenne l'appellante Controparte_9
da tutte le somme (sorta capitale, interessi, spese e competenze legali) a cui eventualmente
dovesse essere condannata l'appellante. Vinte le spese e competenza di lite del doppio grado
di giudizio con attribuzione”.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva Controparte_1
eccependo la novità (e quindi l'inammissibilità) delle eccezioni relative all'omologa del campo sportivo da parte della Lega Nazionale Dilettanti e alla ritenuta responsabilità dell'ente comunale proprietario dell'impianto, contestando quanto ex adverso dedotto sul caso fortuito e chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva altresì l' eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello, contestando quanto ex adverso dedotto sull'interpretazione della clausola contrattuale relativa all'oggetto della polizza assicurativa, sostenendo, di contro, l'ipotesi del caso fortuito e chiedendo il rigetto dell'appello.
6 Di poi, rigettata la richiesta di sospensiva ex art. 283 cpc (cfr. ordinanza del 3\4\2025), la causa era rinviata all'udienza del 27\11\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27\11\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 2\12\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che si esporranno di seguito.
A. Sull'ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come formulata dalla compagnia assicuratrice appellata, debba essere respinta, in quanto l'impugnazione risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 cpc nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
È ormai noto che l'art. 342 cpc, come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012
n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dall'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che ‹‹Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
7 parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura
di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata›› (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Sulla richiesta di manleva nei confronti della compagnia assicurativa.
Con il primo motivo d'appello, l' si doleva del Parte_2
mancato accoglimento della domanda di manleva formulata nei confronti della
[...]
A parere dell'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente Controparte_2
interpretato la clausola contrattuale relativa all'oggetto della polizza, escludendo l'operatività
della stessa rispetto all'evento verificatosi, derivante dalla gestione dell'impianto, ritenuto, per espressa volontà delle parti, estraneo rispetto al rischio assicurato. In tal caso, in luogo del criterio dell'interpretazione letterale, risultante confliggente con la causa in concreto del contratto, si sarebbe dovuto applicare il criterio di cui all'art. 1370 c.c.
La censura è infondata.
Giova premettere che, secondo giurisprudenza unanime, “nell'interpretazione del contratto, il
primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate,
mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi
contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli
interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 all'art. 1371 c.c.” (cfr. da ultimo, Cass. n. 6444
dell'11/03/2025).
8 Anche “l'interpretazione contro l'autore della clausola, ai sensi dell'art. 1370 c.c.,
rappresenta criterio interpretativo di natura sussidiaria, sicché il giudice del merito non è
tenuto a ricorrervi ove, interpretata la clausola in conformità ai criteri legali di ermeneutica
negoziale, nel modo più corrispondente al suo significato letterale, non ha dubbi o perplessità
circa il suo significato” (cfr. Cass. n. 28939 dell'11/11/2024)
Ora, la decisione del Giudice di prime cure si fondava sull'interpretazione dell'art. 9 delle condizioni speciali allegate alla polizza per la responsabilità civile verso terzi conclusa tra le parti, che specificamente disciplinava l'ipotesi attinente alle “associazioni, società e scuole
sportive”.
Valga, quindi, riportare la citata clausola a norma della quale “l'assicurazione vale per la
responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per i danni cagionati a terzi.
Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati
terzi tra di loro. L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante
dall'esercizio del bar. L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o
esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della
disciplina sportiva, quali palestre, piscine, campi da bocce e campi da tennis, ma esclusi
tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri”.
Ebbene, la Corte ritiene condivisibile l'interpretazione della clausola fornita dal Giudice di prime cure atteso che le espressioni adoperate non generano dubbi circa il significato da attribuire alla previsione contrattuale.
Invero, detta clausola circoscriveva l'oggetto della polizza mediante l'esclusione dalla garanzia di alcuni individuati impianti sportivi. Ciò non determinava una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma definiva il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa,
specificando il rischio garantito: ricompresi palestre, piscine, campi da bocce e campi da tennis, ma esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.
9 Tale puntuale elencazione, con espressa menzione dei campi da bocce e campi da tennis, ma non dei campi da calcio, non consente di accogliere la ricostruzione dell'appellante secondo cui il campo sportivo oggetto di contestazione non poteva essere assimilato a uno stadio per le sue ridotte dimensioni. Nel linguaggio comune campo sportivo e stadio possono dirsi sinonimi,
mentre risulta contrario alla lettera della norma contrattuale ritenere incluso nella copertura assicurativa l'impianto sportivo in questione al pari di palestra, piscina, campo da bocce o campo da tennis.
Parimenti, non può ritenersi che l'esclusione della copertura assicurativa del campo sportivo privi di causa il contratto, in quanto, nonostante la delimitazione dell'oggetto, il contratto continuava a svolgere la sua funzione di garanzia per la responsabilità civile dell'associazione nei confronti di terzi con riferimento, tra l'altro, all'attività degli associati, all'esercizio del bar,
all'utilizzo delle attrezzature sportive.
Tale delimitazione, dunque, risultava frutto della libera contrattazione delle parti circa copertura del rischio e premio.
Pertanto, la Corte ritiene di confermare la sentenza impugnata con riguardo al rigetto della domanda di manleva.
C. Sulla responsabilità del gestore dell'impianto sportivo.
Con il secondo motivo d'appello, l' censurava Parte_1
la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità della società
sportiva, collegando il sinistro alla cattiva gestione dell'impianto. A detta dell'appellante, vi erano tre ordini di ragioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad escludere la responsabilità dell' : in primo luogo, il campo Parte_1
sportivo, res asserita causa dell'evento, era di proprietà dell'ente comunale;
inoltre, la struttura era conforme a tutte le specifiche tecniche richieste dalla Lega Nazionale Dilettanti per la disputa delle gare ufficiali in sicurezza;
da ultimo, l'incidente si era verificato per un caso
10 fortuito avendo assunto il pallone, calciato da un bambino di otto/nove anni, una traiettoria del tutto imprevedibile.
Nessuna delle esposte ragioni merita accoglimento.
È pacifico che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.
2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di
causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto
che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni
di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le
modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con
essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso
fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e
comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. n.11016 del 19/05/2011).
In particolare, “in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della
responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa
che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè
la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere-dovere di intervento
su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità
che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo
a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o
per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo
potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di
utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (Sez. 2, Sentenza n. 15096 del
17/06/2013). Dal principio enunciato derivano i seguenti due corollari: 1) che, se non è detto
che l'utilizzazione concreta di una cosa comporti anche l'obbligo di custodirla - con le
conseguenti responsabilità -, è onere di chi contesti la correlazione provare che, per specifico
11 accordo tra le parti o per la natura del rapporto, vi sia scissione tra utilizzazione e custodia;
2) in assenza di tale prova, la disponibilità della cosa in capo all'utilizzatore e gli obblighi di
custodia sono biunivocamente connessi” (cfr. Cass. n. 30941 del 27/12/2017).
Ebbene, nel caso di specie, non era contestato che l' Parte_1
avesse la gestione del campo sportivo di via Pace in ON
[...]
RO. Inoltre, l'incidente si verificava quando l'impianto era utilizzato proprio dalla squadra della società, impegnata in una gara ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. In omaggio ai principi sopra riportati, quindi, gravavano sull' Parte_1
gli obblighi di custodia, non essendo stata dimostrata la scissione tra utilizzazione e custodia.
A tal fine non poteva ritenersi sufficiente la prova della proprietà del bene in capo all'ente comunale (cfr. produzione I grado ), atteso che Parte_1
“custode” non è necessariamente il proprietario della cosa, bensì chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
In relazione, poi, alla dedotta omologazione del campo da parte della Lega Nazionale
Dilettante, l' non produceva alcuna Parte_1
documentazione a sostegno di tale difesa. In ogni caso, l'omologa dell'impianto non esimeva il gestore dall'adottare tutte le regole e le misure di comune prudenza che l'uso dello stesso,
ancorché omologato, richiedeva (cfr. Cass. penale n. 1170 del 17/12/1999).
Peraltro, nel caso che qui ci occupa, la deduzione circa l'omesso innalzamento della recinzione
- volto ad evitare la fuoriuscita del pallone, anche tenuto conto della vicinanza dell'impianto a una via di pubblico passaggio - in violazione dei criteri di comune prudenza da parte del custode, più che rilevare ai fine della responsabilità ex art. 2043 c.c., era diretta a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, quindi, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso ex art. 2051 c.c.
12 Da ultimo, l' invocava il caso fortuito, senza Parte_1
tuttavia fornire alcuna prova della causa che avrebbe potuto escludere la sua responsabilità da cosa in custodia.
È noto che il caso fortuito è un fattore estraneo alla sequenza originaria che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, risulta avere idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante (cfr. Cass. n. 2660 del 05/05/2013). Può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo e i connotati dell'imprevedibilità ed inevitabilità sono intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata).
È evidente che non poteva configurarsi il caso fortuito per il calcio di un pallone nel corso di una partita, trattandosi di una condotta non eccezionale né imprevedibile nel contesto di un campo sportivo.
Pertanto, deve essere confermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'
[...]
. Parte_1
Ogni altra questione resta assorbita.
In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l'appello vada rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
D. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dei valori minimi e con riduzione del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo. Il tutto con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e della ogni diversa domanda, Controparte_1 Controparte_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 4803\2024 del
11\10\2024, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno;
2. DA l'appellante, , al pagamento Parte_1
in favore dell'appellata, delle spese processuali di secondo grado, Controparte_1
che liquida in € 1.700,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avv.ti Adriana Cioffi e Corrado Curci per dichiarato anticipo;
3. DA l'appellante, , al pagamento Parte_1
in favore dell'appellata, delle spese processuali di Controparte_2
secondo grado, che liquida in € 1.700,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1241\2024 RG, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Montegrappa n. 14, presso lo studio degli avv.ti Ernesto Russomando e Rossella Russomando, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata in ON RO (Sa), alla via Controparte_1
Del Carmine n. 17, presso lo studio degli avv.ti Corrado Curci e Adriana Cioffi, che la
1 rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
NONCHÉ
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3
p.t., Dott. , elettivamente domiciliata in Salerno, al Lungomare C. Tafuri n. Controparte_4
15, presso lo studio degli avv.ti Raffaele Baratta e Matilde Baratta, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4803\2024 del 11\10\2024, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno;
in materia di risarcimento danni da illecito extracontrattuale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
27\11\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 26\11\2024,
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 4803\2024 del Parte_1
11\10\2024 (pubblicata in pari data e notifica in data 8\11\2024), con la quale il Tribunale di
Salerno così statuiva: “1) condanna l' “ ”, al pagamento, Parte_1
in favore della sig.ra , delle seguenti somme: - € 1.897,50 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, ed € 12.892,50 a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente, oltre rivalutazione ed
interessi legali, secondo le modalità precisate in motivazione;
- € 775,80, a titolo di
2 risarcimento del danno patrimoniale da esborsi, oltre rivalutazione ed interessi nelle modalità
indicate in motivazione;
2) rigetta la domanda di manleva formulata da parte della “
[...]
” nei confronti della “ ; 3) Parte_1 Controparte_5
condanna l'“ ” alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della sig.ra , che si liquidano in € 707,50 per esborsi ed in € 2.540,00 per Controparte_1
compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
con attribuzione in favore dell'avv. Corrado Curci e dell'avv. Adriana Cioffi;
4) condanna
l'“ ” alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'“ , che si liquidano in € 2.540,00 per compenso di Controparte_5
avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) spese di
C.T.U. a definitivo carico dell'“ ””. Parte_1
In effetti, con l'atto di citazione ritualmente notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data
27\1\2014, rappresentava di essere stata colpita all'occhio destro da Controparte_1
un pallone, scagliato da un giocatore dell'incontro calcistico A.S.D. S.C. DECOROSO
MONTECORVINO - Giffonese, in data 27\4\2012, alle ore 16:30, mentre percorreva la stradina sopraelevata rispetto alle gradinate del campo sportivo, sito in via Pace di
ON RO, gestito dall'associazione Parte_1
; di aver riportato gravi lesioni all'occhio destro, non superate pur all'esito
[...]
di un intervento chirurgico;
di avere, quindi, denunciato l'evento lesivo all'
[...]
; di essersi sottoposta a visita presso un fiduciario della Parte_1
compagnia assicurativa dell' e di non aver Controparte_6
ricevuto alcuna offerta di risarcimento.
Pertanto, conveniva in giudizio l' Controparte_1 Controparte_6
per vederne accertata la responsabilità in relazione all'infortunio
[...]
occorsole, con conseguente condanna al “pagamento di € 84.525,00, determinati da
3 un'inabilità permanente pari al 25% e da una itp di giorni 60” e di € 1.040,28 per il rimborso delle spese mediche sostenute. Il tutto con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Parte_1
atteso che l'evento aveva interessato una persona estranea alla partita di calcio e all'esterno della struttura, peraltro di proprietà comunale, nonché chiamando in causa la
[...]
(poi per essere manlevato nella Controparte_7 Controparte_2
denegata ipotesi di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dalla convenuta, si costituiva in giudizio anche la
(poi , eccependo la propria Controparte_7 Controparte_2
carenza di legittimazione passiva per l'inoperatività della polizza in relazione all'evento denunciato, contestando poi nel merito an e quantum debeatur.
Quindi, istruita la causa mediante prova orale (cfr. ordinanze del 28\1\2016 e del 12\12\2016,
nonchè verbali di udienza del 13\10\2016 per l'interrogatorio formale di , Controparte_8
del 28\1\2019 per i testi ed espletamento di CTU medico – legale (cfr. Testimone_1
relazione del dott. e del dott. depositata in data 8\8\2022 e Persona_1 Persona_2
chiarimenti del 13\10\2023), il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185-bis cpc.
Fallito il tentativo di bonario componimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15\5\2024.
A detta udienza, celebratasi in via telematica ai sensi dell'art. 127-ter cpc, il Giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, pronunciando poi la sentenza qui appellata, con la quale accoglieva la domanda attorea, condannando l'
[...]
al pagamento in favore di di € Parte_1 Controparte_1
1.897,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea ed €
12.892,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente, nonché
di € 775,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da esborsi, oltre rivalutazione ed
4 interessi. Rigettava, invece, la domanda di manleva formulata da parte della
[...]
nei confronti della compagnia assicurativa. Di conseguenza, Parte_1
in applicazione del criterio della soccombenza, condannava l' Parte_1
alla refusione delle spese di lite sostenute da e da
[...] Controparte_1
nonché al pagamento delle spese di CTU. Controparte_2
In particolare, il Tribunale riteneva l' Parte_1
responsabile del sinistro occorso a ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che Controparte_1
dell'art. 2043 c.c. Invero, la società sportiva convenuta, che aveva la materiale gestione del campo sportivo, non aveva adottato adeguate protezioni per impedire la fuoriuscita di oggetti dall'interno dell'impianto. Procedeva, quindi, alla quantificazione dei danni patiti dall'attrice,
facendo proprie le conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici nominati. Infine, rigettava la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa sul rilievo che la polizza per la responsabilità civile nei confronti di terzi non copriva i rischi derivanti da “tribune, stadi”, rischio oggettivamente concretizzatosi nel caso di specie,
derivando la responsabilità dalla cattiva gestione dell'impianto sportivo.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante , Parte_1
previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe inopinatamente rigettato la domanda di manleva formulata nei confronti della sulla base di un'erronea interpretazione Controparte_2
letterale e sistematica dell'art. 9 delle condizioni speciali allegate alla polizza, senza tener conto della causa in concreto del contratto e del criterio interpretativo di cui all'art. 1370
c.c. Secondo l'appellante, la polizza era finalizzata a tenere indenne la società sportiva da tutti i rischi connessi all'attività svolta, compresi quelli derivanti dall'utilizzo del campo sportivo che, per dimensioni e struttura, non poteva considerarsi uno stadio (impianto escluso dall'oggetto della copertura assicurativa);
5 2) il Tribunale avrebbe poi erroneamente ritenuto l' Parte_1
responsabile dell'evento per l'inadeguatezza dell'impianto sportivo,
[...]
senza tener conto del fatto che la struttura era di proprietà dell'ente comunale ed era omologata per lo svolgimento delle gare dalla Lega Nazionale Dilettanti. Di conseguenza,
a detta dell'appellante, non era esigibile in concreto dal gestore un ulteriore comportamento alternativo lecito per impedire la verificazione dell'evento, determinato in effetti dal caso fortuito (il pallone, calciato da un bambino di otto/nove anni, aveva assunto una traiettoria non prevedibile).
Quindi, l'appellante così concludeva: “
1. In via preliminare sospendere per i motivi esposti
l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado previa fissazione dell'udienza di
comparizione;
2. nel merito, rigettare la domanda attorea;
nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda di primo grado, in accoglimento della domanda di manleva
proposta dall'attuale appellante condannare l' a tenere indenne l'appellante Controparte_9
da tutte le somme (sorta capitale, interessi, spese e competenze legali) a cui eventualmente
dovesse essere condannata l'appellante. Vinte le spese e competenza di lite del doppio grado
di giudizio con attribuzione”.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva Controparte_1
eccependo la novità (e quindi l'inammissibilità) delle eccezioni relative all'omologa del campo sportivo da parte della Lega Nazionale Dilettanti e alla ritenuta responsabilità dell'ente comunale proprietario dell'impianto, contestando quanto ex adverso dedotto sul caso fortuito e chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva altresì l' eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello, contestando quanto ex adverso dedotto sull'interpretazione della clausola contrattuale relativa all'oggetto della polizza assicurativa, sostenendo, di contro, l'ipotesi del caso fortuito e chiedendo il rigetto dell'appello.
6 Di poi, rigettata la richiesta di sospensiva ex art. 283 cpc (cfr. ordinanza del 3\4\2025), la causa era rinviata all'udienza del 27\11\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27\11\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 2\12\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che si esporranno di seguito.
A. Sull'ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come formulata dalla compagnia assicuratrice appellata, debba essere respinta, in quanto l'impugnazione risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 cpc nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
È ormai noto che l'art. 342 cpc, come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012
n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dall'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che ‹‹Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
7 parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura
di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata›› (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Sulla richiesta di manleva nei confronti della compagnia assicurativa.
Con il primo motivo d'appello, l' si doleva del Parte_2
mancato accoglimento della domanda di manleva formulata nei confronti della
[...]
A parere dell'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente Controparte_2
interpretato la clausola contrattuale relativa all'oggetto della polizza, escludendo l'operatività
della stessa rispetto all'evento verificatosi, derivante dalla gestione dell'impianto, ritenuto, per espressa volontà delle parti, estraneo rispetto al rischio assicurato. In tal caso, in luogo del criterio dell'interpretazione letterale, risultante confliggente con la causa in concreto del contratto, si sarebbe dovuto applicare il criterio di cui all'art. 1370 c.c.
La censura è infondata.
Giova premettere che, secondo giurisprudenza unanime, “nell'interpretazione del contratto, il
primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate,
mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi
contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli
interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 all'art. 1371 c.c.” (cfr. da ultimo, Cass. n. 6444
dell'11/03/2025).
8 Anche “l'interpretazione contro l'autore della clausola, ai sensi dell'art. 1370 c.c.,
rappresenta criterio interpretativo di natura sussidiaria, sicché il giudice del merito non è
tenuto a ricorrervi ove, interpretata la clausola in conformità ai criteri legali di ermeneutica
negoziale, nel modo più corrispondente al suo significato letterale, non ha dubbi o perplessità
circa il suo significato” (cfr. Cass. n. 28939 dell'11/11/2024)
Ora, la decisione del Giudice di prime cure si fondava sull'interpretazione dell'art. 9 delle condizioni speciali allegate alla polizza per la responsabilità civile verso terzi conclusa tra le parti, che specificamente disciplinava l'ipotesi attinente alle “associazioni, società e scuole
sportive”.
Valga, quindi, riportare la citata clausola a norma della quale “l'assicurazione vale per la
responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per i danni cagionati a terzi.
Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati
terzi tra di loro. L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante
dall'esercizio del bar. L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o
esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della
disciplina sportiva, quali palestre, piscine, campi da bocce e campi da tennis, ma esclusi
tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri”.
Ebbene, la Corte ritiene condivisibile l'interpretazione della clausola fornita dal Giudice di prime cure atteso che le espressioni adoperate non generano dubbi circa il significato da attribuire alla previsione contrattuale.
Invero, detta clausola circoscriveva l'oggetto della polizza mediante l'esclusione dalla garanzia di alcuni individuati impianti sportivi. Ciò non determinava una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma definiva il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa,
specificando il rischio garantito: ricompresi palestre, piscine, campi da bocce e campi da tennis, ma esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.
9 Tale puntuale elencazione, con espressa menzione dei campi da bocce e campi da tennis, ma non dei campi da calcio, non consente di accogliere la ricostruzione dell'appellante secondo cui il campo sportivo oggetto di contestazione non poteva essere assimilato a uno stadio per le sue ridotte dimensioni. Nel linguaggio comune campo sportivo e stadio possono dirsi sinonimi,
mentre risulta contrario alla lettera della norma contrattuale ritenere incluso nella copertura assicurativa l'impianto sportivo in questione al pari di palestra, piscina, campo da bocce o campo da tennis.
Parimenti, non può ritenersi che l'esclusione della copertura assicurativa del campo sportivo privi di causa il contratto, in quanto, nonostante la delimitazione dell'oggetto, il contratto continuava a svolgere la sua funzione di garanzia per la responsabilità civile dell'associazione nei confronti di terzi con riferimento, tra l'altro, all'attività degli associati, all'esercizio del bar,
all'utilizzo delle attrezzature sportive.
Tale delimitazione, dunque, risultava frutto della libera contrattazione delle parti circa copertura del rischio e premio.
Pertanto, la Corte ritiene di confermare la sentenza impugnata con riguardo al rigetto della domanda di manleva.
C. Sulla responsabilità del gestore dell'impianto sportivo.
Con il secondo motivo d'appello, l' censurava Parte_1
la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità della società
sportiva, collegando il sinistro alla cattiva gestione dell'impianto. A detta dell'appellante, vi erano tre ordini di ragioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad escludere la responsabilità dell' : in primo luogo, il campo Parte_1
sportivo, res asserita causa dell'evento, era di proprietà dell'ente comunale;
inoltre, la struttura era conforme a tutte le specifiche tecniche richieste dalla Lega Nazionale Dilettanti per la disputa delle gare ufficiali in sicurezza;
da ultimo, l'incidente si era verificato per un caso
10 fortuito avendo assunto il pallone, calciato da un bambino di otto/nove anni, una traiettoria del tutto imprevedibile.
Nessuna delle esposte ragioni merita accoglimento.
È pacifico che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.
2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di
causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto
che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni
di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le
modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con
essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso
fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e
comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. n.11016 del 19/05/2011).
In particolare, “in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della
responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa
che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè
la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere-dovere di intervento
su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità
che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo
a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o
per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo
potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di
utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (Sez. 2, Sentenza n. 15096 del
17/06/2013). Dal principio enunciato derivano i seguenti due corollari: 1) che, se non è detto
che l'utilizzazione concreta di una cosa comporti anche l'obbligo di custodirla - con le
conseguenti responsabilità -, è onere di chi contesti la correlazione provare che, per specifico
11 accordo tra le parti o per la natura del rapporto, vi sia scissione tra utilizzazione e custodia;
2) in assenza di tale prova, la disponibilità della cosa in capo all'utilizzatore e gli obblighi di
custodia sono biunivocamente connessi” (cfr. Cass. n. 30941 del 27/12/2017).
Ebbene, nel caso di specie, non era contestato che l' Parte_1
avesse la gestione del campo sportivo di via Pace in ON
[...]
RO. Inoltre, l'incidente si verificava quando l'impianto era utilizzato proprio dalla squadra della società, impegnata in una gara ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. In omaggio ai principi sopra riportati, quindi, gravavano sull' Parte_1
gli obblighi di custodia, non essendo stata dimostrata la scissione tra utilizzazione e custodia.
A tal fine non poteva ritenersi sufficiente la prova della proprietà del bene in capo all'ente comunale (cfr. produzione I grado ), atteso che Parte_1
“custode” non è necessariamente il proprietario della cosa, bensì chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
In relazione, poi, alla dedotta omologazione del campo da parte della Lega Nazionale
Dilettante, l' non produceva alcuna Parte_1
documentazione a sostegno di tale difesa. In ogni caso, l'omologa dell'impianto non esimeva il gestore dall'adottare tutte le regole e le misure di comune prudenza che l'uso dello stesso,
ancorché omologato, richiedeva (cfr. Cass. penale n. 1170 del 17/12/1999).
Peraltro, nel caso che qui ci occupa, la deduzione circa l'omesso innalzamento della recinzione
- volto ad evitare la fuoriuscita del pallone, anche tenuto conto della vicinanza dell'impianto a una via di pubblico passaggio - in violazione dei criteri di comune prudenza da parte del custode, più che rilevare ai fine della responsabilità ex art. 2043 c.c., era diretta a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, quindi, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso ex art. 2051 c.c.
12 Da ultimo, l' invocava il caso fortuito, senza Parte_1
tuttavia fornire alcuna prova della causa che avrebbe potuto escludere la sua responsabilità da cosa in custodia.
È noto che il caso fortuito è un fattore estraneo alla sequenza originaria che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, risulta avere idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante (cfr. Cass. n. 2660 del 05/05/2013). Può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo e i connotati dell'imprevedibilità ed inevitabilità sono intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata).
È evidente che non poteva configurarsi il caso fortuito per il calcio di un pallone nel corso di una partita, trattandosi di una condotta non eccezionale né imprevedibile nel contesto di un campo sportivo.
Pertanto, deve essere confermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'
[...]
. Parte_1
Ogni altra questione resta assorbita.
In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l'appello vada rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
D. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dei valori minimi e con riduzione del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo. Il tutto con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e della ogni diversa domanda, Controparte_1 Controparte_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 4803\2024 del
11\10\2024, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno;
2. DA l'appellante, , al pagamento Parte_1
in favore dell'appellata, delle spese processuali di secondo grado, Controparte_1
che liquida in € 1.700,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avv.ti Adriana Cioffi e Corrado Curci per dichiarato anticipo;
3. DA l'appellante, , al pagamento Parte_1
in favore dell'appellata, delle spese processuali di Controparte_2
secondo grado, che liquida in € 1.700,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
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